Versione
16 aprile 1993
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8 maggio 2010
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Art. 2. Requisiti per l'esercizio della professione 1. Per esercitare la professione di assistente sociale e' necessario essere in possesso del diploma universitario di cui all' articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , aver conseguito l'abilitazione mediante l'esame di Stato ed essere iscritti all'albo professionale istituito ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.
(( 1-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 , costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo. )) 2. Con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all' articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , e' definito l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario di cui al comma 1.
(( 1-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 , costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo. )) 2. Con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all' articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , e' definito l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario di cui al comma 1.
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- 1. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato internoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 aprile 2010 · 1.0504873
Giurisprudenza • 10
- 1. Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/04/2022, n. 837Provvedimento: […] La iscrizione all'albo degli Assistenti Sociali è obbligatoria come previsto dall'art. 2 della Legge 23 marzo 1993, n. 84 e, benché l'assistente sociale pubblico dipendente non svolga la libera professione, esso deve comunque iscriversi all'albo. […]Leggi di più...
- art. 55 bis TU pubblico impiego·
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