TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/10/2025, n. 1887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1887 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12494/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Lucia Minutella Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12494/2024
promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CERCHIA MARIA PIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“come da ricorso presentato congiuntamente”
Per il P.M.
“Visto nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE I signori e Parte_1 Parte_2 contraevano matrimonio con rito concordatario in CIVITELLA IN VAL DI AN il 29.07.2001.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CIVITELLA IN
VAL DI AN (atto n. 10, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 31.10.2004 e il 19.09.2008. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 20.05.2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 187 del 2025, pubblicata in data 23.01.2025, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex.art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 -bis. 51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett.b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, scaduto il termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza di comparizione personale delle parti in sede di separazione, dalla data in cui il Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al
Collegio per la decisione in punto di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
e iscrizione i cui estremi sono Parte_1 Parte_2 precisati in narrativa;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CIVITELLA IN VAL DI AN di provvedere alle incombenze di legge;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE il pagamento del mantenimento nella seguente misura: alla signora
[...]
€300,00, tal cifra comprende anche il pagamento delle spese di Parte_3 condominio e di utenza per la casa coniugale;
alla figlia €.100,00 mensile fino al Per_2 raggiungimento dell'indipendenza con pagamento eseguito a favore della madre;
al figlio Per_1
€100,00 mensile fino all'indipendenza economica. Tale somma sarà versata tramite bonifico bancario direttamente sul suo conto. Il pagamento sarà versato entro il 5 di ciascun mese e sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat. Il versamento sarà eseguito a partire dal deposito del presente atto.
DISPONE che per quanto riguarda le cure mediche dovranno essere eseguite presso strutture pubbliche salvo diverso accordo o urgenza saranno eseguite in strutture private. Dette spese saranno divise al 50% tra i coniugi. Le spese per gli studi (corsi,stage,viaggi studi) saranno divisi al 50%.
Ulteriori spese straordinarie verranno divise al 50% tra i coniugi secondo quanto previsto dal
Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino.
DISPONE l'affidamento della minore ad entrambi i genitori con collocazione insieme a Per_2 presso la madre Per_1
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento e all'educazione nel periodo in cui li ha con sé
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale alla signora Parte_3
.
[...]
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
24.10.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dr. Lucia Minutella Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Lucia Minutella Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12494/2024
promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CERCHIA MARIA PIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“come da ricorso presentato congiuntamente”
Per il P.M.
“Visto nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE I signori e Parte_1 Parte_2 contraevano matrimonio con rito concordatario in CIVITELLA IN VAL DI AN il 29.07.2001.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CIVITELLA IN
VAL DI AN (atto n. 10, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 31.10.2004 e il 19.09.2008. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 20.05.2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 187 del 2025, pubblicata in data 23.01.2025, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex.art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 -bis. 51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett.b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, scaduto il termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza di comparizione personale delle parti in sede di separazione, dalla data in cui il Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al
Collegio per la decisione in punto di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
e iscrizione i cui estremi sono Parte_1 Parte_2 precisati in narrativa;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CIVITELLA IN VAL DI AN di provvedere alle incombenze di legge;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE il pagamento del mantenimento nella seguente misura: alla signora
[...]
€300,00, tal cifra comprende anche il pagamento delle spese di Parte_3 condominio e di utenza per la casa coniugale;
alla figlia €.100,00 mensile fino al Per_2 raggiungimento dell'indipendenza con pagamento eseguito a favore della madre;
al figlio Per_1
€100,00 mensile fino all'indipendenza economica. Tale somma sarà versata tramite bonifico bancario direttamente sul suo conto. Il pagamento sarà versato entro il 5 di ciascun mese e sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat. Il versamento sarà eseguito a partire dal deposito del presente atto.
DISPONE che per quanto riguarda le cure mediche dovranno essere eseguite presso strutture pubbliche salvo diverso accordo o urgenza saranno eseguite in strutture private. Dette spese saranno divise al 50% tra i coniugi. Le spese per gli studi (corsi,stage,viaggi studi) saranno divisi al 50%.
Ulteriori spese straordinarie verranno divise al 50% tra i coniugi secondo quanto previsto dal
Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino.
DISPONE l'affidamento della minore ad entrambi i genitori con collocazione insieme a Per_2 presso la madre Per_1
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento e all'educazione nel periodo in cui li ha con sé
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale alla signora Parte_3
.
[...]
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
24.10.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dr. Lucia Minutella Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.