TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/02/2025, n. 2907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2907 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1922/2021
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati: dr. CLAUDIA PEDRELLI – Presidente dr. VITTORIO CARLOMAGNO - Giudice dr. TOMMASO MARTUCCI – Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 1922/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione il 20/11/2024 e promosso da:
nata a [...] il [...], residente in [...]
n. 79, C.F. C.F._1
nato a [...] il [...], residente in [...], C.F. Parte_2
C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Ruzza, C.F. elettivamente C.F._3
domiciliati presso il suo studio sito in MA, Via Maria Montessori n. 25, giusta procura telematicamente in allegato all'atto di citazione
ATTORI contro società con socio unico costituita ai sensi della Legge 30 aprile 1999 Controparte_1
n.130, con sede legale in MA, Via Piemonte n.38, capitale sociale di Euro 10.000,00 interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di MA , iscritta nell'elenco delle Società Veicolo di Cartolarizzazione istituito P.IVA_1 presso la AN d'AL al n.35412.6 ai sensi dell'art.4 del Provvedimento di AN d'AL del
1 07 giugno 2017, e per essa, quale mandataria con rappresentanza, Controparte_2
con sede legale in MA, via Piemonte n. 38, capitale sociale di Euro 54.189.669,00
[...]
interamente versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di MA
, REA n. RM-30897, Rappresentante del “Gruppo IVA Credito Fondiario” - Partita P.IVA_2
IVA , Capogruppo del “Gruppo ANrio Credito Fondiario”, numero di P.IVA_3 iscrizione all'Albo delle Banche 8006, Codice ABI AN e Codice ABI Gruppo 103112.7, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi, giusta procura speciale del 12 marzo 2018
a rogito del Notaio di MA, rep.56232, racc.28372, registrata a MA 5 in data Persona_1
12 marzo 2018 n.3987 Serie 1/T, che agisce in persona del procuratore speciale Controparte_3
nato a [...] il [...], giusta procura rilasciata da , in qualità di direttore Controparte_4
generale di con firma autenticata in data 11 settembre 2019 dal Notaio Controparte_2
di MA, rep. 12122, racc. 5848, registrata a MA 4 il 16 settembre 2019 al Persona_2
n.28349 serie 1T, rappresentata e difesa, giusta procura speciale ex art.83 c.p.c. in allegato alla comparsa di risposta, dall'Avv. Giordano Balossi, (C.F. ), del Foro di C.F._4
Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Marco Fabio Leppo, (C.F.
), sito in MA, Via Flaminia Vecchia n.691 C.F._5
CONVENUTA
OGGETTO: Antitrust - azione di nullità in materia di tutela della concorrenza e del mercato fideiussione
CONCLUSIONI per la parte attrice: “1. In via principale e nel merito, accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione concluso in data 11.04.2000 con la per le causali Controparte_5 di cui è in narrativa dell'atto di citazione, in quant isposizioni di cui all'art. 2 della legge 10.10.1990 n. 287 e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto alla dagli odierni attori in ragione della predetta fideiussione;
Controparte_1 pre nel merito, nella ipotesi in cui il Giudicante non dichiarasse la nullità dell'intero contratto di fideiussione di cui è causa, per le causali di cui in narrativa del presente atto, accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1419 c.c. la nullità della clausola n.6 della fideiussione conclusa in data 11.04.2000 con la in Controparte_5 quanto conclusa in violazione delle disposizioni di cui all'ar e, per l'effetto, dichiarare inefficace o comunque estinta la fideiussione per intervenuta decadenza prevista dalle disposizioni di cui all'art. 1957 c.c. e che quindi nulla è dovuto alla CP_1
dagli odierni attori in ragione della predetta fideiussione.
[...] ia di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi allo scrivente avvocato, che se ne dichiara antistatario”
per la convenuta: “Voglia l'Ill.mo Giudice Designato del Tribunale di MA – Sezione specializzata in materia di impresa adito, ogni contraria istanza respinta, previa qualunque forma e/o statuizione, così giudicare: NEL MERITO:
2 - rigettare integralmente ogni avversaria domanda, sia essa principale o subordinata, perché infondata in fatto e diritto per le causali di cui in narrativa, confermando la validità del contratto di fideiussione dell'11.04.2000 ed il relativo obbligo di pagamento degli attori nei confronti di in ragione di tale fideiussione;
Controparte_1
- rigettare integralmente le generiche eccezioni nonché le richieste di accertamento e declaratoria svolte da parte attrice, sia in via principale sia in subordine, nei confronti di Controparte_1
o comunque spieganti effetti nei confronti della qui deducente in quanto t
[...] ondate - sia in fatto sia in diritto - per le causali di cui in narrativa. Con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di Legge”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 10/12/2020 , e Parte_3 Parte_1 [...]
convenivano in giudizio avanti all'intestato Tribunale la in Pt_2 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo dichiararsi la nullità della fideiussione omnibus prestata l'11/4/2000 a garanzia delle obbligazioni assunte dalla verso la Parte_4
fino alla concorrenza di lire 400.000.000. Controparte_5
In subordine, gli attori chiedevano la declaratoria di nullità parziale della suddetta fideiussione, limitatamente alla clausola n. 6 di deroga all'art. 1957 c.c., con conseguente estinzione della garanzia per l'inutile decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c..
Gli attori esponevano:
- che il 17/4/2000 la aveva stipulato il contratto di conto corrente n. 5244 con la Parte_4
ed il 5/8/2011 le stesse parti avevano concluso il contratto di Controparte_5
anticipi commerciali n. 8626-20562703.61;
- che i crediti derivanti dai suddetti rapporti bancari erano stati garantiti dalla fideiussione omnibus prestata l'11/4/2000 da , , e Parte_3 Parte_5 Parte_2
entro il massimale di £.400.000.000, corrispondente ad € 206.582,75; Parte_6
- che con la suddetta fideiussione erano state previste le seguenti clausole: art. 2: “Il fideiussore si impegna altresì a rimborsare all' di credito le somme che Pt_7 dall' stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che Pt_7
dovessero essere restituite in seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo”; art. 6: “I diritti derivanti all'Azienda di credito dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ. che si intende derogato”;
3 art. 7: “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente all' di credito, a semplice Pt_7
richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”;
- che, con lettera raccomandata a/r del 16/2/2015, la aveva Controparte_5
comunicato alla la revoca di tutti i predetti affidamenti, formalizzando la richiesta Parte_4
di rimborso di quanto dovuto e con lettera raccomandata del 3/4/2017 era stata comunicata, per la prima volta, la revoca degli affidamenti bancari ai garanti, con contestuale escussione della garanzia, richiesta reiterata dalla banca con lettera raccomandata a/r del 31/5/2017.
Tanto premesso, gli attori deducevano la nullità della fideiussione da loro prestata per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990, in virtù del provvedimento della AN d'AL n. 55/2005, che aveva accertato l'esistenza di un'intesa illecita tra le banche a monte dell'approvazione del modello di fideiussione omnibus predisposto nel 2003, utilizzato dalla Controparte_5
nel caso in esame e concludevano come in epigrafe.
[...]
2. Con comparsa del 3/5/2021 si costituiva in giudizio la tramite la Controparte_1
mandataria in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
chiedendo il rigetto delle avverse domande.
La convenuta esponeva:
- che il massimale della fideiussione in oggetto era stato aumentato da , Parte_2 Pt_3
e l'8/6/2005 fino ad € 439.000,00 ed il 16/11/2005 ed il 12/1/2010 sino
[...] Parte_1 all'importo complessivo di € 540.000,00;
- che il 29/9/2016, il Tribunale Ordinario di Velletri aveva dichiarato il fallimento della Pt_4
e la il 25/9/2017 si era insinuata tardivamente al
[...] Controparte_6
passivo, chiedendo l'ammissione al passivo in via chirografaria del proprio credito;
- che, stante la mancanza di attivo, con decreto del 28/10/2017 il Tribunale Ordinario di Velletri aveva disposto non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali ed il fallimento si era concluso pertanto il 28/6/2018, con successiva cancellazione della in data 16/7/2018; Parte_4
- che, con contratto di cessione del 20/12/2017, la aveva acquistato pro Controparte_1
soluto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 e 4 (come implementato dall'articolo 7.1, commi 1 e 6) della Legge 130 del 30 aprile 1999 nonché dell'art. 58 T.U.B., dalla
[...]
un portafoglio di crediti, tra cui quello in oggetto, operazione di cui Controparte_6
4 era stata data notizia mediante pubblicazione di avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica ALna Parte Seconda n.151 del 23/12/2017.
Tanto premesso, la convenuta contestava la dedotta nullità della fideiussione in oggetto e, in subordine, riteneva non applicabile al caso di specie l'art. 1957 c.c., venendo in rilievo un contratto autonomo di garanzia ed essendo stato pattuito che l'obbligazione del fideiussore si estende sino all'integrale adempimento, pertanto l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non era soggetta al termine di decadenza ex art.1957 c.c..
3. Esperiti gli incombenti preliminari, con ordinanza dell'11/6/2021 il giudice, preso atto dell'intervenuto decesso di , dichiarava l'interruzione del processo, che veniva Parte_3
riassunto con ricorso depositato il 7/10/2021 da e che Parte_1 Parte_2
insistevano nelle conclusioni rassegnate in limine litis.
La convenuta, costituitasi con comparsa del 2/3/2023, eccepiva l'estinzione del processo per la mancata tempestiva notifica del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza, nonché il difetto di integrità del contraddittorio, non essendo stati citati gli eredi di Pt_3
. Il giudice, respinta l'eccezione di estinzione del processo sollevata dalla convenuta,
[...]
ritenuto che non ricorressero i presupposti per l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di , fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del Parte_3
20/11/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, al cui esito tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
***
4. Sussiste la competenza della sezione specializzata in materia di impresa in ordine alla domanda di nullità della fideiussione omnibus riproduttiva del contenuto dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, poiché l'azione volta alla declaratoria di invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (Cass. civ. n. 6523 del 10/03/2021).
5. Sono infondate le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla convenuta con la comparsa depositata a seguito della riassunzione del giudizio.
Quanto all'eccepita estinzione, giova richiamare la giurisprudenza prevalente, secondo cui, verificatasi una causa d'interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata edictio actionis da quello della vocatio in ius, il termine perentorio previsto dall'art. 305 c.p.c. è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicché, una volta eseguito
5 tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della vocatio in ius.
Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice di ordinare, anche qualora sia già decorso il (diverso) termine di cui all'art. 305 c.p.c., la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., entro un ulteriore termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà
l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, comma 3, e del successivo art. 307, comma 3, c.p.c. (cfr. Cass. civ. n. 2526 del 03/02/2021).
Non sussiste, inoltre, il litisconsorzio necessario degli eredi di , stante la natura Parte_3
solidale dell'obbligazione assunta dai fideiussori, che possono, quindi, singolarmente agire per la declaratoria di nullità ed inefficacia della garanzia prestata.
6. Nel merito, relativamente alla dedotta nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 in materia antistrust, si rileva quanto segue.
La questione in oggetto trae origine dal provvedimento n. 55 del 2/5/2005 emesso dalla AN
d'AL in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt.
14 e 20 della legge n. 287/1990, vigenti fino al trasferimento, a far tempo dal 12/1/2006, dei poteri all'AGCM per effetto della legge n. 262/2005.
Il citato provvedimento ha ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e l'art. 2 della legge n. 287/1990 (“legge Antitrust”), in virtù del quale “1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari;
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, (…);
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.”
Nel provvedimento l'Autorità Garante ha anzitutto osservato che «le condizioni generali di contratto comunicate dall'ABI relativamente alla "fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie", in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di
6 applicazione dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90, laddove recita: "Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari"».
L'Autorità ha, quindi, rilevato che le determinazioni di un'associazione di imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti. 10 «Relativamente a quest'ultimo profilo, la restrizione della concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato rilevante, atteso l'elevato numero di banche associate all'ABI»
A fronte dell'esame dello schema contrattuale di fideiussione omnibus, la AN d'AL invitava l'ABI a modificarne il contenuto, ritenendolo contrastante con la normativa antitrust, pertanto l'ABI emendava lo schema e provvedeva ad una nuova comunicazione all'Autorità di vigilanza, cui seguiva l'apertura dell'istruttoria, protrattasi per ulteriori due anni, avendo la AN d'AL incentrato la sua analisi sulle clausole che ponevano in capo al fideiussore obblighi non previsti dalla disciplina codicistica della fideiussione, che avrebbero potuto avere effetti anticoncorrenziali in caso di loro adozione generalizzata da parte delle banche, in mancanza di un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti, stante la loro potenziale diffusione.
All'esito del procedimento, la AN d'AL disponeva che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
In particolare, l'art. 2 prevedeva la cosiddetta “clausola di reviviscenza” e imponeva al fideiussore di “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; l'articolo 6 disponeva che
“i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” e l'articolo 8 prevedeva che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
7 L'Autorità di vigilanza muove dal presupposto che la standardizzazione contrattuale frutto di un'attività associativa non è di per sé lesiva della concorrenza, ben potendo incentivare la stessa, pertanto al fine di determinare quando tale standardizzazione si ponga in contrasto con le regole della concorrenza evidenzia alcune tipologie di schemi, precisamente “gli schemi contrattuali atti a: - fissare condizioni aventi, direttamente o indirettamente, incidenza economica, in particolare quando potenzialmente funzionali a un assetto significativamente non equilibrato degli interessi delle parti contraenti;
- precludere o limitare in modo significativo la possibilità per le aziende associate di differenziare, anche sull'insieme degli elementi contrattuali, il prodotto offerto.
Ciò che rileva, quindi, è la capacità dello schema di determinare – attraverso la standardizzazione contrattuale – una situazione di uniformità idonea a incidere su aspetti rilevanti per i profili di tutela della concorrenza”. L'Autorità di Vigilanza precisa quindi come lo schema predisposto dall'ABI potesse essere idoneo a determinare una situazione di standardizzazione - come ritenuto poi ad esito dell'istruttoria - visto e considerato che già all'epoca dell'istruttoria i testi di fideiussione omnibus in uso nella prassi bancaria disciplinano in modo sostanzialmente uniforme le clausole oggetto dell'istruttoria differenziandosi, tuttalpiù, rispetto allo schema predisposto dall'ABI per un aggravamento della posizione contrattuale del garante.
La AN d'AL conclude nel senso che le intese vietate sono quelle che “abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza e che la standardizzazione contrattuale è anticoncorrenziale nel caso in cui gli schemi contrattuali prevedano clausole, incidenti su aspetti importanti del negozio, che impediscano “un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”. Tale elemento è considerato discriminante nella valutazione condotta dalla AN d'AL, secondo cui la clausola di pagamento “a prima richiesta” di cui all'articolo 7 dello schema del contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI prevede un onere in capo al fideiussore da ritenersi “non ingiustificato”, stante la sua finalità di garantire l'accesso al credito con attenuazione del rischio di credito ai sensi dell'Accordo Basilea;
al contrario, la AN d'AL afferma che non vi sono collegamenti funzionali con gli articoli 2, 6 e 8 del citato schema contrattuale atti a contemperare gli interessi, avendo quindi gli stessi il solo scopo di “addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi”.
Il provvedimento dell'Autorità di vigilanza pertanto dispone che i suddetti articoli 2, 6 e 8 contenuti nello schema predisposto dall'ABI contengono disposizioni “che, nella misura in cui
8 vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/90”.
A tutela della concorrenza al livello eurounitario si pone poi l'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (originario art. 81 del Trattato 12 CE e, ancor prima, art. 85 del Trattato dì MA) - in applicazione dell'art. 3, secondo cui «L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori: [...] b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;
[...]» - secondo cui: «1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
[...].
2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto».
Conformemente all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, la legge
“antitrust” del 10/10/1990, n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo, al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza e, dall'altro, che il cosiddetto contratto “a valle” costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti. Pertanto, siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto ex art. 2043 cod. civ., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione “a monte”, ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui all'art. 33 della legge n.
287 del 1990 (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 2207 del 04/02/2005).
Il Supremo Collegio ha precisato che l'art. 2 della legge n. 287/1990, allorché dispone che siano nulle ad ogni effetto le “intese” fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato
9 nazionale o in una sua parte rilevante, non ha inteso riferirsi solo alle intese in quanto contratti in senso tecnico ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare “voluto”. Il legislatore - infatti - con la suddetta disposizione normativa ha inteso - in realtà ed in senso più ampio - proibire il fatto della distorsione della concorrenza, in quanto si renda conseguenza di un perseguito obiettivo di coordinare, verso un comune interesse, le attività economiche;
il che può essere il frutto anche di comportamenti non contrattuali o non negoziali. Si rende - così - rilevante qualsiasi condotta di mercato (anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale) purché con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonché anche le fattispecie in cui il meccanismo di “intesa” rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente
“unilaterali”. Da ciò consegue che, allorché l'articolo in questione stabilisce la nullità delle
“intese”, non abbia inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza (cfr. Cass. civ. n. 827 del 1999).
Qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma avvenga, rileva pertanto ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 2 della legge antitrust.
Ciò posto, a fronte dell'ampio dibattito sorto in dottrina e in giurisprudenza in ordine alla configurabilità della nullità derivata del contratto di fideiussione omnibus stipulato a valle dell'intesa illecita sanzionata dal citato provvedimento della AN d'AL, secondo il recente arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte, a cui si ritiene di doversi adeguare, pur nella consapevolezza dell'estrema problematicità della scelta tra le diverse forme di tutela riconoscibili al cliente-fideiussore, tra le tre diverse soluzioni individuate da dottrina e giurisprudenza, quella maggiormente in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust sia la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di «nullità parziale».
La Suprema Corte muove dal presupposto che, sebbene le parti possano determinare il
«contenuto del contratto», ai sensi dell'art. 1322, primo comma, cod. civ. – tuttavia ciò è consentito nei limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nel suo complesso, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale (Cass. Sez. U.,
24/09/2018, n. 22437).
Ebbene, l'art. 41 Cost. prevede espressamente che l'iniziativa economica privata non debba svolgersi «in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà
10 alla dignità umana», e che essa debba essere comunque sottoposta a «programmi e controlli opportuni» che la indirizzino e la coordino a «fini sociali».
Il tenore letterale dell'art. 2, comma 3, della legge n. 287 del 1990, poi, stabilisce inequivocabilmente che «le intese vietate sono nulle ad ogni effetto» e la locuzione «ad ogni effetto», riproduttiva, nella specifica materia, del principio generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum, legittima la conclusione dell'invalidità anche dei contratti che realizzano l'intesa vietata.
L'interesse protetto dalla normativa antitrust è, infatti, principalmente quello del mercato in senso oggettivo, e non soltanto l'interesse individuale del singolo contraente pregiudicato, con la conseguente inidoneità di un rimedio risarcitorio che protegga, nei singoli casi, solo quest'ultimo ed esclusivamente se ha subito un danno in concreto. Come rilevato da autorevole dottrina,
l'obbligo del risarcimento compensativo dei danni del singolo contraente non ha una efficacia dissuasiva significativa per le imprese che hanno aderito all'intesa, o che ne hanno - come nella specie - recepito le clausole illecite nello schema negoziale, dal momento che non tutti i danneggiati agiscono in giudizio, e non tutti riescono ad ottenere il risarcimento del danno.
Per converso, è evidente che il riconoscimento, alla vittima dell'illecito anticoncorrenziale, oltre alla tutela risarcitoria, del diritto a far valere la nullità del contratto si rivela un adeguato completamento del sistema delle tutele, non nell'interesse esclusivo del singolo, bensì in quello della trasparenza e della correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia afferma - a sua volta - che la portata e le conseguenze della nullità delle intese, per violazione dell'art. 101 (ex 81 Trattato CE) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, non dipendono direttamente dal diritto unionale, ma devono essere individuate dai giudici nazionali in base al diritto di ciascuno Stato membro. Si è, invero, statuito che - fermo restando il diritto al risarcimento del danno - la sorte dei contratti a valle di intese antitrust - che non vengono automaticamente travolti, in forza del diritto europeo, dalla nullità dell'intesa a monte - è riservata ai diritti nazionali (Corte Giustizia, 14/12/1983, C-
319/82, Societè de Vente de Cimentes;
Trib., 21/01/1999, T- 190/96, Chrístophe Palma)
La giurisprudenza eurounitaria è, inoltre, consolidata nel senso che «spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dell'effetto diretto del diritto comunitario, purché dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (cd principio di equivalenza) né rendano
11 praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (cd. principio di effettività)» (cfr. Corte Giustizia.
10/07/1997, C-261/95, Palmisani;
Corte Giustizia, 20/09/2001, C-453/99, Courage Ltd v.
Crehan; Corte Giustizia, 13/07/2006, da C-295/04 a C- 298/04, Corte Giustizia, Per_3
14/06/2011, C-360/09, Pfeiderer v. Bundemskartellant;
Corte Giustizia 06/06/2013, 28 C-
536111Donau Chemie).
La Direttiva Enforcement n. 104/2014/UE, infine, stabilisce che «a norma del principio di efficacia, gli Stati membri provvedono affinché tutte le norme e procedure nazionali relative all'esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno siano concepite e applicate in modo da non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto, conferito dall'Unione, al pieno risarcimento per il danno causato da una violazione del diritto della concorrenza. A norma del principio di equivalenza le norme e procedure nazionali relative alle azioni per il risarcimento del danno a seguito di violazioni dell'articolo 101 o 102 TFUE non devono essere meno favorevoli, per i presunti soggetti danneggiati, di quelle che disciplinano azioni simili per danni derivanti da violazioni del diritto nazionale» (art. 4).
La tutela risarcitoria è, quindi, il comune denominatore del diritto eurounitario, a cui gli Stati membri possono affiancare la previsione della nullità degli accordi a valle delle intese anticoncorrenziali.
Si evidenzia pertanto la particolare efficacia della sanzione della nullità parziale del contratto, che si aggiunge alla tutela risarcitoria del singolo soggetto leso dal contratto “a valle”, al fine di apportare un'adeguata tutela antitrust. Peraltro la regola dell'art. 1419, primo comma, c.c. - ignota al codice del 1865, come pure al code civil, provenendo dall'esperienza tedesca - insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 c.c., enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell'ordinamento per la «conservazione», in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorchè difformi dallo schema legale.
Ai sensi dell'art. 1419 c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice;
al contrario, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (cfr. Cass. civ. n. 11673 del 21/05/2007).
La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione
12 degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della AN d'AL n.
55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.
I contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust - in quanto costituenti «lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti» (cfr. Cass. civ. sez. u., n.
2207/2005) - partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto a monte e vengono ad essere inficiati dalla medesima forma di invalidità che colpisce i primi. Il legislatore nazionale ed europeo - infatti - intendendo sanzionare con la nullità un «risultato economico», ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza, ha dato rilievo anche a comportamenti «non contrattuali» o «non negoziali». In tale prospettiva, si rende perciò rilevante qualsiasi forma di condotta di mercato, anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale, ed anche laddove il meccanismo di «intesa» rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente «unilaterali». Da ciò consegue - come ha rilevato da tempo la giurisprudenza di questa Corte - che, allorché l'articolo 2 della legge n. 287 del 1990 stabilisce la nullità delle
«intese», «non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza» (cfr. Cass. civ. n. 827/1999). Il che equivale a dire che anche la combinazione di più atti, sia pure di natura diversa, può dare luogo, in tutto o in parte, ad una violazione della normativa antitrust, qualora tra gli atti stessi sussista un «collegamento funzionale» - non certo un «collegamento negoziale.
La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale.
E ciò è tanto più evidente quando - come nella specie - le menzionate deroghe all'archetipo codicistico vengano reiteratamente proposte in più contratti, così determinando un potenziale abbassamento del livello qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato. La serialità della riproduzione dello schema adottato a monte - nel caso concreto dall'ABI - viene, difatti, a connotare negativamente la condotta degli istituti di credito, erodendo la libera scelta dei clienti- contraenti e incidendo negativamente sul mercato.
13 Trattasi, quindi, di una nullità speciale, prevista dall'art. 2, lett. a) L. n. 287/1990 e 101 TFUE la cui ratio si rinviene nell'esigenza di salvaguardia dell'ordine pubblico economico.
Per converso, tutte le altre clausole del contratto di fideiussione - in quanto finalizzate, attraverso l'obbligazione di garanzia assunta dal fideiussore, ad agevolare l'accesso al credito bancario - sono immuni da rilievi di invalidità, come ha stabilito la AN d'AL nel citato provvedimento, nel quale ha espressamente fatte salve tutte le altre clausole dell'intesa ABI.
Ne discende, poi, la rilevabilità d'ufficio di tale nullità da parte del giudice, nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, a presidio del principio processuale della domanda (artt. 99 e
112 c.p.c.). Si è - per vero - stabilito, al riguardo, che il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità integrale del contratto deve rilevarne di ufficio la sua nullità solo parziale. E tuttavia, qualora le parti, all'esito di tale indicazione officiosa, omettano un'espressa istanza di accertamento in tal senso, deve rigettare l'originaria pretesa, non potendo inammissibilmente sovrapporsi alla loro valutazione ed alle loro determinazioni espresse nel processo (cfr. Cass. civ. sez. u. nn. 26242 e 26243 del 12/12/2014; Cass. civ. n. 16501 del 18/06/2018).
Deve, quindi, predicarsi, aderendo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte, che i contratti di fideiussione omnibus a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 41994 del 30/12/2021).
Giova sottolineare che, con riferimento ai contratti a valle dell'intesa, l'accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2 della legge n. 287/1990, con stipulazione di contratti o negozi che costituiscano l'applicazione di quelle intese illecite concluse «a monte» (nella specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative), comprende anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa illecita da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato, a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza (cfr. Cass. civ. n. 4175 del 19/02/2020; Cass. civ. n. 29810 del 12/12/2017).
14 Ne deriva che laddove, come nel caso di specie, la prestazione della fideiussione sia anteriore non soltanto all'emissione del provvedimento della AN d'AL n. 55/2005, ma anche al periodo oggetto di istruttoria da parte della AN d'AL, non può prescindersi, ai fini della declaratoria di nullità parziale della garanzia, dall'accertamento della prova specifica dell'intesa illecita, il cui accertamento non risulta dal citato provvedimento dell'autorità amministrativa.
Invero, dal provvedimento della AN d'AL n. 55/2005 emerge che ad ottobre 2002 l'ABI ha concordato il contenuto del contratto di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”
(cosiddetta fideiussione omnibus) con alcune organizzazioni di tutela dei consumatori:
CU), Controparte_7 Controparte_8
[...] Controparte_9
, Controparte_10 Controparte_11
onfconsumatori), Controparte_12 Controparte_13
Controparte_14 Controparte_15 Controparte_16
quindi il 7/3/2003 ha comunicato all'organo di controllo lo schema
[...] contrattuale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 287/90. Parte Nei mesi di aprile e di maggio 2003 la AN d'AL ha invitato l' eliminare dagli schemi negoziali alcune previsioni che risultavano critiche dal punto di vista concorrenziale, quindi, con
Parte lettera pervenuta l'11/7/2003, l' a trasmesso una nuova versione dello schema di contratto e, al fine di accertare se quest'ultimo potesse configurare un'intesa restrittiva della concorrenza, la AN d'AL – considerati anche gli orientamenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi nel parere del 22/8/2003 – ha aperto l'8/11/2003 l'istruttoria prevista dagli artt. 2 e 14 della legge n. 287/90.
E', pertanto, evidente che se la fideiussione risale ad una data anteriore alla predisposizione dello Parte schema di fideiussione omnibus da parte dell' previo concerto con le organizzazioni sopra menzionate, sottoposto alla AN d'AL, che ne ha riscontrato la parziale invalidità per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990, oltre che al periodo oggetto di istruttoria da parte della
AN d'AL ai fini dell'accertamento dell'intesa illecita ai sensi dell'art. 2 L. n. 287/1990, non può trarsi dal provvedimento n. 55/2005 dell'organo di vigilanza la prova dell'accertamento dell'intesa illecita da cui possa farsi discendere la nullità delle fideiussioni a valle.
Nella specie, la fideiussione su cui si controverte è stata prestata in data 11/4/2000, pertanto non
è attuativa dell'intesa illecita accertata dalla AN d'AL con il citato provvedimento n.
15 55/2005, né sussistono idonea allegazione e prova dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale a monte della fideiussione de qua.
Sono, dunque, infondate le domande attoree di nullità totale o parziale della fideiussione de qua.
Ne consegue il rigetto dell'ulteriore domanda attorea di accertamento dell'estinzione della fideiussione in oggetto per il mancato rispetto del termine ex art. 1957 c.c., legittimamente derogato ai sensi dell'art. 6 della fideiussione prestata l'11/4/2000.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di MA, sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulle domande riassunte con ricorso depositato il
7/10/2021 da e avverso la costituitasi Parte_1 Parte_2 Controparte_1
tramite la mandataria in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
contrariis reiectis:
RIGETTA le domande proposte da e avverso la Parte_1 Parte_2 [...]
costituitasi tramite la mandataria CP_1 Controparte_2
AN e , in solido tra loro, a rifondere alla controparte Parte_1 Parte_2
le spese di lite, che liquida in € 7.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in MA, nella camera di consiglio del 13/2/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dr. Tommaso Martucci dr. Claudia Pedrelli
16
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati: dr. CLAUDIA PEDRELLI – Presidente dr. VITTORIO CARLOMAGNO - Giudice dr. TOMMASO MARTUCCI – Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 1922/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione il 20/11/2024 e promosso da:
nata a [...] il [...], residente in [...]
n. 79, C.F. C.F._1
nato a [...] il [...], residente in [...], C.F. Parte_2
C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Ruzza, C.F. elettivamente C.F._3
domiciliati presso il suo studio sito in MA, Via Maria Montessori n. 25, giusta procura telematicamente in allegato all'atto di citazione
ATTORI contro società con socio unico costituita ai sensi della Legge 30 aprile 1999 Controparte_1
n.130, con sede legale in MA, Via Piemonte n.38, capitale sociale di Euro 10.000,00 interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di MA , iscritta nell'elenco delle Società Veicolo di Cartolarizzazione istituito P.IVA_1 presso la AN d'AL al n.35412.6 ai sensi dell'art.4 del Provvedimento di AN d'AL del
1 07 giugno 2017, e per essa, quale mandataria con rappresentanza, Controparte_2
con sede legale in MA, via Piemonte n. 38, capitale sociale di Euro 54.189.669,00
[...]
interamente versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di MA
, REA n. RM-30897, Rappresentante del “Gruppo IVA Credito Fondiario” - Partita P.IVA_2
IVA , Capogruppo del “Gruppo ANrio Credito Fondiario”, numero di P.IVA_3 iscrizione all'Albo delle Banche 8006, Codice ABI AN e Codice ABI Gruppo 103112.7, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi, giusta procura speciale del 12 marzo 2018
a rogito del Notaio di MA, rep.56232, racc.28372, registrata a MA 5 in data Persona_1
12 marzo 2018 n.3987 Serie 1/T, che agisce in persona del procuratore speciale Controparte_3
nato a [...] il [...], giusta procura rilasciata da , in qualità di direttore Controparte_4
generale di con firma autenticata in data 11 settembre 2019 dal Notaio Controparte_2
di MA, rep. 12122, racc. 5848, registrata a MA 4 il 16 settembre 2019 al Persona_2
n.28349 serie 1T, rappresentata e difesa, giusta procura speciale ex art.83 c.p.c. in allegato alla comparsa di risposta, dall'Avv. Giordano Balossi, (C.F. ), del Foro di C.F._4
Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Marco Fabio Leppo, (C.F.
), sito in MA, Via Flaminia Vecchia n.691 C.F._5
CONVENUTA
OGGETTO: Antitrust - azione di nullità in materia di tutela della concorrenza e del mercato fideiussione
CONCLUSIONI per la parte attrice: “1. In via principale e nel merito, accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione concluso in data 11.04.2000 con la per le causali Controparte_5 di cui è in narrativa dell'atto di citazione, in quant isposizioni di cui all'art. 2 della legge 10.10.1990 n. 287 e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto alla dagli odierni attori in ragione della predetta fideiussione;
Controparte_1 pre nel merito, nella ipotesi in cui il Giudicante non dichiarasse la nullità dell'intero contratto di fideiussione di cui è causa, per le causali di cui in narrativa del presente atto, accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1419 c.c. la nullità della clausola n.6 della fideiussione conclusa in data 11.04.2000 con la in Controparte_5 quanto conclusa in violazione delle disposizioni di cui all'ar e, per l'effetto, dichiarare inefficace o comunque estinta la fideiussione per intervenuta decadenza prevista dalle disposizioni di cui all'art. 1957 c.c. e che quindi nulla è dovuto alla CP_1
dagli odierni attori in ragione della predetta fideiussione.
[...] ia di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi allo scrivente avvocato, che se ne dichiara antistatario”
per la convenuta: “Voglia l'Ill.mo Giudice Designato del Tribunale di MA – Sezione specializzata in materia di impresa adito, ogni contraria istanza respinta, previa qualunque forma e/o statuizione, così giudicare: NEL MERITO:
2 - rigettare integralmente ogni avversaria domanda, sia essa principale o subordinata, perché infondata in fatto e diritto per le causali di cui in narrativa, confermando la validità del contratto di fideiussione dell'11.04.2000 ed il relativo obbligo di pagamento degli attori nei confronti di in ragione di tale fideiussione;
Controparte_1
- rigettare integralmente le generiche eccezioni nonché le richieste di accertamento e declaratoria svolte da parte attrice, sia in via principale sia in subordine, nei confronti di Controparte_1
o comunque spieganti effetti nei confronti della qui deducente in quanto t
[...] ondate - sia in fatto sia in diritto - per le causali di cui in narrativa. Con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di Legge”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 10/12/2020 , e Parte_3 Parte_1 [...]
convenivano in giudizio avanti all'intestato Tribunale la in Pt_2 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo dichiararsi la nullità della fideiussione omnibus prestata l'11/4/2000 a garanzia delle obbligazioni assunte dalla verso la Parte_4
fino alla concorrenza di lire 400.000.000. Controparte_5
In subordine, gli attori chiedevano la declaratoria di nullità parziale della suddetta fideiussione, limitatamente alla clausola n. 6 di deroga all'art. 1957 c.c., con conseguente estinzione della garanzia per l'inutile decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c..
Gli attori esponevano:
- che il 17/4/2000 la aveva stipulato il contratto di conto corrente n. 5244 con la Parte_4
ed il 5/8/2011 le stesse parti avevano concluso il contratto di Controparte_5
anticipi commerciali n. 8626-20562703.61;
- che i crediti derivanti dai suddetti rapporti bancari erano stati garantiti dalla fideiussione omnibus prestata l'11/4/2000 da , , e Parte_3 Parte_5 Parte_2
entro il massimale di £.400.000.000, corrispondente ad € 206.582,75; Parte_6
- che con la suddetta fideiussione erano state previste le seguenti clausole: art. 2: “Il fideiussore si impegna altresì a rimborsare all' di credito le somme che Pt_7 dall' stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che Pt_7
dovessero essere restituite in seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo”; art. 6: “I diritti derivanti all'Azienda di credito dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ. che si intende derogato”;
3 art. 7: “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente all' di credito, a semplice Pt_7
richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”;
- che, con lettera raccomandata a/r del 16/2/2015, la aveva Controparte_5
comunicato alla la revoca di tutti i predetti affidamenti, formalizzando la richiesta Parte_4
di rimborso di quanto dovuto e con lettera raccomandata del 3/4/2017 era stata comunicata, per la prima volta, la revoca degli affidamenti bancari ai garanti, con contestuale escussione della garanzia, richiesta reiterata dalla banca con lettera raccomandata a/r del 31/5/2017.
Tanto premesso, gli attori deducevano la nullità della fideiussione da loro prestata per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990, in virtù del provvedimento della AN d'AL n. 55/2005, che aveva accertato l'esistenza di un'intesa illecita tra le banche a monte dell'approvazione del modello di fideiussione omnibus predisposto nel 2003, utilizzato dalla Controparte_5
nel caso in esame e concludevano come in epigrafe.
[...]
2. Con comparsa del 3/5/2021 si costituiva in giudizio la tramite la Controparte_1
mandataria in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
chiedendo il rigetto delle avverse domande.
La convenuta esponeva:
- che il massimale della fideiussione in oggetto era stato aumentato da , Parte_2 Pt_3
e l'8/6/2005 fino ad € 439.000,00 ed il 16/11/2005 ed il 12/1/2010 sino
[...] Parte_1 all'importo complessivo di € 540.000,00;
- che il 29/9/2016, il Tribunale Ordinario di Velletri aveva dichiarato il fallimento della Pt_4
e la il 25/9/2017 si era insinuata tardivamente al
[...] Controparte_6
passivo, chiedendo l'ammissione al passivo in via chirografaria del proprio credito;
- che, stante la mancanza di attivo, con decreto del 28/10/2017 il Tribunale Ordinario di Velletri aveva disposto non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali ed il fallimento si era concluso pertanto il 28/6/2018, con successiva cancellazione della in data 16/7/2018; Parte_4
- che, con contratto di cessione del 20/12/2017, la aveva acquistato pro Controparte_1
soluto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 e 4 (come implementato dall'articolo 7.1, commi 1 e 6) della Legge 130 del 30 aprile 1999 nonché dell'art. 58 T.U.B., dalla
[...]
un portafoglio di crediti, tra cui quello in oggetto, operazione di cui Controparte_6
4 era stata data notizia mediante pubblicazione di avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica ALna Parte Seconda n.151 del 23/12/2017.
Tanto premesso, la convenuta contestava la dedotta nullità della fideiussione in oggetto e, in subordine, riteneva non applicabile al caso di specie l'art. 1957 c.c., venendo in rilievo un contratto autonomo di garanzia ed essendo stato pattuito che l'obbligazione del fideiussore si estende sino all'integrale adempimento, pertanto l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non era soggetta al termine di decadenza ex art.1957 c.c..
3. Esperiti gli incombenti preliminari, con ordinanza dell'11/6/2021 il giudice, preso atto dell'intervenuto decesso di , dichiarava l'interruzione del processo, che veniva Parte_3
riassunto con ricorso depositato il 7/10/2021 da e che Parte_1 Parte_2
insistevano nelle conclusioni rassegnate in limine litis.
La convenuta, costituitasi con comparsa del 2/3/2023, eccepiva l'estinzione del processo per la mancata tempestiva notifica del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza, nonché il difetto di integrità del contraddittorio, non essendo stati citati gli eredi di Pt_3
. Il giudice, respinta l'eccezione di estinzione del processo sollevata dalla convenuta,
[...]
ritenuto che non ricorressero i presupposti per l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di , fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del Parte_3
20/11/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, al cui esito tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
***
4. Sussiste la competenza della sezione specializzata in materia di impresa in ordine alla domanda di nullità della fideiussione omnibus riproduttiva del contenuto dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, poiché l'azione volta alla declaratoria di invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (Cass. civ. n. 6523 del 10/03/2021).
5. Sono infondate le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla convenuta con la comparsa depositata a seguito della riassunzione del giudizio.
Quanto all'eccepita estinzione, giova richiamare la giurisprudenza prevalente, secondo cui, verificatasi una causa d'interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata edictio actionis da quello della vocatio in ius, il termine perentorio previsto dall'art. 305 c.p.c. è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicché, una volta eseguito
5 tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della vocatio in ius.
Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice di ordinare, anche qualora sia già decorso il (diverso) termine di cui all'art. 305 c.p.c., la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., entro un ulteriore termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà
l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, comma 3, e del successivo art. 307, comma 3, c.p.c. (cfr. Cass. civ. n. 2526 del 03/02/2021).
Non sussiste, inoltre, il litisconsorzio necessario degli eredi di , stante la natura Parte_3
solidale dell'obbligazione assunta dai fideiussori, che possono, quindi, singolarmente agire per la declaratoria di nullità ed inefficacia della garanzia prestata.
6. Nel merito, relativamente alla dedotta nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 in materia antistrust, si rileva quanto segue.
La questione in oggetto trae origine dal provvedimento n. 55 del 2/5/2005 emesso dalla AN
d'AL in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt.
14 e 20 della legge n. 287/1990, vigenti fino al trasferimento, a far tempo dal 12/1/2006, dei poteri all'AGCM per effetto della legge n. 262/2005.
Il citato provvedimento ha ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e l'art. 2 della legge n. 287/1990 (“legge Antitrust”), in virtù del quale “1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari;
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, (…);
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.”
Nel provvedimento l'Autorità Garante ha anzitutto osservato che «le condizioni generali di contratto comunicate dall'ABI relativamente alla "fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie", in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di
6 applicazione dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90, laddove recita: "Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari"».
L'Autorità ha, quindi, rilevato che le determinazioni di un'associazione di imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti. 10 «Relativamente a quest'ultimo profilo, la restrizione della concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato rilevante, atteso l'elevato numero di banche associate all'ABI»
A fronte dell'esame dello schema contrattuale di fideiussione omnibus, la AN d'AL invitava l'ABI a modificarne il contenuto, ritenendolo contrastante con la normativa antitrust, pertanto l'ABI emendava lo schema e provvedeva ad una nuova comunicazione all'Autorità di vigilanza, cui seguiva l'apertura dell'istruttoria, protrattasi per ulteriori due anni, avendo la AN d'AL incentrato la sua analisi sulle clausole che ponevano in capo al fideiussore obblighi non previsti dalla disciplina codicistica della fideiussione, che avrebbero potuto avere effetti anticoncorrenziali in caso di loro adozione generalizzata da parte delle banche, in mancanza di un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti, stante la loro potenziale diffusione.
All'esito del procedimento, la AN d'AL disponeva che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
In particolare, l'art. 2 prevedeva la cosiddetta “clausola di reviviscenza” e imponeva al fideiussore di “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; l'articolo 6 disponeva che
“i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” e l'articolo 8 prevedeva che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
7 L'Autorità di vigilanza muove dal presupposto che la standardizzazione contrattuale frutto di un'attività associativa non è di per sé lesiva della concorrenza, ben potendo incentivare la stessa, pertanto al fine di determinare quando tale standardizzazione si ponga in contrasto con le regole della concorrenza evidenzia alcune tipologie di schemi, precisamente “gli schemi contrattuali atti a: - fissare condizioni aventi, direttamente o indirettamente, incidenza economica, in particolare quando potenzialmente funzionali a un assetto significativamente non equilibrato degli interessi delle parti contraenti;
- precludere o limitare in modo significativo la possibilità per le aziende associate di differenziare, anche sull'insieme degli elementi contrattuali, il prodotto offerto.
Ciò che rileva, quindi, è la capacità dello schema di determinare – attraverso la standardizzazione contrattuale – una situazione di uniformità idonea a incidere su aspetti rilevanti per i profili di tutela della concorrenza”. L'Autorità di Vigilanza precisa quindi come lo schema predisposto dall'ABI potesse essere idoneo a determinare una situazione di standardizzazione - come ritenuto poi ad esito dell'istruttoria - visto e considerato che già all'epoca dell'istruttoria i testi di fideiussione omnibus in uso nella prassi bancaria disciplinano in modo sostanzialmente uniforme le clausole oggetto dell'istruttoria differenziandosi, tuttalpiù, rispetto allo schema predisposto dall'ABI per un aggravamento della posizione contrattuale del garante.
La AN d'AL conclude nel senso che le intese vietate sono quelle che “abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza e che la standardizzazione contrattuale è anticoncorrenziale nel caso in cui gli schemi contrattuali prevedano clausole, incidenti su aspetti importanti del negozio, che impediscano “un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”. Tale elemento è considerato discriminante nella valutazione condotta dalla AN d'AL, secondo cui la clausola di pagamento “a prima richiesta” di cui all'articolo 7 dello schema del contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI prevede un onere in capo al fideiussore da ritenersi “non ingiustificato”, stante la sua finalità di garantire l'accesso al credito con attenuazione del rischio di credito ai sensi dell'Accordo Basilea;
al contrario, la AN d'AL afferma che non vi sono collegamenti funzionali con gli articoli 2, 6 e 8 del citato schema contrattuale atti a contemperare gli interessi, avendo quindi gli stessi il solo scopo di “addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi”.
Il provvedimento dell'Autorità di vigilanza pertanto dispone che i suddetti articoli 2, 6 e 8 contenuti nello schema predisposto dall'ABI contengono disposizioni “che, nella misura in cui
8 vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/90”.
A tutela della concorrenza al livello eurounitario si pone poi l'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (originario art. 81 del Trattato 12 CE e, ancor prima, art. 85 del Trattato dì MA) - in applicazione dell'art. 3, secondo cui «L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori: [...] b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;
[...]» - secondo cui: «1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
[...].
2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto».
Conformemente all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, la legge
“antitrust” del 10/10/1990, n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo, al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza e, dall'altro, che il cosiddetto contratto “a valle” costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti. Pertanto, siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto ex art. 2043 cod. civ., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione “a monte”, ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui all'art. 33 della legge n.
287 del 1990 (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 2207 del 04/02/2005).
Il Supremo Collegio ha precisato che l'art. 2 della legge n. 287/1990, allorché dispone che siano nulle ad ogni effetto le “intese” fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato
9 nazionale o in una sua parte rilevante, non ha inteso riferirsi solo alle intese in quanto contratti in senso tecnico ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare “voluto”. Il legislatore - infatti - con la suddetta disposizione normativa ha inteso - in realtà ed in senso più ampio - proibire il fatto della distorsione della concorrenza, in quanto si renda conseguenza di un perseguito obiettivo di coordinare, verso un comune interesse, le attività economiche;
il che può essere il frutto anche di comportamenti non contrattuali o non negoziali. Si rende - così - rilevante qualsiasi condotta di mercato (anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale) purché con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonché anche le fattispecie in cui il meccanismo di “intesa” rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente
“unilaterali”. Da ciò consegue che, allorché l'articolo in questione stabilisce la nullità delle
“intese”, non abbia inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza (cfr. Cass. civ. n. 827 del 1999).
Qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma avvenga, rileva pertanto ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 2 della legge antitrust.
Ciò posto, a fronte dell'ampio dibattito sorto in dottrina e in giurisprudenza in ordine alla configurabilità della nullità derivata del contratto di fideiussione omnibus stipulato a valle dell'intesa illecita sanzionata dal citato provvedimento della AN d'AL, secondo il recente arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte, a cui si ritiene di doversi adeguare, pur nella consapevolezza dell'estrema problematicità della scelta tra le diverse forme di tutela riconoscibili al cliente-fideiussore, tra le tre diverse soluzioni individuate da dottrina e giurisprudenza, quella maggiormente in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust sia la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di «nullità parziale».
La Suprema Corte muove dal presupposto che, sebbene le parti possano determinare il
«contenuto del contratto», ai sensi dell'art. 1322, primo comma, cod. civ. – tuttavia ciò è consentito nei limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nel suo complesso, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale (Cass. Sez. U.,
24/09/2018, n. 22437).
Ebbene, l'art. 41 Cost. prevede espressamente che l'iniziativa economica privata non debba svolgersi «in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà
10 alla dignità umana», e che essa debba essere comunque sottoposta a «programmi e controlli opportuni» che la indirizzino e la coordino a «fini sociali».
Il tenore letterale dell'art. 2, comma 3, della legge n. 287 del 1990, poi, stabilisce inequivocabilmente che «le intese vietate sono nulle ad ogni effetto» e la locuzione «ad ogni effetto», riproduttiva, nella specifica materia, del principio generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum, legittima la conclusione dell'invalidità anche dei contratti che realizzano l'intesa vietata.
L'interesse protetto dalla normativa antitrust è, infatti, principalmente quello del mercato in senso oggettivo, e non soltanto l'interesse individuale del singolo contraente pregiudicato, con la conseguente inidoneità di un rimedio risarcitorio che protegga, nei singoli casi, solo quest'ultimo ed esclusivamente se ha subito un danno in concreto. Come rilevato da autorevole dottrina,
l'obbligo del risarcimento compensativo dei danni del singolo contraente non ha una efficacia dissuasiva significativa per le imprese che hanno aderito all'intesa, o che ne hanno - come nella specie - recepito le clausole illecite nello schema negoziale, dal momento che non tutti i danneggiati agiscono in giudizio, e non tutti riescono ad ottenere il risarcimento del danno.
Per converso, è evidente che il riconoscimento, alla vittima dell'illecito anticoncorrenziale, oltre alla tutela risarcitoria, del diritto a far valere la nullità del contratto si rivela un adeguato completamento del sistema delle tutele, non nell'interesse esclusivo del singolo, bensì in quello della trasparenza e della correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia afferma - a sua volta - che la portata e le conseguenze della nullità delle intese, per violazione dell'art. 101 (ex 81 Trattato CE) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, non dipendono direttamente dal diritto unionale, ma devono essere individuate dai giudici nazionali in base al diritto di ciascuno Stato membro. Si è, invero, statuito che - fermo restando il diritto al risarcimento del danno - la sorte dei contratti a valle di intese antitrust - che non vengono automaticamente travolti, in forza del diritto europeo, dalla nullità dell'intesa a monte - è riservata ai diritti nazionali (Corte Giustizia, 14/12/1983, C-
319/82, Societè de Vente de Cimentes;
Trib., 21/01/1999, T- 190/96, Chrístophe Palma)
La giurisprudenza eurounitaria è, inoltre, consolidata nel senso che «spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dell'effetto diretto del diritto comunitario, purché dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (cd principio di equivalenza) né rendano
11 praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (cd. principio di effettività)» (cfr. Corte Giustizia.
10/07/1997, C-261/95, Palmisani;
Corte Giustizia, 20/09/2001, C-453/99, Courage Ltd v.
Crehan; Corte Giustizia, 13/07/2006, da C-295/04 a C- 298/04, Corte Giustizia, Per_3
14/06/2011, C-360/09, Pfeiderer v. Bundemskartellant;
Corte Giustizia 06/06/2013, 28 C-
536111Donau Chemie).
La Direttiva Enforcement n. 104/2014/UE, infine, stabilisce che «a norma del principio di efficacia, gli Stati membri provvedono affinché tutte le norme e procedure nazionali relative all'esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno siano concepite e applicate in modo da non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto, conferito dall'Unione, al pieno risarcimento per il danno causato da una violazione del diritto della concorrenza. A norma del principio di equivalenza le norme e procedure nazionali relative alle azioni per il risarcimento del danno a seguito di violazioni dell'articolo 101 o 102 TFUE non devono essere meno favorevoli, per i presunti soggetti danneggiati, di quelle che disciplinano azioni simili per danni derivanti da violazioni del diritto nazionale» (art. 4).
La tutela risarcitoria è, quindi, il comune denominatore del diritto eurounitario, a cui gli Stati membri possono affiancare la previsione della nullità degli accordi a valle delle intese anticoncorrenziali.
Si evidenzia pertanto la particolare efficacia della sanzione della nullità parziale del contratto, che si aggiunge alla tutela risarcitoria del singolo soggetto leso dal contratto “a valle”, al fine di apportare un'adeguata tutela antitrust. Peraltro la regola dell'art. 1419, primo comma, c.c. - ignota al codice del 1865, come pure al code civil, provenendo dall'esperienza tedesca - insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 c.c., enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell'ordinamento per la «conservazione», in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorchè difformi dallo schema legale.
Ai sensi dell'art. 1419 c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice;
al contrario, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (cfr. Cass. civ. n. 11673 del 21/05/2007).
La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione
12 degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della AN d'AL n.
55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.
I contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust - in quanto costituenti «lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti» (cfr. Cass. civ. sez. u., n.
2207/2005) - partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto a monte e vengono ad essere inficiati dalla medesima forma di invalidità che colpisce i primi. Il legislatore nazionale ed europeo - infatti - intendendo sanzionare con la nullità un «risultato economico», ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza, ha dato rilievo anche a comportamenti «non contrattuali» o «non negoziali». In tale prospettiva, si rende perciò rilevante qualsiasi forma di condotta di mercato, anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale, ed anche laddove il meccanismo di «intesa» rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente «unilaterali». Da ciò consegue - come ha rilevato da tempo la giurisprudenza di questa Corte - che, allorché l'articolo 2 della legge n. 287 del 1990 stabilisce la nullità delle
«intese», «non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza» (cfr. Cass. civ. n. 827/1999). Il che equivale a dire che anche la combinazione di più atti, sia pure di natura diversa, può dare luogo, in tutto o in parte, ad una violazione della normativa antitrust, qualora tra gli atti stessi sussista un «collegamento funzionale» - non certo un «collegamento negoziale.
La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale.
E ciò è tanto più evidente quando - come nella specie - le menzionate deroghe all'archetipo codicistico vengano reiteratamente proposte in più contratti, così determinando un potenziale abbassamento del livello qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato. La serialità della riproduzione dello schema adottato a monte - nel caso concreto dall'ABI - viene, difatti, a connotare negativamente la condotta degli istituti di credito, erodendo la libera scelta dei clienti- contraenti e incidendo negativamente sul mercato.
13 Trattasi, quindi, di una nullità speciale, prevista dall'art. 2, lett. a) L. n. 287/1990 e 101 TFUE la cui ratio si rinviene nell'esigenza di salvaguardia dell'ordine pubblico economico.
Per converso, tutte le altre clausole del contratto di fideiussione - in quanto finalizzate, attraverso l'obbligazione di garanzia assunta dal fideiussore, ad agevolare l'accesso al credito bancario - sono immuni da rilievi di invalidità, come ha stabilito la AN d'AL nel citato provvedimento, nel quale ha espressamente fatte salve tutte le altre clausole dell'intesa ABI.
Ne discende, poi, la rilevabilità d'ufficio di tale nullità da parte del giudice, nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, a presidio del principio processuale della domanda (artt. 99 e
112 c.p.c.). Si è - per vero - stabilito, al riguardo, che il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità integrale del contratto deve rilevarne di ufficio la sua nullità solo parziale. E tuttavia, qualora le parti, all'esito di tale indicazione officiosa, omettano un'espressa istanza di accertamento in tal senso, deve rigettare l'originaria pretesa, non potendo inammissibilmente sovrapporsi alla loro valutazione ed alle loro determinazioni espresse nel processo (cfr. Cass. civ. sez. u. nn. 26242 e 26243 del 12/12/2014; Cass. civ. n. 16501 del 18/06/2018).
Deve, quindi, predicarsi, aderendo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte, che i contratti di fideiussione omnibus a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 41994 del 30/12/2021).
Giova sottolineare che, con riferimento ai contratti a valle dell'intesa, l'accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2 della legge n. 287/1990, con stipulazione di contratti o negozi che costituiscano l'applicazione di quelle intese illecite concluse «a monte» (nella specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative), comprende anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa illecita da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato, a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza (cfr. Cass. civ. n. 4175 del 19/02/2020; Cass. civ. n. 29810 del 12/12/2017).
14 Ne deriva che laddove, come nel caso di specie, la prestazione della fideiussione sia anteriore non soltanto all'emissione del provvedimento della AN d'AL n. 55/2005, ma anche al periodo oggetto di istruttoria da parte della AN d'AL, non può prescindersi, ai fini della declaratoria di nullità parziale della garanzia, dall'accertamento della prova specifica dell'intesa illecita, il cui accertamento non risulta dal citato provvedimento dell'autorità amministrativa.
Invero, dal provvedimento della AN d'AL n. 55/2005 emerge che ad ottobre 2002 l'ABI ha concordato il contenuto del contratto di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”
(cosiddetta fideiussione omnibus) con alcune organizzazioni di tutela dei consumatori:
CU), Controparte_7 Controparte_8
[...] Controparte_9
, Controparte_10 Controparte_11
onfconsumatori), Controparte_12 Controparte_13
Controparte_14 Controparte_15 Controparte_16
quindi il 7/3/2003 ha comunicato all'organo di controllo lo schema
[...] contrattuale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 287/90. Parte Nei mesi di aprile e di maggio 2003 la AN d'AL ha invitato l' eliminare dagli schemi negoziali alcune previsioni che risultavano critiche dal punto di vista concorrenziale, quindi, con
Parte lettera pervenuta l'11/7/2003, l' a trasmesso una nuova versione dello schema di contratto e, al fine di accertare se quest'ultimo potesse configurare un'intesa restrittiva della concorrenza, la AN d'AL – considerati anche gli orientamenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi nel parere del 22/8/2003 – ha aperto l'8/11/2003 l'istruttoria prevista dagli artt. 2 e 14 della legge n. 287/90.
E', pertanto, evidente che se la fideiussione risale ad una data anteriore alla predisposizione dello Parte schema di fideiussione omnibus da parte dell' previo concerto con le organizzazioni sopra menzionate, sottoposto alla AN d'AL, che ne ha riscontrato la parziale invalidità per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990, oltre che al periodo oggetto di istruttoria da parte della
AN d'AL ai fini dell'accertamento dell'intesa illecita ai sensi dell'art. 2 L. n. 287/1990, non può trarsi dal provvedimento n. 55/2005 dell'organo di vigilanza la prova dell'accertamento dell'intesa illecita da cui possa farsi discendere la nullità delle fideiussioni a valle.
Nella specie, la fideiussione su cui si controverte è stata prestata in data 11/4/2000, pertanto non
è attuativa dell'intesa illecita accertata dalla AN d'AL con il citato provvedimento n.
15 55/2005, né sussistono idonea allegazione e prova dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale a monte della fideiussione de qua.
Sono, dunque, infondate le domande attoree di nullità totale o parziale della fideiussione de qua.
Ne consegue il rigetto dell'ulteriore domanda attorea di accertamento dell'estinzione della fideiussione in oggetto per il mancato rispetto del termine ex art. 1957 c.c., legittimamente derogato ai sensi dell'art. 6 della fideiussione prestata l'11/4/2000.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di MA, sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulle domande riassunte con ricorso depositato il
7/10/2021 da e avverso la costituitasi Parte_1 Parte_2 Controparte_1
tramite la mandataria in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
contrariis reiectis:
RIGETTA le domande proposte da e avverso la Parte_1 Parte_2 [...]
costituitasi tramite la mandataria CP_1 Controparte_2
AN e , in solido tra loro, a rifondere alla controparte Parte_1 Parte_2
le spese di lite, che liquida in € 7.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in MA, nella camera di consiglio del 13/2/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dr. Tommaso Martucci dr. Claudia Pedrelli
16