Ordinanza cautelare 24 novembre 2016
Sentenza 25 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 25/05/2022, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/05/2022
N. 00829/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01495/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1495 del 2016, proposto da
VI RO, MA AC, rappresentati e difesi dall'avvocato Stefania Chiatante, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;
contro
Comune di Fasano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ottavio Carparelli, con domicilio eletto presso lo studio Angelo TA in Lecce, via Zanardelli 7;
per l'annullamento
del silenzio-rigetto formatosi sulla domanda del 18/6/2016, di permesso a costruire in sanatoria, nonché della revoca del parere di conformità urbanistica e degli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fasano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 maggio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti hanno impugnato il silenzio serbato dall’Amministrazione sulla loro istanza volta al rilascio di permesso di costruire in sanatoria, relativamente alle seguenti opere: intercapedine di mq 2,95, centrale idrica di mq 1,95, tettoia in legno di mq 19,40 e servizio igienico di mq 1,25.
A sostegno del ricorso, essi hanno articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione dell’art. 36 d.P.R. n. 380/01 (TUE); eccesso di potere sotto vari profili; 2) violazione degli artt. 2 e 3 l. n. 241/90; violazione dell’art. 97 Cost; eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza; 3) violazione degli art. 14, 14-ter, 14-quater, 21-quinquies e octies l. n. 241/90; violazione dell’art. 97 Cost; eccesso di potere sotto vari profili; 4) violazione dell’art. 46 NTA del PRG; violazione degli artt. 3, 10, 22 e 36 TUE; eccesso di potere. Accoglibilità dell’istanza di sanatoria; 5) violazione degli artt. 32 e 36 TUE; violazione dell’art. 97 Cost; eccesso di potere sotto vari profili; 6) violazione degli artt. 4 e 5 l. n. 241/90; eccesso di potere.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Fasano ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità del ricorso. Nel merito, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Nella camera di consiglio del 24.11.2016 è stata rigettata la domanda di tutela cautelare.
All’udienza pubblica del 19.5.2022 – tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 17 co. 6 d.l. n. 80/21, convertito con modificazioni con l. n. 113/21 – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso, nel merito, è infondato. Ciò esime il Collegio dall’esame della preliminare censura di irricevibilità articolata dall’Amministrazione resistente.
3. Premette anzitutto il Collegio che, non avendo l’Amministrazione concluso il procedimento ex art. 36 TUE con un formale provvedimento espresso, deve ritenersi maturato il silenzio con valore tipico di rigetto, ai sensi dell’art. 36 co. 3 TUE.
Pertanto, è partendo dalla qualificazione del provvedimento in esame in termini di provvedimento di rigetto per silentium che si procederà all’esame dei vari motivi di gravame.
4. Tanto premesso, con il primo motivo di gravame (rubricato sub 3 dei motivi di ricorso) del ricorso introduttivo), i ricorrenti si dolgono del mutato divisamento dell’Amministrazione comunale, la quale avrebbe disatteso il contenuto del precedente parere di compatibilità, con ciò violando la previsione di cui all’art. 21- quinquies l. n. 241/90.
In secondo luogo, essi lamentano che l’Amministrazione avrebbe espresso parare negativo (nel preavviso di diniego) sulla sanabilità delle opere in esame, “ nonostante i pareri favorevoli delle autorità da esso chiamate a esprimersi su una sua proposta di sanatoria, ciò in antitesi con la finalità dell’istituto disciplinato dall’art. 14 e ss della legge 241/90 e con l’effetto parossistico di vanificare le posizioni prevalenti favorevoli alla sanatoria, in ragione delle quali la stessa doveva essere concessa. Il diniego è viepiù illegittimo allorché si consideri che la revoca implicita del parere di compatibilità e il superamento del nulla osta demaniale e dei pareri resi nell’ambito della conferenza di servizi, che non sono stati preceduti, come dispone l’art. 14 quater l.ult.cit. dall’espressione formale in conferenza di un motivato dissenso, sono avvenuti per ragioni non afferenti, e in alcun modo connesse, all’oggetto della stessa ” (cfr. ricorso, p. 8).
Le censure sono infondate.
4.1. Ai sensi dell’art. 36 TUE, unico soggetto competente al rilascio del titolo in sanatoria è il Comune.
Per tali ragioni, devono ritenersi del tutto inconferenti i richiami all’istituto della conferenza di servizi, e al relativo modo di funzionamento, posto che tale modulo ricorre unicamentenei casi di decisione c.d. pluristrutturata, che passa cioè per la competenza di una pluralità di Amministrazioni, nel mentre unico soggetto competente al rilascio del titolo in esame deve ritenersi il Comune, ai sensi della cennata previsione di cui all’art. 36 TUE.
4.2. Per le stesse ragioni, non colgono nel segno le censure concernenti l’illegittimità della revoca del parere di compatibilità, unico soggetto competente al rilascio del titolo in sanatoria essendo il Comune. Il tutto senza trascurare che il suddetto parere è un atto meramente endoprocedimentale, come tale in alcun modo vincolante il civico ente, deputato all’emanazione dell’atto finale.
4.3. Ne consegue il rigetto del primo motivo di gravame.
5. Con il secondo e terzo motivo di gravame (rubricati sub 4) e 5) dei motivi di ricorso), che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, i ricorrenti deducono la sussistenza delle condizioni per il rilascio del titolo in sanatoria, avuto riguardo al carattere precario delle opere in esame, e/o alla loro natura pertinenziale.
Le censure sono infondate.
5.1. Come è noto, ai fini del rilascio del titolo in sanatoria, è necessario il requisito della c.d. doppia conformità, da ritenersi sussistente nel caso in cui gli interventi realizzati siano conformi alla normativa vigente sia al momento della realizzazione, sia a quella della presentazione della domanda di sanatoria.
5.2. Tanto premesso, gli interventi in esame consistono nella realizzazione di: a) una intercapedine (mq 2,95); b) una centrale idrica (mq 1,95), una tettoia in legno (mq 19,40) e un servizio igienico (mq 1,25).
5.3. Orbene, costituisce circostanza non smentita dai ricorrenti la sostituzione del precedente pannello sandwich con un solaio in latero cemento con relativo parapetto di protezione (cfr. preavviso di diniego in atti). In tal modo, l’altezza utile interna è passata da mt 2,70 a mt 2,80.
Inoltre, i ricorrenti hanno provveduto alla realizzazione di un wc, e dunque di una struttura strettamente funzionale alle esigenze del chiosco.
Infine, essi hanno realizzato una tettoia in legno, di carattere non precario.
5.4. Orbene, avuto riguardo a tali elementi – valutati non come monadi isolate, ma come complementari tra di loro, e dunque avvinti da un nesso economico-funzionale – è evidente che il chiosco ha perso il suo carattere originario precario, per il quale era stato originariamente assentito, ed è divenuto una struttura stabile.
Ne discende la necessità, ai fini della relativa edificazione, del rilascio di un titolo sin ab origine, conforme alla disciplina urbanistico-edilizia vigente sia al momento della realizzazione, che a quello della presentazione dell’istanza ex art. 36 TUE.
E di tale conformità i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova, se non mere allegazioni di principio, volte semplicemente a negare il passaggio da una struttura originaria precaria ad una struttura stabile, come tale destinata a soddisfare esigenze di natura durevole.
5.5. Per tali ragioni, il secondo e terzo motivo di gravame sono infondati, e devono pertanto essere rigettati.
6. Va infine rigettato il quarto motivo di gravame (rubricato su 7) nel ricorso introduttivo), con il quale i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 4-5 l. n. 241/90, per avere il responsabile del procedimento disatteso le risultanze dell’istruttoria. Sul punto, è sufficiente osservare che il preavviso di diniego reca la firma sia del responsabile del procedimento, sia del Dirigente preposto al settore in esame. Inoltre, nel preavviso di diniego si dà conto in maniera analitica delle ragioni che impediscono il rilascio del titolo in sanatoria, sicché va esclusa ogni contraddizione di sorta con precedenti atti del procedimento in esame.
7. Conclusivamente, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
8. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2022 – tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 17 co. 6 d.l. n. 80/21, convertito con modificazioni con l. n. 113/21 – con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO