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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 16/06/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Consuelo
Mighela, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 1002/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Di Giacomo unitamente e disgiuntamente all'Avv.
Antonino Di Giacomo, giusta procura speciale in atti, parte ricorrente contro
sede provinciale di Oristano Controparte_1
(C.F.: , p.iva: ), in persona del legale rappresentante p.t, elettivamente P.IVA_1 P.IVA_2
domiciliato in Via Dorando Petri - Torre a, 09170, Oristano (OR), e Controparte_1
, presso la sede dell'Istituto sita in Roma alla via Ciro il Grande n. 21,
[...]
parte resistente – contumace
OGGETTO: ripetizione di indebito assistenziale.
La causa viene decisa, mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - Accertare e dichiarare che l'indebito contestato dall' in p.l.r.t. CP_1 pari ad € 10.151,40. o nella diversa o maggiore somma ritenuta di giustizia per il periodo che va da gennaio 2020 ad agosto 2022, ovvero per il diverso periodo che verrà accertato in corso di causa, non è ripetibile e per l'effetto:
a) In via principale accertare e dichiarare che parte ricorrente nulla deve all' CP_1
1 b) In via subordinata, accertare e dichiarare, in caso di mancato accoglimento della domanda principale, la minor somma eventualmente dovuta;
- In ogni caso condannare l' – in p.l.r.t. - alla restituzione di quanto eventualmente CP_1 recuperato e trattenuto dall' o restituito in buona fede da parte ricorrente, maggiorato di CP_1
oltre interessi, come per legge;
- Condannare l' al pagamento delle spese di lite, con la maggiorazione prevista per i CP_1
collegamenti ipertestuali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiarato già da ora antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27.11.2023, ha convenuto in giudizio di fronte Parte_1 all'intestato Tribunale l' esponendo: CP_1
- di essere titolare della pensione Cat. INV CIV dal 08.02.2010;
- di avere ricevuto in data 09.08.2022 comunicazione con cui l' gli aveva chiesto la CP_1 restituzione della somma di €. 10.151,40 a titolo di indebito maturato per la corresponsione delle prestazioni assistenziali;
- di avere proposto avverso tale provvedimento ricorso al Comitato provinciale, benché non fosse obbligatorio;
- di avere assolto tutti gli obblighi reddituali previsti in materia.
Ciò esposto in fatto, il ricorrente ha sostenuto innanzitutto che l' avrebbe potuto CP_1
chiedere le somme indebitamente erogate soltanto a far tempo dalla notifica del provvedimento di indebito e non per il periodo antecedente, non essendovi alcun dolo della parte ricorrente e stante anche la natura alimentare delle suddette prestazioni. Poiché il ricorrente aveva percepito le prestazioni in buona fede e vi aveva fatto legittimo affidamento, utilizzando le predette somme per le esigenze economiche della vita quotidiana, gli indebiti già erogati erano soggetti ad irripetibilità.
Peraltro, l' avrebbe dovuto almeno comunicare al pensionato le precise ragioni per le CP_1
quali il suo diritto era venuto meno, poiché in linea generale colui che afferma di avere effettuato un pagamento indebito, a causa di un mutamento successivo del titolo, ha l'onere di fornire la prova di tale mutamento o almeno di dedurne le precise ragioni.
Ha anche eccepito l'illegittimità della pretesa di ripetizione di indebito formulata dall' lamentando, innanzitutto, che la compensazione effettuata dall' era CP_1 CP_1
2 illegittima ed infondata in quanto non era stato rispettato il limite del 1/5 della somma in pagamento per la trattenuta e, ad ogni modo, poiché non era soddisfatto il requisito della compensazione impropria, che avrebbe richiesto che i rispettivi crediti avessero origine da un unico rapporto giuridico, vigeva il divieto di compensazione ex art. 1246 n. 3 c.c..
Il ricorrente ha quindi rassegnato le conclusioni come sopra integralmente ritrascritte in epigrafe.
2. Nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, l'ente convenuto non si è costituito in giudizio.
3. All'udienza del 28.10.2024 è stata dichiarata la contumacia della parte convenuta ed è stata fissata l'udienza del 28.02.2025 per la decisione, disponendone la trattazione cartolare ex art. 127
– ter c.p.c. con successivo decreto del 9.01.2025, ritualmente comunicato alle parti costituite il
10.01.2025.
§§§
4. La domanda formulata dalla parte ricorrente è fondata, per le seguenti ragioni.
Occorre innanzitutto rilevare in linea generale che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 1. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 è destinata a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né appare consentita un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica (v., ex multis, Cass. civ.,
Sez. L, 10.06.2019, n. 15550).
Sebbene non si possa applicare analogicamente in materia di indebito assistenziale l'art. 13 della L. n. 412 del 1991, che si riferisce all'indebito previdenziale, sia la giurisprudenza della
Corte di Cassazione e quella costituzionale hanno tuttavia delineato i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale.
In particolare, la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale, pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde
3 la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). La Corte Costituzionale ha evidenziato che" [...] il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
Su questa premessa, la Suprema Corte di Cassazione, qualora la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio - economici o a questioni di altra natura.
In tale direzione si è andato consolidando un orientamento secondo il quale deve trovare applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta e una situazione idonea a generare affidamento.
In particolare, regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici, per cui è stato affermato il principio di diritto secondo cui “in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens”, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale, o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali, o, infine, di dolo comprovato (Cass. civ., Sez. L, 20.05.2021, n. 13915, nella quale sono contenuti numerosi richiami a giurisprudenza conforme in tal senso).
Più di recente è stato ribadito che, in tema di indebito assistenziale, la regola propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione delle erogazioni indebite viene meno, con conseguente applicazione della disciplina generale della
4 ripetibilità dell'indebito civile, di cui all'art. 2033 c.c., in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente e dell'assenza di una condizione di affidamento (Cass. civ., Sez. L,
10.08.2022, n. 24617).
Inoltre, con specifico riferimento all'indebito assistenziale per carenza dei requisiti reddituali, si è chiarito che lo stesso abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere (Cass. civ., Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 13223 del 30.06.2020; tale pronuncia si pone dichiaratamente sulla scia dell'orientamento già espresso da Cass. civ., Sez. L, 15.10.2019, n. 26036 e da Cass. civ., Sez. L,
9.11.2018, n. 28771).
Nella sentenza citata n. 13223 del 2020 si è evidenziato, in proposito, che “nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla P.A. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in CP_1
legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. 18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art. 15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro CP_1
disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica”. CP_1
In seguito, l'art. 13, d.l. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, che al comma 1 ha previsto l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" per CP_1
la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
Il comma 6 del medesimo art. 13, nel modificare l'art. 35 del d.l. 30.12.2008, n. 207, convertito dalla legge 27.02.2009, n. 14, ha introdotto il comma 10 – bis, che così recita: "Ai fini
5 della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli
Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per
l'anno in corso”.
Pertanto, l'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che, proprio perché non sono stati dichiarati all'amministrazione finanziaria, devono essere però dichiarati all' ; viceversa, in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per CP_1
la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che CP_1
quindi l' già conosce. CP_1
Venendo al caso concreto qui esaminato, innanzitutto risulta che l'odierno ricorrente era titolare di prestazione assistenziale in ragione della invalidità riconosciutagli dalla competente
Commissione medica con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% (doc. A all. ricorso).
Con comunicazione di rideterminazione della prestazione datata 9.08.2022, l' ha CP_1
ricalcolato la prestazione Cat. INV CIV n. 07030847 dal 1.01.2019, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2019 “pervenuta a seguito di sollecito”, per cui era risultato che, da gennaio 2020 ad agosto 2022, l' aveva corrisposto un pagamento superiore a CP_1 quanto dovuto, per un importo lordo complessivo di € 10.151,40 (v. doc. B all. ricorso).
Poiché l'ente resistente non si è costituito in giudizio e poiché il ricorrente ha depositato in giudizio le dichiarazioni dei redditi unicamente per gli anni 2020 e 2022 (doc. D all. ricorso), non
6 è dato sapere quando sia intervenuta la comunicazione dei redditi per l'anno 2019.
Come si è visto, comunque, l' avrebbe dovuto procedere già “nel corso dell'anno CP_1 successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa” alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito, e, in caso di mancata comunicazione “entro 60 giorni dalla sospensione”, alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo “nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”.
Pertanto, nel caso di specie, in caso di mancata tempestiva comunicazione nei tempi e modi stabiliti, la sospensione ed eventuale successiva revoca della prestazione avrebbero dovuto intervenire fin dal 2021, mentre l' ha proceduto al ricalcolo della prestazione e alla CP_1
richiesta di restituzione solamente ad agosto 2022.
D'altro canto, l' rimasto contumace, non ha allegato né tantomeno provato che vi sia CP_1 stata da parte dell'odierno ricorrente la comunicazione di dati non veritieri relativamente alla propria situazione reddituale, né vi è prova che l'incremento reddituale sia stato talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio, così da escludere il legittimo affidamento dell'interessato.
Inoltre, è stata prodotta la dichiarazione dei redditi del presentata il 10.06.2021 Pt_1 relativamente ai redditi dell'anno precedente, a fronte della quale l' ha comunque CP_1
continuato a erogare la prestazione per oltre un anno.
Deve pertanto riconoscersi il diritto dell'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate indebitamente solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei requisiti reddituali, non essendo stata fornita adeguata prova che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione.
In forza delle argomentazioni e dei rilievi che precedono, deve pertanto essere affermata l'irripetibilità della somma di € 10.151,40, corrisposta da gennaio 2020 fino ad agosto 2022, oggetto del provvedimento emesso dall' datato 9.08.2022. CP_1
Nessuna condanna deve essere disposta nei confronti dell' resistente, in quanto non CP_1
risulta che vi sia stata alcuna trattenuta su prestazioni in godimento, secondo quanto si legge anche dalla comunicazione di rideterminazione della prestazione, dove l' ha dato atto che CP_1
non era possibile recuperare tale somma da altre prestazioni di cui il era titolare. Pt_1
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n.
7 55/2014 e succ. mod. e ii., avuto riguardo alla materia trattata, al valore della causa secondo il decisum (scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00) e all'attività difensiva effettivamente occorsa in concreto, per cui si giustifica una liquidazione secondo i minimi tabellari per tutte le fasi concretamente espletate, di non speciale complessità, con riconoscimento di una maggiorazione per l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali ex art. 4 comma 1 - bis D.M. 55/2014 nella misura del 15% sul compenso altrimenti dovuto per la fase introduttiva (essendo i collegamenti ipertestuali inseriti nel ricorso e, quindi, funzionali alla relativa fase).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento della domanda proposta da , accerta e dichiara Parte_1
l'irripetibilità della somma di € 10.151,40 oggetto del provvedimento emesso dall' datato CP_1
9.08.2022;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle CP_1 spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida nell'importo di € 43,00 per spese vive e di € 1.923,35 per compensi professionali, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge e spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Oristano, il 16 giugno 2025.
La Giudice del lavoro dott.ssa Consuelo Mighela
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