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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/12/2025, n. 2320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2320 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 336 /2019 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Santa Cecilia 82/C C.F._1
98123 Messina Italia presso lo studio dell'Avv. VISALLI ROSARIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA CP_1 P.IVA_1
IS 301 ES presso lo studio dell'Avv. FOTI MICHELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato nei termini di legge, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59520180006032231000, notificato in data 17 gennaio 2019, con il quale l' gli ha intimato il pagamento della CP_1 somma complessiva di € 23.349,15, a titolo di contributi previdenziali, sanzioni ed accessori, riferiti all'anno d'imposta 2013.
L'avviso di addebito trae origine da avviso di accertamento unificato dell'Agenzia delle Entrate n. TYX01H400699, notificato il 10 maggio 2017, con il quale veniva rideterminato il reddito imponibile del ricorrente, con conseguente pretesa contributiva da parte dell' . CP_1 Il ricorrente ha dedotto, tra l'altro:
– il difetto di motivazione dell'avviso di addebito;
– la decadenza dell' dal potere di riscossione ex art. 25 d.lgs. n. 46/1999; CP_1
– l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito contributivo;
– l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e della formazione dell'avviso di addebito in violazione dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46/1999, in quanto l'accertamento fiscale presupposto risulta impugnato innanzi al giudice tributario, con giudizio tuttora pendente;
– l'infondatezza nel merito della pretesa contributiva, in quanto dipendente dall'accertamento fiscale contestato.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo la CP_1 legittimità dell'avviso di addebito, la sufficienza della motivazione per relationem, l'insussistenza della decadenza e della prescrizione, nonché la possibilità di procedere alla riscossione anche in pendenza del giudizio tributario.
Le parti hanno depositato note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; in particolare, parte ricorrente, con le note Visalli, ha insistito per l'accoglimento del ricorso, precisando che la presente opposizione non ha ad oggetto la fondatezza dell'accertamento fiscale – riservata alla giurisdizione tributaria – bensì la legittimità del titolo esecutivo previdenziale, ed ha escluso la necessità di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è ammissibile, essendo stato proposto nel termine di cui all'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999 e nei confronti dei soggetti passivi della pretesa contributiva, ritualmente evocati.
Le questioni prospettate dall'opponente vanno esaminate secondo priorità logico- giuridica, con precedenza delle doglianze pregiudiziali.
(I) Sul dedotto difetto di motivazione dell'avviso di addebito
L'eccezione non è fondata.
In tema di riscossione di contributi previdenziali, è sufficiente che l'avviso di addebito contenga gli elementi essenziali del credito (soggetto, periodo, titolo, importi e scomposizione delle voci), potendo la motivazione risultare anche “per relationem” ad atti presupposti conosciuti o conoscibili dal debitore.
Nel caso di specie, l'avviso di addebito richiama l'anno di competenza (2013) e l'accertamento unificato dell'Agenzia delle Entrate n. TYX01H400699, sì da porre l'opponente in condizione di comprendere la genesi della pretesa e articolare compiutamente le proprie difese, come in concreto avvenuto.
(II) Sulla dedotta decadenza ex art. 25 d.lgs. n. 46/1999
Neppure può essere accolta l'eccezione di decadenza.
Dagli atti risulta che l'avviso di accertamento unificato è stato notificato il
10.05.2017 e che l'avviso di addebito è stato formato il 24.12.2018 e notificato il
17.01.2019: la sequenza temporale, in rapporto alla disciplina speciale applicabile ai crediti previdenziali derivanti da accertamenti, non consente di ravvisare la dedotta decadenza.
(III) Sulla prescrizione quinquennale
L'eccezione di prescrizione non è fondata.
Il credito contributivo soggiace al termine quinquennale ex art. 3, comma 9, l. n.
335/1995; tuttavia, nel sistema dell'accertamento unificato, la notifica dell'avviso dell'Agenzia delle Entrate funzionale anche alla rideterminazione della contribuzione interrompe utilmente la prescrizione in relazione al credito contributivo, sicché, nel caso concreto, non risulta decorso il quinquennio tra la notifica dell'accertamento e la formazione/notifica dell'avviso di addebito.
(IV) Sulla violazione dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46/1999 (motivo assorbente)
La censura è fondata ed assorbente.
L'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46/1999 prevede che, qualora l'accertamento su cui si fonda la pretesa creditoria sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria,
l'iscrizione a ruolo (oggi, la formazione del titolo esecutivo mediante avviso di addebito) è eseguita solo in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'“accertamento” cui la norma si riferisce non è soltanto quello dell'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico, quale l'Agenzia delle Entrate, quando costituisca il presupposto della pretesa contributiva;
né è necessario che l' sia CP_1 formalmente reso edotto dell'impugnazione. Nel caso in esame è pacifico che l'avviso di addebito trae origine dall'avviso di accertamento unificato n. TYX01H400699 e che tale accertamento è stato impugnato in sede tributaria;
è altresì dedotto (e ribadito nelle note) che il giudizio tributario risulta tuttora pendente.
Ne consegue che, in difetto di provvedimento esecutivo reso nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento presupposto, l'avviso di addebito impugnato risulta illegittimo per violazione dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46/1999 e va annullato.
(V) Sulla richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. e sui limiti del decidere nel merito
Quanto alla sospensione del presente giudizio in attesa della definizione della controversia tributaria, va esclusa la ricorrenza di un rapporto di pregiudizialità necessaria ex art. 295 c.p.c., non coincidendo le parti dei due giudizi e non potendo la decisione tributaria spiegare automaticamente efficacia riflessa nei confronti dell' nei termini propri del giudicato, secondo il consolidato CP_1 indirizzo richiamato da parte ricorrente nelle note.
Per contro, ed in coerenza con quanto evidenziato nelle note difensive di parte ricorrente, occorre precisare che questo giudizio non è sede idonea per sindacare la fondatezza dell'accertamento fiscale (che rientra nella giurisdizione del giudice tributario): l'annullamento dell'avviso di addebito qui pronunciato consegue, pertanto, alla sola illegittimità del titolo esecutivo previdenziale per violazione dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46/1999, restando assorbite le ulteriori censure di merito sulla quantificazione e sulla pretesa sostanziale, che dipende dall'esito dell'accertamento tributario.
(VI) Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza.
La liquidazione va effettuata tenendo conto di tutte le fasi del giudizio, ivi compresa quella di trattazione/istruttoria svolta in forma scritta ex art. 127-ter c.p.c., come richiamato nelle note di parte ricorrente. Va altresì disposta la distrazione in favore del procuratore antistatario, nei termini dichiarati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così
[...] provvede:
1. accoglie il ricorso;
2. per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 59520180006032231000 notificato a in data 17.01.2019; Parte_1
3. dichiara non dovute, nei confronti di , le somme pretese Parte_1 con il predetto avviso di addebito allo stato e sino alla definizione del giudizio pendente innanzi alla competente Autorità tributaria sull'accertamento presupposto;
4. condanna l' a rimborsare a le spese di lite per tutte le CP_1 Parte_1 fasi del giudizio, ivi compresa la trattazione in forma scritta (art. 127-ter c.p.c.), liquidate in € 2000 per compensi, , oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari come da dichiarazione in atti.
Così deciso in Patti 15/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo