Art. 2. Requisiti per l'esercizio della professione 1. Per esercitare la professione di assistente sociale e' necessario essere in possesso del diploma universitario di cui all' articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , aver conseguito l'abilitazione mediante l'esame di Stato ed essere iscritti all'albo professionale istituito ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.
(( 1-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 , costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo. )) 2. Con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all' articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , e' definito l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario di cui al comma 1.
(( 1-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 , costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo. )) 2. Con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all' articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , e' definito l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario di cui al comma 1.