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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 05/11/2025, n. 1674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1674 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
dott. Raffaele Califano Presidente
Giudice rel. ed est. dott.ssa Michela Palladino
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice
ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n.° 93/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto "separazione giudiziale” e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Napolitano, dom.ta come in atti;
Parte 1
- RICORRENTE-
E
rappr.to e difeso dall'avv. Giacomo Siniscalchi, dom.ta come in atti;
Controparte 1
- RESISTENTE –
NONCHÉ
Controparte 2 presso il Tribunale di Avellino
INTERVENTORE EX LEGE-
Conclusioni: le parti hanno concluso come da atti di causa e verbali di udienza;
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11.1.2022 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 16.9.2001 in Taurano (AV), con la nascita di 2 figli, tutti attualmente maggiorenni ( Per_1 n. il 12.3.2003 e Per_2 n. il 30.12.2005), proponeva domanda di separazione giudiziale dal proprio coniuge, alle condizioni indicate in ricorso, stante la sopravvenuta incompatibilità caratteriale e l'insostenibilità della convivenza, con domanda di addebito al CP 1 avendo egli dato causa alla intollerabilità della prosecuzione della convivenza per violazione dell'obbligo di fedeltà.
,Chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al CP 1 l'assegnazione della casa familiare, l'assegno di mantenimento a favore dei figli come statuito nell'ordinanza presidenziale ed un assegno separativo a proprio favore in ragione della disparità economica sussistente tra i coniugi e della necessità di adeguamento al diverso tenore di vita tenuto durante la vita matrimoniale.
Si costituiva il resistente che aderiva alla domanda di separazione e contestava la prospettazione dei fatti offerta dalla ricorrente;
eccepiva in particolare che la crisi coniugale era risalente al 2018 e scaturita dalla condotta della Parte 1 connotata da poca trasparenza relativamente alla gestione della attività commerciale dalla stessa esercitata;
chiedeva il rigetto dell'assegno separativo, stante lo stato di sopravvenuta occupazione della Parte 1 , con condanna alla restituzione di quanto corrisposto dalla data dell'ordinanza; infine contenersi l'assegno di mantenimento a favore dei figli in € 600,00.
Con l'ordinanza presidenziale del 16.5.2022 veniva assegnata la casa coniugale alla ricorrente, collocataria di entrambi i figli (dei quali il secondo all'epoca ancora minore), nonchè fissato in €
1000,00 la somma complessiva dovuta a titolo di mantenimento (€ 500,00 per la moglie ed € 500,00 per entrambi i figli).
Sull'assegno separativo.
Parte ricorrente chiede un assegno di mantenimento per se stessa e, riconoscendo lo stato di occupazione stagionale sopravvenuto alla ordinanza presidenziale, chiede riconoscersi una somma proporzionalmente decurtata sia in ragione della persistente disparità economica sia per l'adeguamento al miglior tenore di vita matrimoniale.
Sul tema dei criteri per la valutazione della spettanza dell'assegno separativo, la Suprema Corte così
si è espressa: Cass.n.12196/17
La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.
Cass.n.19291/05
Ai fini del riconoscimento del diritto al mantenimento, in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, è necessario che questo sia privo di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sussista una disparità economica fra i due coniugi. Al fine del relativo apprezzamento, da un lato vanno prese in considerazione le complessive situazioni patrimoniali dei soggetti - comprensive non solo dei redditi in senso stretto, ma anche dei cespiti di cui essi abbiano il diretto godimento e di ogni altra utilità suscettibile di valutazione economica - e dall'altro lato, non è necessaria la determinazione dell'esatto importo dei redditi percepiti, attraverso l'acquisizione di dati numerici, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle suddette situazioni complessive, nel rapporto delle quali risulti consentita l'erogazione, dall'uno all'altro coniuge, di una somma corrispondente alle sue esigenze.
In senso conforme, da ultimo, Cass. n.4327/22.
Pertanto presupposti per il riconoscimento dell'assegno separativo di cui all'art. 156 c.c. sono: lo stato di bisogno relativo del coniuge, ovvero la situazione di insufficienza del proprio reddito a mantenere il tenore di vita matrimoniale nel cui apprezzamento va tenuto conto non solo del reddito percepito ma anche della capacità lavorativa, prova il cui onere è a carico del coniuge che richiede l'assegno; e l'inferiorità della posizione economica del coniuge bisognoso rispetto all'altro, situazione che deve tener conto anche dei redditi e sostanze del coniuge obbligato essendo necessario anche “accertare se la posizione economica complessiva dell'altro coniuge sia tale da consentire, nel bilanciamento dei rispettivi interessi, e di quelli della famiglia nel suo insieme, attraverso la corresponsione di un assegno di mantenimento, di conservare ad entrambi i coniugi il pregresso tenore di vita, senza intaccare il patrimonio di nessuno dei due" (Cass. 5492/2001).
Nel caso di specie è risultato accertato, e dichiarato in conclusionale dalla stessa ricorrente, che la stessa svolge lavori stagionali con contratti semestrali nel settore turistico, quindi per sei mesi all'anno, percependo nei restanti sei mesi l'indennità di disoccupazione;
tuttavia non è stato dichiarato, né provato dal resistente, un reddito medio che è verosimile, stante il tipo di occupazione
(governante alberghiera), essere intorno a € 1200,00/1300,00 mensili per sei mesi, con la decurtazione della disoccupazione per i restanti mesi.
E' risultato dagli accertamenti della GDF che invece il CP 1 ha un reddito di circa € 1900,00
mensili, non ha proprietà immobiliari né peculiari giacenze mobiliari.
E' inoltre risultato che le parti, durante la vita matrimoniale, hanno condotto una vita di discreta agiatezza concedendosi anche vacanze.
Il Tribunale ritiene pertanto di porre a carico del CP 1 un assegno separativo di € 150,00 a favore della Parte 1 , con decorrenza dalla sentenza, stante la variazione in peius, rispetto alla somma di cui all'ordinanza presidenziale, in ragione della occupazione sopravvenuta nelle more della ricorrente;
da cui il rigetto della domandata restituzione delle somme medio tempore corrisposte.
Sull'assegno di mantenimento a favore dei figli.
Nessun provvedimento va assunto in ordine all'affido stante la sopravvenuta maggiore età di entrambi i figli.
Stante la coabitazione di entrambi i figli con la madre va disposta l'assegnazione alla stessa della casa coniugale comprensiva dei mobili ed arredi.
Quanto all'entità dell'assegno di mantenimento a favore di entrambi i figli va premesso che la madre ha dichiarato che Il figlio Per 2 svolge talvolta part time il lavoro di elettricista mentre la figlia ha lasciato l'università e svolge lavori occasionali come commessa.
Tuttavia il resistente non ha svolto alcuna allegazione in ordine alla eventuale autosufficienza economica raggiunta dai figli dichiarandosi disponibile a versare la somma di € 600,00.
Tale somma può ritenersi congrua in relazione alle esigenze dei figli ormaipiù che adolescenti.
Per le spese extra assegno, ordinarie e straordinarie, da porsi a carico di ciascun genitore per la metà, si rimanda alle previsioni del protocollo allegato in calce sottoscritto in data 28.12.2018 (come mod. quanto all'art. 3 dal successivo protocollo del 20.4.2022).
Sull'addebito.
Va rigettata la domanda di addebito di parte ricorrente. In base al secondo comma dell'art 151 c.c., il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi essa sia addebitabile in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola inosservanza dei doveri che l'art. 143 cod. civ. pone a carico degli stessi, implicando, invece, tale pronuncia la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario a tali doveri da parte di uno o di entrambi i coniugi, e cioè che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (v., Cass. 14042/2008, Cass., n. 14840 del 2006, n.
12383 del 2005, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 25843 del 18/11/2013).
Nel caso di specie parte resistente nel rendere interrogatorio formale ha negato di aver intrapreso una relazione extraconiugale nel 2021 ed ha dedotto che la crisi coniugale sarebbe iniziata ben prima, sin dal 2018, a causa della condotta reticente e poco trasparente della Parte 1 la quale gli avrebbe nascosto l'entità dei debiti accumulati nell'esercizio della attività commerciale svolta dalla stessa,
comportamento che avrebbe generato liti e dissapori mai più risanati.
I testi della ricorrente hanno concordemente affermato di aver saputo dalla Parte 1 che il marito le aveva confessato di intrattenere una relazione extraconiugale durata due anni;
al contempo i testi del resistente hanno confermato che la crisi tra i coniugi era iniziata nel 2018 allorchè la Parte_1 aveva accumulato debiti nella sua attività commerciale nascondendoglielo, e che da allora era maturato un progressivo distacco, con liti frequenti, avendo anche la Parte 1 contratto ulteriori debiti all'insaputa del marito.
Ciò che rileva ai fini del rigetto della domanda di addebito è che parte ricorrente, che svolge la relativa domanda, non ha articolato alcun mezzo di prova volto a dimostrare "che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario a tali doveri da parte di uno o di entrambi i coniugi, e cioè che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza", ovvero nessuna prova è stata fornita sul nesso causale ma soltanto sulla esistenza della relazione extraconiugale.
Restano compensate le spese di lite in ragione della adesione di entrambe le parti alla domanda di separazione e della reciproca soccombenza sulle altre.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1 nei confronti di Controparte_1 così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi Controparte 1 e Parte 1
a titolo di assegno separativo, 2) DISPONE che Controparte 1 versi a Parte 1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e con decorrenza dalla data della pubblicazione della sentenza;
versi a Parte 13) DISPONE che Controparte 1 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Per_1 e Per_2, la somma di € 600,00 entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza;
4) Pone le spese extra assegno ordinarie e straordinarie, di cui al protocollo che si allega in calce, per la metà a carico di ciascuno dei genitori;
5) Assegna la casa coniugale a Parte 1
6) Rigetta la domanda di addebito;
7) Rigetta ogni altra domanda.
8) COMPENSA interamente tra le parti le spese di lite;
9) ordina al competente ufficiale di stato civile del Comune di Taurano (AV) di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, e manda la cancelleria per i relativi adempimenti;
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 2.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Addi 28 dicembre 2018, nel Palazzo di Giustizia, ufficio del Presidente del
Tribunale, alla presenza del Presidente del Tribunale dott. Vincenzo
Beatrice, nonchè del Presidente dell'Ordine degli Avvocati avv. Fabio
GN e del Consigliere Segretario dell'Ordine avv.Biancamaria
D'GO, si dà lettura e si sottoscrive il protocollo d'intesa che segue:
Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle SPESE PER I FIGLI nei procedimenti per in materia di separazione, divorzio e in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso
PREMESSA
Il presente protocollo, riferito ai procedimenti per crisi familiare e comuaque ad ogni altro procedimento nel quale sia necessario o opportuno regolamentare profilo economico dei rapporti tra genitori e figli a) individua in forma descrittiva sia le voci di spesa che rientrano nell'assegno c) indica le modalità di decisione e quindi la necessità o meno del preventivo accordo sulle spese extra assegno d) contiene altre previsioni generali volte a garantire chiarezza nella materia.
Esso si rende necessario al fine di affievolire sensibilmente quell'aspra e perdurante conflittualità genitoriale che può essere a volte riscontrata in sede giudiziale nei rapporti tra genitori e, più in generale, anche per porsi come possibile punto di riferimento di eventuali accordi tra genitori al di fuori di uno specifico giudizio.
In effetti, la conflittualità registrata in materia può derivare dall'assenza di regole certe di carattere normativo, il che alimenta talvolta una situazione di incertezza nella giurisprudenza e nel Foro, nonché dall'impossibilità di assorbire tutte le spese da sostenere nell'interesse dei figli nel contributo di mantenimento mensile previsto in misura fissa. Si tratta di conflittualità, la quale è foriera di notevole contenzioso in sede civile e penale (basti pensare alla recente introduzione dell' art 570 bis c.p.).
Sono le spese destinate a soddisfare esigenze eccezionali e imprevedibili sia nell'an che nel quantum oppure quelle spese che siano di importo considerevole oppure abbiano natura voluttuaria.
La distinzione nell'ambito delle spese extra assegno è importante per due ragioni.
In primo luogo, il fatto che una spesa rientri in una (extra assegno ordinarie) o nell'altra categoria (extra assegno straordinarie) rileva ai fini del consenso da parte dell'altro genitore. Va comunque avvertito, alla luce degli attuali indirizzi giurisprudenziali sul tema del consenso, che la mancata prestazione da parte di un genitore non lo esime tout court dal dovere di rimborso pro-quota, potendo il giudice, compulsato dal genitore che ha comunque deciso di sostenere la spesa, accordare il rimborso accertando che il dissenso non è giustificato.
In secondo luogo, per le spese extra assegno mediche e scolastiche ordinarie la giurisprudenza di legittimità ha formulato l'orientamento sintetizzato nella seguente massima: il provvedimento (presidenziale, del G.J., sentenza di separazione o divorzio ecc.) con il quale si stabilisce la ripartizione delle stesse pro quota costituisce titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell'altro coniuge di contestare l'esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d'individuazione dei bisogni del minore (Cass. civ., Sez. 6-1, 2 marzo 2016, n° 4182, Cass. civ., Sez. III, 23 maggio 2011, " 11316).
Relativamente, invece, alle spese extra assegno straordinarie è necessario che il genitore che ha sopportato la spesa, per il caso d'inadempimento del genitore onerato della contribuzione, adisca nuovamente il giudice, al fine di accertare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità (v. Cass. civ., Sez. 1, 28 gennaio 2008, n° 1758).
ARTICOLATO
Art.
1-Principi generali 1. Le scelte di istruzione, educazione e salute relative ai figli minori devono essere sempre concordate dai genitori fatta salva l'ipotesi di cui all'art.
5. comma 4, del presente Protocollo. In caso di figli maggiorenni queste scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con entrambi i genitori.
Art.
2-Spese comprese nell'assegno di mantenimento 1. Fatta salva diversa espressa previsione negli articoli che seguono, si considerano comprese nel contributo di mantenimento previsto in misura fissa, a titolo esemplificativo le seguenti spese: contributo per le spese di abitazione (ivi comprese le utenze), il vitto e la mensa scolastica (perché quest'ultima è sostitutiva del
Il protocollo si pone pertanto, in primo luogo, come utile riferimento nell ipotesi di accordi congiunti in sede di separazione e divorzio, nonché nei procediment ex art. 316 comma IV e.e. e 337 bis e.e. e in quegli altri casi nei quali esso è comunqu utilizzabile. In secondo luogo, lo stesso persegue pure l'obiettivo di garantire nell maggior misura possibile, compatibilmente con le peculiarità delle singol controversie sottoposte all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria, la prevedibilità dell decisioni giudiziarie in materia.
Il presente protocollo costituisce il frutto dell'esperienza maturata in materi tra i magistrati di questo Tribunale e gli avvocati del Foro di Avellino e fa tesoro d quelle maturate e cristallizzate nei protocolli stipulati in ambito nazionale e in alti ambiti territoriali.
Il presente protocollo sarà sottoscritto in doppio originale e depositato press gli uffici di presidenza del Tribunale e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati d Avellino.
Ove le parti e/o i giudici intendano riferirvisi quale punto qualificante di accord o di provvedimenti, potranno anche semplicemente richiamarlo, indicando il titolo, 1 data di sottoscrizione, i luoghi di deposito.
Distinzione tra spese ordinarie, spese extra assegno ordinarie e spes extra assegno straordinarie.
Spese ordinarie.
Sono le spese, ricorrenti in pratica nella totalità delle famiglie di medi disponibilità economica, per la soddisfazione di ordinari bisogni esistenziali comunque riferibili alle normali abitudini di vita dei figli. Tali spese, di importo non previamente quantificabile con precisione, per il loe elevato numero e per la loro frequenza non possono che determinarsi in via forfettaria riflettendosi quindi il relativo obbligo in un assegno periodico, normalmente mensile posto a carico del genitore che non convive in misura prevalente con i figli.
Spese extra assegno ordinarie
Sono le spese che, pur essendo destinate a soddisfare esigenze ordinari tuttavia non si presentano con alta frequenza, sono quindi in numero inferiore e son agevolmente comprovabili senza impegnativi oneri di contabilizzazione. Queste spese si prestano quindi ad una precisa ripartizione pro-quota.
Spese extra assegno straordinarie pasto che altrimenti sarebbe erogato presso la casa familiare), il materiale scolastico di cancelleria (quaderni, penne, matite e similia) escluso quello occorrente all'inizio dell'anno scolastico, Tabbigliamento, le spese di trasporto urbano extra-scolastico (biglietti ed abbonamenti per autobus, metropolitana ecc.), l'acquisto di telefonl cellulari e smartphone con relativi abbonamenti e ricariche (ivi inclusa la connessione dati), i trattamenti estetici ordinari (esempio: barbiere, parrucchiere), le attività ricreative abituali (esempio: cinema, feste e attività conviviali con relativi regali d'uso), il contributo per la cura degli animali domestici, ove già presenti nella famiglia all'epoca della crisi familiare.
2. Il contributo dovuto per tali spese dal genitore non collocatario (o non affidatario) deve intendersi soddisfatto mediante la corresponsione dell'assegno periodico di mantenimento, determinato con riferimento ad un intero anno, ma ripartito in 12 frazioni con cadenza mensile, salvi sempre diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti. Resta infatti fermo che il contributo al mantenimento dei figli, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore collocatario/affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensi la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno. Ne consegue che il genitore non collocatario (o non affidatario) non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di frequentazione disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al loro mantenimento. (v. Cass. civ., Sez. 1, 8 settembre 2014, n° 18869).
Art.
3-Assegni familiari/assegni per il nucleo familiare 1. Tali assegni devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno fisso di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvi diversi accordi tra le parti o diversa indicazione giudiziale.
Art.
4-Spese extra assegno ordinarie 1. Si tratta delle seguenti spese, le quali pur obbedendo ad esigenze ordinarie e non evitabili, esulano dal contributo di mantenimento fissato nell'assegno mensile: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti pubblici (comprese scuole per l'infanzia) ed università pubbliche, b) libri di testo e materiale di corredo scolastico/universitario di inizio anno (escluso il materiale scolastico di cancelleria); c) trasporto scolastico;
d) gite scolastiche ed altri eventi formativi senza pernottamento;
e) tickets o oneri di altra natura per i trattamenti sanitari, i farmaci e altri presidi sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
0) trattamenti sanitari e farmaci, prescritti dal medico e non erogati dal SSN;
4 ) occhiali o lenti a contatto, apparecchi ortodontici, protesi e comunque altri presidi se prescritti da medico specialiata per esigenze diverse da quelle meramente Nel caso in cui il genitore affidatario esclusivo sia stato investito soltanto delle estetiche decisioni di maggiore interesse in un determinato ambito, per gli altri ambiti è h) spese di manutenzione, bollo e assicurazioni relative a mezzi di locomotione necessario il preventivo accordo (ad esempio: se il glodice ha riservato al genitore acquistate in accordo tra i genitori affidatario esclusivo le sole decisioni in ambito medico, l'accordo dei genitori é spese per il conseguimento della patente di guida. necessario quanto alle spese da sostenere in ambito scolastico).
2. Le spese elencate nel presente articolo non richiedono il preventive accordo 5. Il preventivo accordo deve intendersi anche richiesto laddove, sebbene la tra i genitori e/o consenso espresso/tacito da parte dell'altro genitore e sono spesa proposta da un genitore non rientri is uno dei casi menzionati al primo comma, rimborsate pro-quota al genitore che le ha anticipate, dietro presentazione della suo importo sia elevato in relazione alle effettive capacità economiche dell'altro documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importa. genitore.
Art.
5-Spese extra assegno straordinarie Art.
6-Criteri di suddivisione delle spese extra-assegno tra i genitori 1. Si tratta delle seguenti spese 1. I difensori, il Presidente del Tribunale ed il Tribunale, nel ripartire le spese spese mediche: accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati, estra assegno tra i genitori, determinano la percentuale che fa carico a ciascun laddove erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
genitore, nel rispetto del principio di proporzionalità spese scolastiche/universitarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati (anche per l'infanzia); b) corsi di specializzazione/master e corsi post Art.
7-Onere di documentazione delle spese extra-assegno universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche ed altri eventi formativi con
1. Tutte le spese elencate agli artt. 4 es del presente Protocollo dovranno essere pernottamento;
d) coni di recupero e lesioni private;
e) coni per l'apprendimento documentate delle lingue straniere;
0) alloggio e relative utense presso la sede universitaria, g) spese
2.I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparacione al concors alle singole spese sostenute, nonché al figlio per il quale sono state effettuate. spese extrascolastiche a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) servizio di
3. Le spese mediche dovranno essere compeovate dalla relativa prescrizione baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire Forario di medics e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con Tindicatione del lavoro del genitore che lo utilizza;
e) centro ricreativo estho;
d) soggiorno estivo di codice fiscale del figlio, studio/sportivo, stage sportive;
e) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio f) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
g) spese per l'acquisto Art.
8-Modalità per il rimborso delle spese extra assegno al genitore che di mesi di locomocione, h) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e ha anticipato la spesa festeggiamenti dedicati al figli 1. In relazione alle spese elencate agli artt.4 e 5 del presente Protocollo è Tutte le spese straordinarie menzionate nel presente articolo richiedono il wuspicabile che entrambi i genitori provvedano contestualmente al pagamento della preventivo accordo dei genitori e comunque possono essere rimbonate solo dietro spesa extra assegno per i figli (anche mediante la messa a disposizione della provvista), presentazione della documentatione attestante la natura dell'esboro e il relativo secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza, evitando cosi di addossare ad un Importo solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro.
3. In particolare, per tali spese al fini della dimostrazione del preventivo
2. Ove ciò non avvenga, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il accordo il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di rendiconto delle spese extra assegno sostenute con i relativi documenti giustificativi e aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e-mail, o la richiesta del rimborso pro-quota catro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore comunque in forma scritta, con indicazione di massima della spesa da sostenere, con il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta. I conteggi di pra richiesta di riscontro entro 10 giorni. In caso di mancato espresso e motivato dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. dissenso manifestato in forma scritta entro il predetto termine la spesa si intende come
3. Ai fini di una responsabile gestione delle spese per i figli, è opportuno in ogni caso che ciascuna delle parti comunichi preventivamente all'altra, con il mezzo più
4 preventivo accordo tra i genitori non è necessario nei casi di affidamento idoneo in relazione all'eventuale urgenas del caso, la necessità di una spesa extra cd super esclusivo e cioè in quei casi in cui il giudice si è avvalso del potere conferitogli dall'art. 337 quater, comma 3, c.c. di stabilire che il solo genitore affidatario esclusivo prenda le decisioni di maggiore interesse per i figli
Art.-Altre previsioni
1.1 documenti fiscali di ogni spess extra assegno sostenuta dovranno, ove posible, essere intestati al figli e periodicamente (entro tresta giorni e, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o adcurativa) cossegnati, in copia, all'altm greitor, al fini delle deducibilità facale dal reddito, che opereri nelle stessa quota proporsionale della spese sostenuta. Le deduzioni per i figli a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo, al 50% tra i p r
2. Gli eventuali rimborsi erogati dallo Stato e da altri enti pubblici e privati, per spese scolastiche e sanitarie relative ai figli vanno ripartiti tra entrambi i genitori nella stessa percentuale della loro partecipazione alle spese extra ago
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Avellino er Fabio GN Art.
3-Assegno unico e universale per i figli a carico di cui al D.Lgs. 230/2021 1. In ossequio a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 6 del Decreto Legislativo n Il Consigliere Segretario del Consiglio 230/2021 in presenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del D.lgs 230/2021: in caso di Lizenmis d'Azaren dell'Ordine Avvocati di Avellino affidamento condiviso l'assegno è ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la Biancamaria D'GO responsabilità genitoriale, fatti salvi diversi accordi tra i genitori, in caso di affidamento Il Presidente del Tribunale esclusivo l'assegno, in mancanza di diverso accordo tra i genitori, spetta al genitore affidatario dott. Vincenzo Beatrice esclusivo. Resta fermo il potere del Tribunale se del caso di disporre, nell'interesse della prole od apprezzate le circostanze del caso concreto, che anche in caso di affidamento condiviso il genitore non collocatario riversi al genitore collocatario l'importo dell'assegno da lui riscosso
In mancanza della relativa comunicacione ed merierarione ad opers del genitore noo richiedente il Tribunale potek senere conto della predetta inerzia (tale da privuse la famiglia se michel ei fini dei provvedimenti di sua spetta in tema di contribu 2. In caso di affidaments condiviso nell'interesse dei figli minori e dei figli il mantenimento della prole maggiorenel non autosufficienti (entro i limiti di età pervisti dal D.lgs. 230/2021) i genitori, 3. In caso di affidament i savo di sc o provvedesig salve diverse accondo tra loro (in tal caso lo stesso dovrà consistere preferibilmente nel affidatario a richiedere la corresponsione dell'assegno predetto consenso datato e sottoscritto che un genitore presta all'altro affinché quest'ultimo chieda che Nell'ipotesi di eventuale inerria di tale genitore il Tribunale potrs tenere conto della l'intero importe dell'assegno gli sia interamente corrisposto in qualità di richiedente) e famo predeta inerzia (tale de privare la famiglia di will risorse economiche) ai fini dei provvedimenti salvo quanto previsto al paragrafo 5 del presente articolo, provvederanno entrambi a richiedere di sa spettanza in tesa di contributioni per il mantenimento della prole. all'INPS la corresponsione dell'assegno predetto 4. Le parti per mezzo dei rispettivi difensori provvederanno ad informare il Tribunale Nell'ipotesi di eventuale inerzia di un genitore provvederà l'altro a chiedere la delle richieste già presentate mediante specifics deduzione nel rispettivi att introduttivi o corresponsione dell'assegno predetto secondo la ripartizione indicata al paragrafo 1 del comunque negli ani processuali successivi alla presentazione della richiesta comprovata presente articolo. In questo caso i genitore che non intenda presentare la richiesta sari dall'allegazione della ricevuta della richiests presentata all'INPS elo del testo degli eventuali accordi sul punto aggiunti dei genitori comunque tenuto a comunicare tempestivamente all'altro genitore richiedente preferibilmente 5.13. Relativamente si figli maggiorenni, laddove questi putine a demands con dichiarazione sottoscrita e datata le modalità con le quali intende percepire l'assegno all'INPS in sostitarione dei genori le parti provvedranno ad informare il Tribunale di tale suddetto (esclusivamente tra quelle contemplate dall'INPS, le quali allo stato sonec accredito circostanura (allegando anche la relativa documentazione diontrativa della stesse, acquisita ad su conto comente bancario o postale, bonifico domiciliato presso lo sponello postale, accredito pers del genitore se del caso anche medianie accesso in sede amministrativa) e questo su libretto postale;
accredito su conto comente emero area SEPA;
accredito su carta prepagata prenderà in considerazione la stessa ai fini dei provvedimenti di sua spettans in tema di con IBAN) e l'autorizzazione alla relativa indicazione nei confronti dell'INPS contribuzioni per il mantenimento dei figli maggiormni non autosufficient
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
dott. Raffaele Califano Presidente
Giudice rel. ed est. dott.ssa Michela Palladino
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice
ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n.° 93/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto "separazione giudiziale” e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Napolitano, dom.ta come in atti;
Parte 1
- RICORRENTE-
E
rappr.to e difeso dall'avv. Giacomo Siniscalchi, dom.ta come in atti;
Controparte 1
- RESISTENTE –
NONCHÉ
Controparte 2 presso il Tribunale di Avellino
INTERVENTORE EX LEGE-
Conclusioni: le parti hanno concluso come da atti di causa e verbali di udienza;
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11.1.2022 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 16.9.2001 in Taurano (AV), con la nascita di 2 figli, tutti attualmente maggiorenni ( Per_1 n. il 12.3.2003 e Per_2 n. il 30.12.2005), proponeva domanda di separazione giudiziale dal proprio coniuge, alle condizioni indicate in ricorso, stante la sopravvenuta incompatibilità caratteriale e l'insostenibilità della convivenza, con domanda di addebito al CP 1 avendo egli dato causa alla intollerabilità della prosecuzione della convivenza per violazione dell'obbligo di fedeltà.
,Chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al CP 1 l'assegnazione della casa familiare, l'assegno di mantenimento a favore dei figli come statuito nell'ordinanza presidenziale ed un assegno separativo a proprio favore in ragione della disparità economica sussistente tra i coniugi e della necessità di adeguamento al diverso tenore di vita tenuto durante la vita matrimoniale.
Si costituiva il resistente che aderiva alla domanda di separazione e contestava la prospettazione dei fatti offerta dalla ricorrente;
eccepiva in particolare che la crisi coniugale era risalente al 2018 e scaturita dalla condotta della Parte 1 connotata da poca trasparenza relativamente alla gestione della attività commerciale dalla stessa esercitata;
chiedeva il rigetto dell'assegno separativo, stante lo stato di sopravvenuta occupazione della Parte 1 , con condanna alla restituzione di quanto corrisposto dalla data dell'ordinanza; infine contenersi l'assegno di mantenimento a favore dei figli in € 600,00.
Con l'ordinanza presidenziale del 16.5.2022 veniva assegnata la casa coniugale alla ricorrente, collocataria di entrambi i figli (dei quali il secondo all'epoca ancora minore), nonchè fissato in €
1000,00 la somma complessiva dovuta a titolo di mantenimento (€ 500,00 per la moglie ed € 500,00 per entrambi i figli).
Sull'assegno separativo.
Parte ricorrente chiede un assegno di mantenimento per se stessa e, riconoscendo lo stato di occupazione stagionale sopravvenuto alla ordinanza presidenziale, chiede riconoscersi una somma proporzionalmente decurtata sia in ragione della persistente disparità economica sia per l'adeguamento al miglior tenore di vita matrimoniale.
Sul tema dei criteri per la valutazione della spettanza dell'assegno separativo, la Suprema Corte così
si è espressa: Cass.n.12196/17
La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.
Cass.n.19291/05
Ai fini del riconoscimento del diritto al mantenimento, in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, è necessario che questo sia privo di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sussista una disparità economica fra i due coniugi. Al fine del relativo apprezzamento, da un lato vanno prese in considerazione le complessive situazioni patrimoniali dei soggetti - comprensive non solo dei redditi in senso stretto, ma anche dei cespiti di cui essi abbiano il diretto godimento e di ogni altra utilità suscettibile di valutazione economica - e dall'altro lato, non è necessaria la determinazione dell'esatto importo dei redditi percepiti, attraverso l'acquisizione di dati numerici, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle suddette situazioni complessive, nel rapporto delle quali risulti consentita l'erogazione, dall'uno all'altro coniuge, di una somma corrispondente alle sue esigenze.
In senso conforme, da ultimo, Cass. n.4327/22.
Pertanto presupposti per il riconoscimento dell'assegno separativo di cui all'art. 156 c.c. sono: lo stato di bisogno relativo del coniuge, ovvero la situazione di insufficienza del proprio reddito a mantenere il tenore di vita matrimoniale nel cui apprezzamento va tenuto conto non solo del reddito percepito ma anche della capacità lavorativa, prova il cui onere è a carico del coniuge che richiede l'assegno; e l'inferiorità della posizione economica del coniuge bisognoso rispetto all'altro, situazione che deve tener conto anche dei redditi e sostanze del coniuge obbligato essendo necessario anche “accertare se la posizione economica complessiva dell'altro coniuge sia tale da consentire, nel bilanciamento dei rispettivi interessi, e di quelli della famiglia nel suo insieme, attraverso la corresponsione di un assegno di mantenimento, di conservare ad entrambi i coniugi il pregresso tenore di vita, senza intaccare il patrimonio di nessuno dei due" (Cass. 5492/2001).
Nel caso di specie è risultato accertato, e dichiarato in conclusionale dalla stessa ricorrente, che la stessa svolge lavori stagionali con contratti semestrali nel settore turistico, quindi per sei mesi all'anno, percependo nei restanti sei mesi l'indennità di disoccupazione;
tuttavia non è stato dichiarato, né provato dal resistente, un reddito medio che è verosimile, stante il tipo di occupazione
(governante alberghiera), essere intorno a € 1200,00/1300,00 mensili per sei mesi, con la decurtazione della disoccupazione per i restanti mesi.
E' risultato dagli accertamenti della GDF che invece il CP 1 ha un reddito di circa € 1900,00
mensili, non ha proprietà immobiliari né peculiari giacenze mobiliari.
E' inoltre risultato che le parti, durante la vita matrimoniale, hanno condotto una vita di discreta agiatezza concedendosi anche vacanze.
Il Tribunale ritiene pertanto di porre a carico del CP 1 un assegno separativo di € 150,00 a favore della Parte 1 , con decorrenza dalla sentenza, stante la variazione in peius, rispetto alla somma di cui all'ordinanza presidenziale, in ragione della occupazione sopravvenuta nelle more della ricorrente;
da cui il rigetto della domandata restituzione delle somme medio tempore corrisposte.
Sull'assegno di mantenimento a favore dei figli.
Nessun provvedimento va assunto in ordine all'affido stante la sopravvenuta maggiore età di entrambi i figli.
Stante la coabitazione di entrambi i figli con la madre va disposta l'assegnazione alla stessa della casa coniugale comprensiva dei mobili ed arredi.
Quanto all'entità dell'assegno di mantenimento a favore di entrambi i figli va premesso che la madre ha dichiarato che Il figlio Per 2 svolge talvolta part time il lavoro di elettricista mentre la figlia ha lasciato l'università e svolge lavori occasionali come commessa.
Tuttavia il resistente non ha svolto alcuna allegazione in ordine alla eventuale autosufficienza economica raggiunta dai figli dichiarandosi disponibile a versare la somma di € 600,00.
Tale somma può ritenersi congrua in relazione alle esigenze dei figli ormaipiù che adolescenti.
Per le spese extra assegno, ordinarie e straordinarie, da porsi a carico di ciascun genitore per la metà, si rimanda alle previsioni del protocollo allegato in calce sottoscritto in data 28.12.2018 (come mod. quanto all'art. 3 dal successivo protocollo del 20.4.2022).
Sull'addebito.
Va rigettata la domanda di addebito di parte ricorrente. In base al secondo comma dell'art 151 c.c., il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi essa sia addebitabile in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola inosservanza dei doveri che l'art. 143 cod. civ. pone a carico degli stessi, implicando, invece, tale pronuncia la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario a tali doveri da parte di uno o di entrambi i coniugi, e cioè che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (v., Cass. 14042/2008, Cass., n. 14840 del 2006, n.
12383 del 2005, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 25843 del 18/11/2013).
Nel caso di specie parte resistente nel rendere interrogatorio formale ha negato di aver intrapreso una relazione extraconiugale nel 2021 ed ha dedotto che la crisi coniugale sarebbe iniziata ben prima, sin dal 2018, a causa della condotta reticente e poco trasparente della Parte 1 la quale gli avrebbe nascosto l'entità dei debiti accumulati nell'esercizio della attività commerciale svolta dalla stessa,
comportamento che avrebbe generato liti e dissapori mai più risanati.
I testi della ricorrente hanno concordemente affermato di aver saputo dalla Parte 1 che il marito le aveva confessato di intrattenere una relazione extraconiugale durata due anni;
al contempo i testi del resistente hanno confermato che la crisi tra i coniugi era iniziata nel 2018 allorchè la Parte_1 aveva accumulato debiti nella sua attività commerciale nascondendoglielo, e che da allora era maturato un progressivo distacco, con liti frequenti, avendo anche la Parte 1 contratto ulteriori debiti all'insaputa del marito.
Ciò che rileva ai fini del rigetto della domanda di addebito è che parte ricorrente, che svolge la relativa domanda, non ha articolato alcun mezzo di prova volto a dimostrare "che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario a tali doveri da parte di uno o di entrambi i coniugi, e cioè che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza", ovvero nessuna prova è stata fornita sul nesso causale ma soltanto sulla esistenza della relazione extraconiugale.
Restano compensate le spese di lite in ragione della adesione di entrambe le parti alla domanda di separazione e della reciproca soccombenza sulle altre.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1 nei confronti di Controparte_1 così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi Controparte 1 e Parte 1
a titolo di assegno separativo, 2) DISPONE che Controparte 1 versi a Parte 1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e con decorrenza dalla data della pubblicazione della sentenza;
versi a Parte 13) DISPONE che Controparte 1 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Per_1 e Per_2, la somma di € 600,00 entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza;
4) Pone le spese extra assegno ordinarie e straordinarie, di cui al protocollo che si allega in calce, per la metà a carico di ciascuno dei genitori;
5) Assegna la casa coniugale a Parte 1
6) Rigetta la domanda di addebito;
7) Rigetta ogni altra domanda.
8) COMPENSA interamente tra le parti le spese di lite;
9) ordina al competente ufficiale di stato civile del Comune di Taurano (AV) di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, e manda la cancelleria per i relativi adempimenti;
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 2.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Addi 28 dicembre 2018, nel Palazzo di Giustizia, ufficio del Presidente del
Tribunale, alla presenza del Presidente del Tribunale dott. Vincenzo
Beatrice, nonchè del Presidente dell'Ordine degli Avvocati avv. Fabio
GN e del Consigliere Segretario dell'Ordine avv.Biancamaria
D'GO, si dà lettura e si sottoscrive il protocollo d'intesa che segue:
Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle SPESE PER I FIGLI nei procedimenti per in materia di separazione, divorzio e in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso
PREMESSA
Il presente protocollo, riferito ai procedimenti per crisi familiare e comuaque ad ogni altro procedimento nel quale sia necessario o opportuno regolamentare profilo economico dei rapporti tra genitori e figli a) individua in forma descrittiva sia le voci di spesa che rientrano nell'assegno c) indica le modalità di decisione e quindi la necessità o meno del preventivo accordo sulle spese extra assegno d) contiene altre previsioni generali volte a garantire chiarezza nella materia.
Esso si rende necessario al fine di affievolire sensibilmente quell'aspra e perdurante conflittualità genitoriale che può essere a volte riscontrata in sede giudiziale nei rapporti tra genitori e, più in generale, anche per porsi come possibile punto di riferimento di eventuali accordi tra genitori al di fuori di uno specifico giudizio.
In effetti, la conflittualità registrata in materia può derivare dall'assenza di regole certe di carattere normativo, il che alimenta talvolta una situazione di incertezza nella giurisprudenza e nel Foro, nonché dall'impossibilità di assorbire tutte le spese da sostenere nell'interesse dei figli nel contributo di mantenimento mensile previsto in misura fissa. Si tratta di conflittualità, la quale è foriera di notevole contenzioso in sede civile e penale (basti pensare alla recente introduzione dell' art 570 bis c.p.).
Sono le spese destinate a soddisfare esigenze eccezionali e imprevedibili sia nell'an che nel quantum oppure quelle spese che siano di importo considerevole oppure abbiano natura voluttuaria.
La distinzione nell'ambito delle spese extra assegno è importante per due ragioni.
In primo luogo, il fatto che una spesa rientri in una (extra assegno ordinarie) o nell'altra categoria (extra assegno straordinarie) rileva ai fini del consenso da parte dell'altro genitore. Va comunque avvertito, alla luce degli attuali indirizzi giurisprudenziali sul tema del consenso, che la mancata prestazione da parte di un genitore non lo esime tout court dal dovere di rimborso pro-quota, potendo il giudice, compulsato dal genitore che ha comunque deciso di sostenere la spesa, accordare il rimborso accertando che il dissenso non è giustificato.
In secondo luogo, per le spese extra assegno mediche e scolastiche ordinarie la giurisprudenza di legittimità ha formulato l'orientamento sintetizzato nella seguente massima: il provvedimento (presidenziale, del G.J., sentenza di separazione o divorzio ecc.) con il quale si stabilisce la ripartizione delle stesse pro quota costituisce titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell'altro coniuge di contestare l'esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d'individuazione dei bisogni del minore (Cass. civ., Sez. 6-1, 2 marzo 2016, n° 4182, Cass. civ., Sez. III, 23 maggio 2011, " 11316).
Relativamente, invece, alle spese extra assegno straordinarie è necessario che il genitore che ha sopportato la spesa, per il caso d'inadempimento del genitore onerato della contribuzione, adisca nuovamente il giudice, al fine di accertare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità (v. Cass. civ., Sez. 1, 28 gennaio 2008, n° 1758).
ARTICOLATO
Art.
1-Principi generali 1. Le scelte di istruzione, educazione e salute relative ai figli minori devono essere sempre concordate dai genitori fatta salva l'ipotesi di cui all'art.
5. comma 4, del presente Protocollo. In caso di figli maggiorenni queste scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con entrambi i genitori.
Art.
2-Spese comprese nell'assegno di mantenimento 1. Fatta salva diversa espressa previsione negli articoli che seguono, si considerano comprese nel contributo di mantenimento previsto in misura fissa, a titolo esemplificativo le seguenti spese: contributo per le spese di abitazione (ivi comprese le utenze), il vitto e la mensa scolastica (perché quest'ultima è sostitutiva del
Il protocollo si pone pertanto, in primo luogo, come utile riferimento nell ipotesi di accordi congiunti in sede di separazione e divorzio, nonché nei procediment ex art. 316 comma IV e.e. e 337 bis e.e. e in quegli altri casi nei quali esso è comunqu utilizzabile. In secondo luogo, lo stesso persegue pure l'obiettivo di garantire nell maggior misura possibile, compatibilmente con le peculiarità delle singol controversie sottoposte all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria, la prevedibilità dell decisioni giudiziarie in materia.
Il presente protocollo costituisce il frutto dell'esperienza maturata in materi tra i magistrati di questo Tribunale e gli avvocati del Foro di Avellino e fa tesoro d quelle maturate e cristallizzate nei protocolli stipulati in ambito nazionale e in alti ambiti territoriali.
Il presente protocollo sarà sottoscritto in doppio originale e depositato press gli uffici di presidenza del Tribunale e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati d Avellino.
Ove le parti e/o i giudici intendano riferirvisi quale punto qualificante di accord o di provvedimenti, potranno anche semplicemente richiamarlo, indicando il titolo, 1 data di sottoscrizione, i luoghi di deposito.
Distinzione tra spese ordinarie, spese extra assegno ordinarie e spes extra assegno straordinarie.
Spese ordinarie.
Sono le spese, ricorrenti in pratica nella totalità delle famiglie di medi disponibilità economica, per la soddisfazione di ordinari bisogni esistenziali comunque riferibili alle normali abitudini di vita dei figli. Tali spese, di importo non previamente quantificabile con precisione, per il loe elevato numero e per la loro frequenza non possono che determinarsi in via forfettaria riflettendosi quindi il relativo obbligo in un assegno periodico, normalmente mensile posto a carico del genitore che non convive in misura prevalente con i figli.
Spese extra assegno ordinarie
Sono le spese che, pur essendo destinate a soddisfare esigenze ordinari tuttavia non si presentano con alta frequenza, sono quindi in numero inferiore e son agevolmente comprovabili senza impegnativi oneri di contabilizzazione. Queste spese si prestano quindi ad una precisa ripartizione pro-quota.
Spese extra assegno straordinarie pasto che altrimenti sarebbe erogato presso la casa familiare), il materiale scolastico di cancelleria (quaderni, penne, matite e similia) escluso quello occorrente all'inizio dell'anno scolastico, Tabbigliamento, le spese di trasporto urbano extra-scolastico (biglietti ed abbonamenti per autobus, metropolitana ecc.), l'acquisto di telefonl cellulari e smartphone con relativi abbonamenti e ricariche (ivi inclusa la connessione dati), i trattamenti estetici ordinari (esempio: barbiere, parrucchiere), le attività ricreative abituali (esempio: cinema, feste e attività conviviali con relativi regali d'uso), il contributo per la cura degli animali domestici, ove già presenti nella famiglia all'epoca della crisi familiare.
2. Il contributo dovuto per tali spese dal genitore non collocatario (o non affidatario) deve intendersi soddisfatto mediante la corresponsione dell'assegno periodico di mantenimento, determinato con riferimento ad un intero anno, ma ripartito in 12 frazioni con cadenza mensile, salvi sempre diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti. Resta infatti fermo che il contributo al mantenimento dei figli, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore collocatario/affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensi la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno. Ne consegue che il genitore non collocatario (o non affidatario) non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di frequentazione disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al loro mantenimento. (v. Cass. civ., Sez. 1, 8 settembre 2014, n° 18869).
Art.
3-Assegni familiari/assegni per il nucleo familiare 1. Tali assegni devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno fisso di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvi diversi accordi tra le parti o diversa indicazione giudiziale.
Art.
4-Spese extra assegno ordinarie 1. Si tratta delle seguenti spese, le quali pur obbedendo ad esigenze ordinarie e non evitabili, esulano dal contributo di mantenimento fissato nell'assegno mensile: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti pubblici (comprese scuole per l'infanzia) ed università pubbliche, b) libri di testo e materiale di corredo scolastico/universitario di inizio anno (escluso il materiale scolastico di cancelleria); c) trasporto scolastico;
d) gite scolastiche ed altri eventi formativi senza pernottamento;
e) tickets o oneri di altra natura per i trattamenti sanitari, i farmaci e altri presidi sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
0) trattamenti sanitari e farmaci, prescritti dal medico e non erogati dal SSN;
4 ) occhiali o lenti a contatto, apparecchi ortodontici, protesi e comunque altri presidi se prescritti da medico specialiata per esigenze diverse da quelle meramente Nel caso in cui il genitore affidatario esclusivo sia stato investito soltanto delle estetiche decisioni di maggiore interesse in un determinato ambito, per gli altri ambiti è h) spese di manutenzione, bollo e assicurazioni relative a mezzi di locomotione necessario il preventivo accordo (ad esempio: se il glodice ha riservato al genitore acquistate in accordo tra i genitori affidatario esclusivo le sole decisioni in ambito medico, l'accordo dei genitori é spese per il conseguimento della patente di guida. necessario quanto alle spese da sostenere in ambito scolastico).
2. Le spese elencate nel presente articolo non richiedono il preventive accordo 5. Il preventivo accordo deve intendersi anche richiesto laddove, sebbene la tra i genitori e/o consenso espresso/tacito da parte dell'altro genitore e sono spesa proposta da un genitore non rientri is uno dei casi menzionati al primo comma, rimborsate pro-quota al genitore che le ha anticipate, dietro presentazione della suo importo sia elevato in relazione alle effettive capacità economiche dell'altro documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importa. genitore.
Art.
5-Spese extra assegno straordinarie Art.
6-Criteri di suddivisione delle spese extra-assegno tra i genitori 1. Si tratta delle seguenti spese 1. I difensori, il Presidente del Tribunale ed il Tribunale, nel ripartire le spese spese mediche: accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati, estra assegno tra i genitori, determinano la percentuale che fa carico a ciascun laddove erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
genitore, nel rispetto del principio di proporzionalità spese scolastiche/universitarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati (anche per l'infanzia); b) corsi di specializzazione/master e corsi post Art.
7-Onere di documentazione delle spese extra-assegno universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche ed altri eventi formativi con
1. Tutte le spese elencate agli artt. 4 es del presente Protocollo dovranno essere pernottamento;
d) coni di recupero e lesioni private;
e) coni per l'apprendimento documentate delle lingue straniere;
0) alloggio e relative utense presso la sede universitaria, g) spese
2.I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparacione al concors alle singole spese sostenute, nonché al figlio per il quale sono state effettuate. spese extrascolastiche a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) servizio di
3. Le spese mediche dovranno essere compeovate dalla relativa prescrizione baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire Forario di medics e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con Tindicatione del lavoro del genitore che lo utilizza;
e) centro ricreativo estho;
d) soggiorno estivo di codice fiscale del figlio, studio/sportivo, stage sportive;
e) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio f) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
g) spese per l'acquisto Art.
8-Modalità per il rimborso delle spese extra assegno al genitore che di mesi di locomocione, h) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e ha anticipato la spesa festeggiamenti dedicati al figli 1. In relazione alle spese elencate agli artt.4 e 5 del presente Protocollo è Tutte le spese straordinarie menzionate nel presente articolo richiedono il wuspicabile che entrambi i genitori provvedano contestualmente al pagamento della preventivo accordo dei genitori e comunque possono essere rimbonate solo dietro spesa extra assegno per i figli (anche mediante la messa a disposizione della provvista), presentazione della documentatione attestante la natura dell'esboro e il relativo secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza, evitando cosi di addossare ad un Importo solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro.
3. In particolare, per tali spese al fini della dimostrazione del preventivo
2. Ove ciò non avvenga, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il accordo il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di rendiconto delle spese extra assegno sostenute con i relativi documenti giustificativi e aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e-mail, o la richiesta del rimborso pro-quota catro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore comunque in forma scritta, con indicazione di massima della spesa da sostenere, con il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta. I conteggi di pra richiesta di riscontro entro 10 giorni. In caso di mancato espresso e motivato dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. dissenso manifestato in forma scritta entro il predetto termine la spesa si intende come
3. Ai fini di una responsabile gestione delle spese per i figli, è opportuno in ogni caso che ciascuna delle parti comunichi preventivamente all'altra, con il mezzo più
4 preventivo accordo tra i genitori non è necessario nei casi di affidamento idoneo in relazione all'eventuale urgenas del caso, la necessità di una spesa extra cd super esclusivo e cioè in quei casi in cui il giudice si è avvalso del potere conferitogli dall'art. 337 quater, comma 3, c.c. di stabilire che il solo genitore affidatario esclusivo prenda le decisioni di maggiore interesse per i figli
Art.-Altre previsioni
1.1 documenti fiscali di ogni spess extra assegno sostenuta dovranno, ove posible, essere intestati al figli e periodicamente (entro tresta giorni e, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o adcurativa) cossegnati, in copia, all'altm greitor, al fini delle deducibilità facale dal reddito, che opereri nelle stessa quota proporsionale della spese sostenuta. Le deduzioni per i figli a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo, al 50% tra i p r
2. Gli eventuali rimborsi erogati dallo Stato e da altri enti pubblici e privati, per spese scolastiche e sanitarie relative ai figli vanno ripartiti tra entrambi i genitori nella stessa percentuale della loro partecipazione alle spese extra ago
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Avellino er Fabio GN Art.
3-Assegno unico e universale per i figli a carico di cui al D.Lgs. 230/2021 1. In ossequio a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 6 del Decreto Legislativo n Il Consigliere Segretario del Consiglio 230/2021 in presenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del D.lgs 230/2021: in caso di Lizenmis d'Azaren dell'Ordine Avvocati di Avellino affidamento condiviso l'assegno è ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la Biancamaria D'GO responsabilità genitoriale, fatti salvi diversi accordi tra i genitori, in caso di affidamento Il Presidente del Tribunale esclusivo l'assegno, in mancanza di diverso accordo tra i genitori, spetta al genitore affidatario dott. Vincenzo Beatrice esclusivo. Resta fermo il potere del Tribunale se del caso di disporre, nell'interesse della prole od apprezzate le circostanze del caso concreto, che anche in caso di affidamento condiviso il genitore non collocatario riversi al genitore collocatario l'importo dell'assegno da lui riscosso
In mancanza della relativa comunicacione ed merierarione ad opers del genitore noo richiedente il Tribunale potek senere conto della predetta inerzia (tale da privuse la famiglia se michel ei fini dei provvedimenti di sua spetta in tema di contribu 2. In caso di affidaments condiviso nell'interesse dei figli minori e dei figli il mantenimento della prole maggiorenel non autosufficienti (entro i limiti di età pervisti dal D.lgs. 230/2021) i genitori, 3. In caso di affidament i savo di sc o provvedesig salve diverse accondo tra loro (in tal caso lo stesso dovrà consistere preferibilmente nel affidatario a richiedere la corresponsione dell'assegno predetto consenso datato e sottoscritto che un genitore presta all'altro affinché quest'ultimo chieda che Nell'ipotesi di eventuale inerria di tale genitore il Tribunale potrs tenere conto della l'intero importe dell'assegno gli sia interamente corrisposto in qualità di richiedente) e famo predeta inerzia (tale de privare la famiglia di will risorse economiche) ai fini dei provvedimenti salvo quanto previsto al paragrafo 5 del presente articolo, provvederanno entrambi a richiedere di sa spettanza in tesa di contributioni per il mantenimento della prole. all'INPS la corresponsione dell'assegno predetto 4. Le parti per mezzo dei rispettivi difensori provvederanno ad informare il Tribunale Nell'ipotesi di eventuale inerzia di un genitore provvederà l'altro a chiedere la delle richieste già presentate mediante specifics deduzione nel rispettivi att introduttivi o corresponsione dell'assegno predetto secondo la ripartizione indicata al paragrafo 1 del comunque negli ani processuali successivi alla presentazione della richiesta comprovata presente articolo. In questo caso i genitore che non intenda presentare la richiesta sari dall'allegazione della ricevuta della richiests presentata all'INPS elo del testo degli eventuali accordi sul punto aggiunti dei genitori comunque tenuto a comunicare tempestivamente all'altro genitore richiedente preferibilmente 5.13. Relativamente si figli maggiorenni, laddove questi putine a demands con dichiarazione sottoscrita e datata le modalità con le quali intende percepire l'assegno all'INPS in sostitarione dei genori le parti provvedranno ad informare il Tribunale di tale suddetto (esclusivamente tra quelle contemplate dall'INPS, le quali allo stato sonec accredito circostanura (allegando anche la relativa documentazione diontrativa della stesse, acquisita ad su conto comente bancario o postale, bonifico domiciliato presso lo sponello postale, accredito pers del genitore se del caso anche medianie accesso in sede amministrativa) e questo su libretto postale;
accredito su conto comente emero area SEPA;
accredito su carta prepagata prenderà in considerazione la stessa ai fini dei provvedimenti di sua spettans in tema di con IBAN) e l'autorizzazione alla relativa indicazione nei confronti dell'INPS contribuzioni per il mantenimento dei figli maggiormni non autosufficient