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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/05/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3108/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3108/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. URSO DOMENICO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. URSO Parte_2 C.F._1
DOMENICO
OPPONENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'AMICO Controparte_1 P.IVA_2
ADRIANO
OPPOSTO
NONCHE'
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAMINELLI SIMONA, Controparte_2 P.IVA_3
, , Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
TERZO INTERVENUTO
OGGETTO: Inadempimento in opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 08.11.2019 la ditta individuale di e Parte_1
la Sig.ra convenivano in giudizio la proponendo opposizione Parte_2 CP_7
pagina 1 di 5 al decreto ingiuntivo n. 675/2020 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 17.09.2019, con cui veniva loro ingiunto il pagamento della somma di € 127.146,74, oltre interessi, maturata in ragione di un rapporto di conto corrente n.10794542 ed un rapporto di conto anticipo effetti n.11027187 del 24.04.08 correlato al primo.
A sostegno dell'opposizione deducevano: a) l' inammissibilità per genericità della domanda azionata in via monitoria;
b) la nullità della clausola di applicazione di interessi anatocistici, c) la nullità della clausola del tasso applicato su piazza, d) la nullità degli addebiti per commissioni di massimo scoperto, e) l'applicazione di interessi usurari, f) la nullità del contratto di fideiussione per la violazione della normativa Antitrust.
Rassegnavano, pertanto, le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità parziale del contratto di conto corrente ordinario n.10794542, nonché del rapporto di conto anticipi effetti n.11027187, correlato al primo, oggetto del rapporto sussistente tra gli attori opponenti e l'opposto istituto di credito, in relazione sia alle clausole di pattuizione dell'interesse anatocistico trimestrale, sia al tasso applicato su piazza, sia al tasso usura e di conseguenza determinare l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo e/o allo storno delle indebite annotazioni, che verranno effettuate in sede di CTU, il tutto sulla base della documentazione relativa ai rapporti di apertura del credito, accertare e dichiarare la nullità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi dei richiamati rapporti bancari, accogliere la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente e conseguentemente condannare la convenuta al recupero delle somme, CP_8 rispettivamente di € 51.773,87 per il conto corrente ordinario 10794542 e di € 17.785,56 sul conto corrente anticipo fatture n.11027187 per un totale di € 69.559,63 e/o altra somma minore o maggiore che risulterà in corso di causa a seguito dell'espletamento della CTU tecnico-contabile, indebitamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori in favore degli odierni istanti. Dichiarare la nullità del rapporto di fideiussione omnibus sottoscritto dalla sig.ra , previo accertamento tecnico, poiché contrario alle Parte_2
norme antitrust.
Si costituiva in giudizio la e per essa (già Controparte_1 CP_9 CP_7
, la quale contestava le avverse deduzioni chiedendo il rigetto dell'opposizione di cui
[...] deduceva l'infondatezza.
Con comparsa di intervento del 10.03.22, si costituiva in giudizio , la quale Controparte_2
rilevava preliminarmente che e la ditta individuale di , Controparte_2 Parte_1
pagina 2 di 5 interveniva un accordo transattivo in forza del quale la correntista prometteva di sanare l'esposizione debitoria l'esposizione debitoria derivante dal conto corrente n. 10794542, concordando un piano di rientro ed impegnandosi in relazione ai predetti rapporti a “nulla eccepire o contestare giudizialmente”. L'accordo si perfezionava in data 27.12.2012.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: in via preliminare: accertare e dichiarare cessata la materia del contendere per i motivi di cui in narrativa e qui richiamati;
- sempre in via preliminare: dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate quanto al rapporto di conto corrente inter partes, per tutte le rimesse di natura solutoria e risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione del presente giudizio;
- in via principale: respingere tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate;
- in via istruttoria: dichiarare irrilevanti ai fini del decidere le risultanze della consulenza tecnica avversaria, dichiarare inammissibile la richiesta di CTU ex adverso formulata nonché l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. con riserva di ulteriori allegazioni e produzioni nei successivi termini ex art. 183, VI co., c.p.c. di cui sin d'ora si chiede la concessione;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge.
Con ordinanza del 18.03.22 il Tribunale di Castrovillari, sciolta la riserva assunta alla prima udienza, disponeva la separazione della domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa anticoncorrenziale, dichiarava, limitatamente alla predetta domanda,
l'incompetenza per materia del Tribunale di Castrovillari in favore del Tribunale di Napoli, sezione specializzata imprese, assegnando a parte opponente il termine di mesi tre per la riassunzione del giudizio innanzi al detto Tribunale.
All'udienza del 27.06.24, il Giudice invitava le parti a discutere sull'eccezione di inammissibilità della domanda formulata da in ragione della natura Controparte_2 transattiva dell'atto di rimodulazione e rientro allegato.
All'esito dell'udienza del 06.02.25, celebratasi in modalità cartolare, mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in cui venivano precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini 190 c.p.c..
2.Sulla pretesa creditoria dell'opposta.
La pretesa creditoria è fondata e merita accoglimento.
pagina 3 di 5 Invero, ha documentato di aver concluso con gli opponenti un atto di Controparte_2 rimodulazione e piano di rientro (doc. 2 – , datato 27.12.12, e sottoscritto sia dal CP_2
titolare della , quale titolare della posizione debitoria Parte_1
che da , come garante, in cui gli stessi hanno espressamente previsto la Parte_2
rinuncia a sollevare eccezioni e/o contestazioni, anche in sede giudiziale, in relazione al rapporto di conto corrente ordinario ora oggetto di causa, dei relativi contratti di affidamento, nonché del conto anticipi.
Nel predetto atto la dichiarava che l'esposizione complessiva nei Parte_1 confronti di alla data della sottoscrizione dell'accordo (27.12.2012) risultava essere CP_2
pari ad euro 138.710,55, importo superiore a quello oggetto del presente giudizio, né è stata dimostrata l'estinzione dell'obbligazione, nonostante la concessione della rateizzazione dei pagamenti. La banca, infatti, rinunciando al pagamento immediato del credito, acconsentiva a che il rientro avvenisse gradualmente e comunque entro il 30.06.14.
Una volta provato il titolo, rappresentato nel caso di specie dal contratto di transazione, incombeva su parte opponente, che ha rinunciato in sede transattiva a sollevare contestazioni e/o eccezioni in sede giudiziale, sulla fondatezza della pretesa creditoria, l'onere di provare il pagamento degli importi non contestati e rateizzati (cfr. Cass.Civ. 13533/01).
In punto di diritto si osserva ancora che in tema di transazione, le reciproche concessioni, cui si riferisce il primo comma dell'art. 1965 c.c., devono essere intese in correlazione con le reciproche pretese e contestazioni e non già in relazione ai diritti effettivamente a ciascuna delle parti spettanti (cfr. Cass. Civ. 16154/21), ipotesi ricorrente nel caso in esame.
Alla luce delle esposte considerazioni, va accolta la pretesa creditoria dell'Istituto di Credito e, per l'effetto, in rigetto dell'opposizione, confermato il decreto ingiuntivo opposto.
3.Sulle spese di lite.
Appare equo, trattandosi, di questioni interpretative, dichiarare integralmente compensate le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.Rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
675/19 emesso dal Tribunale di Castrovillari il 17.09.19; pagina 4 di 5 2.Spese compensate.
Castrovillari, 08.05.25
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3108/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. URSO DOMENICO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. URSO Parte_2 C.F._1
DOMENICO
OPPONENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'AMICO Controparte_1 P.IVA_2
ADRIANO
OPPOSTO
NONCHE'
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAMINELLI SIMONA, Controparte_2 P.IVA_3
, , Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
TERZO INTERVENUTO
OGGETTO: Inadempimento in opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 08.11.2019 la ditta individuale di e Parte_1
la Sig.ra convenivano in giudizio la proponendo opposizione Parte_2 CP_7
pagina 1 di 5 al decreto ingiuntivo n. 675/2020 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 17.09.2019, con cui veniva loro ingiunto il pagamento della somma di € 127.146,74, oltre interessi, maturata in ragione di un rapporto di conto corrente n.10794542 ed un rapporto di conto anticipo effetti n.11027187 del 24.04.08 correlato al primo.
A sostegno dell'opposizione deducevano: a) l' inammissibilità per genericità della domanda azionata in via monitoria;
b) la nullità della clausola di applicazione di interessi anatocistici, c) la nullità della clausola del tasso applicato su piazza, d) la nullità degli addebiti per commissioni di massimo scoperto, e) l'applicazione di interessi usurari, f) la nullità del contratto di fideiussione per la violazione della normativa Antitrust.
Rassegnavano, pertanto, le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità parziale del contratto di conto corrente ordinario n.10794542, nonché del rapporto di conto anticipi effetti n.11027187, correlato al primo, oggetto del rapporto sussistente tra gli attori opponenti e l'opposto istituto di credito, in relazione sia alle clausole di pattuizione dell'interesse anatocistico trimestrale, sia al tasso applicato su piazza, sia al tasso usura e di conseguenza determinare l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo e/o allo storno delle indebite annotazioni, che verranno effettuate in sede di CTU, il tutto sulla base della documentazione relativa ai rapporti di apertura del credito, accertare e dichiarare la nullità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi dei richiamati rapporti bancari, accogliere la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente e conseguentemente condannare la convenuta al recupero delle somme, CP_8 rispettivamente di € 51.773,87 per il conto corrente ordinario 10794542 e di € 17.785,56 sul conto corrente anticipo fatture n.11027187 per un totale di € 69.559,63 e/o altra somma minore o maggiore che risulterà in corso di causa a seguito dell'espletamento della CTU tecnico-contabile, indebitamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori in favore degli odierni istanti. Dichiarare la nullità del rapporto di fideiussione omnibus sottoscritto dalla sig.ra , previo accertamento tecnico, poiché contrario alle Parte_2
norme antitrust.
Si costituiva in giudizio la e per essa (già Controparte_1 CP_9 CP_7
, la quale contestava le avverse deduzioni chiedendo il rigetto dell'opposizione di cui
[...] deduceva l'infondatezza.
Con comparsa di intervento del 10.03.22, si costituiva in giudizio , la quale Controparte_2
rilevava preliminarmente che e la ditta individuale di , Controparte_2 Parte_1
pagina 2 di 5 interveniva un accordo transattivo in forza del quale la correntista prometteva di sanare l'esposizione debitoria l'esposizione debitoria derivante dal conto corrente n. 10794542, concordando un piano di rientro ed impegnandosi in relazione ai predetti rapporti a “nulla eccepire o contestare giudizialmente”. L'accordo si perfezionava in data 27.12.2012.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: in via preliminare: accertare e dichiarare cessata la materia del contendere per i motivi di cui in narrativa e qui richiamati;
- sempre in via preliminare: dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate quanto al rapporto di conto corrente inter partes, per tutte le rimesse di natura solutoria e risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione del presente giudizio;
- in via principale: respingere tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate;
- in via istruttoria: dichiarare irrilevanti ai fini del decidere le risultanze della consulenza tecnica avversaria, dichiarare inammissibile la richiesta di CTU ex adverso formulata nonché l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. con riserva di ulteriori allegazioni e produzioni nei successivi termini ex art. 183, VI co., c.p.c. di cui sin d'ora si chiede la concessione;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge.
Con ordinanza del 18.03.22 il Tribunale di Castrovillari, sciolta la riserva assunta alla prima udienza, disponeva la separazione della domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa anticoncorrenziale, dichiarava, limitatamente alla predetta domanda,
l'incompetenza per materia del Tribunale di Castrovillari in favore del Tribunale di Napoli, sezione specializzata imprese, assegnando a parte opponente il termine di mesi tre per la riassunzione del giudizio innanzi al detto Tribunale.
All'udienza del 27.06.24, il Giudice invitava le parti a discutere sull'eccezione di inammissibilità della domanda formulata da in ragione della natura Controparte_2 transattiva dell'atto di rimodulazione e rientro allegato.
All'esito dell'udienza del 06.02.25, celebratasi in modalità cartolare, mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in cui venivano precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini 190 c.p.c..
2.Sulla pretesa creditoria dell'opposta.
La pretesa creditoria è fondata e merita accoglimento.
pagina 3 di 5 Invero, ha documentato di aver concluso con gli opponenti un atto di Controparte_2 rimodulazione e piano di rientro (doc. 2 – , datato 27.12.12, e sottoscritto sia dal CP_2
titolare della , quale titolare della posizione debitoria Parte_1
che da , come garante, in cui gli stessi hanno espressamente previsto la Parte_2
rinuncia a sollevare eccezioni e/o contestazioni, anche in sede giudiziale, in relazione al rapporto di conto corrente ordinario ora oggetto di causa, dei relativi contratti di affidamento, nonché del conto anticipi.
Nel predetto atto la dichiarava che l'esposizione complessiva nei Parte_1 confronti di alla data della sottoscrizione dell'accordo (27.12.2012) risultava essere CP_2
pari ad euro 138.710,55, importo superiore a quello oggetto del presente giudizio, né è stata dimostrata l'estinzione dell'obbligazione, nonostante la concessione della rateizzazione dei pagamenti. La banca, infatti, rinunciando al pagamento immediato del credito, acconsentiva a che il rientro avvenisse gradualmente e comunque entro il 30.06.14.
Una volta provato il titolo, rappresentato nel caso di specie dal contratto di transazione, incombeva su parte opponente, che ha rinunciato in sede transattiva a sollevare contestazioni e/o eccezioni in sede giudiziale, sulla fondatezza della pretesa creditoria, l'onere di provare il pagamento degli importi non contestati e rateizzati (cfr. Cass.Civ. 13533/01).
In punto di diritto si osserva ancora che in tema di transazione, le reciproche concessioni, cui si riferisce il primo comma dell'art. 1965 c.c., devono essere intese in correlazione con le reciproche pretese e contestazioni e non già in relazione ai diritti effettivamente a ciascuna delle parti spettanti (cfr. Cass. Civ. 16154/21), ipotesi ricorrente nel caso in esame.
Alla luce delle esposte considerazioni, va accolta la pretesa creditoria dell'Istituto di Credito e, per l'effetto, in rigetto dell'opposizione, confermato il decreto ingiuntivo opposto.
3.Sulle spese di lite.
Appare equo, trattandosi, di questioni interpretative, dichiarare integralmente compensate le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.Rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
675/19 emesso dal Tribunale di Castrovillari il 17.09.19; pagina 4 di 5 2.Spese compensate.
Castrovillari, 08.05.25
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
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