Sentenza breve 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 03/02/2026, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00206/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00012/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12 del 2026, proposto da
EL NA, rappresentata e difesa dall'avvocato Micaela Barbieri, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Andrea Costa 114;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
-del provvedimento della Prefettura di Bologna- Sportello Unico per l’Immigrazione del 28 novembre 2025 e comunicato in pari data, con il quale veniva revocato il nulla osta al lavoro subordinato in precedenza rilasciato nella pratica n. P-BO/L/Q/2025/102228 relativa all’ingresso dei lavoratori stranieri secondo le quote stabilite nei decreti regolanti i flussi di ingresso annuali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. ES FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.1.2026, NA EL ha impugnato, formulando anche istanza di sospensione cautelare, il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Bologna ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato alla medesima rilasciato a seguito di istanza presentata da NA YN (richiedente/datore di lavoro).
Il provvedimento impugnato è fondato sui seguenti rilievi: rilevata la inidoneità di alcuni documenti, con nota di data 8.4.2025 era comunicato all’interessata il preavviso di revoca, chiedendo la produzione della dichiarazione ex art. 22, comma 2 ter, del D.Lgs n. 286/1998; l’interessata produceva la suddetta autodichiarazione attestante la presentazione di precedenti istanze senza specificare i motivi che avevano portato alla mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno per causa non imputabile al datore di lavoro; era, quindi, inviata una ulteriore richiesta documentale di data 6.8.2025 finalizzata alla specificazione delle suddette circostanze; la richiedente riscontrava la richiesta trasmettendo lo stesso modello di autodichiarazione ex art. 22, comma 2 ter, del D.Lgs n. 286/1998 e attestando di non aver presentato alcuna domanda nel triennio precedente; successivamente, la richiedente, a mezzo posa elettronica, trasmetteva una terza autodichiarazione, redatta secondo il medesimo modello, senza indicare nulla; lo Sportello Unico rilevava, pertanto, la divergenza tra le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. n. 445/2000 e revocava il nulla osta.
Dopo aver premesso, in punto di fatto, che il datore di lavoro NA YN aveva presentato una precedente nel 2023, istanza rinunciata in quanto fuori quota, la ricorrente ha dedotto, in sintesi, le seguenti censure: 1) violazione dell’art. 22, comma 5 ter, del D.Lgs n. 286/98 che prevede diversa ipotesi di revoca del nulla osta, non sussistente nel caso in esame; la revoca impugnata, disposta per carenza documentale, sarebbe riconducibile unicamente al datore di lavoro e non al lavoratore; la rinuncia per fuori quota della precedente domanda non sarebbe addebitabile al datore di lavoro; il datore di lavoro riteneva di non dover indicare la precedente istanza in quanto fuori quota; la domanda proposta era corredata di tutti i documenti richiesti; 2) violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 per mancata comunicazione al lavoratore dell’avvio del procedimento di revoca; 3) eccesso di potere per mancata valutazione della situazione giuridica del lavoratore straniero; difetto di istruttoria; la documentazione richiesta avrebbe dovuto essere verificata d’ufficio; 4) violazione del principio di proporzionalità e del legittimo affidamento; la lavoratrice ha già fatto ingresso in Italia; la revoca non addebitale al lavoratore determina una sproporzione tra finalità e mezzi impiegati.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’avvocatura dello Stato, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026, sentite le parti come da verbale di causa, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata.
Non può trovare accoglimento la censura di ordine formale di cui al secondo motivo di ricorso.
L’Amministrazione, invero, ha provveduto a trasmettere la comunicazione di avvio procedimento di revoca del nulla osta ai recapiti indicati nella domanda presentata dalla richiedente; come evidenziato dall’Amministrazione, infatti, la notificazione dei provvedimenti adottati dallo Sportello Unico avviene esclusivamente ai sopradetti indirizzi per il tramite della piattaforma informatica. Il documento mancante, peraltro, era costituito da un’autodichiarazione che avrebbe dovuto rendere il richiedente/datore di lavoro (e non certo il lavoratore), per cui la comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento doveva essere diretta, in principalità, a tale soggetto, unico legittimato a rendere l’autodichiarazione mancante.
Da quanto sopra, pertanto, non emerge alcuna violazione delle garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241 del 1990.
I restanti motivi di ricorso, relativi al merito della questione, possono essere esaminati unitamente e sono infondati.
Giova ricordare che l’art. 22, comma 2 ter, del D.Lgs. n. 286/1998 dispone che “ E' irricevibile la richiesta presentata ai sensi del comma 2 dal datore di lavoro che, nel triennio antecedente la presentazione, avendo presentato una precedente richiesta di nulla osta al lavoro, all'esito della relativa procedura non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. La disposizione di cui al primo periodo non si applica se il datore di lavoro prova che la mancata sottoscrizione è dovuta a causa a lui non imputabile ”.
Dopo aver rilasciato il nulla osta -che, come ormai noto, viene rilasciato prima di aver effettuato tutte le verifiche in ordine agli eventuali elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 del D.Lgs n. 286/98 – l’Amministrazione ha richiesto la produzione dell’autodichiarazione relativa al suddetto art. 22, comma ter, del D.Lgs n. 286/1998, con indicazione di tutte le circostanze che avrebbero potuto determinare l’irricevibilità della domanda ai sensi della medesima previsione normativa.
La richiedente/datore di lavoro ha prodotto una autodichiarazione, su modulo prestampato, barrando la casella relativa alla circostanza di aver presentato precedenti istanze, limitandosi genericamente a indicare che le stesse non si fossero perfezionate “ per mancato ottenimento della/e quota/e o per mancato rilascio del visto nel Paese di origine del beneficiario ovvero per causa non imputabile a sé stesso/a “, quindi senza fornire specifiche informazioni in merito ai motivi che avevano effettivamente determinato la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno (motivi che, come prescritto dalla ricordata disposizione normativa, avrebbero dovuto individuare una causa non imputabile alla richiedente); stante il disposto normativo sopra ricordato, l’Amministrazione ha chiesto nuovamente la produzione dell’autodichiarazione con indicazione degli elementi richiesti; la richiedente/datore di lavoro ha prodotto il medesimo modulo di autodichiarazione, barrando, questa volta, la casella relativa alla circostanza di non aver presentato precedenti istanze; successivamente, la stessa richiedente trasmetteva, a mezzo posa elettronica, una terza autodichiarazione, redatta secondo il medesimo modello, senza indicare nulla in relazione alle precedenti, eventuali, istanze presentate.
Dunque, alla luce della documentazione trasmessa dalla richiedente (a seguito di due richieste di integrazione), evidentemente incompleta, contrastante e contradditoria, l’Amministrazione ha legittimamente disposto la revoca del nulla osta.
Giova evidenziare, in particolare, che la richiedente non ha fornito le informazioni espressamente prescritte dall’art. 22, coma ter, del D.lsg. n. 286/1998: tale disposizione, come visto, stabilisce che è irricevibile la richiesta del datore di lavoro che, avendo presentato nel triennio precedente una richiesta di nulla osta al lavoro, non abbia poi sottoscritto il contratto di soggiorno all’esito della relativa procedura, salvo il caso che la mancata sottoscrizione sia dipesa da causa a lui non imputabile.
Ebbene, al di là della contraddittorietà tra le due autodichiarazioni, la richiedente non ha fornito alcun elemento da cui poter desumere che le precedenti istanze (che l’Amministrazione ha indicato nel numero di 3 e la ricorrente nel numero di 1) non sono andate a buon fine con la sottoscrizione del contratto di soggiorno per causa a lei non imputabile. Per tale ragione l’Amministrazione non ha potuto accertare e verificare uno dei requisiti richiesti per l’ammissibilità della domanda.
Alla luce di quanto sopra, le censure di parte ricorrente non possono trovare accoglimento: (i) -primo motivo- non sussiste al dedotta violazione dell’art. 22 comma 5 ter, del D.Lgs n. 286/98, relativa a diversa ipotesi di revoca del nulla osta, in quanto l’Amministrazione ha disposto la revoca per la mancata produzione della (completa) dichiarazione di cui al comma 2 ter dell’art. 22 del TUI, con conseguente impossibilità di accertare l’ammissibilità della domanda nei termini sopra precisati; non rileva che la causa della revoca sarebbe riconducibile al datore di lavoro, atteso che l’Amministrazione deve verificare l’ammissibilità della domanda in base alla disciplina di settore, ammissibilità che nel caso in esame non sussisteva per omessa autodichiarazione di cui alla ricordata disposizione normativa, autodichiarazione prodotta in tre differenti e contrastanti versioni; (ii) -terzo motivo- l’Amministrazione ha richiesto per due volte l’invio di documentazione integrativa –indispensabile per verificare l’ammissibilità della domanda - che la richiedente/datore di lavoro non ha fornito, avendo prodotto tre diverse, incomplete e contrastanti autodichiarazioni; il procedimento, pertanto, non poteva che concludersi con la revoca del nulla osta al lavoro; (iii) -quarto motivo- non vi è stata la violazione del legittimo affidamento considerato che la richiedente è stata messa a conoscenza della rilevata carenza documentale con la comunicazione di avvio del procedimento di revoca assunta contestualmente al rilascio del nulla osta (avvenuto, pur in mancanza della verifica in ordine alla assenza di elementi ostativi, solo in considerazione della speciale disciplina sopra menzionata).
Alla luce di tutto quanto sopra, il ricorso è infondato e va, dunque, respinto.
Sussistono giustificati motivi per compensa tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL NT, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
ES FA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES FA | OL NT |
IL SEGRETARIO