Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/01/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa civile iscritta al n. 15348 del 2023 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
C.F._1
Rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Serio e Antonio
Blunda
- opponente -
C O N T R O
e in persona del legale rappresentante pro- CP_1 CP_2 tempore - legalmente domiciliato in Roma ed elettivamente in
Palermo, Via Laurana n. 59, con l'avv. Adriana Giovanna
Rizzo e Maria Grazia Sparacino
E
Controparte_3 in persona del procuratore speciale, Dr. con Controparte_4
l'avv. Giancarlo Greco
- opposti -
O g g e t t o: opposizione ad intimazione di pagamento
All'udienza del 14.01.2025 alle ore 16.30, ha pronunciato
SENTENZA avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e dichiara la prescrizione dei crediti contenuti nell'avviso di addebito n. 59620220004686487000 che per l'effetto annulla.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva di . CP_2
Condanna e in solido tra loro alla rifusione delle CP_1 CP_5 spese di lite in favore del ricorrente, quantificate in complessivi euro 550,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati Antonio Serio e
Antonio Blunda, antistatari.
Compensa le spese con CP_2
Con ricorso depositato in data 12.12.2023 il ricorrente, come in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29620239027953457000 emessa dall' e notificata in data Controparte_6
3.11.2023, relativamente all'avviso di addebito n.
59620220004686487000 eccependone la mancata notifica e, pertanto, la prescrizione.
Costituitisi ritualmente in giudizio, e CP_1 CP_5 contestavano la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto, eccependone.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, all'udienza odierna
è stata posta in decisione.
Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di , atteso che l'ava controverso porta CP_2 crediti successivi al 2005, anno al quale risale l'ultima operazione di cartolarizzazione
Nel merito si osserva che la domanda è fondata.
Dalla documentazione versata in atti emerge che l'avviso di addebito è stato regolarmente notificato in data 19.12.2022 per compiuta giacenza.
Priva di pregio l'eccezione in merito alla irregolarità della notifica dell' avviso di addebito per mancanza della prova Parte della ricezione da parte del contribuente della .
Sul punto si osserva che la Cassazione ha evidenziato che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. 890/1982 (Cass. n. 8293/2018, Cass. n. 12083/2016, Cass.
n. 17598/2010). Ha aggiunto la Suprema Corte, richiamando un principio già consolidato che “il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, trova applicazione in detto procedimento di notificazione semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del Fisco: la Corte Costituzionale (n. 175/2018) ha peraltro ritenuto legittimo l'art. 26, c. 1 D.P.R. 602/1973, sul rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153
c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile (Cass. n. 10131/2020)”.
Di tale avviso è anche la locale Corte di Appello (sentenza
1235/2022). In merito all'eccepita prescrizione, si osserva quanto segue.
L'art. 3 della L. 335/1995, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dall'1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. …”.
Orbene, poiché l'intimazione di pagamento impugnata inerisce a crediti sorti in epoca successiva alla data di entrata in vigore della suddetta norma, deve ritenersi applicabile ai crediti in essa iscritti il nuovo ridotto termine prescrizionale quinquennale.
Era, dunque, onere dell'ente previdenziale e dell'ente di
Riscossione dimostrare di avere compiuto atti interruttivi del suddetto termine prescrizionale quinquennale.
Dalla documentazione versata in atti da è emerso che CP_1
l'avviso di addebito è stato notificato per compiuta giacenza e, pertanto, la notifica risulta essersi perfezionata in data
29.12.2022.
Trattasi di contribuzione relativa a gestione commercianti inerente all'anno 2015.
La Corte di Cassazione in numerose occasioni ha chiarito che
“il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito […] costituente la base imponibile per il calcolo del contributo” e che “la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa”, per usare le parole della recente sentenza numero 4899 del giorno 23 febbraio 2021, che riprende quanto già precedentemente disposto dall'ordinanza numero 3367 del giorno 11 febbraio
2021 e dell'ordinanza numero 14410 del giorno 27 maggio
2019.
Quindi la prescrizione dei contributi inizia a decorrere CP_1 dal giorno in cui questi dovevano essere versati. Poiché il versamento andava fatto entro il 30 settembre 2016 è da questa data che devono farsi decorrere i cinque anni e, considerando la sospensione COVID, l'intimazione di pagamento andava notificata entro il 08/08/2022.
Né né hanno documentato di avere notificato CP_1 CP_5 entro la data del 8/8/2022 alcun valido atto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che i crediti contenuti nell'intimazione di pagamento notificata in data 03.11.2023 relativi all'avviso di addebito impugnato, sono irrimediabilmente prescritti.
Né può essere considerato un valido atto interruttivo della prescrizione la richiesta di rateizzazione del 13.11.2023, avvenuta dopo la notifica dell'intimazione di pagamento.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.
Le spese di lite vanno posta a carico di parte soccombente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 14.01.2025
IL GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio