Articolo 3 della Legge 26 marzo 1975, n. 91
Articolo 2Articolo 4
Versione
27 aprile 1975
Art. 3.
Ai fini dell'applicazione del precedente articolo 2 gli interessati devono presentare - a pena di decadenza - entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda alla direzione dei monopoli di Stato e non devono aver superato, per le saline il 45° anno di eta' alla data di entrata in vigore della legge 28 marzo 1962, n. 143 , e per le coltivazioni il 45° anno di eta' al 1 gennaio 1960.
Entrata in vigore il 27 aprile 1975