TRIB
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/04/2025, n. 6297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6297 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione IV
In composizione monocratica, in persona del giudice dr. Giuseppe Lauropoli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21741 del R.G. dell'anno 2024 (alla quale è riunita la causa civile iscritta al n. 29921 del R.G. del 2024), rimessa in decisione in data 18.3.2025 e vertente
TRA
(già , C.F. e P.IVA con sede in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
NO ON (Mi), via Alessandro Volta 16, nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Marco Ciaralli e dall'avv. Vincenzo Di Tella, ed elettivamente domiciliata in Roma, via Filippo Corridoni 25
- attrice/opponente tanto nella causa r.g. 21741/24, quanto nella causa riunita r.g. 29921/24 -
E
(C.F. ), nata in Romania il [...], in [...] e quale CP_1 C.F._1 procuratrice speciale di (C.F. ), nato in [...] il [...], e CP_2 C.F._2 di (C.F. ), nata in [...] il [...], come da Controparte_3 C.F._3 procura speciale del 13.2.2018, rappresentati e difesi dall'avvocato Erdis Doraci, per procura in atti, elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma, piazza Euclide n. 31
- convenuti/opposti nella causa r.g. 21741/24 -
NONCHE'
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
s.n.c. C.F. n. in qualità di procuratore speciale di , C.F._4 CP_2 CP_3
rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Massatani, con studio in via
[...] Controparte_5 della Giuliana 70, dove è elettivamente domiciliato per procura in atti
- convenuti/opposti nella causa r.g. 29921/24 -
CONCLUSIONI
In vista dell'udienza di rimessione della causa in decisione, le parti concludevano come segue.
Parte attrice: “(…) Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione, nel merito: 1) accertare
e dichiarare, per quanto dedotto nella premessa degli atti introduttivi del presente procedimento nonché del procedimento rubricato al n. R.G. 29921/2024 qui riunito, che gli opposti non hanno diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente in quanto il loro dante causa sig. munito di procura speciale apostillata, ha Controparte_6 sottoscritto atto di quietanza a mezzo del quale ha liberato la Compagnia da ogni onere conseguente al sinistro per cui è causa;
2) nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito non dovesse ritenere valida l'estinzione
1 dell'obbligazione della a seguito della rinuncia del procuratore speciale degli opposti sig. Parte_1 CP_6
accertare e dichiarare l'erroneità delle somme riportate dai precetti opposti in quanto gli opposti hanno ricevuto euro
[...]
46.600,00 (cfr. quietanza e divisione somme) dall'allora nonché euro 300.000,00 e, Parte_2 pertanto, tali somme dovranno essere oggetto di compensazione con quelle portate dalla sentenza. Con vittoria di spese, compenso professionale, oltre e iva e cpa come per legge”;
Conclusioni di Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: “contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti nei CP_1 precedenti scritti difensivi: 1) rigettare la proposta opposizione al precetto notificato a cura dello scrivente difensore nonché le richieste formulate nella memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c., con condanna della Controparte_7 alla rifusione delle spese del presente procedimento;
2) rigettare altresì le richieste formulate dal sig. nella
[...] _4 propria comparsa difensiva e nella memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c., con conseguente condanna alla rifusione delle spese legali”;
Conclusioni di cui alla comparsa di risposta di “che il GE rigetti la opposizione nel senso di _4 dichiarare la incompetenza funzionale del medesimo a decidere su una questione insorta antecedentemente alla formazione del titolo esecutivo ovvero che dichiari che il titolo costituito dalla sentenza numero 3889/2024 è stato rilasciato al signor in quanto parte sostanziale e processuale del giudizio di primo grado ed è egli quindi l'unico soggetto _4 legittimato a procedere esecutivamente, accertando che il credito di cui è titolare la signora è pari al 50% di CP_1 quanto disposto in sentenza a seguito della cessione del detto credito nella misura del 50% ovvero in ultimo, che accerti e CP_ dichiari che la opposizione riguarda esclusivamente la posizione dei signori ,con diritto della signora a CP_1 procedere ad esecuzione forzata nella ipotesi che non provveda ad un pagamento spontaneo. Con vittoria di spese e Pt_1 competenze da distrarre”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con citazione ritualmente notificata si opponeva all'atto di precetto, con il quale le veniva Parte_1 intimato, da parte di in proprio e quale procuratrice di e CP_1 CP_2 CP_3
il pagamento di un importo di € 776.754,58, spettanti in forza della sentenza n. 3889/2024 del
[...]
Tribunale di Roma.
Deduceva, innanzi tutto, come fosse dubbia la stessa legittimazione attiva degli istanti, considerato che il titolo risultava emesso in favore di quale procuratore degli stessi e tenuto conto che _4
l'intervenuta revoca della procura conferita all' non era affatto pacifica, dal momento che lo _4 stesso giudice che aveva emesso il titolo aveva ritenuto di non procedere alla correzione dell'errore materiale dello stesso.
Sotto altro profilo, rilevava di aver rinvenuto, successivamente alla pronuncia della sentenza posta a base del precetto, documentazione dalla quale emergeva l'esistenza di una transazione in virtù della quale il precedente procuratore della Compagnia aveva rinunciato ad ogni altra somma in relazione al sinistro occorso.
In ultimo evidenziava la erroneità dei calcoli operati nel precetto, i quali non tenevano conto di pagamenti intervenuti ancor prima della emissione della sentenza.
2 nel costituirsi in proprio e quale procuratrice dei due congiunti, rilevava come la CP_1 intervenuta revoca della procura conferita all' fosse stata accertata, nel corso del medesimo _4 giudizio poi definito con sentenza n 3889/2024, mediante sentenza non definitiva n. 10402/2021, sicché la relativa questione doveva ritenersi certamente risolta.
Quanto agli ulteriori rilievi sollevati dalla opponente, evidenziava come i medesimi non potessero trovare accoglimento nella presente sede, trattandosi di questioni che, al più, avrebbero dovuto essere dedotte in sede di merito.
A distanza di poche settimane dalla notifica del precetto da parte di veniva notificato CP_1 altro precetto da parte di , nell'interesse e quale procuratore di , _4 CP_2 CP_3
e per un importo di oltre € 779.000, nascente anch'esso dalla sentenza
[...] Controparte_8
n. 3889/2024.
Anche contro tale atto di precetto proponeva opposizione la chiedendo Controparte_7 preliminarmente la riunione del giudizio di opposizione da ultimo introdotto a quello precedentemente proposto dalla medesima contro il precedente precetto notificato sulla base del medesimo titolo e ribadendo la evidente incertezza in merito alla titolarità del credito azionato, anche alla luce della dedotta revoca della procura ad _4
Ribadiva, inoltre, ancora una volta, come la controversia definita con la sentenza n. 3889/2024 fosse stata da anni definita con transazione sottoscritta da altro procuratore dei sig.ri . CP_1
Segnalava, in ultimo, la errata quantificazione delle somme pretese con atto di precetto.
Si costituiva quale procuratore dei sig.ri e altri, evidenziando come la _4 CP_1 legittimazione attiva dello stesso fosse consacrata sulla base del titolo posto a base del precetto, essendo pertanto preclusa, in sede di opposizione a precetto, qualsiasi possibilità di riconsiderare tale profilo.
Evidenziava, ad ogni buon conto, come non vi fosse alcun motivo per paralizzare la pretesa esecutiva vantata da non ricorrendo alcuna interferenza rispetto all'altro atto di precetto oggetto CP_8 di opposizione.
Rilevava, in ultimo, di essersi reso cessionario del 50% del credito vantato dai propri rappresentati, riservandosi di documentare tale rilevante circostanza.
In corso di causa veniva disposta la riunione dei due procedimenti e veniva altresì disposta, con provvedimento dell'11.10.2024, la parziale sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
tale pronuncia cautelare, poi, è stata da ultimo riformata con ordinanza collegiale datata 27.11.2024, la quale riteneva inammissibile l'istanza di sospensione svolta contro il precetto intimato da avendo _4 ricondotto la svolta opposizione nell'ambito dell'art. 617, comma 2, c.p.c.
All'udienza del 18.3.2025, sulla precisazione delle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
1. Si ritiene di accogliere parzialmente l'opposizione nei limiti di cui appresso si dirà.
3 Deve, innanzi tutto, precisarsi che pur non avendo parte opponente riproposto, nelle proprie conclusioni precisate in vista dell'udienza di rimessione della causa in decisione, il motivo di opposizione concernente la carenza di legittimazione attiva dei procuratori opposti (motivo di opposizione che, in entrambi gli atti introduttivi delle due opposizioni, neppure veniva esplicitato nelle conclusioni degli atti di citazione, pur venendo dedicato a tale profilo, nei due distinti atti introduttivi, un paragrafo all'interno di ciascun atto di citazione), un tale motivo di opposizione non può ritenersi rinunciato, alla luce del contenuto delle memorie conclusionali depositate da tale parte.
2. Deve premettersi, come già esposto in precedenza, come alla base dei due precetti oggetto delle due opposizioni riunite vi sia il credito sancito dalla sentenza n. 3889/2024 in favore di ciascuno degli opposti, a titolo di risarcimento del danno conseguente a sinistro stradale.
In particolare, con il primo dei due anzidetti atti di precetto, veniva intimato il pagamento delle somme da parte di in proprio e quale procuratrice di e di CP_1 CP_2 Persona_1 mentre con il secondo veniva intimato il pagamento da parte di quale procuratore di _4
, e in relazione ai crediti da questi ultimi vantati. CP_2 Persona_1 Controparte_8
Il motivo per il quale i due precetti opposti hanno ad oggetto crediti in buona parte coincidenti risiede nel fatto che tanto quanto ritengono di avere piena legittimazione a _4 CP_1 pretendere le somme portate dal titolo posto a base del precetto.
A ciò deve aggiungersi come la opponente, al di là delle questioni concernenti la corretta individuazione del creditore avente diritto alla riscossione delle somme, contesti in radice la stessa esistenza di qualsiasi credito vantato dagli opposti e, comunque, in via subordinata, chieda la riduzione del credito in relazione a somme medio tempore versate agli opposti.
Deve, infine, aggiungersi come stando alla propria comparsa, agisca non solo quale _4 procuratore di alcuni creditori, ma pure in proprio, quale cessionario di parte dei crediti vantati dai propri rappresentati.
3. Ciò posto, pare utile, in via preliminare, sgombrare il campo dalle questioni da ultimo esaminate.
Quanto alla questione concernente la pretesa esistenza di una transazione, intervenuta con altro procuratore delle persone danneggiate (sig.ri ed altri), deve osservarsi come venga certamente in CP_1 rilievo, come già osservato nella ordinanza che si pronunciava in punto di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, questione che avrebbe dovuto essere sollevata in sede di merito, trattandosi di transazione conclusa ancora prima che avesse inizio il giudizio poi definito con la sentenza n.
3889/2024.
A riguardo, giova ricordare quanto affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, stando alla quale “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la
4 cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (Cass. Sez. 3, 4.2.2025, n. 2785).
Peraltro, la relativa questione veniva esaminata e disattesa anche nel corso del giudizio 70510/2016 (poi definito con sentenza n. 3889/2024, posta a base dei due atti di precetto opposti), mediante la sentenza non definitiva n. 10402/2021.
4. A conclusioni analoghe deve pervenirsi con riguardo alla istanza di rideterminazione delle somme pretese con i due distinti atti di precetto, sul presupposto dell'avvenuto versamento di somme non debitamente computate in sede di merito.
A riguardo, venendo in rilievo versamenti effettuati in epoca anteriore alla stessa introduzione del giudizio di merito poi definito con sentenza n. 3889/2024 (si tratta di versamenti, per € 300.000 ed €
65.000, effettuati nel corso del 2011, mentre la lite poi definita con la sentenza posta a base dei precetti veniva introdotta nel corso del 2016), non vi è dubbio che la relativa questione avrebbe dovuto essere dedotta in sede di merito, per le medesime ragioni rassegnate nel precedente paragrafo.
5. Venendo alla questione sollevata da nella propria comparsa di costituzione, _4 concernente la pretesa cessione in favore dello stesso del 50% dei crediti vantati dai propri rappresentati, deve osservarsi, preliminarmente, come tale domanda, contenuta nella comparsa di risposta depositata in data 21.10.2024, risulti formalizzata tardivamente, ossia successivamente allo spirare del termine di cui al secondo comma dell'art. 167 c.p.c.
Ad ogni modo, deve pure precisarsi come parte opposta, al di là della semplice allegazione in merito alla esistenza di tale cessione del credito, nulla documenti a riguardo, dovendo quindi ritenersi che la spiegata domanda sia in ogni caso non supportata dalle evidenze documentali in atti e resti, quindi, non provata.
6. Una volta sgombrato il campo dalle questioni appena esaminate, occorre domandarsi se il titolo rechi una esatta identificazione del creditore al quale spettano le somme liquidate e, una volta ritenuto che una tale identificazione vi sia, occorre individuare tale creditore, precisando se lo stesso vada individuato in (quale procuratore di , e o _4 CP_2 Controparte_3 CP_8 in (in proprio e quale procuratrice di e . CP_1 CP_2 Controparte_3
Occorre premettere, a riguardo, come le somme pretese con i due atti di precetto opposti, siano solo in parte coincidenti: come più volte ricordato in precedenza, con il primo precetto notificato, veniva intimato il pagamento di somme da parte di sia in proprio che quale procuratrice di CP_1
e mentre con il secondo atto di precetto venivano pretese somme da CP_2 Controparte_3 quale procuratore di , e _4 CP_2 Controparte_3 Controparte_8
Ne discende che non vi è alcuna sovrapposizione tra i due precetti con specifico riguardo alle posizioni di da un lato, e di dall'altro lato, con l'effetto che, con specifico CP_1 Controparte_8 riguardo a tali due creditrici, una volta ritenute superate le censure svolte da parte opponente finalizzate a vedere caducata in radice, ovvero significativamente ridotta nel quantum, la pretesa fatta da tutti i creditori opposti, non sussistano ostacoli a riconoscere la legittimazione attiva dei creditori che hanno
5 intimato il precetto (e così, deve essere riconosciuta tanto la legittimazione attiva di con CP_1 riguardo al credito - di € 181.698 per sorte, di € 23.841 per interessi e di € 11.551 per spese - dalla stessa vantato in forza del precetto notificato in data 8.5.2024, quanto la legittimazione attiva di _4 quale procuratore di in relazione ad un credito di € 209.709 vantato sulla base Controparte_8 del precetto notificato nel successivo mese di giugno).
Quanto, poi, alle posizioni di e di si osserva quanto segue. CP_2 Persona_1
Sul punto, come già più volte ricordato in precedenza, le prospettazioni delle parti opposte divergono nettamente: mentre rileva come il titolo posto a base del precetto menzioni _4 espressamente il medesimo, affermando la propria sicura legittimazione attiva, ritenendo che qualsiasi valutazione in ordine alla propria legittimazione a pretendere le somme spettanti a tali due creditori debba intendersi rimessa al giudice del merito e sottratta all'ambito esecutivo, CP_1 affermandosi procuratrice di e di afferma la propria legittimazione CP_2 Persona_2 attiva, avendo ricevuto espressa procura da parte dei due menzionati danneggiati, non valendo la menzione di nella sentenza posta a base del precetto - peraltro frutto di errore materiale e _4 contraria ad una pronuncia non definitiva resa nel corso del medesimo giudizio poi definito con sentenza n. 3889/2024 – a precludere in alcun modo il diritto dei due danneggiati a disporre delle somme ai medesimi spettanti.
A riguardo, si ritiene di accogliere le opposizioni spiegate con riguardo alle posizioni dei due creditori in questione.
Se è vero, infatti, che la sentenza n. 3889/2024, posta a base dei due precetti opposti, riconosce espressamente quale procuratore di e di resta tuttavia il _4 CP_2 Persona_1 fatto che creditori delle somme riconosciute in sentenza sono tali due soggetti rappresentati e che la espressa menzione, all'interno del titolo, del procuratore sostanziale dei medesimi, non vale in alcun modo a privare i medesimi della propria legittimazione attiva e, se del caso, del proprio potere di conferire procura ad altro soggetto per la riscossione delle somme.
A riguardo, deve osservarsi come il giudice del merito, a fronte della istanza di correzione della sentenza proposta dalle parti al fine di ottenere la rimozione dal dispositivo della sentenza n. 3889/24 del riferimento ad quale loro procuratore, pur rigettando l'istanza stessa, precisava come in _4 alcun modo tale menzione dell' nel dispositivo della sentenza potesse incidere sulle facoltà _4 sostanziali delle parti (si veda il provvedimento di rigetto dell'istanza di correzione depositato in atti da parte attrice nel giudizio r.g. 29921/2024).
Se ciò è vero, però, deve pure osservarsi come il precetto notificato da in proprio e quale CP_1 procuratrice dei due rappresentati, risulta fondato unicamente sulla procura conferita alla medesima nel corso del 2018 e già presa in esame nel corso del giudizio di merito, non fondandosi, invece, su un conferimento di poteri successivo alla formazione di tale titolo.
Ora, poiché tale procura era stata già presa in esame nel corso del giudizio di merito, conducendo alla già menzionata sentenza non definitiva, che in effetti accertava “l'efficacia della costituzione di CP_1
6 in proprio e quale procuratrice di e , per mezzo del patrocinio dell'avv. Erdis Doraci” CP_2 Persona_1
(si veda la sentenza n. 10402/2021, pag.5, allegata da parte convenuta , salvo poi emettere CP_1 pronuncia definitiva n. 3889/2024 resa in favore quale procuratore di e di _4 CP_2
deve concludersi che sussista, allo stato e sulla base della documentazione agli atti Controparte_3 del presente giudizio, una obiettiva incertezza in merito alla individuazione del soggetto legittimato a pretendere la riscossione delle somme spettanti a e a CP_2 Controparte_3
Quanto, infatti, alla legittimazione attiva di la stessa sembra smentita dalla procura _4 conferita nel corso del 2018 ad altra procuratrice, il cui contenuto veniva recepito nella sentenza non definitiva della quale si è fatto cenno in precedenza.
Quanto a la legittimazione della stessa a pretendere somme per conto di e CP_1 CP_2 sembra smentita dalla circostanza che, pur a fronte del deposito, nel corso del Controparte_3 giudizio di merito dal quale ha tratto origine la sentenza posta a base del precetto, della relativa procura, la sentenza definitiva veniva resa riconoscendo quale procuratore di tali due creditori. _4
Stante, allora la non pacifica legittimazione a pretendere le somme riconosciute nel titolo in favore di e di né in capo al procuratore , né in capo alla procuratrice CP_2 Controparte_3 _4
deve concludersi per l'accoglimento, sul punto, delle opposizioni e per la declaratoria di CP_1 illegittimità dei precetti notificati.
7. In conclusione, deve accogliersi l'opposizione limitatamente ai crediti vantati, nei due atti di precetto opposti, in favore di e di CP_2 Controparte_3
Deve, inoltre, respingersi l'opposizione con riguardo al credito vantato da in proprio, CP_1 sulla base del primo atto di precetto e da quale procuratore di nel _4 Controparte_8 secondo atto di precetto.
In considerazione dell'esito del presente giudizio, deve disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa nel presente giudizio.
P.Q.M.
In parziale accoglimento delle opposizioni spiegate da dichiara l'illegittimità dei Parte_1 precetti notificati in date 8.5.2024 e 24.6.2024 con specifico riguardo alle somme pretese da CP_1 quale procuratrice di e di e da quale procuratore
[...] CP_2 Controparte_3 _4 di e di CP_2 Controparte_3
Respinge le opposizioni proposte da con riguardo alle somme pretese da Parte_1 CP_1 in proprio (con l'atto di precetto notificato l'8.5.2024) e da quale procuratore di
[...] _4
(con riguardo al precetto notificato il 24.6.2024). Controparte_8
Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Roma, 28.4.2025. Il Giudice dott. Giuseppe Lauropoli
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione IV
In composizione monocratica, in persona del giudice dr. Giuseppe Lauropoli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21741 del R.G. dell'anno 2024 (alla quale è riunita la causa civile iscritta al n. 29921 del R.G. del 2024), rimessa in decisione in data 18.3.2025 e vertente
TRA
(già , C.F. e P.IVA con sede in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
NO ON (Mi), via Alessandro Volta 16, nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Marco Ciaralli e dall'avv. Vincenzo Di Tella, ed elettivamente domiciliata in Roma, via Filippo Corridoni 25
- attrice/opponente tanto nella causa r.g. 21741/24, quanto nella causa riunita r.g. 29921/24 -
E
(C.F. ), nata in Romania il [...], in [...] e quale CP_1 C.F._1 procuratrice speciale di (C.F. ), nato in [...] il [...], e CP_2 C.F._2 di (C.F. ), nata in [...] il [...], come da Controparte_3 C.F._3 procura speciale del 13.2.2018, rappresentati e difesi dall'avvocato Erdis Doraci, per procura in atti, elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma, piazza Euclide n. 31
- convenuti/opposti nella causa r.g. 21741/24 -
NONCHE'
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
s.n.c. C.F. n. in qualità di procuratore speciale di , C.F._4 CP_2 CP_3
rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Massatani, con studio in via
[...] Controparte_5 della Giuliana 70, dove è elettivamente domiciliato per procura in atti
- convenuti/opposti nella causa r.g. 29921/24 -
CONCLUSIONI
In vista dell'udienza di rimessione della causa in decisione, le parti concludevano come segue.
Parte attrice: “(…) Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione, nel merito: 1) accertare
e dichiarare, per quanto dedotto nella premessa degli atti introduttivi del presente procedimento nonché del procedimento rubricato al n. R.G. 29921/2024 qui riunito, che gli opposti non hanno diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente in quanto il loro dante causa sig. munito di procura speciale apostillata, ha Controparte_6 sottoscritto atto di quietanza a mezzo del quale ha liberato la Compagnia da ogni onere conseguente al sinistro per cui è causa;
2) nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito non dovesse ritenere valida l'estinzione
1 dell'obbligazione della a seguito della rinuncia del procuratore speciale degli opposti sig. Parte_1 CP_6
accertare e dichiarare l'erroneità delle somme riportate dai precetti opposti in quanto gli opposti hanno ricevuto euro
[...]
46.600,00 (cfr. quietanza e divisione somme) dall'allora nonché euro 300.000,00 e, Parte_2 pertanto, tali somme dovranno essere oggetto di compensazione con quelle portate dalla sentenza. Con vittoria di spese, compenso professionale, oltre e iva e cpa come per legge”;
Conclusioni di Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: “contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti nei CP_1 precedenti scritti difensivi: 1) rigettare la proposta opposizione al precetto notificato a cura dello scrivente difensore nonché le richieste formulate nella memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c., con condanna della Controparte_7 alla rifusione delle spese del presente procedimento;
2) rigettare altresì le richieste formulate dal sig. nella
[...] _4 propria comparsa difensiva e nella memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c., con conseguente condanna alla rifusione delle spese legali”;
Conclusioni di cui alla comparsa di risposta di “che il GE rigetti la opposizione nel senso di _4 dichiarare la incompetenza funzionale del medesimo a decidere su una questione insorta antecedentemente alla formazione del titolo esecutivo ovvero che dichiari che il titolo costituito dalla sentenza numero 3889/2024 è stato rilasciato al signor in quanto parte sostanziale e processuale del giudizio di primo grado ed è egli quindi l'unico soggetto _4 legittimato a procedere esecutivamente, accertando che il credito di cui è titolare la signora è pari al 50% di CP_1 quanto disposto in sentenza a seguito della cessione del detto credito nella misura del 50% ovvero in ultimo, che accerti e CP_ dichiari che la opposizione riguarda esclusivamente la posizione dei signori ,con diritto della signora a CP_1 procedere ad esecuzione forzata nella ipotesi che non provveda ad un pagamento spontaneo. Con vittoria di spese e Pt_1 competenze da distrarre”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con citazione ritualmente notificata si opponeva all'atto di precetto, con il quale le veniva Parte_1 intimato, da parte di in proprio e quale procuratrice di e CP_1 CP_2 CP_3
il pagamento di un importo di € 776.754,58, spettanti in forza della sentenza n. 3889/2024 del
[...]
Tribunale di Roma.
Deduceva, innanzi tutto, come fosse dubbia la stessa legittimazione attiva degli istanti, considerato che il titolo risultava emesso in favore di quale procuratore degli stessi e tenuto conto che _4
l'intervenuta revoca della procura conferita all' non era affatto pacifica, dal momento che lo _4 stesso giudice che aveva emesso il titolo aveva ritenuto di non procedere alla correzione dell'errore materiale dello stesso.
Sotto altro profilo, rilevava di aver rinvenuto, successivamente alla pronuncia della sentenza posta a base del precetto, documentazione dalla quale emergeva l'esistenza di una transazione in virtù della quale il precedente procuratore della Compagnia aveva rinunciato ad ogni altra somma in relazione al sinistro occorso.
In ultimo evidenziava la erroneità dei calcoli operati nel precetto, i quali non tenevano conto di pagamenti intervenuti ancor prima della emissione della sentenza.
2 nel costituirsi in proprio e quale procuratrice dei due congiunti, rilevava come la CP_1 intervenuta revoca della procura conferita all' fosse stata accertata, nel corso del medesimo _4 giudizio poi definito con sentenza n 3889/2024, mediante sentenza non definitiva n. 10402/2021, sicché la relativa questione doveva ritenersi certamente risolta.
Quanto agli ulteriori rilievi sollevati dalla opponente, evidenziava come i medesimi non potessero trovare accoglimento nella presente sede, trattandosi di questioni che, al più, avrebbero dovuto essere dedotte in sede di merito.
A distanza di poche settimane dalla notifica del precetto da parte di veniva notificato CP_1 altro precetto da parte di , nell'interesse e quale procuratore di , _4 CP_2 CP_3
e per un importo di oltre € 779.000, nascente anch'esso dalla sentenza
[...] Controparte_8
n. 3889/2024.
Anche contro tale atto di precetto proponeva opposizione la chiedendo Controparte_7 preliminarmente la riunione del giudizio di opposizione da ultimo introdotto a quello precedentemente proposto dalla medesima contro il precedente precetto notificato sulla base del medesimo titolo e ribadendo la evidente incertezza in merito alla titolarità del credito azionato, anche alla luce della dedotta revoca della procura ad _4
Ribadiva, inoltre, ancora una volta, come la controversia definita con la sentenza n. 3889/2024 fosse stata da anni definita con transazione sottoscritta da altro procuratore dei sig.ri . CP_1
Segnalava, in ultimo, la errata quantificazione delle somme pretese con atto di precetto.
Si costituiva quale procuratore dei sig.ri e altri, evidenziando come la _4 CP_1 legittimazione attiva dello stesso fosse consacrata sulla base del titolo posto a base del precetto, essendo pertanto preclusa, in sede di opposizione a precetto, qualsiasi possibilità di riconsiderare tale profilo.
Evidenziava, ad ogni buon conto, come non vi fosse alcun motivo per paralizzare la pretesa esecutiva vantata da non ricorrendo alcuna interferenza rispetto all'altro atto di precetto oggetto CP_8 di opposizione.
Rilevava, in ultimo, di essersi reso cessionario del 50% del credito vantato dai propri rappresentati, riservandosi di documentare tale rilevante circostanza.
In corso di causa veniva disposta la riunione dei due procedimenti e veniva altresì disposta, con provvedimento dell'11.10.2024, la parziale sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
tale pronuncia cautelare, poi, è stata da ultimo riformata con ordinanza collegiale datata 27.11.2024, la quale riteneva inammissibile l'istanza di sospensione svolta contro il precetto intimato da avendo _4 ricondotto la svolta opposizione nell'ambito dell'art. 617, comma 2, c.p.c.
All'udienza del 18.3.2025, sulla precisazione delle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
1. Si ritiene di accogliere parzialmente l'opposizione nei limiti di cui appresso si dirà.
3 Deve, innanzi tutto, precisarsi che pur non avendo parte opponente riproposto, nelle proprie conclusioni precisate in vista dell'udienza di rimessione della causa in decisione, il motivo di opposizione concernente la carenza di legittimazione attiva dei procuratori opposti (motivo di opposizione che, in entrambi gli atti introduttivi delle due opposizioni, neppure veniva esplicitato nelle conclusioni degli atti di citazione, pur venendo dedicato a tale profilo, nei due distinti atti introduttivi, un paragrafo all'interno di ciascun atto di citazione), un tale motivo di opposizione non può ritenersi rinunciato, alla luce del contenuto delle memorie conclusionali depositate da tale parte.
2. Deve premettersi, come già esposto in precedenza, come alla base dei due precetti oggetto delle due opposizioni riunite vi sia il credito sancito dalla sentenza n. 3889/2024 in favore di ciascuno degli opposti, a titolo di risarcimento del danno conseguente a sinistro stradale.
In particolare, con il primo dei due anzidetti atti di precetto, veniva intimato il pagamento delle somme da parte di in proprio e quale procuratrice di e di CP_1 CP_2 Persona_1 mentre con il secondo veniva intimato il pagamento da parte di quale procuratore di _4
, e in relazione ai crediti da questi ultimi vantati. CP_2 Persona_1 Controparte_8
Il motivo per il quale i due precetti opposti hanno ad oggetto crediti in buona parte coincidenti risiede nel fatto che tanto quanto ritengono di avere piena legittimazione a _4 CP_1 pretendere le somme portate dal titolo posto a base del precetto.
A ciò deve aggiungersi come la opponente, al di là delle questioni concernenti la corretta individuazione del creditore avente diritto alla riscossione delle somme, contesti in radice la stessa esistenza di qualsiasi credito vantato dagli opposti e, comunque, in via subordinata, chieda la riduzione del credito in relazione a somme medio tempore versate agli opposti.
Deve, infine, aggiungersi come stando alla propria comparsa, agisca non solo quale _4 procuratore di alcuni creditori, ma pure in proprio, quale cessionario di parte dei crediti vantati dai propri rappresentati.
3. Ciò posto, pare utile, in via preliminare, sgombrare il campo dalle questioni da ultimo esaminate.
Quanto alla questione concernente la pretesa esistenza di una transazione, intervenuta con altro procuratore delle persone danneggiate (sig.ri ed altri), deve osservarsi come venga certamente in CP_1 rilievo, come già osservato nella ordinanza che si pronunciava in punto di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, questione che avrebbe dovuto essere sollevata in sede di merito, trattandosi di transazione conclusa ancora prima che avesse inizio il giudizio poi definito con la sentenza n.
3889/2024.
A riguardo, giova ricordare quanto affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, stando alla quale “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la
4 cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (Cass. Sez. 3, 4.2.2025, n. 2785).
Peraltro, la relativa questione veniva esaminata e disattesa anche nel corso del giudizio 70510/2016 (poi definito con sentenza n. 3889/2024, posta a base dei due atti di precetto opposti), mediante la sentenza non definitiva n. 10402/2021.
4. A conclusioni analoghe deve pervenirsi con riguardo alla istanza di rideterminazione delle somme pretese con i due distinti atti di precetto, sul presupposto dell'avvenuto versamento di somme non debitamente computate in sede di merito.
A riguardo, venendo in rilievo versamenti effettuati in epoca anteriore alla stessa introduzione del giudizio di merito poi definito con sentenza n. 3889/2024 (si tratta di versamenti, per € 300.000 ed €
65.000, effettuati nel corso del 2011, mentre la lite poi definita con la sentenza posta a base dei precetti veniva introdotta nel corso del 2016), non vi è dubbio che la relativa questione avrebbe dovuto essere dedotta in sede di merito, per le medesime ragioni rassegnate nel precedente paragrafo.
5. Venendo alla questione sollevata da nella propria comparsa di costituzione, _4 concernente la pretesa cessione in favore dello stesso del 50% dei crediti vantati dai propri rappresentati, deve osservarsi, preliminarmente, come tale domanda, contenuta nella comparsa di risposta depositata in data 21.10.2024, risulti formalizzata tardivamente, ossia successivamente allo spirare del termine di cui al secondo comma dell'art. 167 c.p.c.
Ad ogni modo, deve pure precisarsi come parte opposta, al di là della semplice allegazione in merito alla esistenza di tale cessione del credito, nulla documenti a riguardo, dovendo quindi ritenersi che la spiegata domanda sia in ogni caso non supportata dalle evidenze documentali in atti e resti, quindi, non provata.
6. Una volta sgombrato il campo dalle questioni appena esaminate, occorre domandarsi se il titolo rechi una esatta identificazione del creditore al quale spettano le somme liquidate e, una volta ritenuto che una tale identificazione vi sia, occorre individuare tale creditore, precisando se lo stesso vada individuato in (quale procuratore di , e o _4 CP_2 Controparte_3 CP_8 in (in proprio e quale procuratrice di e . CP_1 CP_2 Controparte_3
Occorre premettere, a riguardo, come le somme pretese con i due atti di precetto opposti, siano solo in parte coincidenti: come più volte ricordato in precedenza, con il primo precetto notificato, veniva intimato il pagamento di somme da parte di sia in proprio che quale procuratrice di CP_1
e mentre con il secondo atto di precetto venivano pretese somme da CP_2 Controparte_3 quale procuratore di , e _4 CP_2 Controparte_3 Controparte_8
Ne discende che non vi è alcuna sovrapposizione tra i due precetti con specifico riguardo alle posizioni di da un lato, e di dall'altro lato, con l'effetto che, con specifico CP_1 Controparte_8 riguardo a tali due creditrici, una volta ritenute superate le censure svolte da parte opponente finalizzate a vedere caducata in radice, ovvero significativamente ridotta nel quantum, la pretesa fatta da tutti i creditori opposti, non sussistano ostacoli a riconoscere la legittimazione attiva dei creditori che hanno
5 intimato il precetto (e così, deve essere riconosciuta tanto la legittimazione attiva di con CP_1 riguardo al credito - di € 181.698 per sorte, di € 23.841 per interessi e di € 11.551 per spese - dalla stessa vantato in forza del precetto notificato in data 8.5.2024, quanto la legittimazione attiva di _4 quale procuratore di in relazione ad un credito di € 209.709 vantato sulla base Controparte_8 del precetto notificato nel successivo mese di giugno).
Quanto, poi, alle posizioni di e di si osserva quanto segue. CP_2 Persona_1
Sul punto, come già più volte ricordato in precedenza, le prospettazioni delle parti opposte divergono nettamente: mentre rileva come il titolo posto a base del precetto menzioni _4 espressamente il medesimo, affermando la propria sicura legittimazione attiva, ritenendo che qualsiasi valutazione in ordine alla propria legittimazione a pretendere le somme spettanti a tali due creditori debba intendersi rimessa al giudice del merito e sottratta all'ambito esecutivo, CP_1 affermandosi procuratrice di e di afferma la propria legittimazione CP_2 Persona_2 attiva, avendo ricevuto espressa procura da parte dei due menzionati danneggiati, non valendo la menzione di nella sentenza posta a base del precetto - peraltro frutto di errore materiale e _4 contraria ad una pronuncia non definitiva resa nel corso del medesimo giudizio poi definito con sentenza n. 3889/2024 – a precludere in alcun modo il diritto dei due danneggiati a disporre delle somme ai medesimi spettanti.
A riguardo, si ritiene di accogliere le opposizioni spiegate con riguardo alle posizioni dei due creditori in questione.
Se è vero, infatti, che la sentenza n. 3889/2024, posta a base dei due precetti opposti, riconosce espressamente quale procuratore di e di resta tuttavia il _4 CP_2 Persona_1 fatto che creditori delle somme riconosciute in sentenza sono tali due soggetti rappresentati e che la espressa menzione, all'interno del titolo, del procuratore sostanziale dei medesimi, non vale in alcun modo a privare i medesimi della propria legittimazione attiva e, se del caso, del proprio potere di conferire procura ad altro soggetto per la riscossione delle somme.
A riguardo, deve osservarsi come il giudice del merito, a fronte della istanza di correzione della sentenza proposta dalle parti al fine di ottenere la rimozione dal dispositivo della sentenza n. 3889/24 del riferimento ad quale loro procuratore, pur rigettando l'istanza stessa, precisava come in _4 alcun modo tale menzione dell' nel dispositivo della sentenza potesse incidere sulle facoltà _4 sostanziali delle parti (si veda il provvedimento di rigetto dell'istanza di correzione depositato in atti da parte attrice nel giudizio r.g. 29921/2024).
Se ciò è vero, però, deve pure osservarsi come il precetto notificato da in proprio e quale CP_1 procuratrice dei due rappresentati, risulta fondato unicamente sulla procura conferita alla medesima nel corso del 2018 e già presa in esame nel corso del giudizio di merito, non fondandosi, invece, su un conferimento di poteri successivo alla formazione di tale titolo.
Ora, poiché tale procura era stata già presa in esame nel corso del giudizio di merito, conducendo alla già menzionata sentenza non definitiva, che in effetti accertava “l'efficacia della costituzione di CP_1
6 in proprio e quale procuratrice di e , per mezzo del patrocinio dell'avv. Erdis Doraci” CP_2 Persona_1
(si veda la sentenza n. 10402/2021, pag.5, allegata da parte convenuta , salvo poi emettere CP_1 pronuncia definitiva n. 3889/2024 resa in favore quale procuratore di e di _4 CP_2
deve concludersi che sussista, allo stato e sulla base della documentazione agli atti Controparte_3 del presente giudizio, una obiettiva incertezza in merito alla individuazione del soggetto legittimato a pretendere la riscossione delle somme spettanti a e a CP_2 Controparte_3
Quanto, infatti, alla legittimazione attiva di la stessa sembra smentita dalla procura _4 conferita nel corso del 2018 ad altra procuratrice, il cui contenuto veniva recepito nella sentenza non definitiva della quale si è fatto cenno in precedenza.
Quanto a la legittimazione della stessa a pretendere somme per conto di e CP_1 CP_2 sembra smentita dalla circostanza che, pur a fronte del deposito, nel corso del Controparte_3 giudizio di merito dal quale ha tratto origine la sentenza posta a base del precetto, della relativa procura, la sentenza definitiva veniva resa riconoscendo quale procuratore di tali due creditori. _4
Stante, allora la non pacifica legittimazione a pretendere le somme riconosciute nel titolo in favore di e di né in capo al procuratore , né in capo alla procuratrice CP_2 Controparte_3 _4
deve concludersi per l'accoglimento, sul punto, delle opposizioni e per la declaratoria di CP_1 illegittimità dei precetti notificati.
7. In conclusione, deve accogliersi l'opposizione limitatamente ai crediti vantati, nei due atti di precetto opposti, in favore di e di CP_2 Controparte_3
Deve, inoltre, respingersi l'opposizione con riguardo al credito vantato da in proprio, CP_1 sulla base del primo atto di precetto e da quale procuratore di nel _4 Controparte_8 secondo atto di precetto.
In considerazione dell'esito del presente giudizio, deve disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa nel presente giudizio.
P.Q.M.
In parziale accoglimento delle opposizioni spiegate da dichiara l'illegittimità dei Parte_1 precetti notificati in date 8.5.2024 e 24.6.2024 con specifico riguardo alle somme pretese da CP_1 quale procuratrice di e di e da quale procuratore
[...] CP_2 Controparte_3 _4 di e di CP_2 Controparte_3
Respinge le opposizioni proposte da con riguardo alle somme pretese da Parte_1 CP_1 in proprio (con l'atto di precetto notificato l'8.5.2024) e da quale procuratore di
[...] _4
(con riguardo al precetto notificato il 24.6.2024). Controparte_8
Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Roma, 28.4.2025. Il Giudice dott. Giuseppe Lauropoli
7