Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/04/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
-Seconda Sezione civile- Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore Dr. Matteo del Vesco -Giudice Dr. Vincenzo Ciliberti -Giudice ha pronunciato la presente S E N T E N Z A nella causa R.G n. 849/2025 VG. promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. da e , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi e domiciliati come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: scioglimento del matrimonio;
all'udienza del 19.03.2025, celebrata mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da istanze di conclusioni scritte e/o come da ricorso”; per il P.M. intervenuto: “dichiarare il divorzio/scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate dalle parti”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 26.08.2011 contratto matrimonio civile in Cina, non trascritto nei registri di stato civile italiani, era tra loro progressivamente venuta meno l'affectio coniugalis, fino a che a gennaio 2023 essi si Par erano separati di fatto, e la signora aveva abbandonato la casa coniugale. Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente – chiedendo l'applicazione della legge sostanziale cinese – domanda diretta allo scioglimento del matrimonio, sulla base dei presupposti della legge cinese, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata dal Giudice relatore, mediante trattazione scritta. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Ritenuto che
nel caso di specie sussista la giurisdizione italiana e che possa essere applicata la legge sostanziale cinese, in base agli artt. 3, 4, 9 e 31 L. 218/95, art. 3 Reg. C.E. n. 2201/2003 e art. 5 del Reg. CE 1259/2010, sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti previsti dalla legge (in particolare dall'art. 32 della Legge sul Matrimonio del 2001 della Repubblica Popolare Cinese), essendo incontestato che si sia verificato il deterioramento del rapporto affettivo tra i coniugi, che comporta l'impossibilità della convivenza e del mantenimento del vincolo coniugale e giustifica richiesta di divorzio.
PER QUESTI MOTIVI
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2 data 26.08.2011in Cina, registrato in base alla legge locale della Repubblica Popolare Cinese in data 26.08.2011, con attestato n. J350181115-2011-000149, del Governo Popolare del Borgo di Xincuo della città di Fuqing;
2. ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione celebrata in forma scritta il 19.03.2025 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1) A definizione di ogni rapporto economico-patrimoniale personale tra i coniugi, i signori
e dichiarano di aver già provveduto alla divisione di tutti i beni Parte_1 Parte_3 comuni.
Il signor dichiara di non aver nulla a pretendere in relazione alla società Pt_1 [...]
e/o alla quota sociale della moglie in detta società. Parte_4
I coniugi inoltre dichiarano di non avere beni immobili e/o registrati in proprietà comune nonché di non aver più alcun debito e credito comune contratto durante il matrimonio e conseguentemente di non aver più nulla pretendere l'uno dall'altro per la divisione del patrimonio familiare.
2) Nulla il marito corrisponderà alla moglie a titolo di assegno divorzile e viceversa nulla corrisponderà la moglie al marito. Pers
3) Il figlio minorenne errà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso il padre nella casa coniugale posta in Venezia-Mestre, Via Monte San Gabriele n. 17 int. 5.
4) La madre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni qualvolta lo vorrà previo accordo con il padre e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio ed in ogni caso almeno 2 pomeriggi/sere alla settimana e 2 week-end al mese, durante le festività natalizie il minore starà una settimana con ciascun genitore secondo modalità che verranno decise di anno in anno;
le vacanze pasquali con ciascun genitore ad anni alterni;
i ponti primaverili, le altre festività con ciascun genitore ad anni alterni, il compleanno del figlio, compatibilmente con gli impegni scolastici, con entrambi i genitori per qualche ora ciascuno.
Durante il periodo estivo il minore trascorrerà le vacanze con la madre per due settimane anche non consecutive tra i mesi di giugno, luglio e agosto. Tale periodo verrà definito di anno in anno, compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori, e comunque entro fine maggio dello stesso anno. Par 5) La signora corrisponderà al signor entro il giorno 5 di ogni mese la somma Pt_1 complessiva di euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, tale importo verrà annualmente adeguato automaticamente secondo gli indici ISTAT sul costo della vita dal mese e dall'anno successivo a quello della sentenza di divorzio. Par 6) La signora corrisponderà poi al signor e viceversa qualora sostenute dalla Pt_1 madre, il 50% delle spese straordinarie (sportive, ludiche, sanitarie non coperte dal SSN) sostenute per il figlio e ciò secondo le modalità e condizioni indicate nelle linee guida fornite dal C.N.F.
7) Entrambi i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità e passaporto valido anche per l'espatrio anche per il minore ”; Per_2
4. compensa le spese. Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 19.03.2025.
Il Presidente relatore
-Dr. Carlo Azzolini -