TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 15/04/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 582/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 582/2025 V.G. posta in decisione il 18.03.2025 e promossa dai coniugi
, c.f. , nato in [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Castel Bolognese (RA), via Biancanigo n. 260 (avv. Delia Fornaro)
e
, c.f. nata in [...] il [...], residente a [...]CP_1 C.F._2
Bolognese, via Garavini n. 23 (avv. Katia Lanosa)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
13.02.2025; preso atto che l'udienza del 11.03.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva a Faenza il figlio in data 06.01.2013; Per_1
ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra c.f. Parte_1
, e , c.f. celebrato in Albania C.F._1 CP_1 C.F._2
in data 27.04.2009;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“- DARE ATTO che i coniugi hanno già concordato e definito tutte le questioni patrimoniali tra gli
stessi pendenti avendo già provveduto alla divisione dei beni comuni;
- DISPORRE che Il figlio minore resti affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione e residenza presso la madre;
- DISPORRE che il padre possa tenere con sé il figlio minore, nel rispetto delle esigenze ed
inclinazioni del medesimo, a week end alternati e per un giorno infrasettimanale, nonché per un
periodo di vacanza estivo di 15 giorni con suddivisione a metà tra i genitori delle vacanze natalizie
e pasquali;
- DISPORRE, che gli assegni familiari siano corrisposti alle parti nella misura del 50%, ponendo in
essere i genitori quanto necessario affinché tali somme siano percepite da entrambi nella misura
suddetta;
- DISPORRE che il padre corrisponda alla madre quale contributo al mantenimento del figlio, fino
all'indipendenza economica di quest'ultimo, un assegno di €.400,00 mensili, da versarsi alla madre
entro il giorno 15 di ogni mese, somma da rivalutarsi in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle
spese straordinarie, scolastiche, mediche, sportive e ricreative ed altre, da concordare in via
preventiva e da documentare in base al protocollo per le spese straordinarie adottato dal Tribunale
di Ravenna, da intendersi integralmente trascritto e richiamato;
- DARE ATTO che ciascun coniuge sopporterà le spese legali per il proprio avvocato.” Ravenna, 08/04/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 582/2025 V.G. posta in decisione il 18.03.2025 e promossa dai coniugi
, c.f. , nato in [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Castel Bolognese (RA), via Biancanigo n. 260 (avv. Delia Fornaro)
e
, c.f. nata in [...] il [...], residente a [...]CP_1 C.F._2
Bolognese, via Garavini n. 23 (avv. Katia Lanosa)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
13.02.2025; preso atto che l'udienza del 11.03.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva a Faenza il figlio in data 06.01.2013; Per_1
ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra c.f. Parte_1
, e , c.f. celebrato in Albania C.F._1 CP_1 C.F._2
in data 27.04.2009;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“- DARE ATTO che i coniugi hanno già concordato e definito tutte le questioni patrimoniali tra gli
stessi pendenti avendo già provveduto alla divisione dei beni comuni;
- DISPORRE che Il figlio minore resti affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione e residenza presso la madre;
- DISPORRE che il padre possa tenere con sé il figlio minore, nel rispetto delle esigenze ed
inclinazioni del medesimo, a week end alternati e per un giorno infrasettimanale, nonché per un
periodo di vacanza estivo di 15 giorni con suddivisione a metà tra i genitori delle vacanze natalizie
e pasquali;
- DISPORRE, che gli assegni familiari siano corrisposti alle parti nella misura del 50%, ponendo in
essere i genitori quanto necessario affinché tali somme siano percepite da entrambi nella misura
suddetta;
- DISPORRE che il padre corrisponda alla madre quale contributo al mantenimento del figlio, fino
all'indipendenza economica di quest'ultimo, un assegno di €.400,00 mensili, da versarsi alla madre
entro il giorno 15 di ogni mese, somma da rivalutarsi in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle
spese straordinarie, scolastiche, mediche, sportive e ricreative ed altre, da concordare in via
preventiva e da documentare in base al protocollo per le spese straordinarie adottato dal Tribunale
di Ravenna, da intendersi integralmente trascritto e richiamato;
- DARE ATTO che ciascun coniuge sopporterà le spese legali per il proprio avvocato.” Ravenna, 08/04/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi