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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/09/2025, n. 3170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3170 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari sezione quarta civile dott. Giuseppe Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel ruolo generale af-
fari contenziosi sotto il numero d'ordine 5998
dell'anno 2021
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. FALCONE ANGELA, eletti- vamente domiciliati in VIA GELSO 51/C SALERNO pres- so il difensore avv. FALCONE ANGELA
OPPONENTE/I
CONTRO
1
(C.F. ), con il patro- Controparte_1 P.IVA_1 cinio dell'avv. SERANTONI ROBERTO, elettivamente domiciliata in CORSO DI PORTA ROMANA 116 MILANO presso il difensore avv. SERANTONI ROBERTO
OPPOSTO/I
OGGETTO: Cessione dei crediti
All'udienza del 14/05/2025, la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni rese dalle parti come da verbale d'udienza e riportate in narrativa.
Svolgimento del processo
Con ricorso monitorio del 19/02/2020, la società ha chiesto ingiungersi a Controparte_1 Pt_1
, e
[...] Parte_2 Controparte_2
, nella loro qualità di soci illimitatamente
[...] responsabili della società Controparte_3
cancellata dal registro delle imprese,
[...] in forza di contratti stipulati in data 25/01/2006
e 27/01/2006 tra la citata società Controparte_4
e la , il paga-
[...] Controparte_5 mento della complessiva somma di €. 116.716,75, di cui:
2 €. 90.729,26 per saldo debitore del conto cor- rente n. 10189;
€. 24.440,87 per saldo debitore della linea anticipi a valere sul predetto conto corrente;
€. 1.546,62 per saldo debitore del finanzia- mento chirografario n. 78048, oltre interessi legali dal 19/07/2018 fino al tota- le soddisfo.
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. n. 3663/2020 del 10/09/2020, è stato, dunque, intimato a Parte_1 [...]
e il pagamento CP_6 Controparte_7 della detta somma, oltre interessi come da domanda e spese di lite per la fase monitoria.
Con atto di citazione del 20/04/2021, Parte_3
e hanno spiegato opposi-
[...] Parte_2 zione avverso il detto decreto, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Preliminarmente sospendere la provvisoria esecu- zione del decreto ingiuntivo di cui alla presente opposizione per i motivi di cui in premessa;
ancora preliminarmente annullarsi ovvero revocarsi e co- munque dichiararsi inefficace il decreto ingiuntivo
3663/2020 RG 4797/2020 emesso dal Tribunale di Ba- ri, nella persona del Dr. Nicola MAGALETTI in data
10 settembre 2020 e notificato in uno al precetto in data 19 marzo 2021 per inefficacia dello stesso per mancata notifica nel termine di giorni 60 dalla data di emissione;
ancora preliminarmente annullar-
3 si ovvero revocarsi e comunque dichiararsi ineffi- cace il decreto ingiuntivo 3663/2020 RG 4797/2020 emesso dal Tribunale di Bari, nella persona del Dr.
Nicola MAGALETTI in data 10 settembre 2020 e noti- ficato in uno al precetto al signor Controparte_8
[...
in data 19 marzo 2021 ed alla signora Parte_2
in data 30 marzo 2021 per carenza di le-
[...] gittimazione sostanziale della parte richiedente per i motivi esposti in premessa;
annullarsi ovvero revocarsi e comunque dichiararsi inefficace il de- creto ingiuntivo di cui alla presente opposizione per avvenuto pagamento della somma richiesta da parte della Controparte_9
e come meglio esposto in premessa;
an-
[...] nullarsi ovvero revocarsi e comunque dichiararsi inefficace il decreto ingiuntivo di cui alla pre- sente opposizione per mancanza di prova del credito in esso portato e come meglio specificato;
in su- bordine accertarsi la somma eventualmente ancora dovuta dai ricorrenti in considerazione dell'intervenuto pagamento da parte della
[...]
condannare Controparte_9
l'opposta alle spese, diritti ed onorari del pre- sente giudizio con attribuzione al procuratore che se ne dichiara antistatario”.
A sostegno dell'opposizione, e Parte_1 hanno eccepito la nullità del Parte_2 decreto ingiuntivo per tardiva notificazione in violazione dell'art. 644 c.p.c., il difetto di le-
4 gittimazione attiva della società opposta in ragio- ne della mancata produzione in giudizio del con- tratto di cessione del credito azionato in via mo- nitoria, la nullità del citato decreto ingiuntivo per assenza di prova scritta nonché la nullità del- lo stesso per intervenuto pagamento da parte della
Controparte_9
[...]
Si è costituito in giudizio l'istituto di credito opposto, con comparsa del 27/07/2021, con cui, con- testando la fondatezza dell'avversa opposizione, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare
Respingere, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva de Decreto non sussistendone i presuppo- sti.
Nel merito
Dichiarare inammissibili e comunque respingere le domande tutte formulate dai sig.ri Parte_1
e in quanto totalmente infon- Controparte_10 date in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in atti;
per l'effetto, rigettare la proposta oppo- sizione e confermare integralmente il Decreto In- giuntivo n. 3663/2020 emesso in data 10.09.2020 dal
Tribunale di Bari.
Nel merito, in via subordinata
Respingere, per le ragioni esposte in atti, la pro- posta opposizione e conseguentemente, anche nell'ipotesi denegata e non creduta di accoglimento
5 parziale dell'opposizione, condannare i sig.ri
[...]
e al pagamento in CP_10 Parte_1 favore della della somma di euro € Controparte_1
116716,75, oltre interessi e spese, ovvero della diversa somma accertanda come dovuta in corso di causa.
In ogni caso
Con il favore delle spese e degli onorari di causa, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, come per legge”.
Esperita, con esito negativo, la procedura di me- diazione e concessi i termini ex art. 183, comma 6,
n. 1 c.p.c., la causa è stata istruita documental- mente.
Accolta, con ordinanza del 12/10/2022, la richie- sta di sospensione della provvisoria esecuzione e ritenuta la causa matura per la decisione, la causa
è stata rinviata per la precisazione delle conclu- sioni.
All'udienza del 14 maggio 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
La domanda di pagamento è fondata e va pertanto accolta.
Preliminarmente, quanto all'eccezione di ineffica- cia del decreto ingiuntivo opposto stante la manca-
6 ta notifica dello stesso entro il termine di 60 giorni dalla data di emissione deve osservarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità “l'ineffi- cacia del decreto ingiuntivo è legittimamente ri- conducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso. Pertanto, potendo ta- le nullità od irregolarità essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo articolo 650 del cpc, deve essere esclusa la pre- sunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'articolo 644 del cpc” (Cass. Civ.
n.29820/2024).
In ogni caso, deve evidenziarsi che avviato il giudizio di opposizione, il Giudice del merito do- vrebbe in ogni caso pronunciarsi sulla pretesa cre- ditoria già azionata in via monitoria, dovendosi comunque considerare l'originario ricorso come do- manda giudiziale, e tale domanda come parte neces- saria del giudizio di opposizione (ex multis, Cass.
Civ. n.27062/2021).
Va, pertanto, rigettata l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
In ordine al difetto di legittimazione attiva deve osservarsi che secondo la giurisprudenza di legit-
7 timità la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore ori- ginario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al d.lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implici- tamente riconosciuta (Cass. n. 24798/2020; Cass. n.
4116/2016).
In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, se da un lato la produzione in giudi- zio dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Uf- ficiale dell'avvenuta cessione esonera la cessiona- ria dalla notificazione al debitore ceduto, dall'altro, al fine di dimostrare la titolarità del credito, deve recare l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza una specifica enunciazione di ciascuno di essi, purché gli ele- menti comuni presi in considerazione per la forma- zione delle singole categorie consentano di indivi- duare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. n. 10860/2024; Cass. N. 15884/2019;
Cass. n. 17110/2019; Cass. n. 31118/2017).
Nella specie, l'opposta ha prodotto l'estratto della Gazzetta Ufficiale, recante l'avviso di ces- sione di crediti in blocco da Unione di Banche Ita- liane S.p.a. a contenente Controparte_1
8 l'indicazione delle caratteristiche dei crediti og- getto della cessione, compatibili con i crediti azionati, ossi tutti quelli “derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il
1960 e il 2017, i cui debitori sono stati classifi- cati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della
Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della
Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991” (doc.
n. 10 fasc. opposta).
Ha, inoltre, prodotto, in allegato alla comparsa di costituzione, la dichiarazione resa dalla banca cedente di avvenuta cessione dei crediti oggetto di causa alla odierna opposta, circostanza che dimo- stra altresì la fuoriuscita dei crediti dal patri- monio della cedente e l'effetto liberatorio del pa- gamento eventualmente effettuato in favore della cessionaria nonché l'elenco delle posizioni cedute con la specifica dei numeri identificativi dei re- lativi rapporti (doc. nn. 15 e 16 fasc. opposta).
Pertanto, sulla base di tali elementi, complessi- vamente valutati, può ritenersi provata la titola- rità del credito in capo all'opposta.
Nel merito, giova precisare che, in tema di onere della prova, nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione, ciascuna delle parti viene ad as-
9 sumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al credi- tore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore op- ponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe sul creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697
c.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi
(cfr tra le tante, Cass. civ. n. 17371/2003 e Cass. sez lavoro n. 16340/2009).
Orbene, com'è noto, nell'ipotesi in cui la banca faccia valere un credito nascente da un contratto di mutuo (ai fini del quale non è necessaria la ri- costruzione dell'andamento del rapporto), questa, per provare il suo credito, deve semplicemente di- mostrare la stipulazione del contratto e la conse- gna della somma mutuata (Cass. civ. 02/01/2023 n.
21).
Incombe sul debitore l'onere di provare fatti mo- dificativi o estintivi del credito.
Nel caso di specie, l'opposta ha depositato, sin dalla fase monitoria, il contratto di conto corren- te ordinario n. 10189 del 25/01/2006, il contratto di apertura di credito in conto corrente del
27/01/2006, il contratto di apertura di credito in conto corrente del 02/08/2007, il contratto di fi- nanziamento n. 78048 del 27/01/2006 con relativi documenti di sintesi (doc. nn. 4, 5.1, 5.2 e 6
10 fasc. monitorio), gli estratti conto ex art. 50 TUB
(docc. nn. 11.1, 11.2 e 11.3 fasc. monitorio) non- ché gli estratti conto relativi al conto corrente n. 10189 (doc. allegati alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.).
Dal contratto finanziamento in atti, risulta che l'erogazione (traditio) sia avvenuta al momento della stipula.
D'altra parte, la traditio è rimasta incontestata da parte degli opponenti, che si sono limitati a formulare eccezioni relative al contenuto dei docu- menti contrattuali. Di conseguenza, la banca ha adempiuto al proprio onere probatorio e, pertanto,
l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta va rigettata.
Viceversa, il debitore non ha adempiuto al suo onere di provare fatti modificativi o estintivi del credito.
Va, altresì, rigettata l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per intervenuto pagamen- to da parte della Controparte_11 in difetto di prova dell'avvenuto paga-
[...] mento.
In tal senso, deve osservarsi che a nulla rileva la comunicazione depositata in atti da parte degli opponenti poiché quest'ultima si riferisce all'escussione del fondo per un finanziamento dell'importo di €. 100.000,00 mentre il credito azionato in via monitoria rinviene dal mancato pa-
11 gamento delle rate del finanziamento n. 78048 di €.
300.000,00 nonché dal saldo debitore del conto cor- rente n. 10189 e della linea anticipi su detto con- to corrente.
Conclusivamente, va accolta la domanda di pagamen- to e dichiarato definitivamente esecutivo il decre- to opposto, con condanna degli opponenti al paga- mento della somma ingiunta oltre accessori.
Le spese di lite per la fase di opposizione seguo- no la soccombenza e vengono liquidate come segue:
Valore della causa: €. 116.716,75
Studio della controversia (valore medio): €.
2.552,00
Fase introduttiva (valore medio): €. 1.628,00
Fase istruttoria (valore minimo): €. 2.835,00
Fase decisoria (valore medio): €. 4.253,00
Compenso tabellare: €. 11.268,00
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, defi- nitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, domanda o istanza disattesa o assorbita:
1) accoglie la domanda di pagamento e, per l'effetto, rigetta l'oposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto oppo- sto;
2) condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore della opposta,
12 che liquida in €. 11.268,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% , IVA e CPA;
3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in data 11.9.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Rana
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari sezione quarta civile dott. Giuseppe Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel ruolo generale af-
fari contenziosi sotto il numero d'ordine 5998
dell'anno 2021
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. FALCONE ANGELA, eletti- vamente domiciliati in VIA GELSO 51/C SALERNO pres- so il difensore avv. FALCONE ANGELA
OPPONENTE/I
CONTRO
1
(C.F. ), con il patro- Controparte_1 P.IVA_1 cinio dell'avv. SERANTONI ROBERTO, elettivamente domiciliata in CORSO DI PORTA ROMANA 116 MILANO presso il difensore avv. SERANTONI ROBERTO
OPPOSTO/I
OGGETTO: Cessione dei crediti
All'udienza del 14/05/2025, la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni rese dalle parti come da verbale d'udienza e riportate in narrativa.
Svolgimento del processo
Con ricorso monitorio del 19/02/2020, la società ha chiesto ingiungersi a Controparte_1 Pt_1
, e
[...] Parte_2 Controparte_2
, nella loro qualità di soci illimitatamente
[...] responsabili della società Controparte_3
cancellata dal registro delle imprese,
[...] in forza di contratti stipulati in data 25/01/2006
e 27/01/2006 tra la citata società Controparte_4
e la , il paga-
[...] Controparte_5 mento della complessiva somma di €. 116.716,75, di cui:
2 €. 90.729,26 per saldo debitore del conto cor- rente n. 10189;
€. 24.440,87 per saldo debitore della linea anticipi a valere sul predetto conto corrente;
€. 1.546,62 per saldo debitore del finanzia- mento chirografario n. 78048, oltre interessi legali dal 19/07/2018 fino al tota- le soddisfo.
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. n. 3663/2020 del 10/09/2020, è stato, dunque, intimato a Parte_1 [...]
e il pagamento CP_6 Controparte_7 della detta somma, oltre interessi come da domanda e spese di lite per la fase monitoria.
Con atto di citazione del 20/04/2021, Parte_3
e hanno spiegato opposi-
[...] Parte_2 zione avverso il detto decreto, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Preliminarmente sospendere la provvisoria esecu- zione del decreto ingiuntivo di cui alla presente opposizione per i motivi di cui in premessa;
ancora preliminarmente annullarsi ovvero revocarsi e co- munque dichiararsi inefficace il decreto ingiuntivo
3663/2020 RG 4797/2020 emesso dal Tribunale di Ba- ri, nella persona del Dr. Nicola MAGALETTI in data
10 settembre 2020 e notificato in uno al precetto in data 19 marzo 2021 per inefficacia dello stesso per mancata notifica nel termine di giorni 60 dalla data di emissione;
ancora preliminarmente annullar-
3 si ovvero revocarsi e comunque dichiararsi ineffi- cace il decreto ingiuntivo 3663/2020 RG 4797/2020 emesso dal Tribunale di Bari, nella persona del Dr.
Nicola MAGALETTI in data 10 settembre 2020 e noti- ficato in uno al precetto al signor Controparte_8
[...
in data 19 marzo 2021 ed alla signora Parte_2
in data 30 marzo 2021 per carenza di le-
[...] gittimazione sostanziale della parte richiedente per i motivi esposti in premessa;
annullarsi ovvero revocarsi e comunque dichiararsi inefficace il de- creto ingiuntivo di cui alla presente opposizione per avvenuto pagamento della somma richiesta da parte della Controparte_9
e come meglio esposto in premessa;
an-
[...] nullarsi ovvero revocarsi e comunque dichiararsi inefficace il decreto ingiuntivo di cui alla pre- sente opposizione per mancanza di prova del credito in esso portato e come meglio specificato;
in su- bordine accertarsi la somma eventualmente ancora dovuta dai ricorrenti in considerazione dell'intervenuto pagamento da parte della
[...]
condannare Controparte_9
l'opposta alle spese, diritti ed onorari del pre- sente giudizio con attribuzione al procuratore che se ne dichiara antistatario”.
A sostegno dell'opposizione, e Parte_1 hanno eccepito la nullità del Parte_2 decreto ingiuntivo per tardiva notificazione in violazione dell'art. 644 c.p.c., il difetto di le-
4 gittimazione attiva della società opposta in ragio- ne della mancata produzione in giudizio del con- tratto di cessione del credito azionato in via mo- nitoria, la nullità del citato decreto ingiuntivo per assenza di prova scritta nonché la nullità del- lo stesso per intervenuto pagamento da parte della
Controparte_9
[...]
Si è costituito in giudizio l'istituto di credito opposto, con comparsa del 27/07/2021, con cui, con- testando la fondatezza dell'avversa opposizione, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare
Respingere, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva de Decreto non sussistendone i presuppo- sti.
Nel merito
Dichiarare inammissibili e comunque respingere le domande tutte formulate dai sig.ri Parte_1
e in quanto totalmente infon- Controparte_10 date in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in atti;
per l'effetto, rigettare la proposta oppo- sizione e confermare integralmente il Decreto In- giuntivo n. 3663/2020 emesso in data 10.09.2020 dal
Tribunale di Bari.
Nel merito, in via subordinata
Respingere, per le ragioni esposte in atti, la pro- posta opposizione e conseguentemente, anche nell'ipotesi denegata e non creduta di accoglimento
5 parziale dell'opposizione, condannare i sig.ri
[...]
e al pagamento in CP_10 Parte_1 favore della della somma di euro € Controparte_1
116716,75, oltre interessi e spese, ovvero della diversa somma accertanda come dovuta in corso di causa.
In ogni caso
Con il favore delle spese e degli onorari di causa, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, come per legge”.
Esperita, con esito negativo, la procedura di me- diazione e concessi i termini ex art. 183, comma 6,
n. 1 c.p.c., la causa è stata istruita documental- mente.
Accolta, con ordinanza del 12/10/2022, la richie- sta di sospensione della provvisoria esecuzione e ritenuta la causa matura per la decisione, la causa
è stata rinviata per la precisazione delle conclu- sioni.
All'udienza del 14 maggio 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
La domanda di pagamento è fondata e va pertanto accolta.
Preliminarmente, quanto all'eccezione di ineffica- cia del decreto ingiuntivo opposto stante la manca-
6 ta notifica dello stesso entro il termine di 60 giorni dalla data di emissione deve osservarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità “l'ineffi- cacia del decreto ingiuntivo è legittimamente ri- conducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso. Pertanto, potendo ta- le nullità od irregolarità essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo articolo 650 del cpc, deve essere esclusa la pre- sunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'articolo 644 del cpc” (Cass. Civ.
n.29820/2024).
In ogni caso, deve evidenziarsi che avviato il giudizio di opposizione, il Giudice del merito do- vrebbe in ogni caso pronunciarsi sulla pretesa cre- ditoria già azionata in via monitoria, dovendosi comunque considerare l'originario ricorso come do- manda giudiziale, e tale domanda come parte neces- saria del giudizio di opposizione (ex multis, Cass.
Civ. n.27062/2021).
Va, pertanto, rigettata l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
In ordine al difetto di legittimazione attiva deve osservarsi che secondo la giurisprudenza di legit-
7 timità la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore ori- ginario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al d.lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implici- tamente riconosciuta (Cass. n. 24798/2020; Cass. n.
4116/2016).
In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, se da un lato la produzione in giudi- zio dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Uf- ficiale dell'avvenuta cessione esonera la cessiona- ria dalla notificazione al debitore ceduto, dall'altro, al fine di dimostrare la titolarità del credito, deve recare l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza una specifica enunciazione di ciascuno di essi, purché gli ele- menti comuni presi in considerazione per la forma- zione delle singole categorie consentano di indivi- duare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. n. 10860/2024; Cass. N. 15884/2019;
Cass. n. 17110/2019; Cass. n. 31118/2017).
Nella specie, l'opposta ha prodotto l'estratto della Gazzetta Ufficiale, recante l'avviso di ces- sione di crediti in blocco da Unione di Banche Ita- liane S.p.a. a contenente Controparte_1
8 l'indicazione delle caratteristiche dei crediti og- getto della cessione, compatibili con i crediti azionati, ossi tutti quelli “derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il
1960 e il 2017, i cui debitori sono stati classifi- cati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della
Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della
Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991” (doc.
n. 10 fasc. opposta).
Ha, inoltre, prodotto, in allegato alla comparsa di costituzione, la dichiarazione resa dalla banca cedente di avvenuta cessione dei crediti oggetto di causa alla odierna opposta, circostanza che dimo- stra altresì la fuoriuscita dei crediti dal patri- monio della cedente e l'effetto liberatorio del pa- gamento eventualmente effettuato in favore della cessionaria nonché l'elenco delle posizioni cedute con la specifica dei numeri identificativi dei re- lativi rapporti (doc. nn. 15 e 16 fasc. opposta).
Pertanto, sulla base di tali elementi, complessi- vamente valutati, può ritenersi provata la titola- rità del credito in capo all'opposta.
Nel merito, giova precisare che, in tema di onere della prova, nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione, ciascuna delle parti viene ad as-
9 sumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al credi- tore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore op- ponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe sul creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697
c.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi
(cfr tra le tante, Cass. civ. n. 17371/2003 e Cass. sez lavoro n. 16340/2009).
Orbene, com'è noto, nell'ipotesi in cui la banca faccia valere un credito nascente da un contratto di mutuo (ai fini del quale non è necessaria la ri- costruzione dell'andamento del rapporto), questa, per provare il suo credito, deve semplicemente di- mostrare la stipulazione del contratto e la conse- gna della somma mutuata (Cass. civ. 02/01/2023 n.
21).
Incombe sul debitore l'onere di provare fatti mo- dificativi o estintivi del credito.
Nel caso di specie, l'opposta ha depositato, sin dalla fase monitoria, il contratto di conto corren- te ordinario n. 10189 del 25/01/2006, il contratto di apertura di credito in conto corrente del
27/01/2006, il contratto di apertura di credito in conto corrente del 02/08/2007, il contratto di fi- nanziamento n. 78048 del 27/01/2006 con relativi documenti di sintesi (doc. nn. 4, 5.1, 5.2 e 6
10 fasc. monitorio), gli estratti conto ex art. 50 TUB
(docc. nn. 11.1, 11.2 e 11.3 fasc. monitorio) non- ché gli estratti conto relativi al conto corrente n. 10189 (doc. allegati alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.).
Dal contratto finanziamento in atti, risulta che l'erogazione (traditio) sia avvenuta al momento della stipula.
D'altra parte, la traditio è rimasta incontestata da parte degli opponenti, che si sono limitati a formulare eccezioni relative al contenuto dei docu- menti contrattuali. Di conseguenza, la banca ha adempiuto al proprio onere probatorio e, pertanto,
l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta va rigettata.
Viceversa, il debitore non ha adempiuto al suo onere di provare fatti modificativi o estintivi del credito.
Va, altresì, rigettata l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per intervenuto pagamen- to da parte della Controparte_11 in difetto di prova dell'avvenuto paga-
[...] mento.
In tal senso, deve osservarsi che a nulla rileva la comunicazione depositata in atti da parte degli opponenti poiché quest'ultima si riferisce all'escussione del fondo per un finanziamento dell'importo di €. 100.000,00 mentre il credito azionato in via monitoria rinviene dal mancato pa-
11 gamento delle rate del finanziamento n. 78048 di €.
300.000,00 nonché dal saldo debitore del conto cor- rente n. 10189 e della linea anticipi su detto con- to corrente.
Conclusivamente, va accolta la domanda di pagamen- to e dichiarato definitivamente esecutivo il decre- to opposto, con condanna degli opponenti al paga- mento della somma ingiunta oltre accessori.
Le spese di lite per la fase di opposizione seguo- no la soccombenza e vengono liquidate come segue:
Valore della causa: €. 116.716,75
Studio della controversia (valore medio): €.
2.552,00
Fase introduttiva (valore medio): €. 1.628,00
Fase istruttoria (valore minimo): €. 2.835,00
Fase decisoria (valore medio): €. 4.253,00
Compenso tabellare: €. 11.268,00
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, defi- nitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, domanda o istanza disattesa o assorbita:
1) accoglie la domanda di pagamento e, per l'effetto, rigetta l'oposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto oppo- sto;
2) condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore della opposta,
12 che liquida in €. 11.268,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% , IVA e CPA;
3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in data 11.9.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Rana
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