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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 10/07/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1261/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1261/2025 tra
Parte_1
ATTORE e
CP_1
CONVENUTO
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 10 luglio 2025, alle ore 11,30, innanzi al dott. Beatrice Prisco, sono comparsi:
Per 'avv. VIAPPIANI MASSIMO Parte_1 Per essuno già dichiarato contumace. CP_1 L'avv. Viappiani insiste per l'accoglimento delle conclusioni come già precisate all'udienza del 23.06.2025; precisa che le spese sostenute ammontano ad € 183,00. Il Giudice invita parte attrice a discutere la causa. Dopo una breve discussione il Giudice si ritira in Camera di Consiglio. Al termine della Camera di Consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro nessuno è presente, dà lettura della sentenza come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione. Verbale chiuso alle ore 12,00
Il Giudice
dott. Beatrice Prisco
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Prisco ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1261/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIAPPIANI MASSIMO Parte_1 P.IVA_1
ATTORE contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._1
CONVENUTO
Oggetto: Intimazione di sfratto per morosità (uso abitativo); risoluzione del contratto Conclusioni: come in atti Svolgimento del processo
Parte attrice ha concluso e discusso oralmente la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem attrice.
Motivi della decisione
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto di locazione per uso abitativo, stipulato in data 03.01.2022 tra in persona del legale rappresentante LI IO, e Parte_1
debitamente registrato in data 04.03.2022 presso l'Agenzia delle Entrate di Reggio CP_1 Emilia al numero 002871-serie 3T; contratto avente ad oggetto l'immobile sito in Reggio Emilia, via Roma 35, censito al Catasto fabbricati di detto Comune al fg.126, mapp. 291, sub.
1. Il presente giudizio, introdotto con rito speciale per la convalida di sfratto ex art. 657 ss. c.p.c., segue all'ordinanza del 10.04.2025 di mutamento di rito ex artt. 667 e 426 c.p.c., risultando il conduttore irreperibile. CP_1 L'instaurazione del contraddittorio è avvenuta regolarmente con regolare notifica. All'udienza del 23.06.2025 è stata dichiarata la contumacia di parte convenuta.
è l'esistenza di un valido contratto di locazione stipulato tra le parti;
contratto regolarmente CP_2 registrato e prodotto agli atti.
pagina 2 di 3 Parte attrice ha dedotto, in fatto, l'inadempimento di parte convenuta all'obbligo di corrispondere i canoni pattuiti;
inadempimento decorrente dal mese di gennaio 2024. Il mancato pagamento dei canoni di locazione per il godimento dell'immobile, senza un giustificato motivo, costituisce certamente un grave inadempimento, rilevante ai fini della risoluzione, ex art. 1455 e 1587 c.c. e 5 L. 392/78. In punto di diritto, si osserva che, trattandosi di obbligazioni contrattuali il creditore è tenuto esclusivamente a provare la fonte del rapporto e ad allegare l'inadempimento del debitore all'obbligazione; e su quest'ultimo grava, per contro, la prova dell'eventuale suo fatto estintivo, modificativo o impeditivo. Nel caso di specie risulta provata la pretesa oggetto della domanda di parte attrice e l'inadempimento di parte convenuta. Ne consegue la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento di parte convenuta e la condanna di questa al rilascio immediato dell'immobile. Con l'accoglimento della domanda attorea di risoluzione del contratto, segue la condanna di parte convenuta alla refusione delle spese del presente giudizio e della fase sommaria, liquidate come in dispositivo ex DM 147/2022 tenuto conto della natura contumaciale del giudizio, dell'assenza di istruttoria e ridotte pertanto in ragione della semplicità delle difese svolte e della celerità del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1261/2025, ogni diversa difesa, istanza, eccezione o domanda disattesa o assorbita: a) dichiara risolto il contratto stipulato in data 03.01.2022 tra in persona del legale Parte_1 rappresentante LI IO, e debitamente registrato in data 04.03.2022 presso CP_1 l'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia al numero 002871-serie 3T, per inadempimento del convenuto;
b) dichiara tenuto e condanna al rilascio immediato dell'immobile sito in Reggio Emilia, CP_1 via Roma 35, censito al Catasto fabbricati del Comune di Reggio Emilia al fg.126, mapp. 291, sub. 1, libero da persone e/o cose, in favore di parte attrice Parte_1 d) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice in CP_1 Parte_1 persona del legale rappresentante LI IO, che si liquidano in € 183,00 per esborsi ed in € 2017,00 per compensi difensivi, compresa la fase sommaria, oltre IVA, CPA ove dovute come per legge e rimborso forfettario al 15 %. Così deciso. Reggio Emilia 10.07.2025 Il Giudice Dott.ssa Beatrice Prisco
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TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1261/2025 tra
Parte_1
ATTORE e
CP_1
CONVENUTO
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 10 luglio 2025, alle ore 11,30, innanzi al dott. Beatrice Prisco, sono comparsi:
Per 'avv. VIAPPIANI MASSIMO Parte_1 Per essuno già dichiarato contumace. CP_1 L'avv. Viappiani insiste per l'accoglimento delle conclusioni come già precisate all'udienza del 23.06.2025; precisa che le spese sostenute ammontano ad € 183,00. Il Giudice invita parte attrice a discutere la causa. Dopo una breve discussione il Giudice si ritira in Camera di Consiglio. Al termine della Camera di Consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro nessuno è presente, dà lettura della sentenza come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione. Verbale chiuso alle ore 12,00
Il Giudice
dott. Beatrice Prisco
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Prisco ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1261/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIAPPIANI MASSIMO Parte_1 P.IVA_1
ATTORE contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._1
CONVENUTO
Oggetto: Intimazione di sfratto per morosità (uso abitativo); risoluzione del contratto Conclusioni: come in atti Svolgimento del processo
Parte attrice ha concluso e discusso oralmente la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem attrice.
Motivi della decisione
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto di locazione per uso abitativo, stipulato in data 03.01.2022 tra in persona del legale rappresentante LI IO, e Parte_1
debitamente registrato in data 04.03.2022 presso l'Agenzia delle Entrate di Reggio CP_1 Emilia al numero 002871-serie 3T; contratto avente ad oggetto l'immobile sito in Reggio Emilia, via Roma 35, censito al Catasto fabbricati di detto Comune al fg.126, mapp. 291, sub.
1. Il presente giudizio, introdotto con rito speciale per la convalida di sfratto ex art. 657 ss. c.p.c., segue all'ordinanza del 10.04.2025 di mutamento di rito ex artt. 667 e 426 c.p.c., risultando il conduttore irreperibile. CP_1 L'instaurazione del contraddittorio è avvenuta regolarmente con regolare notifica. All'udienza del 23.06.2025 è stata dichiarata la contumacia di parte convenuta.
è l'esistenza di un valido contratto di locazione stipulato tra le parti;
contratto regolarmente CP_2 registrato e prodotto agli atti.
pagina 2 di 3 Parte attrice ha dedotto, in fatto, l'inadempimento di parte convenuta all'obbligo di corrispondere i canoni pattuiti;
inadempimento decorrente dal mese di gennaio 2024. Il mancato pagamento dei canoni di locazione per il godimento dell'immobile, senza un giustificato motivo, costituisce certamente un grave inadempimento, rilevante ai fini della risoluzione, ex art. 1455 e 1587 c.c. e 5 L. 392/78. In punto di diritto, si osserva che, trattandosi di obbligazioni contrattuali il creditore è tenuto esclusivamente a provare la fonte del rapporto e ad allegare l'inadempimento del debitore all'obbligazione; e su quest'ultimo grava, per contro, la prova dell'eventuale suo fatto estintivo, modificativo o impeditivo. Nel caso di specie risulta provata la pretesa oggetto della domanda di parte attrice e l'inadempimento di parte convenuta. Ne consegue la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento di parte convenuta e la condanna di questa al rilascio immediato dell'immobile. Con l'accoglimento della domanda attorea di risoluzione del contratto, segue la condanna di parte convenuta alla refusione delle spese del presente giudizio e della fase sommaria, liquidate come in dispositivo ex DM 147/2022 tenuto conto della natura contumaciale del giudizio, dell'assenza di istruttoria e ridotte pertanto in ragione della semplicità delle difese svolte e della celerità del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1261/2025, ogni diversa difesa, istanza, eccezione o domanda disattesa o assorbita: a) dichiara risolto il contratto stipulato in data 03.01.2022 tra in persona del legale Parte_1 rappresentante LI IO, e debitamente registrato in data 04.03.2022 presso CP_1 l'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia al numero 002871-serie 3T, per inadempimento del convenuto;
b) dichiara tenuto e condanna al rilascio immediato dell'immobile sito in Reggio Emilia, CP_1 via Roma 35, censito al Catasto fabbricati del Comune di Reggio Emilia al fg.126, mapp. 291, sub. 1, libero da persone e/o cose, in favore di parte attrice Parte_1 d) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice in CP_1 Parte_1 persona del legale rappresentante LI IO, che si liquidano in € 183,00 per esborsi ed in € 2017,00 per compensi difensivi, compresa la fase sommaria, oltre IVA, CPA ove dovute come per legge e rimborso forfettario al 15 %. Così deciso. Reggio Emilia 10.07.2025 Il Giudice Dott.ssa Beatrice Prisco
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