TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/10/2025, n. 7905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7905 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE VII CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Mauro Pacifico, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10966/2023 avente ad oggetto: appalto
TRA
( ), in giudizio a mezzo della sua PAe_1 P.IVA_1 procuratrice speciale avv. rappr.ta e difesa dall'avv. PAe_2
NI ZI del Foro di Roma
ATTRICE
E
Controparte_1
[...]
( ), in persona del suo l.r.p.t., rappr.to
[...] P.IVA_2 e difeso dall'avv. Rocco Noviello del Foro di Milano CONVENUTO RICONVENZIONALISTA
CONCLUSIONI
Nel termine assegnato alle parti, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni:
la così concludeva: PAe_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: 1) accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui alla illegittima comunicazione di risoluzione del contratto di appalto di cui è causa per inadempimento comunicata dalla convenuta con pec del
17.10.2022, con conseguente inesistenza del diritto della PAe_3
a richiedere l'escussione della polizza fideiussoria n. 1830568,
[...] stipulata in data 7.05.2009 tra l'odierna attrice e per tutti i motivi CP_2 dedotti nella narrativa dell'atto di citazione;
2) condannare, per l'effetto, la convenuta, in persona del suo legale rappresentante p.t., alla restituzione di quanto illegittimamente ed indebitamente alla medesima direttamente corrisposto da parte dell'odierna
1 attrice, pari a € 564.239,10, per i titoli e le causali suesposte, oltre interessi moratori ex art. 1284, IV comma, cod. civ. e rivalutazione monetaria come per legge a decorrere dal 09.02.2023;
3) in relazione alle domande riconvenzionali proposte dalla PAe_3
nella propria comparsa di costituzione e risposta del 7.06.2023: a)
[...] in via preliminare, accertarne e dichiararne l'inammissibilità e/o l'improponibilità e/o l'avvenuta prescrizione e/o la decadenza ex artt. 1667 e/o 1669 cod. civ. per tutti i motivi esposti ai paragrafi “7.1.”, “7.2.”, “7.3.” e “7.4.” del presente atto, con ogni altra conseguenza di legge;
b) in via riconvenzionale condizionata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale avversaria e della domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione dell'appalto di cui è causa, accertare e dichiarare che la struttura sanitaria è pienamente funzionante ed operativa per lo meno dalla consegna delle opere da parte di
avvenuta in data 04.09.2014, e, per l'effetto, condannare la Pt_1 PAe_3
a corrispondere ad a titolo di compenso per i titoli e
[...] Pt_1 le causali di cui al presente giudizio, un importo corrispondente al fatturato dalla convenuta realizzato con decorrenza dal momento della consegna delle opere appaltate (04.09.2014) fino alla pubblicazione della emananda sentenza;
c) in via subordinata, nel merito, rigettare le domande tutte dalla proposte nel presente giudizio, in quanto PAe_3 infondate in fatto e in diritto, con ogni altra conseguenza di legge”…
“Con vittoria di spese ed onorari di causa.” L'attrice, inoltre, in sede di definitiva precisazione delle conclusioni reiterava le proprie istanze istruttorie già formulate e disattese.
L'Ente morale convenuto così concludeva:
“Voglia l'ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, previa ogni necessaria declaratoria e/o provvedimento in fatto e in diritto:
In via principale, nel merito, previo rigetto delle domande formulate da
accertare la legittimità della richiesta di escussione della polizza Pt_1 fideiussoria n. 1830568 emessa dalla Compagnie
[...] PA
e conseguentemente, dichiarare che Controparte_3 PA ha diritto a trattenere la somma di € 564.239,10 corrisposta da a , Pt_1 PA a titolo di acconto sul maggior credito di nei confronti di per tutti Pt_1
i motivi dedotti in atti.
In via riconvenzionale, accertare e/o dichiarare, per tutti i motivi dedotti in atti, la risoluzione del contratto di appalto relativo alla costruzione del polo psichiatrico da 120 posti letto del Centro Sacro Cuore di Gesù di San
Colombano al Lambro, del 4.5.2009, e ogni successiva integrazione, ex art. 1453 e ss. e/o 1456 c.c. e/o ex art. 1668, comma 2, c.c. e conseguentemente, PA condannare a restituire a il corrispettivo contrattuale già ricevuto, Pt_1 per intero, ovvero quel diverso importo che risulterà all'esito del presente PA giudizio, dedotto l'importo di € 564.239,10 già corrisposto da a , Pt_1 oltre al risarcimento di ogni ulteriore danno. Il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria. In subordine, accertare, per tutti i motivi dedotti in atti, la responsabilità di ex art. 1453 e ss. c.c. e conseguentemente, condannare quest'ultima al Pt_1 PA risarcimento del danno, in favore di , nella misura che risulterà all'esito del presente giudizio, anche se del caso da determinarsi in via equitativa, per
2 i vizi e le difformità delle opere oggetto del contratto di appalto. Il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria.
In ulteriore subordine, accertare, per tutti i motivi dedotti in atti, la responsabilità di ex art. 1667 e 1668, comma 1, c.c., e Pt_1 conseguentemente, condannare quest'ultima al pagamento, in favore di PA
, a titolo di riduzione del prezzo, dell'importo che risulterà dovuto all'esito del presente giudizio, anche se del caso da determinarsi in via equitativa, per i vizi e le difformità delle opere oggetto del contratto di appalto oltre il risarcimento del danno. Il tutto maggiorato di interessi
e rivalutazione monetaria. Ancora in ulteriore subordine, accertare, per tutti i motivi dedotti in atti, la responsabilità di ex art. 1669 e/o 2043 c.c. e, conseguentemente, Pt_1 PA condannare quest'ultima al pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento del danno nella misura che risulterà all'esito del presente giudizio, anche se del caso da determinarsi in via equitativa, per i vizi e le difformità delle opere oggetto del contratto di appalto. Il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria.”… PA
“In ogni caso, condannare al pagamento, in favore di , delle spese Pt_1 processuali oltre accessori di legge e rimborso forfettario spese generali.”. Anche l'Ente morale convenuto, inoltre, in sede di definitiva precisazione delle conclusioni reiterava le proprie istanze istruttorie già formulate e disattese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la in sintesi, PAe_1 deduceva: a) che, con scrittura privata del 4.5.2019, l'
[...]
– detto Controparte_1 [...] PA (in seguito, per brevità, anche semplicemente “la ”) Controparte_1 aveva commissionato in appalto ad essa attrice (già e Controparte_4
Cofely Italia s.p.a.) i lavori edili ed impiantistici relativi alla realizzazione di un nuovo edificio da 120 posti letto presso il Centro Sacro Cuore di Gesù di San Colombano al Lambro per un corrispettivo complessivo di € 11.284.782,00 oltre IVA;
b) che, essa attrice, a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto d'appalto, in data 7.5.2009, si era fatta emettere dalla Coface Assicurazioni s.p.a. apposito polizza fideiussoria con massimale di € 564.239,10; c) che, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, le parti dello stesso avevano, poi, sottoscritto quattro atti “di sottomissione” ovvero “di assestamento” che avevano ampliato l'oggetto dell'appalto stesso così come il relativo corrispettivo portandolo al complessivo importo di € 14.534.476,86 oltre IVA;
d) che, a fronte della regolare e puntuale esecuzione da parte di essa attrice di tutte le lavorazioni oggetto dell'originario appalto e delle successive varianti, in data 20.5.2014 era stato sottoscritto il Certificato di
Ultimazione Lavori mentre il 4.9.2014 era stata redatto in contraddittorio apposito verbale di consegna dell'opera; e) che in tale verbale di consegna si dava atto di come fossero in corso di completamento il collaudo degli impianti meccanici e delle opere di impiantistica elettriche e speciali;
f) che, a tanto, avevano fatto seguito, “negli anni successivi (fino al 2019), numerosi colloqui, incontri e sopralluoghi tra i rappresentanti ed i tecnici di e Pt_1 quelli della società di collaudo” incaricata dall'Ente committente, la Sti-
3 Engineering s.r.l.; g) che, nell'ambito di tali scambi, essa attrice aveva, di volta in volta, fornito tutta la documentazione ed il supporto richiesti ai fini del collaudo degli impianti;
h) che i medesimi scambi si erano conclusi nel giugno 2019 allorquando la società incaricata del collaudo, in modo pretestuoso e dilatorio, aveva, ancora una volta, genericamente richiesto ulteriore documentazione tecnica ed essa attrice aveva replicato a tali PA richieste;
i) che, a seguito di tanto, la , solo il 17.10.2022, aveva inviato alla e cioè a società diversa da essa attrice, una missiva in Controparte_5 cui lamentava l'esistenza di gravi difformità negli impianti meccanici ed in ragione di tanto aveva “intimato” la risoluzione del contratto d'appalto; l) che PA contestualmente, con ulteriore missiva del 17.10.2022, la aveva chiesto alla l'escussione della garanzia fideiussoria;
m) che ne era seguito uno CP_2 scambio di corrispondenza tra le parti e con l'impresa assicuratrice che era culminato, infine, con la proposizione innanzi al Tribunale, da parte di essa attrice, di una domanda ex art. 700 c.p.c. volta ad ottenere, stante il carattere abusivo della richiesta di escussione della polizza fideiussoria, una pronuncia che inibisse alla compagnia assicuratrice di procedere al pagamento della somma garantita;
m) che il procedimento cautelare instaurato era stato definito con una pronuncia di rigetto fondata sulla ritenuta insussistenza del periculum in mora ma nella quale, tuttavia, il Tribunale aveva evidenziato la sussistenza del fumus boni iuris in relazione alle ragioni di essa attrice;
n) che, respinto, da parte del Tribunale, anche il reclamo cautelare proposto sempre in ragione della ritenuta insussistenza del periculum in mora, essa attrice, al solo fine di evitare l'escussione della fidejussione e le conseguenze negative che da ciò le sarebbero derivate, aveva provveduto essa stessa, in data 9.2.2023, al PA pagamento, in favore della , ed ovviamente con ampia riserva di ripetizione, della somma di € 564.239,10; o) che, in realtà, nella specie, non sussistevano, in alcun modo, i presupposti né per l'invocata risoluzione PA contrattuale né per qualsivoglia pretesa economica della e ciò sia in ragione della “improponibilità, nei riguardi di di qualsivoglia azione Pt_1 connessa, derivante o comunque fondata sul contratto d'appalto e successivi atti di sottomissione”… “in forza dell'intervenuta prescrizione biennale di cui all'art. 1667, terzo comma, cod. civ." sia in ragione dell'assenza di qualsivoglia condotta di inadempimento di essa convenuta e tantomeno di un inadempimento idoneo a fondare l'invocata risoluzione contrattuale.
La pertanto, instava perché, previo accertamento PAe_1 dell'“insussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui alla illegittima comunicazione di risoluzione del contratto di appalto di cui è causa per inadempimento comunicata dalla convenuta con pec del 17.10.2022, con conseguente inesistenza del diritto della a richiedere PAe_3 PA l'escussione della polizza fideiussoria n. 1830568”, la fosse condannata alla restituzione dell'importo di € 564.239,10 oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria.
PA La , costituitasi, a sua volta, sempre in sintesi deduceva: a) che la consegna dell'opera non poteva considerarsi avvenuta in data 4.9.2014 stante l'ampia riserva di collaudo degli impianti inserita nel relativo verbale;
b) che l'esistenza di gravi difetti degli impianti era stata resa nota all'appaltatrice già prima del 4.9.2014; c) che, d'altronde, l'appaltatrice aveva più volte riconosciuto l'esistenza di tali difetti, impegnandosi alla loro eliminazione
4 come ben si evinceva dal contenuto della relazione della società collaudatrice del 25.3.2016, della successiva relazione del novembre 2016, del verbale di incontro del 21.12.2016 e delle comunicazioni email, promananti dall'appaltatrice, del 23.11.2018, dell'1.2.2019 e del 27.6.2019; d) che, in ragione di tanto, i diritti di essa convenuta non potevano, in alcun modo, ritenersi prescritti, atteso: d1) che l'opera non poteva ritenersi completata con conseguente inapplicabilità alla fattispecie del termine prescrizionale breve di cui all'art. 1667 c.c.; d2) che, l'impegno ad eliminare i difetti assunto dall'appaltatrice comportava anch'esso l'applicabilità alla fattispecie del termine prescrizionale ordinario decennale;
d3) che i difetti agli impianti dovevano, in ogni caso, qualificarsi come “gravi difetti” di cui all'art. 1669 c.c..; e) che, in definitiva, i difetti agli impianti non erano stati, in alcun modo, eliminati dall'appaltatrice e per la loro emenda erano necessari lavori comportanti un esborso di € 2.651.887,20; f) che, inoltre, a febbraio 2015, “a seguito di una nevicata”, si era verificato il trascinamento verso la gronda di alcune tegole di copertura del tetto dell'edificio; g) che, in relazione a tanto,
“a seguito di segnalazione all'appaltatore”, quest'ultimo era intervenuto ma limitandosi alla mera messa in sicurezza delle aree tanto che essa convenuta aveva dovuto commissionare all'impresa edile “un Controparte_6 intervento per il fissaggio delle prime quattro file di coppi” sostenendo un esborso di € 38.140 oltre IVA;
g) che, quanto al difetto al tetto, era emerso, da apposita perizia fatta effettuare da essa convenuta, l'utilizzo da parte dell'appaltatrice di un sistema ferma-tegole non idoneo al passo delle tegole utilizzate;
h) che il difetto alla copertura del tetto era anch'esso da ritenersi grave ai sensi dell'art. 1669 c.c.; i) che, in ragione di tutto quanto esposto, stante il grave inadempimento dell'appaltatrice, sussistevano tutti i presupposti sia per risolvere il contratto d'appalto sia per condannare la
[...] al risarcimento dei danni derivanti dall'esistenza dei difetti tutti;
l) che Pt_1 la responsabilità risarcitoria della sussisteva, in ogni caso, anche PAe_1 ai sensi dell'art. 2043 c.c..
PA La formulava, pertanto, in via riconvenzionale, le domande di cui alle conclusioni sopra riportate.
Nella memoria ex art. 183 n. 1) c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) la formulava altresì la domanda riconvenzionale “condizionata” PAe_1 di cui al punto 3), lettera b), delle conclusioni sopra riportate.
PA Tutto ciò premesso, le domande riconvenzionali proposte dalla non possono ritenersi fondate, dovendosi conseguentemente e, per converso, accogliere la domanda restitutoria avanzata dalla PAe_1
PA Con riferimento alle pretese avanzate in via riconvenzionale dalla deve, infatti, rilevarsi, quale ragione preliminare e più liquida, l'intervenuta prescrizione estintiva.
Al riguardo deve, in primo luogo, rilevarsi come non possa, in alcun modo, PA condividersi l'assunto della circa l'applicabilità alla fattispecie dell'ordinario regime di responsabilità di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c. in ragione del dedotto mancato completamento dell'opera.
5 Ed, invero, tanto nel verbale di consegna dell'opera del 4.9.2014 quanto nel successivo carteggio intervenuto tra le parti (ovvero tra la e la PAe_1 società incaricata dalla committente delle operazioni di collaudo) tra il 2014 ed il 2019 (su tali documenti si tornerà più approfonditamente nel prosieguo in relazione ad altri aspetti della decisione) non si fa affatto riferimento a porzioni dell'opera non realizzata (e, dunque, ad un'opera non completata) ma unicamente alla presunta necessità di lavorazioni di emenda di presunti difetti presenti nell'opera stessa.
La convenuta, poi, anche nel presente giudizio, non ha affatto indicato delle porzioni di opera non realizzate dall'appaltatrice, avendo, in realtà, anche nella presente sede giudiziale, fatto riferimento unicamente alla ritenuta necessità di lavori volti ad eliminare vizi e non conformità dell'opera così come realizzata e ricevuta in consegna.
D'altronde che l'opera sia stata portata a compimento da parte della
[...] PA risulta inequivocabilmente dalla pacifica circostanza per cui la , Pt_1 successivamente alla presa in consegna della stessa, ne ha avviato il pieno utilizzo, esercitando al suo interno l'attività ospedaliera. PA La ha, poi, ulteriormente dedotto, sotto altro angolo prospettico, che, quanto alle pretese da essa avanzate in relazione agli addotti difetti relativi agli impianti, dovrebbe, in ogni caso, applicarsi il termine ordinario di prescrizione decennale poiché la si era espressamente PAe_1 impegnata alla rimozione degli stessi difetti.
Orbene, ad avviso del Tribunale, anche tale assunto non può essere condiviso.
PA Ed, invero, la documentazione richiamata al riguardo dalla non consente, in alcun modo, di ritenere che la in relazione ai difetti agli PAe_1 impianti di cui oggi si discute giudizialmente, abbia assunto un impegno, di rango contrattuale, ad eliminarli.
Quanto, infatti, alle richiamate “relazioni sul collaudo” del 25.3.2026 e del novembre 2016 (doc.ti n.ri 10 ed 11 in produzione di parte convenuta) è sufficiente rilevare che, trattandosi di documenti formati unilateralmente dalla PA società collaudatrice incaricata dalla , alcuna prova possono offrire circa l'esistenza di impegni – in tesi – assunti dalla PAe_1
Quanto, poi, agli ulteriori documenti richiamati da parte convenuta (ci si riferisce al verbale d'incontro del 21.12.2026 ed alle comunicazioni email del 23.11.2018 e dell'1.2.2019 promananti dalla di cui ai documenti PAe_1
n.ri 12, 16 e 17 in produzione di parte convenuta ed ai documenti n.ri 9 e 10 in produzione di parte attrice), se è vero che dagli stessi può effettivamente evincersi la manifestazione della disponibilità dell'odierna attrice ad eseguire determinate (modeste) lavorazioni in relazione a problematiche individuate, nell'ambito delle attività di collaudo, dalla società incaricata allo scopo dalla PA
, da tanto non può affatto evincersi l'assunzione da parte della
[...] dell'impegno all'eliminazione dei dedotti difetti di cui oggi di discute Pt_1 giudizialmente, in considerazione sia del fatto che tale manifestazione di disponibilità non deriva da un effettivo riconoscimento dell'esistenza di
6 difetti1 sia e soprattutto del fatto che la medesima manifestazione di volontà è circoscritta unicamente a specifiche e determinate lavorazioni e, dunque, non può in alcun modo assurgere ad impegno all'eliminazione degli addotti difetti qualunque ne fosse la portata e qualunque fosse la portata delle conseguenti necessarie opere di emenda2.
E ciò, dovendosi, inoltre, ulteriormente osservare al riguardo che, poiché la cennata manifestazione di volontà della di eseguire talune PAe_1 lavorazioni (e, lo si ribadisce, solo talune, specifiche e circoscritte lavorazioni) deve qualificarsi quale proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1333 c.c.3, la PA stessa non può che ritenersi rifiutata da parte della , atteso che, alle più volte richiamate email del 3.12.2018 e dell'1.2.2019, hanno fatto seguito le email del 13.2.2019 e del 19.6.2019 promananti dalla società collaudatrice PA incaricata dalla (sub doc. n. 12 in produzione attorea), dal cui contenuto si evince, appunto, un sostanziale rifiuto delle proposte di intervento avanzate dall'odierna attrice.
Dovendosi, dunque, applicare in relazione ai dedotti difetti agli impianti il termine prescrizionale biennale di cui all'art. 1667 c.c., deve, poi, osservarsi PA che, pur a voler condividere l'assunto della (operato mediante il richiamo a Cass. n. 271/2004) secondo cui tale termine, nella specie, non potrebbe decorrere dalla consegna dell'opera (4.9.2014) in considerazione della natura
“provvisoria” di tale consegna con riferimento agli impianti in quanto accompagnata da espressa riserva di collaudo degli stessi, il termine prescrizionale in parola non potrebbe che, comunque, farsi decorrere dal momento in cui la committente è stata in grado di sciogliere la riserva medesima, avendo avuto contezza (secondo la prospettazione) dell'esistenza e consistenza dei difetti di cui si discute ed essendo stata conseguentemente in grado di rifiutare, quanto agli impianti, l'opera così come ricevuta.
Ciò considerato, tale momento non può, poi, che farsi coincidere, al più tardi, con il giugno 2019.
Premesso, infatti che dal contenuto della già richiamata comunicazione email PA del 13.2.2019 ben si evince che la , fermi gli altri rilievi da essa in precedenza operati per il tramite della società collaudatrice circa la consistenza degli impianti, aveva in quel momento compiutamente individuato quale fosse (sempre secondo la propria prospettazione) l'effettiva consistenza delle dedotte non conformità anche con riferimento all'impianto di “ventilazione/climatizzazione” (circostanza che, d'altronde, trova piena conferma nel fatto che, nella successiva missiva di “contestazione e PA risoluzione contrattuale per inadempimento” del 17.10.20224, la fa, appunto, testuale riferimento proprio al contenuto della predetta email del
13.2.2019), deve ritenersi che, poiché a fronte della richiesta di ulteriore documentazione tecnica contenuta nella medesima email del 13.2.2019 ed in quella del 19.6.2019, la con la propria email del 27.6.20195, si è PAe_1 limitata unicamente a confermare la propria disponibilità a realizzare quei modesti e specifici interventi di cui prima si è detto, l'odierna convenuta, già a fine giugno 2019, fosse, appunto, pienamente in grado di ritenere gli impianti dei quali si tratta (sempre secondo la sua prospettazione) non positivamente collaudabili e, dunque, di sciogliere la riserva assunta al riguardo in occasione della consegna dell'opera.
Dovendosi, dunque, individuare nella fine di giugno 2019 il momento di decorrenza del termine prescrizionale biennale di cui all'art. 1667 c.c. in relazione ai (dedotti) difetti agli impianti, deve, allora, rilevarsi che tale PA termine non è stato tempestivamente interrotto dalla , la quale ha nuovamente contestato l'esistenza dei medesimi (dedotti) difetti soltanto con la predetta missiva di “risoluzione” del 17.10.2022 (missiva, peraltro, erroneamente indirizzata non già alla ma alla diversa PAe_1 società . Controparte_5
Né a diverse conclusioni circa l'avvenuta prescrizione delle pretese qui PA avanzate dalla in via riconvenzionale in relazione ai dedotti difetti agli impianti potrebbe addivenirsi avuto riguardo al disposto dell'art. 1669 c.c..
In disparte, infatti, il rilievo per cui i dedotti difetti agli impianti dei quali si discute non appaiono sussumibili nella nozione di “gravi difetti” di cui all'art. 1669 c.c. in considerazione della pacifica circostanza per cui il plesso PA edificato dalla è ordinariamente utilizzato dalla per PAe_1 l'esercizio di attività ospedaliera, deve rilevarsi – secondo il principio della ragione più liquida – che, poiché, per quanto detto, l'ultima denuncia dei difetti in parola va collocata nel giugno 2019 e poiché, sempre per quanto detto, in quel momento l'odierna convenuta aveva già piena contezza della (ritenuta) consistenza dei difetti medesimi, risulta, in ogni caso, irrimediabilmente elasso anche il termine annuale di prescrizione di cui all'art. 1669 c.c..
Analoghe considerazioni devono, poi, svolgersi anche con riferimento al difetto riguardante la copertura del tetto dello stabile.
PA Al riguardo deve rilevarsi che la stessa ha espressamente dedotto che già nel febbraio 2015, “a seguito di una nevicata” che aveva provocato il
“trascinamento delle tegole di copertura” verso la falda, aveva “segnala[to]” la problematica “all'appaltatore”. Deve, dunque, individuarsi, appunto, nel febbraio 2015 l'epoca di denuncia all'appaltatrice del difetto in parola.
Né, ad avviso del Tribunale, siffatta denuncia del febbraio 2015 potrebbe ritenersi inidonea a far decorrere il termine prescrizionale annuale di cui all'art. 1669 c.c. in ragione della non piena conoscenza del difetto in parola da PA parte della in quello stesso momento.
Per un verso, deve, infatti, rilevarsi che, trattandosi del distacco di tegole da un tetto (peraltro di recentissima realizzazione), trattasi di difetto la cui genesi, per sua stessa natura, non poteva che essere ricollegata causalmente, senza la necessità di alcun ausilio tecnico, all'inidoneità del relativo sistema di fissaggio impiegato dall'appaltatrice.
PA Per altro verso, deve, poi, rilevarsi che la stessa ha dedotto che, già nello stesso 2015, ha affidato all'impresa un intervento Controparte_6 finalizzato proprio “al fissaggio” dei coppi, risultando, pertanto, inequivocabilmente come l'odierna convenuta, già in quel momento, avesse, appunto, acquisito piena conoscenza del difetto in parola anche con riferimento al profilo della sua eziologia.
A fronte di una denuncia del difetto in parola collocabile – per quanto detto – nel febbraio 2015, va, poi, rilevato come non risulti l'esistenza di qualsivoglia PA ulteriore richiesta in merito da parte della prima dell'introduzione del presente giudizio (iscrizione a ruolo del 3.3.2023) con conseguente maturare, anche al riguardo, della prescrizione annuale di cui all'art. 1669 c.c..
Né, deve ancora osservarsi, le pretese avanzate dalla convenuta in via riconvenzionale possono essere vagliate in relazione al disposto del pur richiamato art. 2043 c.c..
In proposito ritiene, infatti, questo Giudicante che debba darsi continuità a quell'indirizzo ermeneutico di legittimità che, “chiarendo” sul punto la portata del dettato di Cass., SS.UU., n. 2284/2014, ha precisato che “Poiché la responsabilità ex art. 1669 c.c. è speciale rispetto a quella prevista dalla norma generale di cui all'art. 2043 c.c., l'applicazione di quest'ultima può essere invocata soltanto ove non ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi della prima e non già al fine di superare i limiti temporali entro cui
l'ordinamento positivo appresta la tutela specifica, ovvero senza poter
"aggirare" il peculiare regime di prescrizione e decadenza che connota l'azione speciale.” (cfr. Cass., n. 31301/2023).
Pertanto, in definitiva, in relazione ai dedotti difetti tutti per i quali è causa, PA ogni diritto astrattamente spettante alla deve ritenersi prescritto con conseguente rigetto delle domande riconvenzionali proposte dalla convenuta.
Ne deriva che, non potendo ritenersi la sussistenza di alcuna responsabilità risarcitoria della in relazione ai medesimi dedotti difetti tutti, il PAe_1 pagamento della somma di € 564.239,10 cautelativamente effettuato dalla risulta effettivamente privo di qualsivoglia giustificazione PAe_1 causale.
9 PA La , pertanto, va condannata alla restituzione, in favore della
[...]
della medesima somma di € 564.239,10 oltre interessi, al saggio di cui Pt_1 al quarto comma dell'art. 1284 c.c., dalla domanda giudiziale e fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo avuto riguardo, per un verso, al maggior valore delle domande riconvenzionali PA proposte dalla e qui respinte (valore superiore ad € 8.000.000,00 ed inferiore ad € 16.000.000,00) e, per altro verso, alla reale consistenza dell'attività difensiva prestata nell'interesse dell'attrice in relazione all'effettiva importanza, natura e difficoltà della causa ed all'effettiva complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché all'assenza di attività istruttoria orale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunziando sulle domande proposte, contrariis reiectis, così provvede:
1. rigetta tutte le domande riconvenzionali proposte dall'
[...]
Controparte_1
– detto dei
[...] Controparte_1
2. in accoglimento della relativa domanda attorea, condanna l'
[...]
Controparte_1 Con
– detto a restituire alla la
[...] Controparte_1 PAe_1 somma di € 564.239,10 oltre interessi, al saggio di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c., dalla domanda giudiziale e fino al soddisfo;
3. condanna l' dell'Ordine Controparte_1 Con Ospedaliero di – detto dei al Controparte_1 Controparte_1 rimborso, in favore della delle spese di lite, liquidate PAe_1 in € 1.713,00 per esborsi ed € 41.691,00, oltre accessori per legge dovuti, per compenso professionale di avvocato.
Così deciso in Milano addì 20.10.2025
Il Giudice (dott. Mauro Pacifico)
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 E' da notare, infatti, al riguardo: a) che, come ben si evince dal contenuto complessivo dei documenti richiamati nel testo, gli interventi proposti con l'email del 3.12.2018 erano relativi ad una problematica in relazione alla quale, in quel momento, era ancora in corso, ad opera di entrambe le parti, un'attività di verifica circa i “valori limite” da considerare;
b) che l'email dell'1.2.2019, pur contenendo la proposta di sostituzione di sostituzione di tre motori del sistema aurealico, era accompagnata da un'apposita relazione (“Nota su impianti aria”), nella quale la PAe_1 chiaramente attribuiva le caratteristiche di performance dell'impianto meccanico di climatizzazione così come da essa realizzato all'originaria progettazione dello stesso ed a scelte tecniche assunte dalla direzione dei lavori in corso d'opera. 2 E' da notare che, a fronte di modeste lavorazioni la cui esecuzione è stata proposta dalla nelle email del PAe_1Par 23.11.2018 e del 1.2.2019, la deduce oggi in giudizio l'esistenza di difetti per la cui emenda sarebbe necessario, in sostanza, il totale rifacimento degli impianti di cui si discute con esborso preventivato, secondo la prospettazione, di oltre due milioni di euro. 3 Cfr., in tal senso, Cass., n. 6670/2009.
7 4 Doc. n. 13 in produzione attorea. 5 Cfr. sub doc. n. 12 in produzione attorea.
8