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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/06/2025, n. 2101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2101 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B BL I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Aurelia
Cuomo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero n. 4244 del R.G.A.C. dell'anno 2020, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
t r a in persona del legale rapp.te p. t. Sig. , con sede in Mercato Controparte_1 Controparte_2
San Severino (SA), e in proprio, nato a [...] il [...] Controparte_2
(C.F.: ), , nato a [...] il [...] (C.F.: CodiceFiscale_1 Parte_1 C.F._2
) e nata a [...] il [...], nella qualità di fideiussori, rappresentati
[...] Parte_2
e difesi dall'Avv. Fabio Sorrentino;
-OPPONENTI-
e
e per essa la sua procuratrice la quale, a propria volta, ha Parte_3 CP_3 conferito procura a ( , con Controparte_4 Controparte_5
l'avv. Luciana Cipolla, giusta procura in atti
- OPPOSTA–
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli opponenti hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 903/2020 emesso dal Tribunale di Nocera inferiore in data 23/06/2020 in favore della quale cessionaria del credito per il pagamento della somma di euro Parte_3
132.696,18 ( Euro 109.929,45, quale saldo debitore del contratto di conto corrente 611625, intestato alla acceso in data 12/07/2006 presso la Filiale di Mercato San Severino della Controparte_1 Controparte_6
, oltre interessi al tasso legale dal 22/06/2012 al saldo;
- Euro 8.700,27, quale residuo importo del
[...] finanziamento chirografario n. 3553182 di originari Euro 30.000,00, concesso alla in data Controparte_1
25/02/2014 dalla Filiale di Mercato San Severino della , oltre interessi al tasso Controparte_6 legale dal 31/05/2016 al saldo;
- Euro 14.066,46, quale importo portato da n. 2 ricevute bancarie insolute (di € 7.027,20 con scadenza 3/01/2015) oltre interessi, a seguito di cessione del credito maturato per il mancato versamento di rate di rimborso di un finanziamento.
A sostegno dell'opposizione gli attori hanno eccepito la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo,
l'illegittimità dell'azione, l'applicazione di interessi ultra legali e la illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo.
Regolarmente si è costituita chiedendo in via preliminare che fosse concessa Parte_3
la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e nel merito rigettare la proposta opposizione, in quanto infondata e non provata, confermando il decreto ingiuntivo n. 903/20 del 23/06/2020.
Instaurato il contraddittorio, all'esito dell'udienza del 18.02.2021, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, disponendo l'avvio della procedura di mediazione, fissando l'udienza del 09.03.2022, per la verifica della procedibilità della domanda.
Ritenuta poi la causa matura per la decisione, all'udienza del 12.03.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 cpc
*****
L'opposizione a decreto ingiuntivo non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
La pretesa creditoria vantata da trova fondamento nel contratto di conto Parte_3
corrente affidato n. 611625 concluso da con e Controparte_6 Controparte_1
garantito da , e Parte_1 CP_2 Parte_2
Gli opponenti non hanno contestato specificamente la genuinità del contratto, delle fideiussioni né delle firme ivi apposte. Costoro hanno invece eccepito l'inesistenza o comunque la mancata prova della pretesa creditoria, la mancata consegna della messa in mora e l'erroneo calcolo ed addebito degli interessi e spese oltre la carenza di legittimazione attiva dell'opposta-creditrice.
Con riguardo a tale ultima eccezione, dalla documentazione agli atti emerge che
[...]
ha ceduto il proprio credito alla La cessione del credito Controparte_6 Parte_3
a e per essa la sua procuratrice è avvenuta nell'ambito di una Parte_3 CP_3
operazione di cartolarizzazione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con specifica indicazione dei crediti ceduti. Tanto è sufficiente ad integrare la prova della titolarità attiva del rapporto e dunque della legittimazione attiva della Parte_3
Quanto poi alle contestazioni concernenti la prova del credito, l'opposta ha adeguatamente provato il proprio credito versando in atti il contratto di c/c, il contratto di cessione del credito, l'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB e gli estratti conto.
Gli opponenti non hanno contestato la sottoscrizione del contratto, né specificamente proposto osservazioni o contestazioni rispetto agli estratti conto. È principio consolidato, infatti, che le risultanze di documentazione bancaria, allegate a sostegno della domanda di pagamento dei saldi, non solo legittimano l'emissione di decreto ingiuntivo, ma nel giudizio di opposizione hanno anche efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere
(tra le tante, Tribunale Torino Sez. I Sent., 19/01/2021, Tribunale Nola Sez. I Sent., 18/01/2022,
Tribunale Monza Sez. I Sent., 12/12/2019).
Parte opponente eccepisce ancora la nullità delle clausole determinative degli interessi, ma di fatto nulla argomenta, non suffragandola da alcun principio di prova. Non è certamente sufficiente contestare una ipotetica usurarietà senza nulla allegare e specificare in merito ai periodi in cui sarebbe stata superata la soglia anti-usura (l. n. 108/96), ai tassi d'interesse superati;
l'eccezione non è stata accompagnata dalla produzione dei decreti ministeriali, che stabiliscono, tempo per tempo, i tassi soglia, rilevanti ai fini dell'accertamento dell'usura, con la conseguenza che l'eventuale superamento dei tassi-soglia anti-usura non può essere oggetto di indagine nel presente giudizio. In particolare, va rimarcato che la parte che contesti il superamento dei tassi soglia ha l'onere non solo di indicare in modo specifico in che termini sarebbe avvenuto tale superamento, ma anche e, comunque, di produrre i decreti e le rilevazioni aventi per oggetto i tassi soglia. Il principio è pacifico in giurisprudenza sia di merito che di legittimità. Secondo un recente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cassazione
Civile n. 2543 del 30.01.2019), la pronuncia di accertamento dell'usurarietà degli interessi pattuiti e, pertanto, la valutazione comparativa del relativo tasso rispetto ai tassi soglia usura non può prescindere dall'assolvimento (a carico della parte richiedente) dell'onere probatorio di produzione dei decreti ministeriali del dipartimento del Tesoro in cui le predette soglie sono indicate. Con riferimento alla fattispecie in esame, si rileva sia la mancanza di qualsiasi supporto probatorio al fine di dimostrare l'usurarietà dei tassi di interessi, così come lamentata da parte opponente, sia l'assenza di usurarietà nel contratto di finanziamento oggetto di causa sia per quanto concerne gli interessi corrispettivi sia per quanto riguarda gli interessi di mora. Ne deriva che sia il Tan che il Taeg indicati in contratto sono ben al di sotto del limite soglia. Nel merito, le generiche contestazioni sul quantum relativamente agli interessi di mora richiesti e al tasso di interesse applicato non inficiano le ragioni creditorie della convenuta opposta, supportate dal contratto di finanziamento nel quale sono specificati il capitale erogato, il numero di rate mensili, l'importo di ogni singola rata e i tassi applicati
(TAN e TAEG).
Va quindi ribadito il rigetto della richiesta di c.t.u. contabile, che, come noto, costituisce uno strumento per la valutazione tecnica di elementi già acquisiti al processo e non può ovviare alle carenze probatorie delle parti. È consolidato, infatti, il principio in base al quale “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume” ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. civ., sez. VI, sent. 15/12/2017, n. 30218; conforme: Cass. civ., sez. VI, sent. 08/02/2011, n. 3130; Trib. Milano, sez. VI,
sent. 27/06/2019, n. 6299). Sul punto la recente giurisprudenza di merito, cui questo Tribunale aderisce, ha ribadito che “in materia di usura nei contratti bancari è onere della parte che deduca
l'applicazione di tassi usurari, individuare i trimestri di riferimento, la percentuale di sconfinamento rispetto al tasso soglia, oltre che produrre i Decreti Ministeriali recanti il tasso soglia previsto negli specifici periodi contestati.” (cfr Corte Appello dell'Aquila con sent. 15 gennaio 2020 n. 72); ed ancora: “il correntista che contesti il saldo debitore indicato in sede monitoria, eccependo che lo stesso è il portato della applicazione di interessi usurari o dell'indebito conteggio di commissioni e spese non dovuti, ha l'onere di allegare e provare le singole poste ritenute indebite, nonché di indicare e dimostrare specificamente le ragioni della presunta illegittimità” (Trib Roma, sez. XVI
20 novembre 2019 n. 22401).
Quanto infine alle censure in tema di commissione di massimo scoperto;
deve rilevarsi in linea di principio che essa è volta a soddisfare un interesse meritevole di tutela ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1322 cod. civ. Ciò perché tale clausola risulta sorretta da una sua autonoma giustificazione causale, avendo una funzione compensativa del costo che la banca sopporta per il rischio del totale utilizzo del credito accordato al cliente, onde non sussiste alcuna nullità della pattuizione allorché la stessa sia frutto di specifica pattuizione, con indicazione dei criteri di determinazione e delle modalità di calcolo, in modo da consentire al cliente di comprenderne la reale entità e di verificarne la corretta applicazione da parte della banca.
In particolare, pur definita in dottrina come il corrispettivo dell'obbligazione assunta dalla banca di tenere a disposizione del cliente una determinata somma di denaro per un periodo di tempo
(determinato o indeterminato), indipendentemente dal suo effettivo utilizzo, nella pratica se ne registrano almeno due forme: a) una commissione di mancato utilizzo (rilevata e percepita di regola trimestralmente, consistente in una somma espressione di una percentuale calcolata sull'accordato (la disponibilità concessa al cliente) al netto dell'utilizzato, ove la commissione ha funzione di compensare la disponibilità del denaro che la banca si impegna a mantenere in favore del cliente, e quindi i costi industriali e finanziari di essa, non confondibile con gli interessi, perché prescinde dall'effettivo utilizzo della liquidità, dandosi un autonomo valore alla messa a disposizione della somma non utilizzata;
b) una commissione di massimo scoperto, (rilevata e percepita negli stessi termini trimestrali, sull'ammontare massimo dell'utilizzo nel periodo, quando esso sia durato un minimo di tempo, per cui la commissione è calcolata sul picco più elevato della somma prelevata dal cliente in un certo arco temporale) con la funzione di remunerare la banca non tanto per disponibilità concessa al cliente quanto piuttosto per quella dallo stesso effettivamente utilizzata.
La Corte di Cassazione ha affermato che “o tale commissione è un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi - come potrebbe inferirsi anche dall'esser conteggiata, nella prassi bancaria, in una misura percentuale dell'esposizione debitoria massima raggiunta e, quindi, sulle somme effettivamente utilizzate nel periodo considerato, che solitamente è trimestrale, e dalla pattuizione della sua capitalizzazione trimestrale - o ha una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendente dal suo utilizzo, (Cass. 11722/2002).
A tale principio si è poi conformata la giurisprudenza successiva nelle ipotesi in cui è stata chiamata a pronunciarsi proprio sulla validità della clausola in esame.
È stato così affermato, per un verso, che la c.m.s. sarebbe la “remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” sancendone, sia pure ed ancora in un passaggio collaterale, la non illegittimità (cfr. Cass. 870/2006); per altro verso, in un più recente arresto, la Cassazione ha ritenuto che "la natura e la funzione della commissione non si discosta da quella degli interessi anatocistici, essendo entrambi destinati a remunerare la banca dei finanziamenti erogati" (cfr. Cass. 4518/2014).
Nel corso di tale elaborazione giurisprudenziale si è assistito inoltre a taluni interventi dello stesso legislatore, il quale è intervenuto direttamente a regolamentarla, dapprima, con l'art. 2 bis del d.l. n.
185/2008 conv. in L. n.2/2009 e, poi, con l'attualmente vigente art. 117 bis TUB, introdotto dalla L.
n. 214/2011.
Ne consegue che anche l'ordinamento positivo ha riconosciuto la meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti con la sua pattuizione (cfr. Cass., sez. I, 22.06.2016 n. 12965: disciplinando la materia delle commissioni di massimo scoperto, pure omettendo ogni definizione più puntuale delle stesse, ha effettuato una ricognizione dell'esistente con l'effetto sostanziale di sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere e, per tale via, di sottrarla alle censure di legittimità sotto il profilo della mancanza di causa”; cfr. altresì Cass., sez. III, 7.03.2017 n. 5609 con riferimento alla natura
“proteiforme” della clausola negoziale in oggetto).
Sotto questo profilo, va ribadito il principio per cui non sussiste alcuna nullità della pattuizione allorché la stessa sia frutto di specifica pattuizione, con indicazione dei criteri di determinazione e delle modalità di calcolo, in modo da consentire al cliente di comprenderne la reale entità e di verificarne la corretta applicazione da parte della banca.
Nel caso in esame, dalla documentazione contrattuale in atti si evince la specifica indicazione dell'aliquota all' uopo applicata nonché il valore sul quale tale percentuale avrebbe dovuto essere applicata [cfr. pag 17, doc.
4 -fascicolo monitorio): «0,7500% (aliquota aggiuntiva 1,2500% su sconfinamento se autorizzato)», il che consentiva di comprendere agevolmente che lo 0,7500% sarebbe stato applicato sullo “scoperto” concretamente maturato nell'accezione sopra richiamata, laddove l'aliquota aggiuntiva sarebbe stata applicata solo sullo “sconfinamento” rispetto all'importo messo a disposizione].
La doglianza attorea non può pertanto essere accolta.
Concludendo dunque, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo n. 930/20 va confermato, acquistando definitiva esecutorietà.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M
Il Giudice, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da in persona del Controparte_1
legale rapp.te p. t., in proprio, e Controparte_2 Parte_1 Parte_2
2) Conferma il decreto ingiuntivo n. 930/20 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data
23/06/2020 che acquista definitiva esecutorietà.
3) Condanna gli opponente al pagamento in favore della della somma Parte_3
di euro, 10.000,00 oltre spese generali 15%, CPA ed IVA, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, 13.06.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo