Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/12/2025, n. 1963
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Sentenza 24 dicembre 2025

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  • Accolto
    Violazione di legge per carenza di motivazione in ordine alla pericolosità sociale

    Il provvedimento non contiene una valutazione complessiva delle circostanze rilevanti, effettuando un giudizio di bilanciamento tra la pericolosità sociale e i legami familiari. La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 comma 5, d.lg. n. 286 del 1998, nella parte in cui non estende la tutela rafforzata a tutti i casi in cui lo straniero abbia legami familiari. La valutazione della pericolosità sociale deve essere effettuata in concreto e all'attualità, tenendo conto della condotta di vita e non limitandosi a precedenti penali. I reati indicati sono risalenti e non indicatori di un peculiare profilo di pericolosità, né la stessa può desumersi dal contesto relazionale familiare in Italia. Il rigetto comprometterebbe il diritto all'unità familiare e violerebbe l'art. 8 CEDU.

  • Accolto
    Eccesso di potere e difetto di istruttoria

    La valutazione della pericolosità sociale deve essere concreta e attuale, considerando l'esame complessivo della personalità e la condotta di vita, senza limitarsi ai precedenti penali. I reati sono risalenti e non indicatori di pericolosità. La presenza di legami familiari in Italia e la condotta virtuosa nel tempo sono elementi da considerare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/12/2025, n. 1963
    Giurisdizione : Trib. Reggio Calabria
    Numero : 1963
    Data del deposito : 24 dicembre 2025

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