Articolo 5 della Legge 10 novembre 1970, n. 868
Articolo 4Articolo 6
Versione
15 dicembre 1970
Art. 5.
Le universita' e gli istituti di istruzione universitaria versano direttamente in tesoreria le ritenute effettuate, ai fini della imposta di ricchezza mobile (categoria C/2) e della imposta complementare e addizionale, sulle competenze e gli assegni di qualsiasi natura corrisposti al dipendente personale.
Entrata in vigore il 15 dicembre 1970
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