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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/12/2025, n. 1963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1963 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dottoressa Francesca Rosaria Plutino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 281 sexies c.p.c. ed ex art. 30 D.lgs. 286/1998)
nella causa iscritta al n. 2790/2024 R.G.A.C., promossa da
(C.F.: ), nata a Mlalka Old Salem in [...], il [...]e residente a Parte_1 C.F._1
NO (RC) alla via Pentolai, n. 35 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Oppedisano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale, sito a Reggio AL, alla Via Orchidea 8 giusta procura in calce al presente atto
-ricorrente-
contro
:
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio AL, presso i cui Uffici in via del Plebiscito n. 15 è elettivamente domiciliato;
e in persona del Controparte_2 Prefetto pro-tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio AL, presso i cui Uffici in via del Plebiscito n. 15 è elettivamente domiciliato;
-resistente-
pagina 1 di 8 Oggetto: ricorso avverso diniego/revoca di nulla osta per motivi familiari.
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 30 del DLGS n. 286/1998, depositato l'11 novembre 2024, nata a [...] Parte_1
Salem in Marocco il 09.05.1981, ha impugnato il provvedimento di rigetto del nulla osta per ricongiungimento familiare, rilasciato in favore del coniuge emesso dalla Prefettura UTG di Reggio Persona_1
AL (prot. P-RC/F/N/2023/104088) e notificato alla ricorrente il 12.08.2024, chiedendo nel merito, previa sospensiva del provvedimento, di “accogliere lo spiegato ricorso e, per l'effetto, annullare e/o revocare il provvedimento emesso dalla Prefettura di Reggio AL – Ufficio Territoriale del governo – Sportello Unico per l'Immigrazione, emesso in data 12.08.2024.”.
Altresì, in via istruttoria, ha richiesto la produzione in giudizio dell'intera documentazione amministrativa inerente il ricorrente da parte dell'Amministrazione resistente.
La , in persona del Prefetto in carica, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato di Reggio AL, si è costituita in giudizio depositando comparsa di costituzione in data 18 febbraio 2025 chiedendo di “rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese ed onorari di lite”.
Con ordinanza del 22 novembre 2024, il Giudice ha rilevato che: il presente procedimento andava presentato con ricorso ex art. 281 decies c.p.c.. ( art. 20 D. L.vo 150/2011), per cui ha disposto “il mutamento del rito da camerale a rito ex art. 281 decies c.p.c.” e per l'effetto, ha disposto che parte ricorrente: “provveda alla integrazione dell'atto introduttivo del giudizio o alla sua riedizione secondo il rito applicabile…”
In ottemperanza all'ordinanza, parte ricorrente ha depositato, in data 27.11.2024, riedizione del ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
Con decreto del 30.11.2024, il Giudice ha respinto l'istanza di sospensione richiesta e ha fissato l'udienza al 24 febbraio 2025, successivamente rinviata d'ufficio al 28 aprile 2025.
All'udienza celebratasi in data 28 aprile 2025, la difesa del ricorrente ha eccepito la tardività della costituzione in giudizio del , insistendo sulle motivazioni e sull'accoglimento; il Giudice, contestualmente, ha disposto CP_1
l'acquisizione del casellario giudiziale riguardante rinviando l'udienza al 24.11.2025 Persona_1
All'udienza del 24 novembre 2025, parte ricorrente ha ribadito la richiesta di accoglimento del ricorso mentre per il Ministero nessuno è comparso pertanto, il Giudice ha riservato la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies u. c. c.p.c..
Il Pubblico Ministero, regolarmente notiziato, non ha presentato né osservazioni né conclusioni.
pagina 2 di 8 Appare a questo punto opportuno, in via preliminare, effettuare un sintetico excursus del quadro normativo che viene in rilievo nel caso in esame.
Nel caso specifico, secondo l'art. 30 del d.lgs. 286/1998: “
1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:
a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;
d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana”.
Ancora in particolare, l'art. 29 del d.lgs. 286/1998, al comma 1, statuisce che “Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute”.
Al comma 3 dell'appena citato articolo, si legge quanto segue “Salvo quanto previsto dall'articolo 29 bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:
a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali, previa verifica del numero degli occupanti dell'alloggio e degli altri requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190
pagina 3 di 8 del 18 luglio 1975. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;
b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente;
b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al
Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo è da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”.
Non ultimo, nel caso de quo, viene in rilievo l'art. 5 comma 5 del D.lgs. 286/98 dispone, in particolare, che “Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto ai sensi dell'art. 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese di origine, nonché per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”. Questa norma è stata dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte Costituzionale, in quanto non in grado di offrire il medesimo grado di tutela, rispetto a coloro che avevano esercitato il diritto al ricongiungimento, a coloro che, pur avendone i requisiti, non avevano esercitato il medesimo diritto (sentenza n. 202/2013: “L'impossibilità di annoverare tra i beneficiari di tale tutela rafforzata tutti coloro che vivono in Italia con una famiglia, indipendentemente dal tipo di permesso di soggiorno di cui dispongono, determina, come prospettato dal giudice rimettente, una irragionevole disparità di trattamento di situazioni consimili, con una illegittima compromissione di diritti fondamentali legati alla tutela della famiglia e dei minori, in violazione sia degli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., sia dell'art. 8 della CEDU come applicato dalla Corte di Strasburgo, integrante il parametro di cui all'art. 117, primo comma, Cost.”.).
Ciò premesso sulla normativa applicabile, nel merito i ricorrenti hanno fondato la propria richiesta “di annullare
e/o revocare il provvedimento emesso dalla – Ufficio Territoriale del Governo – CP_2 Controparte_2
Sportello Unico per l'immigrazione, emesso in data 12.08.2024”, dogliandosi per i seguenti motivi di illegittimità del provvedimento prefettizio impugnato:
pagina 4 di 8 1) Violazione dell'art. 28 D. Lgs n. 286/1998 e violazione norme di diritto art. 29 D.Lgs. n. 286/1998 - per illegittimità del provvedimento adottato per violazione di legge, invero parte ricorrente lamenta la carenza di motivazione poiché ritiene che il diniego di rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare emesso dall'ufficio questorile, si fonda su una condanna nei confronti di per i reati di detenzione ed Persona_1 importazione illecita di sostanze stupefacenti risalenti alle date del 10.12.2003 e del 06.05.2004. Orbene, la difesa ha precisato che “il giudizio di pericolosità sociale può essere fondato su elementi che possano, si prescindere, dalla commissione di reati giudizialmente accertati ma che, comunque, siano tali da far ritenere gli interessati abitualmente dediti a traffici delittuosi ovvero dediti alla commissione di reati che mettano in pericolo la sicurezza pubblica” sostenendo come nel caso de quo, nessun reato è riconducibile o collegabile al familiare alla quale deve ricongiungersi l' ed inoltre, ha ribadito la risalenza nel tempo dei fatti Persona_1 penalmente rilevanti ed affermando la condotta virtuosa tenuta dal ricorrente nel corso degli anni.
2) per eccesso di potere ed erronea valutazione dei fatti. Come riportato in fatto, il diniego di rilascio del nulla osta da parte della si fonda sul seguente motivo: “dal casellario giudiziale Controparte_2 risultano provvedimenti 06/05/2004 per 1) detenzione illecita di sot. stup. Art. 73 (reclusione mesi 11)
16.12.2011 – importazione illecita di sostanze stupefacenti (reclusione anni 3)” pertanto, la difesa ha contestato il giudizio di pericolosità sociale gravante sull' emesso dall'Amministrazione resistente sulla base di Persona_1 pregresse vicende giudiziarie, richiamando sul punto consolidata giurisprudenza specificando in tal senso: “la segnalazione nel sistema SIS dello straniero interessato al ricongiungimento non determina in automatico diniego del visto da parte dell'autorità consolare, ma spetta alle autorità di pubblica sicurezza valutare se il predetto possa costituire una minaccia alla sicurezza e all'ordine pubblico” e rilevando come l'Ambasciata
d'Italia a Casablanca si è limitata a prendere atto dei procedimenti penali a carico di Persona_1 senza aggiungere motivazioni concrete al diniego del nulla osta.
3)Eccesso di potere e violazione dell'art. 3 della legge sul procedimento amministrativo (l. n. 241/90) per difetto di motivazione e di istruttoria. Violazione dell'art. 24 della Costituzione.
La difesa contesta la carenza di istruttoria e la falsa applicazione dell'istituto della pericolosità sociale laddove la
Questura non avrebbe valutato l'attualità della stessa, la situazione familiare e sociale della ricorrente e la permanenza in Italia. Invero, ha richiamato la giurisprudenza sul punto che esclude i rigidi automatismi derivanti da condanne ostative e ribadisce come debbano essere valorizzati i vincoli familiari esistenti nel territorio italiano e la durevole permanenza nel contesto familiare e sociale, laddove il provvedimento della Questura di
Reggio AL si sarebbe limitato ad un giudizio formale in ordine alla sussistenza della pericolosità sociale in re ipsa sulla base della condanna penale. Viceversa, argomenta ancora la difesa, il provvedimento avrebbe dovuto essere sostenuto da tutta quell'attività istruttoria richiesta dalla normativa e dalla giurisprudenza volta a considerare anche la presenza ed integrazione della ricorrente nel territorio italiano e la sua situazione familiare anche ai sensi dell'art. 19 c. 2 lett. c) d.lgs. 286/98.
pagina 5 di 8 La resistente, costituendosi in giudizio, ha offerto in allegato tutta la documentazione utile alla CP_2 ricostruzione della determinazione del provvedimento di revoca del nulla osta (riepilogo dati del procedimento da parte dello sportello unico di Reggio AL del 05.12.2023; informazioni generali del Controparte_2 casellario giudiziale gennaio-luglio 2024 sull'esistenza di provvedimenti a carico di alla Parte_2 data del 06.05.2024; preavviso di rigetto del 31.07.2024 e decreto di rigetto della questura di Reggio AL del
12.08.2024) riportandosi, in sostanza, al provvedimento ed alla relazione della Questura di Reggio AL.
Il provvedimento di diniego, infatti, nel rigettare tale istanza, ha considerato lo straniero rientrante nella previsione normativa di cui all'art. 4 comma 3 del d.lg.s 286/98 e dell'art. 5 co. 5 D. lgs 286/1998 che ha previsto la non ammissibilità degli stranieri che per il loro comportamento debbano ritenersi una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o che risultano condannati per i reati previsti dall'art. 380, commi 1 e
2 c.p.p., ciò sulla base delle sentenze di condanna per fatti compiuti a partire dal 2004; pertanto, il CP_1 resistente ha chiesto al Tribunale adito di “rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese ed onorari di lite”.
Con note scritte del 19 aprile 2025, la difesa della ricorrente ha prodotto i certificati di iscrizione per l'anno scolastico 2024/2025 dei figli:
-certif. n. 593, datato 14.02.2025, di frequentazione della classe 3FP Manutenzione e Assistenza Tecnica presso l'istituto di istruzione superiore “Alessandro Volta” di Sassuolo (MO) (all. n. 1) e certif. n. 647, datato
20.02.2025, di frequentazione della classe 3F secondaria di primo grado tempo ordinario dell'istituto scolastico
“F. OF IO -Cont – Mont – Pas” di NO (RC) (all. n. 3) del figlio Persona_2
Prot. 0002530/U di frequentazione della classe 2 sezione AG del corso “Costruzioni, Ambiente e
[...]
Territorio – Biennio COM” dell'istituto d'istruzione superiore “Gemelli-Careri” di PI MA (RC) della figlia (all. n. 2) Persona_3
-certif. stato di famiglia (all. n. 4) riportandosi al ricorso introduttivo e chiedendo l'accoglimento del ricorso eccependo la tardività della costituzione di parte avversa;
Orbene, in base alla normativa applicabile, nel merito la domanda è fondata e può trovare accoglimento.
Deve evidenziarsi che oggetto del sindacato giurisdizionale sono solo le ragioni del diniego, non potendosi accertare cause e condizioni diverse da quelle poste a base del provvedimento impugnato;
anche se il giudizio, infatti, è sul rapporto e non sull'atto, il giudice non può sostituirsi all'autorità amministrativa accertando condizioni di diniego diverse da quelle indicate dal Questore ( così Cass. N. 14159 del 2017).
Il motivo di impugnazione risulta fondato atteso che il provvedimento non contiene una valutazione complessiva di tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, come i legami familiari in Italia, effettuando un giudizio di bilanciamento e considerandole recessive rispetto alla pericolosità sociale. Tale bilanciamento è viepiù necessario alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 2013 che ha affermato l'illegittimità
pagina 6 di 8 costituzionale dell'art. 5 comma 5, d.lg. n. 286 del 1998, nella parte in cui non estende la tutela rafforzata ivi prevista a tutti casi in cui lo straniero abbia legami familiari, osservando che la tutela della famiglia dei minori assicurata dalla Costituzione indica che ogni decisione sul rilascio sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi abbia i legami familiari in Italia previsti dalla legge debba fondarsi su un'attenta ponderazione della pericolosità concreta attuale dello straniero condannato, senza che il permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo rilievo della subita condanna per determinati reati.
La stessa Corte di Cassazione ha negli anni consolidato detto orientamento e così nelle più recenti pronunce, tra cui l'Ord. Sez. 6-1, n. 17070 del 28.06.2018: “In materia di divieto di espulsione per ragioni di coesione familiare, è onere dell'autorità amministrativa e, successivamente, dell'autorità giurisdizionale, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, esplicitare in concreto le ragioni dell'attuale pericolosità sociale del richiedente il permesso di soggiorno, che siano tali da giustificare il rigetto dell'istanza. Per effetto delle modifiche introdotte, con il d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, agli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5 (cui è stato anche aggiunto il comma 5 bis) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, infatti, in caso di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l'applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma (nella specie, in materia di stupefacenti), sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata “ex ante” in via legislativa, occorrendo, invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione contenuti nel novellato art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 286 del 1998 (la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso).
Dalla documentazione acquisita è emerso che, delle condanne riportate nel provvedimento impugnato, solo due si rilevano come definitive tuttavia, i fatti si riferiscono ad epoca risalente (entrambi i reati sono difatti ascrivibili al 2004) pertanto, le condotte precedentemente tenute dall' non possono costituire una minaccia Parte_2 concreta all'ordine pubblico, né possono incidere negativamente sulla valutazione del rilascio del nulla osta, anche in ragione del principio della “tutela rafforzata”, alla presenza di legami familiari.
Ed invero, il giudice deva basare sul proprio giudizio sul bilanciamento tra le esigenze di ordine pubblico e la tutela del diritto del ricorrente al mantenimento della propria unità familiare, a tal proposito dovendosi richiamare diverse pronunce della Corte (Cass. N. 23423/22; 24148/20; 20692/19), secondo la quale “…la valutazione della sussistenza del requisito della pericolosità sociale dello straniero va effettuata in concreto ed all'attualità, tenendo conto dell'esame complessivo della sua personalità, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, senza limitarsi ad una mera valutazione dei precedenti penali”.
Giova ricordare che l'art. 8 CEDU prevede che “ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità
pagina 7 di 8 pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui". (Cass. Civ. sez. I - 28/10/2020, n. 23720).
Orbene, i reati indicati, tutti comuni e non di realizzazione recente, non sono indicatori del peculiare profilo di pericolosità richiesto;
né la stessa può desumersi dal contesto relazionale caratterizzato da una rete familiare con la presenza nel territorio italiano sia della moglie, percettrici di reddito, che dei figli.
Pertanto, non v'è dubbio che il rigetto dell'istanza di ricongiungimento comprometterebbe il diritto all'unità familiare, oltre che renderebbe probabile lo scadimento delle condizioni di vita privata in maniera tale da recare un “vulnus” al diritto riconosciuto dall'art. 8 della CEDU.
In conclusione, il ricorso va accolto.
Quanto alle spese, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Reggio AL, Prima Sezione Civile- sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) - accoglie il ricorso presentato da e dichiara che ha diritto al Parte_1 Controparte_3 rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare;
2) – condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite a favore della ricorrente che liquida in euro 1700,00 oltre spese generali, cpa ed iva;
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Reggio AL, 23.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Rosaria Plutino
pagina 8 di 8
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dottoressa Francesca Rosaria Plutino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 281 sexies c.p.c. ed ex art. 30 D.lgs. 286/1998)
nella causa iscritta al n. 2790/2024 R.G.A.C., promossa da
(C.F.: ), nata a Mlalka Old Salem in [...], il [...]e residente a Parte_1 C.F._1
NO (RC) alla via Pentolai, n. 35 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Oppedisano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale, sito a Reggio AL, alla Via Orchidea 8 giusta procura in calce al presente atto
-ricorrente-
contro
:
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio AL, presso i cui Uffici in via del Plebiscito n. 15 è elettivamente domiciliato;
e in persona del Controparte_2 Prefetto pro-tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio AL, presso i cui Uffici in via del Plebiscito n. 15 è elettivamente domiciliato;
-resistente-
pagina 1 di 8 Oggetto: ricorso avverso diniego/revoca di nulla osta per motivi familiari.
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 30 del DLGS n. 286/1998, depositato l'11 novembre 2024, nata a [...] Parte_1
Salem in Marocco il 09.05.1981, ha impugnato il provvedimento di rigetto del nulla osta per ricongiungimento familiare, rilasciato in favore del coniuge emesso dalla Prefettura UTG di Reggio Persona_1
AL (prot. P-RC/F/N/2023/104088) e notificato alla ricorrente il 12.08.2024, chiedendo nel merito, previa sospensiva del provvedimento, di “accogliere lo spiegato ricorso e, per l'effetto, annullare e/o revocare il provvedimento emesso dalla Prefettura di Reggio AL – Ufficio Territoriale del governo – Sportello Unico per l'Immigrazione, emesso in data 12.08.2024.”.
Altresì, in via istruttoria, ha richiesto la produzione in giudizio dell'intera documentazione amministrativa inerente il ricorrente da parte dell'Amministrazione resistente.
La , in persona del Prefetto in carica, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato di Reggio AL, si è costituita in giudizio depositando comparsa di costituzione in data 18 febbraio 2025 chiedendo di “rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese ed onorari di lite”.
Con ordinanza del 22 novembre 2024, il Giudice ha rilevato che: il presente procedimento andava presentato con ricorso ex art. 281 decies c.p.c.. ( art. 20 D. L.vo 150/2011), per cui ha disposto “il mutamento del rito da camerale a rito ex art. 281 decies c.p.c.” e per l'effetto, ha disposto che parte ricorrente: “provveda alla integrazione dell'atto introduttivo del giudizio o alla sua riedizione secondo il rito applicabile…”
In ottemperanza all'ordinanza, parte ricorrente ha depositato, in data 27.11.2024, riedizione del ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
Con decreto del 30.11.2024, il Giudice ha respinto l'istanza di sospensione richiesta e ha fissato l'udienza al 24 febbraio 2025, successivamente rinviata d'ufficio al 28 aprile 2025.
All'udienza celebratasi in data 28 aprile 2025, la difesa del ricorrente ha eccepito la tardività della costituzione in giudizio del , insistendo sulle motivazioni e sull'accoglimento; il Giudice, contestualmente, ha disposto CP_1
l'acquisizione del casellario giudiziale riguardante rinviando l'udienza al 24.11.2025 Persona_1
All'udienza del 24 novembre 2025, parte ricorrente ha ribadito la richiesta di accoglimento del ricorso mentre per il Ministero nessuno è comparso pertanto, il Giudice ha riservato la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies u. c. c.p.c..
Il Pubblico Ministero, regolarmente notiziato, non ha presentato né osservazioni né conclusioni.
pagina 2 di 8 Appare a questo punto opportuno, in via preliminare, effettuare un sintetico excursus del quadro normativo che viene in rilievo nel caso in esame.
Nel caso specifico, secondo l'art. 30 del d.lgs. 286/1998: “
1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:
a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;
d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana”.
Ancora in particolare, l'art. 29 del d.lgs. 286/1998, al comma 1, statuisce che “Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute”.
Al comma 3 dell'appena citato articolo, si legge quanto segue “Salvo quanto previsto dall'articolo 29 bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:
a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali, previa verifica del numero degli occupanti dell'alloggio e degli altri requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190
pagina 3 di 8 del 18 luglio 1975. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;
b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente;
b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al
Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo è da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”.
Non ultimo, nel caso de quo, viene in rilievo l'art. 5 comma 5 del D.lgs. 286/98 dispone, in particolare, che “Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto ai sensi dell'art. 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese di origine, nonché per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”. Questa norma è stata dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte Costituzionale, in quanto non in grado di offrire il medesimo grado di tutela, rispetto a coloro che avevano esercitato il diritto al ricongiungimento, a coloro che, pur avendone i requisiti, non avevano esercitato il medesimo diritto (sentenza n. 202/2013: “L'impossibilità di annoverare tra i beneficiari di tale tutela rafforzata tutti coloro che vivono in Italia con una famiglia, indipendentemente dal tipo di permesso di soggiorno di cui dispongono, determina, come prospettato dal giudice rimettente, una irragionevole disparità di trattamento di situazioni consimili, con una illegittima compromissione di diritti fondamentali legati alla tutela della famiglia e dei minori, in violazione sia degli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., sia dell'art. 8 della CEDU come applicato dalla Corte di Strasburgo, integrante il parametro di cui all'art. 117, primo comma, Cost.”.).
Ciò premesso sulla normativa applicabile, nel merito i ricorrenti hanno fondato la propria richiesta “di annullare
e/o revocare il provvedimento emesso dalla – Ufficio Territoriale del Governo – CP_2 Controparte_2
Sportello Unico per l'immigrazione, emesso in data 12.08.2024”, dogliandosi per i seguenti motivi di illegittimità del provvedimento prefettizio impugnato:
pagina 4 di 8 1) Violazione dell'art. 28 D. Lgs n. 286/1998 e violazione norme di diritto art. 29 D.Lgs. n. 286/1998 - per illegittimità del provvedimento adottato per violazione di legge, invero parte ricorrente lamenta la carenza di motivazione poiché ritiene che il diniego di rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare emesso dall'ufficio questorile, si fonda su una condanna nei confronti di per i reati di detenzione ed Persona_1 importazione illecita di sostanze stupefacenti risalenti alle date del 10.12.2003 e del 06.05.2004. Orbene, la difesa ha precisato che “il giudizio di pericolosità sociale può essere fondato su elementi che possano, si prescindere, dalla commissione di reati giudizialmente accertati ma che, comunque, siano tali da far ritenere gli interessati abitualmente dediti a traffici delittuosi ovvero dediti alla commissione di reati che mettano in pericolo la sicurezza pubblica” sostenendo come nel caso de quo, nessun reato è riconducibile o collegabile al familiare alla quale deve ricongiungersi l' ed inoltre, ha ribadito la risalenza nel tempo dei fatti Persona_1 penalmente rilevanti ed affermando la condotta virtuosa tenuta dal ricorrente nel corso degli anni.
2) per eccesso di potere ed erronea valutazione dei fatti. Come riportato in fatto, il diniego di rilascio del nulla osta da parte della si fonda sul seguente motivo: “dal casellario giudiziale Controparte_2 risultano provvedimenti 06/05/2004 per 1) detenzione illecita di sot. stup. Art. 73 (reclusione mesi 11)
16.12.2011 – importazione illecita di sostanze stupefacenti (reclusione anni 3)” pertanto, la difesa ha contestato il giudizio di pericolosità sociale gravante sull' emesso dall'Amministrazione resistente sulla base di Persona_1 pregresse vicende giudiziarie, richiamando sul punto consolidata giurisprudenza specificando in tal senso: “la segnalazione nel sistema SIS dello straniero interessato al ricongiungimento non determina in automatico diniego del visto da parte dell'autorità consolare, ma spetta alle autorità di pubblica sicurezza valutare se il predetto possa costituire una minaccia alla sicurezza e all'ordine pubblico” e rilevando come l'Ambasciata
d'Italia a Casablanca si è limitata a prendere atto dei procedimenti penali a carico di Persona_1 senza aggiungere motivazioni concrete al diniego del nulla osta.
3)Eccesso di potere e violazione dell'art. 3 della legge sul procedimento amministrativo (l. n. 241/90) per difetto di motivazione e di istruttoria. Violazione dell'art. 24 della Costituzione.
La difesa contesta la carenza di istruttoria e la falsa applicazione dell'istituto della pericolosità sociale laddove la
Questura non avrebbe valutato l'attualità della stessa, la situazione familiare e sociale della ricorrente e la permanenza in Italia. Invero, ha richiamato la giurisprudenza sul punto che esclude i rigidi automatismi derivanti da condanne ostative e ribadisce come debbano essere valorizzati i vincoli familiari esistenti nel territorio italiano e la durevole permanenza nel contesto familiare e sociale, laddove il provvedimento della Questura di
Reggio AL si sarebbe limitato ad un giudizio formale in ordine alla sussistenza della pericolosità sociale in re ipsa sulla base della condanna penale. Viceversa, argomenta ancora la difesa, il provvedimento avrebbe dovuto essere sostenuto da tutta quell'attività istruttoria richiesta dalla normativa e dalla giurisprudenza volta a considerare anche la presenza ed integrazione della ricorrente nel territorio italiano e la sua situazione familiare anche ai sensi dell'art. 19 c. 2 lett. c) d.lgs. 286/98.
pagina 5 di 8 La resistente, costituendosi in giudizio, ha offerto in allegato tutta la documentazione utile alla CP_2 ricostruzione della determinazione del provvedimento di revoca del nulla osta (riepilogo dati del procedimento da parte dello sportello unico di Reggio AL del 05.12.2023; informazioni generali del Controparte_2 casellario giudiziale gennaio-luglio 2024 sull'esistenza di provvedimenti a carico di alla Parte_2 data del 06.05.2024; preavviso di rigetto del 31.07.2024 e decreto di rigetto della questura di Reggio AL del
12.08.2024) riportandosi, in sostanza, al provvedimento ed alla relazione della Questura di Reggio AL.
Il provvedimento di diniego, infatti, nel rigettare tale istanza, ha considerato lo straniero rientrante nella previsione normativa di cui all'art. 4 comma 3 del d.lg.s 286/98 e dell'art. 5 co. 5 D. lgs 286/1998 che ha previsto la non ammissibilità degli stranieri che per il loro comportamento debbano ritenersi una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o che risultano condannati per i reati previsti dall'art. 380, commi 1 e
2 c.p.p., ciò sulla base delle sentenze di condanna per fatti compiuti a partire dal 2004; pertanto, il CP_1 resistente ha chiesto al Tribunale adito di “rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese ed onorari di lite”.
Con note scritte del 19 aprile 2025, la difesa della ricorrente ha prodotto i certificati di iscrizione per l'anno scolastico 2024/2025 dei figli:
-certif. n. 593, datato 14.02.2025, di frequentazione della classe 3FP Manutenzione e Assistenza Tecnica presso l'istituto di istruzione superiore “Alessandro Volta” di Sassuolo (MO) (all. n. 1) e certif. n. 647, datato
20.02.2025, di frequentazione della classe 3F secondaria di primo grado tempo ordinario dell'istituto scolastico
“F. OF IO -Cont – Mont – Pas” di NO (RC) (all. n. 3) del figlio Persona_2
Prot. 0002530/U di frequentazione della classe 2 sezione AG del corso “Costruzioni, Ambiente e
[...]
Territorio – Biennio COM” dell'istituto d'istruzione superiore “Gemelli-Careri” di PI MA (RC) della figlia (all. n. 2) Persona_3
-certif. stato di famiglia (all. n. 4) riportandosi al ricorso introduttivo e chiedendo l'accoglimento del ricorso eccependo la tardività della costituzione di parte avversa;
Orbene, in base alla normativa applicabile, nel merito la domanda è fondata e può trovare accoglimento.
Deve evidenziarsi che oggetto del sindacato giurisdizionale sono solo le ragioni del diniego, non potendosi accertare cause e condizioni diverse da quelle poste a base del provvedimento impugnato;
anche se il giudizio, infatti, è sul rapporto e non sull'atto, il giudice non può sostituirsi all'autorità amministrativa accertando condizioni di diniego diverse da quelle indicate dal Questore ( così Cass. N. 14159 del 2017).
Il motivo di impugnazione risulta fondato atteso che il provvedimento non contiene una valutazione complessiva di tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, come i legami familiari in Italia, effettuando un giudizio di bilanciamento e considerandole recessive rispetto alla pericolosità sociale. Tale bilanciamento è viepiù necessario alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 2013 che ha affermato l'illegittimità
pagina 6 di 8 costituzionale dell'art. 5 comma 5, d.lg. n. 286 del 1998, nella parte in cui non estende la tutela rafforzata ivi prevista a tutti casi in cui lo straniero abbia legami familiari, osservando che la tutela della famiglia dei minori assicurata dalla Costituzione indica che ogni decisione sul rilascio sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi abbia i legami familiari in Italia previsti dalla legge debba fondarsi su un'attenta ponderazione della pericolosità concreta attuale dello straniero condannato, senza che il permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo rilievo della subita condanna per determinati reati.
La stessa Corte di Cassazione ha negli anni consolidato detto orientamento e così nelle più recenti pronunce, tra cui l'Ord. Sez. 6-1, n. 17070 del 28.06.2018: “In materia di divieto di espulsione per ragioni di coesione familiare, è onere dell'autorità amministrativa e, successivamente, dell'autorità giurisdizionale, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, esplicitare in concreto le ragioni dell'attuale pericolosità sociale del richiedente il permesso di soggiorno, che siano tali da giustificare il rigetto dell'istanza. Per effetto delle modifiche introdotte, con il d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, agli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5 (cui è stato anche aggiunto il comma 5 bis) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, infatti, in caso di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l'applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma (nella specie, in materia di stupefacenti), sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata “ex ante” in via legislativa, occorrendo, invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione contenuti nel novellato art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 286 del 1998 (la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso).
Dalla documentazione acquisita è emerso che, delle condanne riportate nel provvedimento impugnato, solo due si rilevano come definitive tuttavia, i fatti si riferiscono ad epoca risalente (entrambi i reati sono difatti ascrivibili al 2004) pertanto, le condotte precedentemente tenute dall' non possono costituire una minaccia Parte_2 concreta all'ordine pubblico, né possono incidere negativamente sulla valutazione del rilascio del nulla osta, anche in ragione del principio della “tutela rafforzata”, alla presenza di legami familiari.
Ed invero, il giudice deva basare sul proprio giudizio sul bilanciamento tra le esigenze di ordine pubblico e la tutela del diritto del ricorrente al mantenimento della propria unità familiare, a tal proposito dovendosi richiamare diverse pronunce della Corte (Cass. N. 23423/22; 24148/20; 20692/19), secondo la quale “…la valutazione della sussistenza del requisito della pericolosità sociale dello straniero va effettuata in concreto ed all'attualità, tenendo conto dell'esame complessivo della sua personalità, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, senza limitarsi ad una mera valutazione dei precedenti penali”.
Giova ricordare che l'art. 8 CEDU prevede che “ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità
pagina 7 di 8 pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui". (Cass. Civ. sez. I - 28/10/2020, n. 23720).
Orbene, i reati indicati, tutti comuni e non di realizzazione recente, non sono indicatori del peculiare profilo di pericolosità richiesto;
né la stessa può desumersi dal contesto relazionale caratterizzato da una rete familiare con la presenza nel territorio italiano sia della moglie, percettrici di reddito, che dei figli.
Pertanto, non v'è dubbio che il rigetto dell'istanza di ricongiungimento comprometterebbe il diritto all'unità familiare, oltre che renderebbe probabile lo scadimento delle condizioni di vita privata in maniera tale da recare un “vulnus” al diritto riconosciuto dall'art. 8 della CEDU.
In conclusione, il ricorso va accolto.
Quanto alle spese, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Reggio AL, Prima Sezione Civile- sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) - accoglie il ricorso presentato da e dichiara che ha diritto al Parte_1 Controparte_3 rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare;
2) – condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite a favore della ricorrente che liquida in euro 1700,00 oltre spese generali, cpa ed iva;
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Reggio AL, 23.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Rosaria Plutino
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