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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 26/11/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Giudice
Dott. Ilario Ottobrino Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 766\2025 R.G.A.C. promosso da
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Fabio Andrei ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio sito in Carrara via Solferino n. 6 (MS); ricorrente nei confronti di
(c.f.: ) rappresentata e difesa, giusta Parte_2 C.F._2
procura in atti, dall'avv. Alessandra Costoli ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio sito in La Spezia Viale Italia n. 432 (SP); resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
***
Oggetto: separazione giudiziale;
Conclusioni: come da note di trattazione scritta del 20.11.2025;
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il presente procedimento è stato introdotto dal sig. onde conseguire Parte_1
pronuncia di separazione personale dalla sig.ra con la quale ha Parte_2
contratto matrimonio con rito concordatario in data 23.04.1989, in Sarzana, trascritto presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di Sarzana al n. 17, parte II, Serie
A, Anno 1989, e dalla cui unione sono nati i figli, in data 5.03.1991, e Persona_1
in data 12.04.1994, ad oggi maggiorenni ed economicamente Persona_2
autosufficienti.
2. La sig.ra nel costituirsi in giudizio, non si è opposta alla pronuncia di Pt_2
separazione, non concordando però circa le relative condizioni per come ex adverso proposte.
3. In seguito alla comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore, queste hanno raggiungo un accordo in ordine ai termini della separazione, precisando congiuntamente le conclusioni come segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, pronunciare la separazione personale tra e , relativamente al matrimonio celebrato Parte_1 Parte_2
in Sarzana (SP), il giorno 23.4.1989, trascritto nei registri dello stato civile dello stesso comune al n.
17, parte II, serie A, anno 1989, con mandato all'Ufficiale di Stato Civile del medesimo Comune di procedere all'annotazione della sentenza negli appositi registri, alle seguenti CONDIZIONI: 1.
Autorizzare i coniugi, fermo restando il reciproco rispetto, a vivere separati di letto e di mensa, liberi ciascuno di stabilire la propria residenza dove riterranno opportuno.
2. Preso atto dell'impegno reso da proprietario della casa coniugale, sita in Marina di Carrara, Via Dei Mille n. 107- CP_1
bis, assegnarla vita natural durante, unitamente a tutti gli arredi e corredi in essa contenuti, alla moglie, la quale si farà carico delle relative utenze, compreso internet, canone tv, spese di ordinaria manutenzione, oneri condominiali etc., nonché di tutte le tasse e imposti gravanti l'immobile, maturate, anche se non ancora pervenute, a decorrere dal mese di maggio 2025 in avanti. Il marito restituirà alla moglie le chiavi per l'accesso alla casa coniugale entro la data del 20.11.2025. 3. Autorizzare, ove ancora in essere, l'estinzione del conto corrente cointestato n. 56749620 acceso presso banca Credit
Agricole, agenzia di Marina di Carrara. Spese di chiusura a carico delle parti al 50% ciascuno così
pagina 2 di 5 come la ripartizione di eventuali giacenze al momento dell'estinzione.
4. Gli investimenti e i depositi esistenti presso banca Credit Agricole, ammontanti a circa € 194.000,00, previa liquidazione degli stessi ed effettuato il saldo delle eventuali pendenze di cui al punto 3), fatta salva una migliore specificazione degli importi residui, dovranno essere ripartiti come segue: - € 33.000,00 (eredità della moglie) da attribuirsi interamente alla medesima, - € 67.000,00 (liquidazione del TFR del marito) da attribuirsi interamente a quest'ultimo, la rimanenza di € 94.000,00, già prelevata separatamente dai coniugi sarà da ripartirsi al 50% tra gli stessi, ovvero € 47.000,00 a testa. Avendo il Pt_1
già prelevato la somma di € 120.000,00, in previsione delle spese notarili dello stipulando atto di donazione in favore dei figli che saranno sostenute interamente da quest'ultimo, alla andrà la Pt_2
restante somma di € 74.000,00. 5. Disporre l'assegnazione dei beni mobili registrati della famiglia come segue: - l'auto TOYOTA Aygo trg. GF519WG intestata alla moglie resterà in proprietà alla medesima, a cui faranno carico le relative spese di manutenzione, bollo e assicurazione;
- lo scooter
Suzuki Burgman 400 intestato alla moglie, resta alla stessa;
- la Vespa Piaggio 125 intestata al marito resterà in sua proprietà e provvederà a prelevarla dal garage della casa coniugale a semplice richiesta della moglie;
- lo scooter Yamaha 125 intestato al marito verrà da questi rottamato a sue spese. Una volta prelevati detti beni da parte del lo stesso provvederà alla consegna Pt_1
immediata anche delle chiavi del garage dell'appartamento ancora in suo possesso.
6. Dichiarare che allo stato nulla è dovuto a titolo di mantenimento tra i coniugi, i quali vi rinunziano espressamente, non ricorrendone i presupposti e non avendo nulla da pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione, fatto salvo quanto concordato relativamente alle condizioni di divorzio, che i coniugi si impegnano sin da ora a mantenere e rispettare.
7. Gli stessi dichiarano di aver già definito separatamente le altre questioni economiche e patrimoniali che li riguardino e di non avere beni in comune ad eccezione dei mobili arredanti la casa coniugale, che resteranno in uso alla moglie.
8. Il marito dichiara di aver già ritirato dalla casa coniugale i propri beni ed effetti personali, ad eccezione di un orologio Montblanc e di n. 4 quadri avuti in eredità dalla madre, ciò oltre alla documentazione medica personale e un dispositivo Telepass aziendale, che la moglie si impegna a restituirgli, anche tramite terze persone, entro gg. 30 dalla sottoscrizione del presente accordo.
9. Gli stessi si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, prestando sin da ora pagina 3 di 5 il relativo consenso, ove ancora necessario. 10. Compensate interamente tra le parti le spese di lite”. Le parti hanno altresì concordemente domandato che il Tribunale voglia rimettere la causa sul ruolo, affinché, decorsi i termini di legge, venga pronunciata la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4. Con ordinanza del 21.11.2025 il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio ai fini della decisione.
5. Il Tribunale, preso atto della corretta instaurazione del contradditorio alla luce della trasmissione degli atti al PM, ritiene sussistere i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione di cui all'art. 151 c.c., avendo entrambi i coniugi manifestato la propria volontà in tal senso, escludendo la possibilità di una riconciliazione.
6. In merito, le conclusioni rassegnate dalle parti, nella loro portata meramente obbligatoria, risultano conformi alla legge ed all'ordine pubblico, e stante la maggiore età e la raggiunta indipendenza economica dei figli, non si rende necessaria alcuna specifica valutazione circa la rispondenza delle stesse all'interesse di questi ultimi.
7. Non è ammissibile, invece, la proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473.bis.49 c.p.c., in quanto non ritualmente introdotta né nel ricorso introduttivo, né nella comparsa di costituzione, e tanto meno nelle ulteriori difese ex art. 473bis.17 c.p.c..
8. Le spese di lite, in considerazione della natura del giudizio e dell'accordo tra le parti, devono essere integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale di Massa, nella composizione collegiale di cui in premessa, definitivamente statuendo, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra i sig.ri e , Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in data 23 aprile
1989, in Sarzana (SP), trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del
Comune di Sarzana al n. 17, parte II, Serie A, Anno 1989, prendendo atto delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti;
pagina 4 di 5 2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Sarzana (SP) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) dichiara inammissibile la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4) compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 21.11.2025.
Il Presidente Il Giudice est. dott. Giulio Lino Maria Giuntoli dott. Ilario Ottobrino
Alla redazione del presente procedimento ha collaborato la dott.ssa Virginia Badano in qualità di addetta all'Ufficio per il processo.
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Giudice
Dott. Ilario Ottobrino Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 766\2025 R.G.A.C. promosso da
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Fabio Andrei ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio sito in Carrara via Solferino n. 6 (MS); ricorrente nei confronti di
(c.f.: ) rappresentata e difesa, giusta Parte_2 C.F._2
procura in atti, dall'avv. Alessandra Costoli ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio sito in La Spezia Viale Italia n. 432 (SP); resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
***
Oggetto: separazione giudiziale;
Conclusioni: come da note di trattazione scritta del 20.11.2025;
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il presente procedimento è stato introdotto dal sig. onde conseguire Parte_1
pronuncia di separazione personale dalla sig.ra con la quale ha Parte_2
contratto matrimonio con rito concordatario in data 23.04.1989, in Sarzana, trascritto presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di Sarzana al n. 17, parte II, Serie
A, Anno 1989, e dalla cui unione sono nati i figli, in data 5.03.1991, e Persona_1
in data 12.04.1994, ad oggi maggiorenni ed economicamente Persona_2
autosufficienti.
2. La sig.ra nel costituirsi in giudizio, non si è opposta alla pronuncia di Pt_2
separazione, non concordando però circa le relative condizioni per come ex adverso proposte.
3. In seguito alla comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore, queste hanno raggiungo un accordo in ordine ai termini della separazione, precisando congiuntamente le conclusioni come segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, pronunciare la separazione personale tra e , relativamente al matrimonio celebrato Parte_1 Parte_2
in Sarzana (SP), il giorno 23.4.1989, trascritto nei registri dello stato civile dello stesso comune al n.
17, parte II, serie A, anno 1989, con mandato all'Ufficiale di Stato Civile del medesimo Comune di procedere all'annotazione della sentenza negli appositi registri, alle seguenti CONDIZIONI: 1.
Autorizzare i coniugi, fermo restando il reciproco rispetto, a vivere separati di letto e di mensa, liberi ciascuno di stabilire la propria residenza dove riterranno opportuno.
2. Preso atto dell'impegno reso da proprietario della casa coniugale, sita in Marina di Carrara, Via Dei Mille n. 107- CP_1
bis, assegnarla vita natural durante, unitamente a tutti gli arredi e corredi in essa contenuti, alla moglie, la quale si farà carico delle relative utenze, compreso internet, canone tv, spese di ordinaria manutenzione, oneri condominiali etc., nonché di tutte le tasse e imposti gravanti l'immobile, maturate, anche se non ancora pervenute, a decorrere dal mese di maggio 2025 in avanti. Il marito restituirà alla moglie le chiavi per l'accesso alla casa coniugale entro la data del 20.11.2025. 3. Autorizzare, ove ancora in essere, l'estinzione del conto corrente cointestato n. 56749620 acceso presso banca Credit
Agricole, agenzia di Marina di Carrara. Spese di chiusura a carico delle parti al 50% ciascuno così
pagina 2 di 5 come la ripartizione di eventuali giacenze al momento dell'estinzione.
4. Gli investimenti e i depositi esistenti presso banca Credit Agricole, ammontanti a circa € 194.000,00, previa liquidazione degli stessi ed effettuato il saldo delle eventuali pendenze di cui al punto 3), fatta salva una migliore specificazione degli importi residui, dovranno essere ripartiti come segue: - € 33.000,00 (eredità della moglie) da attribuirsi interamente alla medesima, - € 67.000,00 (liquidazione del TFR del marito) da attribuirsi interamente a quest'ultimo, la rimanenza di € 94.000,00, già prelevata separatamente dai coniugi sarà da ripartirsi al 50% tra gli stessi, ovvero € 47.000,00 a testa. Avendo il Pt_1
già prelevato la somma di € 120.000,00, in previsione delle spese notarili dello stipulando atto di donazione in favore dei figli che saranno sostenute interamente da quest'ultimo, alla andrà la Pt_2
restante somma di € 74.000,00. 5. Disporre l'assegnazione dei beni mobili registrati della famiglia come segue: - l'auto TOYOTA Aygo trg. GF519WG intestata alla moglie resterà in proprietà alla medesima, a cui faranno carico le relative spese di manutenzione, bollo e assicurazione;
- lo scooter
Suzuki Burgman 400 intestato alla moglie, resta alla stessa;
- la Vespa Piaggio 125 intestata al marito resterà in sua proprietà e provvederà a prelevarla dal garage della casa coniugale a semplice richiesta della moglie;
- lo scooter Yamaha 125 intestato al marito verrà da questi rottamato a sue spese. Una volta prelevati detti beni da parte del lo stesso provvederà alla consegna Pt_1
immediata anche delle chiavi del garage dell'appartamento ancora in suo possesso.
6. Dichiarare che allo stato nulla è dovuto a titolo di mantenimento tra i coniugi, i quali vi rinunziano espressamente, non ricorrendone i presupposti e non avendo nulla da pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione, fatto salvo quanto concordato relativamente alle condizioni di divorzio, che i coniugi si impegnano sin da ora a mantenere e rispettare.
7. Gli stessi dichiarano di aver già definito separatamente le altre questioni economiche e patrimoniali che li riguardino e di non avere beni in comune ad eccezione dei mobili arredanti la casa coniugale, che resteranno in uso alla moglie.
8. Il marito dichiara di aver già ritirato dalla casa coniugale i propri beni ed effetti personali, ad eccezione di un orologio Montblanc e di n. 4 quadri avuti in eredità dalla madre, ciò oltre alla documentazione medica personale e un dispositivo Telepass aziendale, che la moglie si impegna a restituirgli, anche tramite terze persone, entro gg. 30 dalla sottoscrizione del presente accordo.
9. Gli stessi si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, prestando sin da ora pagina 3 di 5 il relativo consenso, ove ancora necessario. 10. Compensate interamente tra le parti le spese di lite”. Le parti hanno altresì concordemente domandato che il Tribunale voglia rimettere la causa sul ruolo, affinché, decorsi i termini di legge, venga pronunciata la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4. Con ordinanza del 21.11.2025 il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio ai fini della decisione.
5. Il Tribunale, preso atto della corretta instaurazione del contradditorio alla luce della trasmissione degli atti al PM, ritiene sussistere i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione di cui all'art. 151 c.c., avendo entrambi i coniugi manifestato la propria volontà in tal senso, escludendo la possibilità di una riconciliazione.
6. In merito, le conclusioni rassegnate dalle parti, nella loro portata meramente obbligatoria, risultano conformi alla legge ed all'ordine pubblico, e stante la maggiore età e la raggiunta indipendenza economica dei figli, non si rende necessaria alcuna specifica valutazione circa la rispondenza delle stesse all'interesse di questi ultimi.
7. Non è ammissibile, invece, la proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473.bis.49 c.p.c., in quanto non ritualmente introdotta né nel ricorso introduttivo, né nella comparsa di costituzione, e tanto meno nelle ulteriori difese ex art. 473bis.17 c.p.c..
8. Le spese di lite, in considerazione della natura del giudizio e dell'accordo tra le parti, devono essere integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale di Massa, nella composizione collegiale di cui in premessa, definitivamente statuendo, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra i sig.ri e , Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in data 23 aprile
1989, in Sarzana (SP), trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del
Comune di Sarzana al n. 17, parte II, Serie A, Anno 1989, prendendo atto delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti;
pagina 4 di 5 2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Sarzana (SP) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) dichiara inammissibile la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4) compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 21.11.2025.
Il Presidente Il Giudice est. dott. Giulio Lino Maria Giuntoli dott. Ilario Ottobrino
Alla redazione del presente procedimento ha collaborato la dott.ssa Virginia Badano in qualità di addetta all'Ufficio per il processo.
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