Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/02/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio
e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliere
3) Dott. Alfonso Pinto Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 898 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022,
TRA
(C.F. rappresentato e difeso, per Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, dall'Avv. Fabrizio Tortorella ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giovanni Gargano sito in Bagheria Via B. Mattarella, 167
ATTORE IN RIASSUNZIONE
APPELLATO
CONTRO
(P.IVA ) ed Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
(C.F. ), rappresentate e difese dall'Avv. Antonino Tramuta, CodiceFiscale_2
giusta procura in atti;
CONVENUTE IN RIASSUNZIONE
APPELLANTI
E
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'appellato: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Trapani n. 1183/2015, con conseguente condanna della Sig.ra CP_1
, in proprio e quale titolare della , i compensi e le
[...] Controparte_1
spese del presente grado di giudizio e del giudizio di Cassazione definito con la sentenza
n. 5933/22 del 23.2.2022”.
d'Appello di Palermo oggi adita 1) rigettare tutte le richieste di controparte assolutamente illogiche ed inesistenti per l'inesistenza di alcun incarico professionale;
2) rigettare le richieste monetarie formulate dall'ing. in danno della Parte_1
e della stessa perché inesistenti per Controparte_3 CP_1
inesistenza del fatto 3) ritenere e dichiarare inesistente l'interesse ad agire dell'Ing
in danno della e nei confronti della sigra Pt_1 Controparte_1 CP_1
per le motivazioni tutte specificate sia in questa sede che nei precedenti
[...]
procedimenti di primo e secondo grado 4) confermare in toto la sentenza n. 1215/2020 del 19.08.2020 5) e nel contempo condannare l'Ing al pagamento delle Parte_1
spese ed onorari del sottoscritto avvocato inerenti l'odierno giudizio a cui vanno univocamente distratte 6) condannare l'Ing per la violazione del Parte_1
diritto alla salute della sigra causati da oltre 12 anni di causa considerato CP_1
che il giudizio di primo grado promosso dall'ing ebbe inizio nel 2012 con la Pt_1 notifica del D.I. n. 103/2012 reso dal Tribunale di Trapani 7) condannare l'Ing Pt_1 al pagamento degli onorari sia dell'attuale giudizio che di quello definito in Cassazione con cui la stessa ha rimesso il giudizio in Cassazione innanzi l'odierna Corte
Palermitana da distratte in favore del sottoscritto avvocato Tramuta che dichiara di non avere percepito alcun onorario e di avere anticipato i costi del giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con sentenza nr. 1183 del 21 dicembre 2015, il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, rigettò l'opposizione proposta dalla e da Controparte_1
in persona e, per l'effetto, dichiarò esecutivo il decreto n. 103/2012 con il CP_1
quale era stato ingiunto all' di pagare al la complessiva somma di euro CP_1 Pt_1
6.974,9 a titolo di compensi professionali per l'attività di redazione ed elaborazione di un progetto per la realizzazione di una struttura metallica da adibire a serra con impianto fotovoltaico.
Dichiarò, inoltre, inammissibile la domanda riconvenzionale che l'opponente aveva proposto nei confronti della terza chiamata Controparte_2
2. Con sentenza nr. 1215 del 19 agosto 2020, la Corte di Appello di Palermo, su gravame della e di quest'ultima ed in totale riforma della sentenza Controparte_1 gravata, revocò l'opposto decreto e rigettò la domanda del , ritenendo che Pt_1 quest'ultimo non avesse dimostrato di avere ricevuto un mandato professionale direttamente da parte di piuttosto che da parte della terza chiamata in causa CP_1 CP_2
2 3. Adita dal , la Corte Suprema di Cassazione, con sentenza nr. 5933 del 23 Pt_1
febbraio del 2022, cassò con rinvio la sentenza di secondo grado, sostenendo che il relativo giudizio avrebbe dovuto essere automaticamente interrotto a motivo della sospensione dall'albo del difensore del , il quale non aveva partecipato Pt_1 all'udienza di precisazione delle conclusioni né provveduto al deposito della comparsa conclusionale.
4. Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., notificato il 13 maggio 2022,
l'ing. ha chiesto l'integrale conferma della sentenza nr. 1183/2015 emessa dal Pt_1
Tribunale di Trapani, con condanna dell'appellata al pagamento dei compensi del presente grado di giudizio e di quello di Cassazione.
5. Si sono costituite ed con comparsa depositata in data 8 Controparte_4 CP_1
settembre 2022, insistendo per il rigetto delle avverse domande e la conferma, invece, della sentenza nr. 1215/2020 emessa dalla Corte di Appello di Palermo il 19 agosto 2020
e chiedendo, altresì, la condanna dell'ing. “per la violazione del diritto Parte_1
alla salute della sig.ra causati da dieci anni di causa considerato che il CP_1
giudizio di primo grado promosso dall'ing ebbe inizio nel 2012 con la notifica Pt_1 del D.I. n. 103/2012 reso dal Tribunale di Trapani”.
6. E' invece rimasta contumace Controparte_2
7. In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'esito dell'udienza del 27 settembre 2024 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
8. Così tratteggiato l'oggetto del contendere, con l'atto di appello, notificato il 27 aprile
2016, ha dedotto che la sentenza di primo grado sarebbe illogica, affetta CP_1
da carenza di istruttoria ed illegittima per avere il Tribunale travisato i fatti ed emesso una decisione del tutto incompatibile con le risultanze documentali e processuali di primo grado.
Ha evidenziato che il Tribunale aveva del tutto trascurato che le obbligazioni contrattuali nei confronti del erano state assunte dalla come risultava da apposito Pt_1 CP_2 contratto sottoscritto tra quest'ultima ed essa appellante, ed aveva, invece, in maniera palesemente erronea, supposto l'esistenza di un accordo tra essa e l'ingegnere appellato.
Ha dedotto, quindi, che il Tribunale, palesemente violando i consolidati principi dallo stesso richiamati, aveva finito per trascurare che l'onere della prova dall'accordo, posto a base della pretesa azionata, gravasse appunto sul . Pt_1
3 Del tutto erroneo – ha, poi, proseguito – era il percorso della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto sufficiente, ai fini della prova del postulato incarico,
l'apposizione, da parte sua, elle proprie sottoscrizioni sui frontespizi delle tavole progettuali, adempimento quest'ultimo che era stato invece imposto dalla circostanza per cui lei era proprietaria del fondo in cui avrebbero dovuto essere realizzate le opere.
Ha dedotto, ancora, l'errore del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto che la chiamata in causa della fosse incompatibile con il procedimento di opposizione a Pt_2
decreto ingiuntivo.
Sostenendone, di contro, l'ammissibilità, ha soggiunto di averla effettuata in quanto ha ritenuto la causa comune alla chiamata.
Ha censurato, ancora, la sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva tenuto conto della deposizione del teste e nella parte in cui aveva ritenuto dimostrata Testimone_1
la comunanza di causa con il terzo chiamato.
Ha evidenziato, ancora, che la domanda riconvenzionale della era inammissibile Pt_2
in quanto si era costituita tardivamente in giudizio.
Si è lamentato, in definitiva, del rigetto della propria opposizione e della condanna alle spese.
8. Così sintetizzatene le ragioni che lo sorreggono, l'appello è fondato e deve essere accolto.
L'ing. aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Trapani l'emissione Parte_1 del decreto ingiuntivo nr. 103 del 2012 nei confronti della Controparte_1
a titolo di compensi per l'attività di redazione ed elaborazione di un progetto per la realizzazione di una struttura metallica da adibire a serra con impianto fotovoltaico, per un importo di euro 6.974,91.
Ora, sulla scorta degli elementi di prova emersi dall'istruttoria svolta nel primo grado è dimostrato che il non ricevette il mandato professionale direttamente Pt_1
dall'appellante, bensì da parte della incaricata dalla prima di provvedere alla CP_2 realizzazione dell'opera, incluso l'affidamento dell'incarico all'Ing. di curare la Pt_1
redazione degli elaborati di calcolo ed esecutivi del progetto.
Si tratta, peraltro, di circostanza confermata pure dal Tribunale - secondo cui l' accordo era stato “confermato dalla terza chiamata (cfr pag. 4 della comparsa di risposta del chiamato) e provato dalle dichiarazioni testimoniali rese da (cfr verbale Testimone_1 dell'8 luglio 2014) (…)” (cfr. pag. 4 sentenza n. 1183/2015) – nonostante sia poi pervenuto a conclusioni diverse.
4 In ogni caso, oltre a detti elementi, di natura sicuramente indiziaria, va aggiunto che la circostanza per cui l'onere del compenso dal gravasse sull'appaltatrice Pt_1 CP_2
è oggettivamente documentata dal contratto stipulato da quest'ultima e l' il 22 CP_1
gennaio 2010 e, segnatamente, dall'art. 1, secondo capoverso, dell'apposito regolamento da cui risulta, che “l'incarico è comprensivo del conferimento di prestazione professionale all'ing. con indicazione di quelle attività per cui Parte_1
quest'ultimo ha appunto chiesto il compenso all' CP_1
A fronte di questi elementi non persuade quanto sostenuto dall'appellato per cui tale accordo vincolava esclusivamente le predette due parti, senza essergli in alcun modo opponibile, non avendovi partecipato in alcun modo.
Se è vero, infatti, che il non è parte di questo contratto è innegabile che costui Pt_1
non abbia mai stipulato apposito negozio con l'appellante e non abbia fornito alcun elemento dal quale inferire la fonte negoziale del credito vantato.
Sul punto, infatti, l'unico elemento indicato dal professionista è dato dalla sottoscrizione da parte di delle tavole progettuali da lui predisposte e depositate presso gli CP_1
uffici competenti ciò che, a suo dire, lungi dal rappresentare un mero atto formale necessario per la presentazione del progetto, integrava a tutti gli effetti la ratifica dell'opera svolta e la conferma dell'incarico commissionato.
L'argomento è privo di pregio.
E' innegabile, infatti, che le autorizzazioni amministrative necessarie per l'espletamento dell'incarico necessitavano del coinvolgimento e, quindi, della sottoscrizione della proprietaria del suolo e degli impianti, circostanza che rende quindi del tutto plausibile la giustificazione offerta dall' . CP_1
Del tutto improprio appare poi il richiamo, effettuato dall'appellato, alla circostanza per cui la sottoscrizione delle tavole progettuali potesse integrare una ipotesi di ratifica dell'operato del professionista da parte del committente, posto che tale istituto si fonda su presupposti giuridici, sia formali che sostanziali, del tutto incompatibili con la fattispecie in questione.
Sarebbe stato necessario che il dimostrasse che altri gli avesse conferito Pt_1
l'incarico qualificandosi, senza averne titolo, come rappresentante dell' e CP_1
quest'ultima ne avesse poi ratificato l'operato: è evidente che si tratta di circostanza che l'appellato non ha nemmeno allegato.
In conclusione la sentenza di primo grado, partendo dal condivisibile presupposto per cui l'onere della prova del contratto di prestazione di opera gravasse sul , non ne ha Pt_1
5 tratto le dovute conseguenze a fronte della mancanza di elementi idonei a dimostrare che era stata l'appellante a conferire il mandato il e non, invece, la terza chiamata Pt_1
che ha ammesso la circostanza e nei cui confronti il professionista non ha esteso CP_2
la sua domanda.
La sentenza appellata va dunque riformata con rigetto della domanda del . Pt_1
9.Va adesso dichiarata l'inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni alla salute asseritamente patiti da per l'azione processuale intentata CP_1
dall'appellato in quanto domanda nuova ex art. 345 c.p.c. oltre che la sua infondatezza in quanto sguarnita di qualsiasi elemento di prova a supporto.
10. In virtù della statuizione da ultimo adottata le spese di lite vanno compensate per un terzo, i restanti due terzi dovendo essere posti a carico del . Pt_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione II civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite e nella contumacia di in esito al Controparte_2 rinvio disposto dalla Corte Suprema di Cassazione, con sentenza nr. 5933 del 23 febbraio del 2022, in riforma della sentenza nr. 1183 del 21 dicembre 2015 resa dal Tribunale di Trapani, appellata da , con atto di citazione Controparte_5 notificato il 27 aprile 2016, revoca il decreto ingiuntivo n. 103/2012 emesso dallo stesso
Tribunale e rigetta la domanda di Parte_1 compensa per un terzo le spese di lite e condanna a pagare a Parte_1 [...]
ed i residui due terzi delle stesse, liquidate - per tale Controparte_1 CP_1 quota - per il primo grado in complessivi euro 1693,00 per compensi, per il giudizio di appello in complessivi euro 1322,00 per compensi, per il giudizio di legittimità in complessivi euro 1027,00 per compensi e per il giudizio di rinvio in complessivi euro
1322,00 per compensi, in tutti i casi oltre accessori di legge e contributo unificato pagato, con distrazione in favore dell'avv. Antonino Tramuta dichiaratosi antistatario.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo, il 30 gennaio 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Alfonso Pinto Giuseppe Lupo
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