TRIB
Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 31/07/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
n. 2066/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Silvia Rigon ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g.Lav. 2066/2022 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Ivana BLONDA e Beniamino NORDIO, come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Stefania MAZZAROLO, come da procura allegata
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1) accertare e dichiarare la nullità della clausola di forfettizzazione della prestazione lavorativa per il lavoro straordinario svolto e la relativa tabella retributiva di cui al contratto integrativo dd.24.11.18 (alle pagine 3 e 4) per tutte le ragioni di cui sopra;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
2) accertare e dichiarare il diritto al pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario prestato e non retribuito per tutte le ragioni di cui sopra;
3) per l'effetto condannare il datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive nella somma di € 25.700,52, ovvero nella somma di € 2.900,14 ovvero nella differente pagina 1 di 13 somma di giustizia e/o di equità oltre che il pagamento degli interessi legali e poi interessi di mora dalla data della diffida del 8.2.22 ed il pagamento della rivalutazione monetaria, il tutto dal dovuto al saldo.
4) accertare e dichiarare in via equitativa il danno da usura psicofisica patito dal ricorrente e per l'effetto condannare il datore di lavoro al pagamento della somma di € 3.000,00 per ogni anno a partire dal 2018 in poi per tutte le ragioni di cui sopra.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di cui i procuratori chiedono la distrazione essendo antistatari.
Per parte convenuta:
Respingersi le domande tutte azionate dal ricorrente e/o ridursi le stesse a quanto si riterrà di giustizia,
- in subordine, per il caso di dichiarata nullità della clausola di forfetizzazione dello straordinario, si chiede dichiararsi ex art 1419 comma 1 cc la nullità dell'intero accordo per la forfetizzazione e così ridursi le domande ex adverso formulate per effetto della compensazione di quanto percepito dal lavoratore in esecuzione dell'accordo dichiarato nullo, da determinarsi a mezzo di CTU;
- Spese e compensi di avvocato rifusi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto.
Le domande del ricorrente non sono fondate, per i motivi di seguito esposti.
1.Il SI ha allegato di aver lavorato a tempo pieno dal 3.1.20208 per Testimone_1
l'impresa del convenuto con mansioni di camionista, inquadrato nel Controparte_1 livello B del CCNL Trasporto Spedizioni e Merci del settore artigiano, dal lunedì al sabato, con orario di inizio al mattino alle 3.30 e termine tra le 14.30 e le 15.00, ovvero anche alle 17.00-18.00 e in alcune occasioni alle 20.00, il sabato verso le 13.00, lavorando mediamente 10-11 ore al giorno ed il sabato 9 ore.
Il ricorrente lamenta la nullità dell'accordo sindacale aziendale del 24.11.2028 stipulato dal datore di lavoro e la di DO e GO nella parte in cui forfetizza il CP_2 pagamento della prestazione lavorativa per il lavoro straordinario in ragione del fatto che non esistono “tempi di attesa a disposizione” durante la giornata lavorativa e, pertanto, su tale premessa, chiede la condanna del convenuto al pagamento delle differenze retributiva pagina 2 di 13 per le ore di straordinario svolte e la condanna del medesimo al risarcimento del danno per usura psicofisica.
2.Si è costituito il convenuto contestando, in fatto, che il ricorrente abbia Controparte_1 svolto lavoro straordinario non retribuito e, in ogni caso, che abbia lavorato per le dallo stesso indicate;
ha quindi contestato la fondatezza delle domande del ricorrente in ragione delle previsioni dell'art. 11 bis CCNL applicato in relazione al personale viaggiante inquadrato al livello B3 per il lavoro discontinuo e dei due accordi sindacali aziendali stipulati dalla in data 24.11.2018. CP_2
Parte convenuta ha rilevato, per un verso, che il ricorrente non ha contestato la legittimità dell'accordo, sottoscritto da tutti gli autisti in forza e dal medesimo SI , che _1 ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti del lavoro discontinuo e, dall'altro, la validità dell'accordo sindacale di pari data, parimenti sottoscritto dal ricorrente, relativo alla forfetizzazione dello straordinario e della trasferta, da considerarsi unitariamente, eccependo in ogni caso la decadenza dallo stesso prevista.
3. La causa è stata istruita con l'assunzione di sommarie informazioni da parte del sindacalista della stipulante gli accordi sindacali aziendali. CP_2
4. Il SI ha lavorato a tempo pieno per l'impresa di trasporti di Testimone_1 [...]
dal 26.10.2008 con mansioni di autista inquadrato al livello B del CCNL CP
Trasporti e Spedizioni Merci Artigianato.
Egli ha allegato di avere svolto lavoro straordinario (in media 10/11 ore dal lunedì al venerdì e 9 al sabato) non correttamente retribuito, in virtù di un accordo aziendale per la forfettizzazione dello straordinario, di cui chiede dichiararsi la nullità della relativa clausola, “in quanto elusiva della legge poiché in violazione di norme imperative (norme imperative sull'obbligo di pagare il lavoro e di retribuire in forma maggiorata e non forfetizzata lo straordinario): clausola in frode alla legge sul lavoro ai sensi dell'art.
1344 cc” .
In particolare, sul presupposto di essere stato retribuito per le sole 203 ore mensili (che calcola come 47 ore settimane moltiplicate per 52 settimane e diviso 12 mensilità) e della nullità della clausola di forfettizzazione della prestazione lavorativa di cui all'accordo aziendale, chiede la condanna della parte convenuta al pagamento delle differenze retributive per lavoro straordinario (al valore di € 15,15227 all'ora) per le ore pagina 3 di 13 asseritamente svolte oltre tale limite, su base mensile, pari alla somma di € 25.700,52 per il periodo da novembre 2018 al giugno 2022, nonché al risarcimento del danno da usura psicofisica patito, quantificato in via equitativa in € 3.000 su base annua.
5. L'art. 11 bis del CCNL applicato al rapporto di lavoro de quo – richiamato dallo stesso ricorrente – prevede che “In deroga a quanto previsto dall'art. 11 comma 1, primo alinea, per il personale viaggiante, il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti l'indennità di trasferta di cui all'art. 62, che utilizza veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti C.E. 561/06
3821/85 e 165/2014, la cui attività comporti l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali.
2. Con le modalità previste dal successivo comma tre, ai lavoratori che esercitano l'attività nelle condizioni suddette e, perciò, considerati discontinui anche a norma del R.D. …. la durata media della settimana non può superare le 58 ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 61 ore solo se su un periodo di sei mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di 58 ore settimanali 3. Con accordi collettivi aziendali conclusi con le OO.SS. stipulanti il presente C.C.N.L. sarà accertata la sussistenza delle condizioni che consentono l'applicazione dei diversi limiti di orario stabiliti dal precedente comma 2. Tali accordi, che costituiscono requisito essenziale per
l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, dovranno essere sottoscritti per adesione dai lavoratori interessati e saranno comunque applicabili a tutti i lavoratori con
l'adesione della maggioranza del personale coinvolto. Sono titolati alla stipula degli accordi collettivi suddetti le imprese e le loro Associazioni da una parte e le rappresentanze territoriali delle OO.SS. stipulanti il presente C.C.N.L. e loro R.S.A., le
R.S.U. ove esistenti, dall'altra. Il confronto dovrà avere inizio entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta avanzata anche da una sola delle parti. Gli accordi di cui sopra avranno una durata massima di 4 anni. In assenza di accordo e/o di rinnovo e trascorsi 3 mesi dalla scadenza, la media oraria sarà quella prevista dall'articolo 11. 4.
Omissis......5. Omissis......6. Omissis......7. In occasione della stipula degli accordi collettivi aziendali di cui all'art. 11 comma 8, punto b) ovvero degli accordi di cui ai
pagina 4 di 13 commi 2 e 3 del presente articolo, sarà verificata la coerenza dell'applicazione della classificazione del personale viaggiante ed i corrispondenti parametri.
8. Omissis......9.
Omissis......Ferme restando l'obbligo di convocazione congiunta delle OO.SS. stipulanti il presente C.C.N.L., per le aziende che occupano fino a 8 dipendenti gli accordi di cui all'art. 11 e 11-bis, possono essere stipulati definiti dalle Associazioni cui aderiscono le imprese con le rappresentanze territoriali congiunte delle predette OO.SS. stipulanti il firmatarie del presente C.C.N.L.. Tali accordi dovranno indicare il nominativo delle aziende cui gli accordi stessi si applicano. ….”.
5.1. Pertanto, l'art. 11 bis del CCNL deroga per il personale viaggiante inquadrato, come il ricorrente nel livello B3, il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, che utilizza veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti CEE 561/06, 3821/85 e 165/2014, la cui attività comporti l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività, per i quali il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali.
Per i lavoratori che esercitano tale attività e perciò considerati discontinui, la durata media della settimana non può superare le 58 ore e la durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 61 ore solo se in un periodo di 6 mesi la media delle ore di lavoro non superi il limite di 58 ore settimanali.
Inoltre, è previsto un rinvio ad accordi sindacali aziendali circa l'applicazione degli artt.
11 e 11 bis sottoscritti dal datore di lavoro, dai dipendenti, e da un'organizzazione sindacale più rappresentativa a livello nazionale.
5.2. Il ricorrente lamenta l'illegittimità dello stipulato accordo sindacale aziendale integrativo sottoscritto dal datore di lavoro con la di DO e GO CP_2 relativo alla forfettizzazione dello straordinario.
In realtà, come documenta la convenuta, in data 24.11.2018 sono stati stipulati due distinti accordi sindacali aziendali tra il datore di lavoro e la Controparte_1 [...]
in persona del Segretario generale . Controparte_3 Parte_2
5.3. Questo il primo accordo sindacale aziendale stipulato.
pagina 5 di 13 pagina 6 di 13 Con il suddetto accordo le parti hanno dunque verificato la sussistenza del requisito del carattere discontinuo dell'attività svolta ex art. 11 bis del CCNL applicato e hanno dato atto che l'orario ordinario è di 47 ore settimanali, distribuite in sei giorni, senza maggiorazioni per il sabato e che la durata media dell'orario settimanale è di 58 ore, con estensione fino a 61, ferma la media inferiore alle 58 ore settimanali in un periodo di sei mesi.
Oltre che dal rappresentane sindacale, l'accordo è stato sottoscritto per adesione dai lavoratori dell'impresa individuale convenuta, tra i quali il SI . Pt_1
Tale accordo non è stato in alcun modo contestato dal ricorrente, che nemmeno lo ha menzionato.
5.3. In pari data è stato stipulato un altro accordo sindacale aziendale, di cui il ricorrente contesta la legittimità.
Anche tale accordo è stato espressamente sottoscritto per adesione dal SI _1
(cfr. doc. 4 convenuta).
Esso conferma le previsioni circa l'orario di lavoro e il carattere discontinuo dell'attività lavorativa del coevo accordo aziendale e prevede la “forfetizzazione dello straordinario e della indennità di trasferta” (e non, quindi, del solo straordinario).
Tale accordo è stato stipulato “con l'obiettivo di trovare soluzioni condivise e giusti riconoscimenti economici e normativi nell'ambito del rapporto lavorativo ed, inoltre, semplificare e rendere leggibile il sistema retributivo” con la volontà di “creare tra le parti la più grande trasparenza dei dati … al fine di riconoscere in modo chiaro semplice
e veritiero il valore economico referente alle specifiche attività lavorative”, convenendo il regolare inquadramento del personale autista al livello B3 e confermando le previsioni dell'orario di lavoro del coevo accordo sindacale, vale a dire la durata media dell'orario settimanale di 58 ore con possibile estensione a 61, purché si rispetti la media di 58 nei sei mesi.
Ritenute assolte “le condizioni della preventiva comunicazione così come prevista dall'art. 3 del DLgs 234/2007 e dal comma 8 lettera b) secondo punto dell'art. 11 del
CCNL”; “relativamente a quanto previsto dall'art. 11 comma 8 al terzo capoverso lettera
B, si conviene che tali tempi di attesa a disposizione , ma non di effettiva prestazione di
pagina 7 di 13 lavoro sono forfetizzate per ogni giornata e non rientrino nel computo dell'orario di lavoro, ma siano utili a tutti gi effetti per il calcolo dell'impegno lavorativo complessivo giornaliero che di seguito troverà riconoscimento economico in merito alla forfetizzazione della trasferta e del lavoro straordinario” . Le parti, “vista inoltre la specifica attività di trasporti merci, beni di consumo in generale, che è effettuata e prevede delle soste non definibili e non determinabili né dalla sosta né dal personale mobile ma strettamente legati a tempi di produzione delle merci che sono poi caricate e/o scaricate, convengono
“di determinare tali tempi in via forfettaria per ogni giornata lavorativa. Per tali obiettive ragioni e fermo restando il riconoscimento economico di tale tempo trascorso in attesa del completamento delle operazioni suesposte, le parti convengono che tali tempi non siano ricompresi nella determinazione dell'orario settimanale di lavoro. Tale precisazione diventa, quindi, parte integrante l'accordo di forfetizzazione e ne completa chiarendolo, l'esame effettuato sull'effettiva prestazione come risulta dai dati anagrafici”.
Su tali premesse, le parti hanno quindi previsto che “Ai lavoratori inquadrati nei livelli B3 sarà riconosciuto per ogni giornata di effettiva presenza una indennità di trasferta e dello straordinario come di seguito riportato” in tabella, che prevede il riconoscimento di importi crescenti di indennità di trasferta e straordinario, sulla base di tre scaglioni di impegno orario, a partire dalle 6 ore.
L'accordo ha quindi previsto che “Per i servizi prestati nella giornata di sabato si riconosce un'indennità di trasferta di € 45 e 30 min di straordinario forfetizzato”.
Anche tale accordo è stato sottoscritto dagli autisti della , tra i quali il sig. CP
GA (cfr. doc. 04 convenuta).
5.4 Non è stato contestato dal ricorrente che il datore di lavoro lo abbia retribuito per l'attività lavorativa svolta in applicazione del disposto di entrambi gli accordi sindacali
(cfr. docc. 08 convenuta: buste paga da novembre 2018 a giugno 2022).
5.5. Sentito a sommarie informazioni il SI , segretario generale di Pt_2 CP_2
DO e GO che ha sottoscritto i suddetti accordi sindacali aziendali del 24.11.2018 ha dichiarato: “Ho rappresentato i lavoratori nell'azienda e ovviamente anche CP nelle altre aziende della filiera. Durante l'assemblea ho fatto presente ai lavoratori cosa prevede il CCNL e ho illustrato l'accordo aziendale che poi hanno sottoscritto;
ho in particolare spiegato le norme complesse del CCNL, l'art. 11 e 11 bis CCNL e le deroghe
pagina 8 di 13 previste al fine di ottimizzare quello che è il sistema di lavoro;
ci sono le ore retribuite normali, le ore di guida, le ore di impegno e la forfetizzazione per lavoro straordinario e trasferta, come si ricava dalla tabella inserita nell'accordo, che prevede un minimo di sei ore;
l'impegno ovviamente non è il lavoro, in quanto l'impegno di una giornata prevede anche dei periodi di attesa e viene tutto retribuito al 100%; la trasferta viene retribuita 25
€ anziché € 21,80 come previsto dal CCNL;
poi è prevista la forfetizzazione dello straordinario. ADR Il verbale di accordo è stato sottoscritto dai lavoratori che erano presenti all'assemblea; era stata fatta una prima assemblea parlando coi lavoratori in generale e poi una seconda assemblea.
Questi accordi aziendali sono stati firmati a centinaia nelle aziende del trasporto;
sono stati sottoscritti in un'ottica di ottimizzazione e di favore, nel senso che viene aumentata la retribuzione e la contribuzione.
L'accordo del 2018 è stato sottoscritto da tutti i lavoratori;
successivamente è stata modificata la norma sicché è sufficiente la sottoscrizione del 50% dei lavoratori;
il lavoratore che non sottoscrive ha sei mesi di tempo per recedere, chiedendo all'azienda di fare il calcolo secondo il contratto nazionale, verificando effettivamente quello che era straordinario e trasferta.
L'accordo del 2018 ha avuto validità per tre anni e poi è stato rinnovato nel 2020 per altrettanti anni”.
5.6. La tesi – sostenuta dal ricorrente – di nullità dell'accordo sindacale aziendale, per asserito contrasto con norme imperative, nella parte in cui forfetizza il pagamento della prestazione lavorativa per il lavoro straordinario - non è condivisibile.
Come evidenziato dalla difesa della convenuta, l'accordo non prevede una distinta clausola di forfetizzazione dello straordinario, ma prevede – sul presupposto verificato dalle parti stipulanti del carattere discontinuo dell'attività lavorativa svolta dagli autisti inquadrati nel livello B3 – un'unica clausola di forfetizzazione dello straordinario e della trasferta, non ravvisandosi alcuna violazione di norma imperativa, bensì delle previsioni di miglior favore come confermato dal sindacalista, secondo il quale “questi accordi aziendali sono stati firmati a centinaia nelle aziende del trasporto;
sono stati sottoscritti in un'ottica di ottimizzazione e di favore, nel senso che viene aumentata la retribuzione e la contribuzione. .
pagina 9 di 13 5.7. Vero è che non ha contestato parte ricorrente che l'indennità di trasferta sia riconosciuta dall'accordo aziendale in misura superiore a quanto previsto dal CCNL, come evidenziato dalla convenuta e confermato dal sindacalista.
Pertanto, non può ritenersi che le previsioni dell'accordo sindacale aziendale di cui si discute, da valutarsi complessivamente ed unitariamente, siano peggiorative rispetto alle previsioni della legge e del CCNL, anche tenuto conto della circostanza che la forfettizzazione – della trasferta e dello straordinario – esonera il lavoratore dell'onere di dimostrare l'entità della prestazione lavorativa.
6. In ogni caso, l'accordo sindacale aziendale di cui si discute è stato stipulato nel rispetto dei rinvii previsti dalla legge e dal CCNL applicato, risultando perciò legittimo
6.1. Il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 234, Art. 4, comma, in tema di durata massima settimanale della prestazione dei lavoratori mobili, prevede: “Sono fatte salve le disposizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative in presenza di ragioni tecniche, nonche' di esigenze connesse con l'organizzazione del lavoro che oggettivamente comportano un diverso regime dell'orario di lavoro e che, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, determinano una diversa durata massima e media dell'orario di lavoro;
il periodo temporale utilizzabile quale termine di riferimento per calcolare la settimana lavorativa media non puo' in ogni caso essere esteso oltre i sei mesi “ ed il comma 3. “I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative definiscono le modalita' e le ipotesi di applicazione delle disposizioni di cui al comma 2.
Gli stessi contratti collettivi, alla data di applicazione del presente decreto agli autotrasportatori autonomi, provvedono conseguentemente ad armonizzare le citate modalita' con quelle relative alla predetta categoria di lavoratori mobili.”
6.2. L'art. 11 comma 8 del CCNL applicato prevede: “Ferma restando la durata del lavoro contrattuale, l'eventuale maggior durata dell'orario di lavoro è retribuita con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario con una delle seguenti modalità: … b) secondo quanto previsto da: …. - Accordi aziendali per la definizione, anche forfettaria, dei trattamenti di trasferta e del compenso per il lavoro straordinario;
se convenuto nell'ambito di tali accordi, ai fini della determinazione
pagina 10 di 13 della retribuzione spettante ed in conformità al disposto dell'art. 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 19.11.2007 n. 234, si considera equiparato alla anticipata conoscenza della durata probabile dei periodi di attesa per carico e scarico la situazione in cui in alternativa: - … - le parti determinino il tempo medio di attesa per le operazioni di carico
e scarico riferito alla specifica tipologia di attività svolta dai lavoratori mobili occupati nella medesima impresa. Tali tempi assolveranno l'obbligo di comunicazione fino a concorrenza. …. La forfetizzazione dei trattamenti di trasferta e dei compensi per lavoro straordinario ha la natura e l'efficacia di accordo collettivo. Sono titolate alla stipulazione degli accordi collettivi suddetti le imprese e le loro Associazioni da una parte, le RSU, le RSA, le rappresentanze territoriali delle OO.SS. stipulanti e firmatarie dall'altra. Gli accordi collettivi si applicano alla totalità dei lavoratori dipendenti delle aziende che rientrano nel campo di applicazione degli accordi stessi.”
L'art. 11 bis del medesimo CCNL stabilisce:
2. Con le modalità previste dal successivo comma 3, ai lavoratori che esercitano l'attività nelle condizioni suddette - e, perciò, considerati discontinui anche a norma del R.D.L. 15.3.1923 n. 692, R.D. 10.9.1923, n.
1953, R.D. 6.12.1923, n. 2657, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del
Decreto Legislativo 234/07, la durata media della settimana non può superare le 58 ore.
La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 61 ore solo se su un periodo di 6 mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di 58 ore settimanali. 3.
Con accordi collettivi aziendali conclusi con le OO.SS. comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale sarà accertata la sussistenza delle condizioni che consentono l'applicazione dei diversi limiti di orario stabiliti dal precedente comma 2.
Tali accordi, che costituiscono requisito essenziale per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, dovranno essere sottoscritti per adesione dai lavoratori interessati.
Sono titolati alla stipulazione degli accordi collettivi suddetti le imprese e le loro
Associazioni da una parte e le RSU, le RSA ove esistenti, le rappresentanze territoriali delle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale dall'altra. Il confronto dovrà avere inizio entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta avanzata anche da una sola delle parti.
pagina 11 di 13 Gli accordi di cui sopra avranno una durata massima di 4 anni. In assenza di accordo e/o di innovo e trascorsi 3 mesi dalla scadenza, la media oraria sarà quella prevista dall'articolo 11.
Pertanto, la norma di legge ed il CCNL prevedono espressamente la derogabilità da parte dell'accordo sindacale aziendale.
6.3. E l'accordo sindacale aziendale è stato sottoscritto da soggetto sindacale legittimato: Con la è incontestabilmente una delle OOSS comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale, oltre ad essere stato “ratificato” da tutti i dipendenti in forza come Contr autisti presso la ditta datrice (cfr doc. 07 convenuta: , comunque dalla maggioranza dei dipendenti ed espressamente dal lavoratore ricorrente;
risulta inoltre che le uniche Con deleghe sindacali nel 2018 erano conferite alla (cfr. doc. 6 convenuta).
L'espressa adesione del ricorrente all'accordo sindacale aziendale assorbe la questione dell'efficacia soggettiva dello stesso.
6.4. Va considerato che ai sensi del DLgs 138/2011 art. 8 I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualita' dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitivita' e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attivita' .
2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti all'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento:
b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
… d) alla disciplina dell'orario di lavoro;
…2-bis. Fermo restando il rispetto della
Costituzione, nonche' i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga
pagina 12 di 13 alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
6.4. In conclusione, i contratti aziendali sottoscritti in data 24.11.2018 da , la CP
Con
e i dipendenti e dallo stesso ricorrente risultano validi ed efficaci, in applicazione del rinvio previsto dalla legge e dal CCNL in relazione all'orario di lavoro, al lavoro discontinuo e alla forfetizzazione della trasferta e dello straordinario.
Quanto esposto assorbe ogni altra valutazione e considerazione e comporta l'infondatezza della domanda relativa al pagamento dello straordinario.
7. Parimenti infondata risulta la domanda di risarcimento del danno per usura psico fisica, in quanto formulata in maniera del tutto generica.
8. La particolarità delle questioni e la presenza di un precedente di questo Tribunale si segno contrario giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, rigetta le domande del ricorrente;
compensa tra le parti le spese del giudizio.
Fissa il termine di 30 giorni per il deposito della motivazione.
DO, 3 aprile 2025
Il giudice del lavoro
Silvia Rigon
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Silvia Rigon ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g.Lav. 2066/2022 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Ivana BLONDA e Beniamino NORDIO, come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Stefania MAZZAROLO, come da procura allegata
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1) accertare e dichiarare la nullità della clausola di forfettizzazione della prestazione lavorativa per il lavoro straordinario svolto e la relativa tabella retributiva di cui al contratto integrativo dd.24.11.18 (alle pagine 3 e 4) per tutte le ragioni di cui sopra;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
2) accertare e dichiarare il diritto al pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario prestato e non retribuito per tutte le ragioni di cui sopra;
3) per l'effetto condannare il datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive nella somma di € 25.700,52, ovvero nella somma di € 2.900,14 ovvero nella differente pagina 1 di 13 somma di giustizia e/o di equità oltre che il pagamento degli interessi legali e poi interessi di mora dalla data della diffida del 8.2.22 ed il pagamento della rivalutazione monetaria, il tutto dal dovuto al saldo.
4) accertare e dichiarare in via equitativa il danno da usura psicofisica patito dal ricorrente e per l'effetto condannare il datore di lavoro al pagamento della somma di € 3.000,00 per ogni anno a partire dal 2018 in poi per tutte le ragioni di cui sopra.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di cui i procuratori chiedono la distrazione essendo antistatari.
Per parte convenuta:
Respingersi le domande tutte azionate dal ricorrente e/o ridursi le stesse a quanto si riterrà di giustizia,
- in subordine, per il caso di dichiarata nullità della clausola di forfetizzazione dello straordinario, si chiede dichiararsi ex art 1419 comma 1 cc la nullità dell'intero accordo per la forfetizzazione e così ridursi le domande ex adverso formulate per effetto della compensazione di quanto percepito dal lavoratore in esecuzione dell'accordo dichiarato nullo, da determinarsi a mezzo di CTU;
- Spese e compensi di avvocato rifusi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto.
Le domande del ricorrente non sono fondate, per i motivi di seguito esposti.
1.Il SI ha allegato di aver lavorato a tempo pieno dal 3.1.20208 per Testimone_1
l'impresa del convenuto con mansioni di camionista, inquadrato nel Controparte_1 livello B del CCNL Trasporto Spedizioni e Merci del settore artigiano, dal lunedì al sabato, con orario di inizio al mattino alle 3.30 e termine tra le 14.30 e le 15.00, ovvero anche alle 17.00-18.00 e in alcune occasioni alle 20.00, il sabato verso le 13.00, lavorando mediamente 10-11 ore al giorno ed il sabato 9 ore.
Il ricorrente lamenta la nullità dell'accordo sindacale aziendale del 24.11.2028 stipulato dal datore di lavoro e la di DO e GO nella parte in cui forfetizza il CP_2 pagamento della prestazione lavorativa per il lavoro straordinario in ragione del fatto che non esistono “tempi di attesa a disposizione” durante la giornata lavorativa e, pertanto, su tale premessa, chiede la condanna del convenuto al pagamento delle differenze retributiva pagina 2 di 13 per le ore di straordinario svolte e la condanna del medesimo al risarcimento del danno per usura psicofisica.
2.Si è costituito il convenuto contestando, in fatto, che il ricorrente abbia Controparte_1 svolto lavoro straordinario non retribuito e, in ogni caso, che abbia lavorato per le dallo stesso indicate;
ha quindi contestato la fondatezza delle domande del ricorrente in ragione delle previsioni dell'art. 11 bis CCNL applicato in relazione al personale viaggiante inquadrato al livello B3 per il lavoro discontinuo e dei due accordi sindacali aziendali stipulati dalla in data 24.11.2018. CP_2
Parte convenuta ha rilevato, per un verso, che il ricorrente non ha contestato la legittimità dell'accordo, sottoscritto da tutti gli autisti in forza e dal medesimo SI , che _1 ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti del lavoro discontinuo e, dall'altro, la validità dell'accordo sindacale di pari data, parimenti sottoscritto dal ricorrente, relativo alla forfetizzazione dello straordinario e della trasferta, da considerarsi unitariamente, eccependo in ogni caso la decadenza dallo stesso prevista.
3. La causa è stata istruita con l'assunzione di sommarie informazioni da parte del sindacalista della stipulante gli accordi sindacali aziendali. CP_2
4. Il SI ha lavorato a tempo pieno per l'impresa di trasporti di Testimone_1 [...]
dal 26.10.2008 con mansioni di autista inquadrato al livello B del CCNL CP
Trasporti e Spedizioni Merci Artigianato.
Egli ha allegato di avere svolto lavoro straordinario (in media 10/11 ore dal lunedì al venerdì e 9 al sabato) non correttamente retribuito, in virtù di un accordo aziendale per la forfettizzazione dello straordinario, di cui chiede dichiararsi la nullità della relativa clausola, “in quanto elusiva della legge poiché in violazione di norme imperative (norme imperative sull'obbligo di pagare il lavoro e di retribuire in forma maggiorata e non forfetizzata lo straordinario): clausola in frode alla legge sul lavoro ai sensi dell'art.
1344 cc” .
In particolare, sul presupposto di essere stato retribuito per le sole 203 ore mensili (che calcola come 47 ore settimane moltiplicate per 52 settimane e diviso 12 mensilità) e della nullità della clausola di forfettizzazione della prestazione lavorativa di cui all'accordo aziendale, chiede la condanna della parte convenuta al pagamento delle differenze retributive per lavoro straordinario (al valore di € 15,15227 all'ora) per le ore pagina 3 di 13 asseritamente svolte oltre tale limite, su base mensile, pari alla somma di € 25.700,52 per il periodo da novembre 2018 al giugno 2022, nonché al risarcimento del danno da usura psicofisica patito, quantificato in via equitativa in € 3.000 su base annua.
5. L'art. 11 bis del CCNL applicato al rapporto di lavoro de quo – richiamato dallo stesso ricorrente – prevede che “In deroga a quanto previsto dall'art. 11 comma 1, primo alinea, per il personale viaggiante, il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti l'indennità di trasferta di cui all'art. 62, che utilizza veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti C.E. 561/06
3821/85 e 165/2014, la cui attività comporti l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali.
2. Con le modalità previste dal successivo comma tre, ai lavoratori che esercitano l'attività nelle condizioni suddette e, perciò, considerati discontinui anche a norma del R.D. …. la durata media della settimana non può superare le 58 ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 61 ore solo se su un periodo di sei mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di 58 ore settimanali 3. Con accordi collettivi aziendali conclusi con le OO.SS. stipulanti il presente C.C.N.L. sarà accertata la sussistenza delle condizioni che consentono l'applicazione dei diversi limiti di orario stabiliti dal precedente comma 2. Tali accordi, che costituiscono requisito essenziale per
l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, dovranno essere sottoscritti per adesione dai lavoratori interessati e saranno comunque applicabili a tutti i lavoratori con
l'adesione della maggioranza del personale coinvolto. Sono titolati alla stipula degli accordi collettivi suddetti le imprese e le loro Associazioni da una parte e le rappresentanze territoriali delle OO.SS. stipulanti il presente C.C.N.L. e loro R.S.A., le
R.S.U. ove esistenti, dall'altra. Il confronto dovrà avere inizio entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta avanzata anche da una sola delle parti. Gli accordi di cui sopra avranno una durata massima di 4 anni. In assenza di accordo e/o di rinnovo e trascorsi 3 mesi dalla scadenza, la media oraria sarà quella prevista dall'articolo 11. 4.
Omissis......5. Omissis......6. Omissis......7. In occasione della stipula degli accordi collettivi aziendali di cui all'art. 11 comma 8, punto b) ovvero degli accordi di cui ai
pagina 4 di 13 commi 2 e 3 del presente articolo, sarà verificata la coerenza dell'applicazione della classificazione del personale viaggiante ed i corrispondenti parametri.
8. Omissis......9.
Omissis......Ferme restando l'obbligo di convocazione congiunta delle OO.SS. stipulanti il presente C.C.N.L., per le aziende che occupano fino a 8 dipendenti gli accordi di cui all'art. 11 e 11-bis, possono essere stipulati definiti dalle Associazioni cui aderiscono le imprese con le rappresentanze territoriali congiunte delle predette OO.SS. stipulanti il firmatarie del presente C.C.N.L.. Tali accordi dovranno indicare il nominativo delle aziende cui gli accordi stessi si applicano. ….”.
5.1. Pertanto, l'art. 11 bis del CCNL deroga per il personale viaggiante inquadrato, come il ricorrente nel livello B3, il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, che utilizza veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti CEE 561/06, 3821/85 e 165/2014, la cui attività comporti l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività, per i quali il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali.
Per i lavoratori che esercitano tale attività e perciò considerati discontinui, la durata media della settimana non può superare le 58 ore e la durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 61 ore solo se in un periodo di 6 mesi la media delle ore di lavoro non superi il limite di 58 ore settimanali.
Inoltre, è previsto un rinvio ad accordi sindacali aziendali circa l'applicazione degli artt.
11 e 11 bis sottoscritti dal datore di lavoro, dai dipendenti, e da un'organizzazione sindacale più rappresentativa a livello nazionale.
5.2. Il ricorrente lamenta l'illegittimità dello stipulato accordo sindacale aziendale integrativo sottoscritto dal datore di lavoro con la di DO e GO CP_2 relativo alla forfettizzazione dello straordinario.
In realtà, come documenta la convenuta, in data 24.11.2018 sono stati stipulati due distinti accordi sindacali aziendali tra il datore di lavoro e la Controparte_1 [...]
in persona del Segretario generale . Controparte_3 Parte_2
5.3. Questo il primo accordo sindacale aziendale stipulato.
pagina 5 di 13 pagina 6 di 13 Con il suddetto accordo le parti hanno dunque verificato la sussistenza del requisito del carattere discontinuo dell'attività svolta ex art. 11 bis del CCNL applicato e hanno dato atto che l'orario ordinario è di 47 ore settimanali, distribuite in sei giorni, senza maggiorazioni per il sabato e che la durata media dell'orario settimanale è di 58 ore, con estensione fino a 61, ferma la media inferiore alle 58 ore settimanali in un periodo di sei mesi.
Oltre che dal rappresentane sindacale, l'accordo è stato sottoscritto per adesione dai lavoratori dell'impresa individuale convenuta, tra i quali il SI . Pt_1
Tale accordo non è stato in alcun modo contestato dal ricorrente, che nemmeno lo ha menzionato.
5.3. In pari data è stato stipulato un altro accordo sindacale aziendale, di cui il ricorrente contesta la legittimità.
Anche tale accordo è stato espressamente sottoscritto per adesione dal SI _1
(cfr. doc. 4 convenuta).
Esso conferma le previsioni circa l'orario di lavoro e il carattere discontinuo dell'attività lavorativa del coevo accordo aziendale e prevede la “forfetizzazione dello straordinario e della indennità di trasferta” (e non, quindi, del solo straordinario).
Tale accordo è stato stipulato “con l'obiettivo di trovare soluzioni condivise e giusti riconoscimenti economici e normativi nell'ambito del rapporto lavorativo ed, inoltre, semplificare e rendere leggibile il sistema retributivo” con la volontà di “creare tra le parti la più grande trasparenza dei dati … al fine di riconoscere in modo chiaro semplice
e veritiero il valore economico referente alle specifiche attività lavorative”, convenendo il regolare inquadramento del personale autista al livello B3 e confermando le previsioni dell'orario di lavoro del coevo accordo sindacale, vale a dire la durata media dell'orario settimanale di 58 ore con possibile estensione a 61, purché si rispetti la media di 58 nei sei mesi.
Ritenute assolte “le condizioni della preventiva comunicazione così come prevista dall'art. 3 del DLgs 234/2007 e dal comma 8 lettera b) secondo punto dell'art. 11 del
CCNL”; “relativamente a quanto previsto dall'art. 11 comma 8 al terzo capoverso lettera
B, si conviene che tali tempi di attesa a disposizione , ma non di effettiva prestazione di
pagina 7 di 13 lavoro sono forfetizzate per ogni giornata e non rientrino nel computo dell'orario di lavoro, ma siano utili a tutti gi effetti per il calcolo dell'impegno lavorativo complessivo giornaliero che di seguito troverà riconoscimento economico in merito alla forfetizzazione della trasferta e del lavoro straordinario” . Le parti, “vista inoltre la specifica attività di trasporti merci, beni di consumo in generale, che è effettuata e prevede delle soste non definibili e non determinabili né dalla sosta né dal personale mobile ma strettamente legati a tempi di produzione delle merci che sono poi caricate e/o scaricate, convengono
“di determinare tali tempi in via forfettaria per ogni giornata lavorativa. Per tali obiettive ragioni e fermo restando il riconoscimento economico di tale tempo trascorso in attesa del completamento delle operazioni suesposte, le parti convengono che tali tempi non siano ricompresi nella determinazione dell'orario settimanale di lavoro. Tale precisazione diventa, quindi, parte integrante l'accordo di forfetizzazione e ne completa chiarendolo, l'esame effettuato sull'effettiva prestazione come risulta dai dati anagrafici”.
Su tali premesse, le parti hanno quindi previsto che “Ai lavoratori inquadrati nei livelli B3 sarà riconosciuto per ogni giornata di effettiva presenza una indennità di trasferta e dello straordinario come di seguito riportato” in tabella, che prevede il riconoscimento di importi crescenti di indennità di trasferta e straordinario, sulla base di tre scaglioni di impegno orario, a partire dalle 6 ore.
L'accordo ha quindi previsto che “Per i servizi prestati nella giornata di sabato si riconosce un'indennità di trasferta di € 45 e 30 min di straordinario forfetizzato”.
Anche tale accordo è stato sottoscritto dagli autisti della , tra i quali il sig. CP
GA (cfr. doc. 04 convenuta).
5.4 Non è stato contestato dal ricorrente che il datore di lavoro lo abbia retribuito per l'attività lavorativa svolta in applicazione del disposto di entrambi gli accordi sindacali
(cfr. docc. 08 convenuta: buste paga da novembre 2018 a giugno 2022).
5.5. Sentito a sommarie informazioni il SI , segretario generale di Pt_2 CP_2
DO e GO che ha sottoscritto i suddetti accordi sindacali aziendali del 24.11.2018 ha dichiarato: “Ho rappresentato i lavoratori nell'azienda e ovviamente anche CP nelle altre aziende della filiera. Durante l'assemblea ho fatto presente ai lavoratori cosa prevede il CCNL e ho illustrato l'accordo aziendale che poi hanno sottoscritto;
ho in particolare spiegato le norme complesse del CCNL, l'art. 11 e 11 bis CCNL e le deroghe
pagina 8 di 13 previste al fine di ottimizzare quello che è il sistema di lavoro;
ci sono le ore retribuite normali, le ore di guida, le ore di impegno e la forfetizzazione per lavoro straordinario e trasferta, come si ricava dalla tabella inserita nell'accordo, che prevede un minimo di sei ore;
l'impegno ovviamente non è il lavoro, in quanto l'impegno di una giornata prevede anche dei periodi di attesa e viene tutto retribuito al 100%; la trasferta viene retribuita 25
€ anziché € 21,80 come previsto dal CCNL;
poi è prevista la forfetizzazione dello straordinario. ADR Il verbale di accordo è stato sottoscritto dai lavoratori che erano presenti all'assemblea; era stata fatta una prima assemblea parlando coi lavoratori in generale e poi una seconda assemblea.
Questi accordi aziendali sono stati firmati a centinaia nelle aziende del trasporto;
sono stati sottoscritti in un'ottica di ottimizzazione e di favore, nel senso che viene aumentata la retribuzione e la contribuzione.
L'accordo del 2018 è stato sottoscritto da tutti i lavoratori;
successivamente è stata modificata la norma sicché è sufficiente la sottoscrizione del 50% dei lavoratori;
il lavoratore che non sottoscrive ha sei mesi di tempo per recedere, chiedendo all'azienda di fare il calcolo secondo il contratto nazionale, verificando effettivamente quello che era straordinario e trasferta.
L'accordo del 2018 ha avuto validità per tre anni e poi è stato rinnovato nel 2020 per altrettanti anni”.
5.6. La tesi – sostenuta dal ricorrente – di nullità dell'accordo sindacale aziendale, per asserito contrasto con norme imperative, nella parte in cui forfetizza il pagamento della prestazione lavorativa per il lavoro straordinario - non è condivisibile.
Come evidenziato dalla difesa della convenuta, l'accordo non prevede una distinta clausola di forfetizzazione dello straordinario, ma prevede – sul presupposto verificato dalle parti stipulanti del carattere discontinuo dell'attività lavorativa svolta dagli autisti inquadrati nel livello B3 – un'unica clausola di forfetizzazione dello straordinario e della trasferta, non ravvisandosi alcuna violazione di norma imperativa, bensì delle previsioni di miglior favore come confermato dal sindacalista, secondo il quale “questi accordi aziendali sono stati firmati a centinaia nelle aziende del trasporto;
sono stati sottoscritti in un'ottica di ottimizzazione e di favore, nel senso che viene aumentata la retribuzione e la contribuzione. .
pagina 9 di 13 5.7. Vero è che non ha contestato parte ricorrente che l'indennità di trasferta sia riconosciuta dall'accordo aziendale in misura superiore a quanto previsto dal CCNL, come evidenziato dalla convenuta e confermato dal sindacalista.
Pertanto, non può ritenersi che le previsioni dell'accordo sindacale aziendale di cui si discute, da valutarsi complessivamente ed unitariamente, siano peggiorative rispetto alle previsioni della legge e del CCNL, anche tenuto conto della circostanza che la forfettizzazione – della trasferta e dello straordinario – esonera il lavoratore dell'onere di dimostrare l'entità della prestazione lavorativa.
6. In ogni caso, l'accordo sindacale aziendale di cui si discute è stato stipulato nel rispetto dei rinvii previsti dalla legge e dal CCNL applicato, risultando perciò legittimo
6.1. Il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 234, Art. 4, comma, in tema di durata massima settimanale della prestazione dei lavoratori mobili, prevede: “Sono fatte salve le disposizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative in presenza di ragioni tecniche, nonche' di esigenze connesse con l'organizzazione del lavoro che oggettivamente comportano un diverso regime dell'orario di lavoro e che, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, determinano una diversa durata massima e media dell'orario di lavoro;
il periodo temporale utilizzabile quale termine di riferimento per calcolare la settimana lavorativa media non puo' in ogni caso essere esteso oltre i sei mesi “ ed il comma 3. “I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative definiscono le modalita' e le ipotesi di applicazione delle disposizioni di cui al comma 2.
Gli stessi contratti collettivi, alla data di applicazione del presente decreto agli autotrasportatori autonomi, provvedono conseguentemente ad armonizzare le citate modalita' con quelle relative alla predetta categoria di lavoratori mobili.”
6.2. L'art. 11 comma 8 del CCNL applicato prevede: “Ferma restando la durata del lavoro contrattuale, l'eventuale maggior durata dell'orario di lavoro è retribuita con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario con una delle seguenti modalità: … b) secondo quanto previsto da: …. - Accordi aziendali per la definizione, anche forfettaria, dei trattamenti di trasferta e del compenso per il lavoro straordinario;
se convenuto nell'ambito di tali accordi, ai fini della determinazione
pagina 10 di 13 della retribuzione spettante ed in conformità al disposto dell'art. 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 19.11.2007 n. 234, si considera equiparato alla anticipata conoscenza della durata probabile dei periodi di attesa per carico e scarico la situazione in cui in alternativa: - … - le parti determinino il tempo medio di attesa per le operazioni di carico
e scarico riferito alla specifica tipologia di attività svolta dai lavoratori mobili occupati nella medesima impresa. Tali tempi assolveranno l'obbligo di comunicazione fino a concorrenza. …. La forfetizzazione dei trattamenti di trasferta e dei compensi per lavoro straordinario ha la natura e l'efficacia di accordo collettivo. Sono titolate alla stipulazione degli accordi collettivi suddetti le imprese e le loro Associazioni da una parte, le RSU, le RSA, le rappresentanze territoriali delle OO.SS. stipulanti e firmatarie dall'altra. Gli accordi collettivi si applicano alla totalità dei lavoratori dipendenti delle aziende che rientrano nel campo di applicazione degli accordi stessi.”
L'art. 11 bis del medesimo CCNL stabilisce:
2. Con le modalità previste dal successivo comma 3, ai lavoratori che esercitano l'attività nelle condizioni suddette - e, perciò, considerati discontinui anche a norma del R.D.L. 15.3.1923 n. 692, R.D. 10.9.1923, n.
1953, R.D. 6.12.1923, n. 2657, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del
Decreto Legislativo 234/07, la durata media della settimana non può superare le 58 ore.
La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 61 ore solo se su un periodo di 6 mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di 58 ore settimanali. 3.
Con accordi collettivi aziendali conclusi con le OO.SS. comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale sarà accertata la sussistenza delle condizioni che consentono l'applicazione dei diversi limiti di orario stabiliti dal precedente comma 2.
Tali accordi, che costituiscono requisito essenziale per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, dovranno essere sottoscritti per adesione dai lavoratori interessati.
Sono titolati alla stipulazione degli accordi collettivi suddetti le imprese e le loro
Associazioni da una parte e le RSU, le RSA ove esistenti, le rappresentanze territoriali delle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale dall'altra. Il confronto dovrà avere inizio entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta avanzata anche da una sola delle parti.
pagina 11 di 13 Gli accordi di cui sopra avranno una durata massima di 4 anni. In assenza di accordo e/o di innovo e trascorsi 3 mesi dalla scadenza, la media oraria sarà quella prevista dall'articolo 11.
Pertanto, la norma di legge ed il CCNL prevedono espressamente la derogabilità da parte dell'accordo sindacale aziendale.
6.3. E l'accordo sindacale aziendale è stato sottoscritto da soggetto sindacale legittimato: Con la è incontestabilmente una delle OOSS comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale, oltre ad essere stato “ratificato” da tutti i dipendenti in forza come Contr autisti presso la ditta datrice (cfr doc. 07 convenuta: , comunque dalla maggioranza dei dipendenti ed espressamente dal lavoratore ricorrente;
risulta inoltre che le uniche Con deleghe sindacali nel 2018 erano conferite alla (cfr. doc. 6 convenuta).
L'espressa adesione del ricorrente all'accordo sindacale aziendale assorbe la questione dell'efficacia soggettiva dello stesso.
6.4. Va considerato che ai sensi del DLgs 138/2011 art. 8 I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualita' dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitivita' e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attivita' .
2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti all'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento:
b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
… d) alla disciplina dell'orario di lavoro;
…2-bis. Fermo restando il rispetto della
Costituzione, nonche' i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga
pagina 12 di 13 alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
6.4. In conclusione, i contratti aziendali sottoscritti in data 24.11.2018 da , la CP
Con
e i dipendenti e dallo stesso ricorrente risultano validi ed efficaci, in applicazione del rinvio previsto dalla legge e dal CCNL in relazione all'orario di lavoro, al lavoro discontinuo e alla forfetizzazione della trasferta e dello straordinario.
Quanto esposto assorbe ogni altra valutazione e considerazione e comporta l'infondatezza della domanda relativa al pagamento dello straordinario.
7. Parimenti infondata risulta la domanda di risarcimento del danno per usura psico fisica, in quanto formulata in maniera del tutto generica.
8. La particolarità delle questioni e la presenza di un precedente di questo Tribunale si segno contrario giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, rigetta le domande del ricorrente;
compensa tra le parti le spese del giudizio.
Fissa il termine di 30 giorni per il deposito della motivazione.
DO, 3 aprile 2025
Il giudice del lavoro
Silvia Rigon
pagina 13 di 13