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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 22/04/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2483/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Asti
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Asti, riunito in camera di consiglio in persona dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente
Elga Bulgarelli Giudice relatore est.
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. 2483/2024
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio conordatario.
promossa da:
, nato a [...].to, il 11.8.1971, residente in [...]
13/B (c.f. ), elettivamente domiciliato in Asti, Via Incisa n. 10, presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Paolo Bagnadentro, giusta procura in atti RICORRENTE
nei confronti di
, nata ad [...], il [...], residente in [...], strada Del Fortino Controparte_1
n. 70, (C.F. ), elettivamente domiciliata in Torino, via Dante di Nanni n. 16, C.F._2 presso lo studio e la persona dell'avv.to Carmen Bonsignore, giusta procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero in sede trattenuta in decisione all'udienza del 25.03.2025 sulle seguenti conclusioni,
pagina 1 di 3 per le parti private congiuntamente: emettersi la pronuncia in punto status (cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario) e darsi altresì atto che le parti si impegnano a concorrere nelle spese straordinarie della figlia
nella misura del 50% ciascuna, spese di lite compensate. Per_1
per il P.M. nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso di: essersi sposato con in data 6.10.1991; essere da detta unione nati in Asti i Controparte_1 figli , in data 1.1.1992, economicamente autosufficiente, e nata il [...], Per_2 Per_1 studentessa;
essere legalmente separato dalla moglie, come da sentenza non definitiva resa in data 5.7.2023, cui seguiva rimessione in istruttoria con riferimento alle domande di addebito e di mantenimento;
essere lavoratore dipendente e percepire redditi annuii lordi pari a circa euro
54.000,00, somma gravata da spese;
essere la moglie amministratrice di condomini nonchè assessore presso il comune di Asti;
essere, come la moglie, proprietario di immobili messi a reddito;
aver varie esposizioni debitorie;
svolgere la figlia attività di stagista con percezione di redditi pari a euro 700,00 mensili;
cita in giudizio per chiedere la pronuncia della cessazione Parte_1 Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio concordatario e la condanna della moglie al versamento di contributo al mantenimento della figlia.
si costituisce in giudizio nulla opponendo alla domanda in punto status, opponendosi Controparte_1 invece alla domanda di mantenimento della figlia. Nelle more dello svolgimento della udienza di prima comparizione parte ricorrente versava in atti contratto di lavoro della figlia datato 28.11.2024 e dava atto della autosufficienza economica Per_1 della stessa (né, sul punto, vi sono contestazioni). All'udienza di prima comparizione le parti, sentite personalmente, concludevano nel senso di chiedere, concordemente, la pronuncia in punto status, nonchè darsi atto dell'accordo in essere circa il concorso nelle spese straordinarie sostenende dalla figlia in ragione del 50% ciascuna. Per_1
La causa era immediatamente rimessa in decisone.
***
Ricorrendo i presupposti di legge, per essersi pacificamente la separazione protratta per periodo ben superiore a quello previsto dall'art. 3 legge 898/1970, a far data dall'udienza di comparizione delle parti nell'ambito del giudizio di separazione personale avanti al Presidente del Tribunale di Asti, ed inoltre emergendo documentalmente il passaggio in giudicato della sentenza di separazione in data anteriore al deposito del ricorso de quo, nonché infine emergendo dal tenore delle difese e dalle dichiarazioni delle parti, che la comunione materiale e morale fra i coniugi è definitivamente venuta meno, deve essere senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nessuna statuizione deve poi essere pronunciata con riferimento alla figlia della quale è Per_1 emersa la autosufficienza economica (ciò non di meno prendendosi atto dell'accordo in essere tra le parti circa l'accollo, al 50% ciascuna, delle spese straordinarie sostenende dalla figlia stessa). La domanda, posta come in epigrafe, deve dunque essere accolta. L'esito della lite, la natura della domanda, e gli accordi delle parti, giustificano la compensazione delle spese di lite dalle parti sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore o diversa istanza o domanda respinta o assorbita,
pagina 2 di 3 dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti in data
06.10.1991, ordina all'Ufficiale dello stato civile competente per territorio di provvedere agli adempimenti di legge, prende atto dell'accordo delle parti circa il concorso, in ragione del 50% ciascuna, nelle spese straordinarie sostenende dalla figlia Per_1
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, dispone che sia apposto, a cura della Cancelleria, il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Asti, 8.04.2025
Il Giudice Relatore
Elga Bulgarelli Il Presidente
Gian Andrea Morbelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Asti
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Asti, riunito in camera di consiglio in persona dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente
Elga Bulgarelli Giudice relatore est.
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. 2483/2024
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio conordatario.
promossa da:
, nato a [...].to, il 11.8.1971, residente in [...]
13/B (c.f. ), elettivamente domiciliato in Asti, Via Incisa n. 10, presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Paolo Bagnadentro, giusta procura in atti RICORRENTE
nei confronti di
, nata ad [...], il [...], residente in [...], strada Del Fortino Controparte_1
n. 70, (C.F. ), elettivamente domiciliata in Torino, via Dante di Nanni n. 16, C.F._2 presso lo studio e la persona dell'avv.to Carmen Bonsignore, giusta procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero in sede trattenuta in decisione all'udienza del 25.03.2025 sulle seguenti conclusioni,
pagina 1 di 3 per le parti private congiuntamente: emettersi la pronuncia in punto status (cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario) e darsi altresì atto che le parti si impegnano a concorrere nelle spese straordinarie della figlia
nella misura del 50% ciascuna, spese di lite compensate. Per_1
per il P.M. nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso di: essersi sposato con in data 6.10.1991; essere da detta unione nati in Asti i Controparte_1 figli , in data 1.1.1992, economicamente autosufficiente, e nata il [...], Per_2 Per_1 studentessa;
essere legalmente separato dalla moglie, come da sentenza non definitiva resa in data 5.7.2023, cui seguiva rimessione in istruttoria con riferimento alle domande di addebito e di mantenimento;
essere lavoratore dipendente e percepire redditi annuii lordi pari a circa euro
54.000,00, somma gravata da spese;
essere la moglie amministratrice di condomini nonchè assessore presso il comune di Asti;
essere, come la moglie, proprietario di immobili messi a reddito;
aver varie esposizioni debitorie;
svolgere la figlia attività di stagista con percezione di redditi pari a euro 700,00 mensili;
cita in giudizio per chiedere la pronuncia della cessazione Parte_1 Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio concordatario e la condanna della moglie al versamento di contributo al mantenimento della figlia.
si costituisce in giudizio nulla opponendo alla domanda in punto status, opponendosi Controparte_1 invece alla domanda di mantenimento della figlia. Nelle more dello svolgimento della udienza di prima comparizione parte ricorrente versava in atti contratto di lavoro della figlia datato 28.11.2024 e dava atto della autosufficienza economica Per_1 della stessa (né, sul punto, vi sono contestazioni). All'udienza di prima comparizione le parti, sentite personalmente, concludevano nel senso di chiedere, concordemente, la pronuncia in punto status, nonchè darsi atto dell'accordo in essere circa il concorso nelle spese straordinarie sostenende dalla figlia in ragione del 50% ciascuna. Per_1
La causa era immediatamente rimessa in decisone.
***
Ricorrendo i presupposti di legge, per essersi pacificamente la separazione protratta per periodo ben superiore a quello previsto dall'art. 3 legge 898/1970, a far data dall'udienza di comparizione delle parti nell'ambito del giudizio di separazione personale avanti al Presidente del Tribunale di Asti, ed inoltre emergendo documentalmente il passaggio in giudicato della sentenza di separazione in data anteriore al deposito del ricorso de quo, nonché infine emergendo dal tenore delle difese e dalle dichiarazioni delle parti, che la comunione materiale e morale fra i coniugi è definitivamente venuta meno, deve essere senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nessuna statuizione deve poi essere pronunciata con riferimento alla figlia della quale è Per_1 emersa la autosufficienza economica (ciò non di meno prendendosi atto dell'accordo in essere tra le parti circa l'accollo, al 50% ciascuna, delle spese straordinarie sostenende dalla figlia stessa). La domanda, posta come in epigrafe, deve dunque essere accolta. L'esito della lite, la natura della domanda, e gli accordi delle parti, giustificano la compensazione delle spese di lite dalle parti sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore o diversa istanza o domanda respinta o assorbita,
pagina 2 di 3 dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti in data
06.10.1991, ordina all'Ufficiale dello stato civile competente per territorio di provvedere agli adempimenti di legge, prende atto dell'accordo delle parti circa il concorso, in ragione del 50% ciascuna, nelle spese straordinarie sostenende dalla figlia Per_1
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, dispone che sia apposto, a cura della Cancelleria, il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Asti, 8.04.2025
Il Giudice Relatore
Elga Bulgarelli Il Presidente
Gian Andrea Morbelli
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