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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 08/03/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1731/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Annarita Donofrio Consigliere relatore
Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. BIAGINI FRANCESCO con domicilio eletto in VIA G.
MATTEOTTI N. 17 40053 BAZZANO appellante e
(C.F. ), assistito e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. TOGNINI ALBERTO con domicilio eletto in PIAZZA
ALDROVANDI N. 8 BOLOGNA appellato Pubblico Ministero intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 25.05.2023 al Tribunale Civile di
Bologna il cittadino spagnolo chiedeva la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 13.09.2008 in
Bologna con matrimonio dal quale in data 10.08.2010 è CP_1
ER nata la figlia
A tal fine esponeva che i coniugi erano si erano separati consensualmente
(decreto di omologa del 20.03.2012) prevedendo l'affido esclusivo della minore alla madre, essendo il padre tornato definitivamente in Spagna;
tempi di visita padre-figlia liberi ed ampi, secondo accordo preventivo dei genitori, fino a cinque giorni consecutivi al mese senza pernotto e sempre in ambiente protetto (tendenzialmente, presso il domicilio della madre); un contributo al mantenimento della minore in capo al padre nella misura di €
500,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie. Deducendo di non poter più affrontare viaggi a causa di documentati problemi di salute, chiedeva disporsi – oltre la pronuncia sul vincolo e fermo l'affido esclusivo alla madre – la regolamentazione del suo diritto di visita per un weekend al mese, nonché durante il Natale, la Pasqua e le ferie estive, con facoltà di unire il fine settimana prescelto ai ponti del 1° novembre, dell'8 dicembre, del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno;
chiedeva inoltre che il contributo a suo carico per il mantenimento della minore fosse quantificato pag. 2/8 nell'assegno mensile di € 600,00, oltre il 50% delle spese straordinarie, tenuto conto che nel frattempo era diventato padre di altri tre figli minori.
Si costituiva con comparsa dep. 29.06.2023, deducendo di CP_1
aver sempre gestito autonomamente lo sviluppo e l'educazione della figlia, che da più di cinque anni non riceveva visite dal padre. Chiedeva dunque, oltre la pronuncia sul vincolo, la conferma dell'affido esclusivo della minore, con collocazione presso sé, e l'obbligo in capo al Meseguer di contribuire al mantenimento della figlia mediante un assegno mensile di €
1.000,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con sentenza n. 2944/2024, pubblicata il 14.11.2024, il Tribunale di
Bologna pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e disponendo Parte_1 CP_1
ER l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, con collocazione presso la stessa, tenuto conto che, pur avendo il Pt_1
tentato di giustificare la sua difficoltà a raggiungere l'Italia per problemi di ER salute, la certificazione prodotta era datata 16.02.2023, mentre non vedeva il padre dal 2019, pur intrattenendo contatti telefonici costanti
(due/tre volte a settimana). Il Tribunale evidenziava inoltre che il distacco tra padre e figlia era emerso in modo palese dall'audizione della minore, che era apparsa quasi rassegnata all'assenza del padre e consapevole della sua nuova famiglia in Spagna. Prevedeva quindi visite con accordi liberi tra padre e figlia, secondo modalità concordate di volta in volta dai genitori e nel rispetto dei desideri della ragazza, e statuiva l'obbligo in capo al
Meseguer di contribuire al mantenimento della figlia con assegno mensile di € 800,00, oltre il 50% delle spese straordinarie;
compensava le spese.
pag. 3/8 2.- Avverso detta sentenza il proponeva appello, impugnando il Pt_1
capo relativo al contributo di mantenimento ordinario per la figlia minore ER
nonché il regime delle spese di lite.
Con il primo motivo evidenziava l'errore di calcolo in cui il Tribunale sarebbe incorso circa la propria posizione reddituale, avendo riportato redditi lordi e non netti, evidenziando che il suo reddito netto era di €
4.200,00 al mese.
Con il secondo motivo deduceva l'omessa valutazione delle prove acquisite in riferimento ai redditi della specie per le risultanze delle CP_1
indagini di G.d.F., dalle quali emergeva che la stessa poteva contare su un reddito netto annuo di € 12.000,00.
Con il terzo motivo lamentava violazione dell'art. 337-ter c.c. laddove prevede che l'obbligo di mantenimento della prole spetta ad entrambi i coniugi, posto che l'aumento dell'assegno ad € 800,00 esonerava di fatto la da tale obbligo, avendo la stessa a disposizione per il solo CP_1
ER mantenimento ordinario di l'importo mensile di € 700,00 (l'assegno del padre di € 600,00 + € 130,00 di assegno unico);
Con il quarto motivo lamentava l'omissione della previsione della clausola del generale e preventivo accordo in riferimento alle spese straordinarie suddivise al 50% tra gli ex coniugi.
Con il quinto motivo impugnava la compensazione delle spese, a fronte della condotta processuale della che non aveva prodotto la CP_1
documentazione obbligatoria di legge (estratti conto e riepilogo investimenti), aveva reso dichiarazioni non veritiere sui suoi introiti e radicato una parallela causa di divorzio pur sapendo che lo stesso giudizio era stato già intrapreso dal marito.
pag. 4/8 Infine, con riferimento al suo stato di salute che gli impediva di compiere viaggi, il precisava che la certificazione prodotta, pur datata Pt_1
2023, sottolineava che il paziente era stato sottoposto a intervento chirurgico per cardiopatia congenita il 10.04.2019 (anno dal quale non aveva più visto la figlia) e sconsigliava di affrontare lunghi viaggi o sottoporsi a situazioni stressanti (aereo), rappresentando che nell'ultimo anno la minore era apparsa molto più serena nel relazionarsi al padre, manifestando anche la volontà di conoscere i fratelli.
3.- Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e CP_1
impugnando incidentalmente il capo delle spese chiedendo la condanna esclusiva del al pagamento di tutte le spese. Pt_1
A tal fine deduceva che il Giudice di primo grado aveva tenuto in debito conto le indagini di G.d.F. ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento;
che in sede di separazione, l'assegno di mantenimento era stato determinato nella misura di € 500,00 mensili sul presupposto che il padre si sarebbe recato in Italia a far visita alla figlia e, dunque, tenuto conto dei costi di viaggio e pernottamento che egli avrebbe dovuto sostenere a tal fine (circa € 300,00 mensili), costi che da anni il Meseguer aveva invece di fatto smesso di affrontare.
Contestava inoltre l'accusa di condotta processuale sleale.
4.- Il PM regolarmente interveniva.
5. L'appello va rigettato.
I motivi dal primo al quarto possono essere trattati congiuntamente.
La questione riguarda l'importo dell'assegno ordinario statuito dal tribunale a carico del padre per il mantenimento della figlia in € 800,00 mensili.
pag. 5/8 Detto importo appare scuramente congruo rispetto ai redditi delle parti
(considerato il reddito mensile netto dichiarato), all'attuale età della figlia, ai suoi tempi di permanenza di fatto esclusivi con la madre e a quanto statuito liberamente dalla parti in sede di separazione consensuale, dove il diverso importo di € 500,00 (che, opportunamente rivalutato, è già ormai pari a circa € 600,00) era giustificato dalle previste spese di viaggio e pernotto del padre una volta al mese per diversi giorni per far visita alla figlia, visite di fatto non attuate da circa sei anni, e che la stessa parte non chiede di ripristinare per il futuro sul presupposto di una sua malattia che impedirebbe gli spostamenti, oltre che per l'evidente difficile rapporto con la figlia, che non vede il padre da tanto tempo e appare ormai rassegnata alla sua assenza come emerso in modo inequivoco in sede di audizione.
Il regime delle spese straordinarie segue poi puntualmente il protocollo richiamato.
Parimenti appare corretta la compensazione delle spese di lite operata dal giudice sulla base della reciproca soccombenza in relazione alle domande svolte dalle parti, motivo per cui va rigettato sia l'ultimo motivo dell'appello principale sia l'appello incidentale della L'importo CP_1
fissato dal giudice per l'assegno del padre risulta infatti circa a metà fra le reciproche richieste dei genitori, non essendo invece controverso tra le parti l'affido esclusivo della minore e avendo il giudice disciplinato il diritto di visita sulla base della valutazione concreta della situazione all'esito dell'audizione della ragazza.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alle spese di lite come in dispositivo per la soccombenza.
pag. 6/8 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
costituita, con l'intervento del Pubblico Ministero, avverso la sentenza del
Tribunale di Bologna n. 2944/2024, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante alle spese di lite del grado che liquida in € 3.473,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 6.3.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
pag. 7/8 pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1731/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Annarita Donofrio Consigliere relatore
Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. BIAGINI FRANCESCO con domicilio eletto in VIA G.
MATTEOTTI N. 17 40053 BAZZANO appellante e
(C.F. ), assistito e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. TOGNINI ALBERTO con domicilio eletto in PIAZZA
ALDROVANDI N. 8 BOLOGNA appellato Pubblico Ministero intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 25.05.2023 al Tribunale Civile di
Bologna il cittadino spagnolo chiedeva la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 13.09.2008 in
Bologna con matrimonio dal quale in data 10.08.2010 è CP_1
ER nata la figlia
A tal fine esponeva che i coniugi erano si erano separati consensualmente
(decreto di omologa del 20.03.2012) prevedendo l'affido esclusivo della minore alla madre, essendo il padre tornato definitivamente in Spagna;
tempi di visita padre-figlia liberi ed ampi, secondo accordo preventivo dei genitori, fino a cinque giorni consecutivi al mese senza pernotto e sempre in ambiente protetto (tendenzialmente, presso il domicilio della madre); un contributo al mantenimento della minore in capo al padre nella misura di €
500,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie. Deducendo di non poter più affrontare viaggi a causa di documentati problemi di salute, chiedeva disporsi – oltre la pronuncia sul vincolo e fermo l'affido esclusivo alla madre – la regolamentazione del suo diritto di visita per un weekend al mese, nonché durante il Natale, la Pasqua e le ferie estive, con facoltà di unire il fine settimana prescelto ai ponti del 1° novembre, dell'8 dicembre, del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno;
chiedeva inoltre che il contributo a suo carico per il mantenimento della minore fosse quantificato pag. 2/8 nell'assegno mensile di € 600,00, oltre il 50% delle spese straordinarie, tenuto conto che nel frattempo era diventato padre di altri tre figli minori.
Si costituiva con comparsa dep. 29.06.2023, deducendo di CP_1
aver sempre gestito autonomamente lo sviluppo e l'educazione della figlia, che da più di cinque anni non riceveva visite dal padre. Chiedeva dunque, oltre la pronuncia sul vincolo, la conferma dell'affido esclusivo della minore, con collocazione presso sé, e l'obbligo in capo al Meseguer di contribuire al mantenimento della figlia mediante un assegno mensile di €
1.000,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con sentenza n. 2944/2024, pubblicata il 14.11.2024, il Tribunale di
Bologna pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e disponendo Parte_1 CP_1
ER l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, con collocazione presso la stessa, tenuto conto che, pur avendo il Pt_1
tentato di giustificare la sua difficoltà a raggiungere l'Italia per problemi di ER salute, la certificazione prodotta era datata 16.02.2023, mentre non vedeva il padre dal 2019, pur intrattenendo contatti telefonici costanti
(due/tre volte a settimana). Il Tribunale evidenziava inoltre che il distacco tra padre e figlia era emerso in modo palese dall'audizione della minore, che era apparsa quasi rassegnata all'assenza del padre e consapevole della sua nuova famiglia in Spagna. Prevedeva quindi visite con accordi liberi tra padre e figlia, secondo modalità concordate di volta in volta dai genitori e nel rispetto dei desideri della ragazza, e statuiva l'obbligo in capo al
Meseguer di contribuire al mantenimento della figlia con assegno mensile di € 800,00, oltre il 50% delle spese straordinarie;
compensava le spese.
pag. 3/8 2.- Avverso detta sentenza il proponeva appello, impugnando il Pt_1
capo relativo al contributo di mantenimento ordinario per la figlia minore ER
nonché il regime delle spese di lite.
Con il primo motivo evidenziava l'errore di calcolo in cui il Tribunale sarebbe incorso circa la propria posizione reddituale, avendo riportato redditi lordi e non netti, evidenziando che il suo reddito netto era di €
4.200,00 al mese.
Con il secondo motivo deduceva l'omessa valutazione delle prove acquisite in riferimento ai redditi della specie per le risultanze delle CP_1
indagini di G.d.F., dalle quali emergeva che la stessa poteva contare su un reddito netto annuo di € 12.000,00.
Con il terzo motivo lamentava violazione dell'art. 337-ter c.c. laddove prevede che l'obbligo di mantenimento della prole spetta ad entrambi i coniugi, posto che l'aumento dell'assegno ad € 800,00 esonerava di fatto la da tale obbligo, avendo la stessa a disposizione per il solo CP_1
ER mantenimento ordinario di l'importo mensile di € 700,00 (l'assegno del padre di € 600,00 + € 130,00 di assegno unico);
Con il quarto motivo lamentava l'omissione della previsione della clausola del generale e preventivo accordo in riferimento alle spese straordinarie suddivise al 50% tra gli ex coniugi.
Con il quinto motivo impugnava la compensazione delle spese, a fronte della condotta processuale della che non aveva prodotto la CP_1
documentazione obbligatoria di legge (estratti conto e riepilogo investimenti), aveva reso dichiarazioni non veritiere sui suoi introiti e radicato una parallela causa di divorzio pur sapendo che lo stesso giudizio era stato già intrapreso dal marito.
pag. 4/8 Infine, con riferimento al suo stato di salute che gli impediva di compiere viaggi, il precisava che la certificazione prodotta, pur datata Pt_1
2023, sottolineava che il paziente era stato sottoposto a intervento chirurgico per cardiopatia congenita il 10.04.2019 (anno dal quale non aveva più visto la figlia) e sconsigliava di affrontare lunghi viaggi o sottoporsi a situazioni stressanti (aereo), rappresentando che nell'ultimo anno la minore era apparsa molto più serena nel relazionarsi al padre, manifestando anche la volontà di conoscere i fratelli.
3.- Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e CP_1
impugnando incidentalmente il capo delle spese chiedendo la condanna esclusiva del al pagamento di tutte le spese. Pt_1
A tal fine deduceva che il Giudice di primo grado aveva tenuto in debito conto le indagini di G.d.F. ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento;
che in sede di separazione, l'assegno di mantenimento era stato determinato nella misura di € 500,00 mensili sul presupposto che il padre si sarebbe recato in Italia a far visita alla figlia e, dunque, tenuto conto dei costi di viaggio e pernottamento che egli avrebbe dovuto sostenere a tal fine (circa € 300,00 mensili), costi che da anni il Meseguer aveva invece di fatto smesso di affrontare.
Contestava inoltre l'accusa di condotta processuale sleale.
4.- Il PM regolarmente interveniva.
5. L'appello va rigettato.
I motivi dal primo al quarto possono essere trattati congiuntamente.
La questione riguarda l'importo dell'assegno ordinario statuito dal tribunale a carico del padre per il mantenimento della figlia in € 800,00 mensili.
pag. 5/8 Detto importo appare scuramente congruo rispetto ai redditi delle parti
(considerato il reddito mensile netto dichiarato), all'attuale età della figlia, ai suoi tempi di permanenza di fatto esclusivi con la madre e a quanto statuito liberamente dalla parti in sede di separazione consensuale, dove il diverso importo di € 500,00 (che, opportunamente rivalutato, è già ormai pari a circa € 600,00) era giustificato dalle previste spese di viaggio e pernotto del padre una volta al mese per diversi giorni per far visita alla figlia, visite di fatto non attuate da circa sei anni, e che la stessa parte non chiede di ripristinare per il futuro sul presupposto di una sua malattia che impedirebbe gli spostamenti, oltre che per l'evidente difficile rapporto con la figlia, che non vede il padre da tanto tempo e appare ormai rassegnata alla sua assenza come emerso in modo inequivoco in sede di audizione.
Il regime delle spese straordinarie segue poi puntualmente il protocollo richiamato.
Parimenti appare corretta la compensazione delle spese di lite operata dal giudice sulla base della reciproca soccombenza in relazione alle domande svolte dalle parti, motivo per cui va rigettato sia l'ultimo motivo dell'appello principale sia l'appello incidentale della L'importo CP_1
fissato dal giudice per l'assegno del padre risulta infatti circa a metà fra le reciproche richieste dei genitori, non essendo invece controverso tra le parti l'affido esclusivo della minore e avendo il giudice disciplinato il diritto di visita sulla base della valutazione concreta della situazione all'esito dell'audizione della ragazza.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alle spese di lite come in dispositivo per la soccombenza.
pag. 6/8 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
costituita, con l'intervento del Pubblico Ministero, avverso la sentenza del
Tribunale di Bologna n. 2944/2024, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante alle spese di lite del grado che liquida in € 3.473,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 6.3.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
pag. 7/8 pag. 8/8