Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 05/06/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI N. 1334/2024 R.G.
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi in composizione monocratica, nella persona del G.O.T.
Dott.ssa Stefania Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1334/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi
PROMOSSA DA
(C.F. ), in persona del suo legale Parte_1 C.F._1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa all'Avv. Renata Zito (C.F.
) C.F._2
- OPPONENTE -
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa all'Avv. Riccardo de' Medici
(C.F. C.F._3
- OPPOSTA -
Conclusioni: all'udienza del 28 Maggio 2025 i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
1. In data 1 Ottobre 2024 ha depositato presso il Controparte_1
Tribunale di Palmi il seguente ricorso per decreto ingiuntivo:
“- Con atto di cessione di crediti a firma Notaio di Firenze del Persona_1
9.8.2018 (Rep. 4074 e Racc. 2741), iscritto in Gazzetta Ufficiale n. 123 del
20.10.2018, Banca IFIS NPL S.p.a. (C.F. , in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 63 cedeva ex art. 58 T.U.B. a (C.F. , in Controparte_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Via
Siusi n. 7 un blocco di crediti identificato per capitale, interessi anche di mora maturati e maturando al 31.8.2018, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro (doc. 1);
- Con atto di cessione del 27.7.2022 la società Controparte_2
[... cedeva pro soluto i crediti a suo tempo acquistati alla società V.G. Credit
(C.F. ) in persona del legale Controparte_3 C.F._4 rappresentante SI. , corrente in Casagiove (CE); Via Gaiano n. Controparte_3
9 (doc. 2);
- Con successivo atto di cessione crediti pro soluto, in data 25.10.2023 la società V.G. Credit cedeva il pacchetto di crediti integrale alla Controparte_3 società odierna ricorrente (doc. 3);
- Ai sensi dell'art. 58 T.U.B., i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore di – società CP_4 [...]
e Banca IFIS NPL S.p.a., Controparte_5 conservano la loro validità e il loro grado a favore di Controparte_1 senza necessità di alcuna formalità o annotazione;
- Tra i crediti inclusi nel pacchetto ceduto a favore di Controparte_1 vi sono quelli vantati nei confronti della SI.ra come descritti nel Parte_1 presente atto.
Premesso che
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- la ricorrente è creditrice nei confronti della SI.ra (C.F. Parte_1
) residente a [...], della C.F._1 somma complessiva di Euro 12.571,75, nascenti dal contratto n. 1026451-
2409571 sottoscritto in data 23.7.2007 con la società (doc. 4); Controparte_6
- con comunicazione del 21.8.2015 Banca Ifis S.p.a. inviava alla debitrice comunicazione con la quale richiedeva il rientro integrale delle somme relative al contratto non onorato di cui sopra per la complessiva somma di € 8.961,84 di cui
€ 5.235,24 per capitale ed € 3.726,60 per interessi contrattuali a tale data.
Comunicazioni ricevute regolarmente in data 10.09.2015 (doc. 5);
- con comunicazione datata 1.12.2021 la cessionaria Controparte_2 rappresentava alla debitrice l'iscrizione presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia nella sezione delle
Sofferenze. Comunicazione ricevuta dalla SI.ra in data 11.1.2022 (doc. Pt_1
6);
- in assenza di pagamenti e/o riscontri, in data 22.11.2023, lo scrivente studio legale inviava comunicazione di cessione del credito all'odierna istante, con diffida ad adempiere per l'importo di € 9.076,80 oltre interessi moratori, comunicazione notificata alla debitrice per compiuta giacenza in data 30.12.2023 (doc. 7);
- nonostante le lettere di intimazione, con formale messa in mora ex art. 1219
c.c., notificate via via dai vari cessionari del credito, che ne hanno interrotto indiscutibilmente anche la prescrizione, la debitrice non ha provveduto al pagamento delle sopra indicate somme;
- ad oggi, pertanto, la SI.ra risulta debitrice nei confronti di Parte_1 della complessiva somma di € 12.571,75 di cui € Controparte_1
5.235,24 per capitale, € 3.726,60 per interessi contrattuali al 21.8.2015 ed €
3.609,91 per interessi moratori sino al 22.11.2023 (doc. 8);
- il credito è liquido, esigibile e fondato su prova scritta.
- La competenza è del Tribunale adìto ai sensi di legge.
***
Tutto ciò premesso, (C.F. e P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore signor con sede Parte_2 legale in Brescia (BS) Via Berardo Maggi n. 9/a, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,
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CHIEDE che la S.V. Ill.ma Voglia, ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c., ingiungere alla
SI.ra (C.F. ) residente a [...], Parte_1 C.F._1
Via Silipigni n. 12, di pagare, entro il termine di 40 (quaranta) giorni dalla notifica del decreto, in favore della società come sopra Controparte_1 generalizzata, la somma complessiva di 12.571,75, oltre interessi moratori ex
D.lgs n. 231/2002 calcolati dal 18.3.2024 sino al saldo effettivo, spese processuali e successive occorrende.
2. In accoglimento del predetto ricorso ed a seguito dei Chiarimenti e integrazioni rese dalla ricorrente in data 1 Ottobre 2024, con decreto ingiuntivo n. 347/2024 (R.G. n. 1111/2024), emesso il 1° Ottobre 2024 e notificato il 7
Ottobre 2024, il Tribunale di Palmi ha ingiunto a di pagare ad Parte_1 [...]
entro 40 giorni dalla sua notificazione, la somma di € Controparte_1
12.571,75, oltre interessi sul capitale come da domanda e sino al soddisfo, spese del procedimento monitorio (liquidate in € 567,00 per competenze professionali ed € 145,50 per esborsi), spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
3. Avverso tale decreto, con atto di citazione notificato telematicamente il
14 Novembre 2024 ha proposto opposizione per i seguenti motivi: Parte_1
Preliminarmente si eccepisce la nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale del Tribunale di Palmi.
Il Tribunale adito non poteva essere competente a conoscere la domanda azionata dall'odierna opposta, l'unico Tribunale territorialmente competente a conoscere la domanda è, infatti, il Tribunale di Como.
Nel caso di specie, trattandosi di contratto stipulato mediante formulari prestampati tra un professionista e un consumatore, trova pacifica applicazione la disciplina prevista dal Codice del Consumo, che stabilisce quale foro inderogabile il c.d. foro del consumatore, ovverosia, il foro nel domicilio o residenza del convenuto, con conseguente competenza del Tribunale di Como.
Tale competenza, come sicuramente noto all'lll.mo Giudice, è un'incompetenza in derogabile.
All'uopo si richiama la sentenza della Corte Suprema di Cassazione a Sezioni
Unite n. 9479 del 06.04.2023 che ha imposto ai giudici della cognizione per la
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fase monitoria di procedere all'esame d'ufficio della vessatorietà delle clausole del contratto stipulato con il consumatore.
Si evidenzia altresì che è proprio la società convenuta ad attribuire, in sede di integrazione documentale (ist.2 dell'.10.2024) su richiesta del Giudice Dott.
Viola, la qualifica, innegabile, di consumatrice della stessa e ciò anche in ragione della circostanza che il credito originario si riferisse ad un acquisto che esulava dall'attività professionale svolta dalla SI.ra . Pt_1
Ciò sulla base della circostanza per cui, per determinare il Foro territorialmente competente in sede monitoria, deve farsi riferimento alla residenza del consumatore convenuto in giudizio al momento della proposizione della domanda ex art.5 c.p.c.
Costituisce circostanza pacifica, infatti, l'attuale residenza della in Pt_1
a far data dal 27.08.2019 luogo in cui è stato altresì notificato l'opposto CP_7 decreto ingiuntivo.
Invero, al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo la competenza territoriale e quindi il Foro del Consumatore era del Tribunale di
Como.
Ciò a maggior ragione nel caso di specie in cui emerge chiaramente dall'allegato certificato storico di residenza che il Consumatore risiede nel luogo di notifica del decreto ingiuntivo.
Il foro del consumatore è un Foro speciale, esclusivo ed inderogabile, in forza del quale è competente, per la controversia che coinvolga il Consumatore, esclusivamente il Tribunale nella cui circoscrizione si trovi la sua residenza al momento di avvio del giudizio.
Questo significa che per le controversie relative a contratti tra Professionisti
e Consumatori esiste un Foro speciale che esclude ogni altro Foro, ossia un Foro che prevale sul Foro convenzionale ed anche sui criteri di competenza di cui al codice di procedura civile ed alle leggi speciali, il che dà vita ad un cd. criterio di collegamento esclusivo.
In conseguenza di ciò, l'art. 33, co. 2 lettera u) del Codice del Consumo prevede infatti che siano abusive quelle clausole volte a stabilire, come sede del
Foro competente sulle controversie, una località diversa da quella di residenza o domicilio del Consumatore al momento di proposizione della domanda.
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Il giudice esclusivamente competente a decidere, nel caso di specie, è dunque il Tribunale del Foro nella cui circoscrizione la risiedeva al momento Pt_1 dell'avvio dell'azione monitoria (deposito del ricorso per decreto ingiuntivo avvenuto in data 01.10.2024).
Per cui il Giudice dovrà dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Palmi per essere competente il Tribunale di Como e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto.
Carenza di legittimazione attiva e carenza di legittimazione ad agire
Fermo restando l'eccezione di incompetenza sopra formulata, si eccepisce la carenza di legittimazione attiva di Controparte_1
L'opposta ha agito monitoriamente assumendo di essere cessionaria del credito ex art. 58 TUB, da , che a sua volta era Controparte_8 cessionaria di a sua volta cessionaria di Banca Ifis Controparte_2
S.p.a.
Solo l'analisi dei contratti di cessione - e del loro specifico contenuto - permetterebbe di stabilire se sia l'effettiva Controparte_1 cessionaria del credito verso l'odierno esecutato, perché compreso tra quelli via via ceduti.
Invero, si contesta l'idoneità della documentazione prodotta da controparte, al fine di radicare la legittimazione ad agire in capo alla predetta società.
Trattandosi di un fatto costitutivo del diritto fatto valere in sede monitoria, sarebbe spettato a provare compiutamente, ai sensi Controparte_1 dell'art. 2697 c.c. la propria titolarità.
Sul punto si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione che ha avuto modo di precisare che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un 'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass. civ. n. 24798 del 05.11.2020).
Non avendo adempiuto a tale onere il decreto ingiuntivo dovrà essere revocato. Ne consegue, pertanto, la declaratoria di carenza di legittimazione attiva e carenza di legittimazione ad agire rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, della società cessionaria.
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Insussistenza del credito e/o mancanza di prova dello stesso richiesta CTU
Nella non creduta ipotesi in cui le eccezioni che precedono possano essere superate, il decreto ingiuntivo andrebbe revocato e la domanda sottesa comunque rigettata poiché il credito azionato da non Controparte_1 sussiste.
Controparte ha richiesto (e ottenuto) un decreto ingiuntivo per la somma di
€ 12.571,75, oltre interessi moratori ex D.lgs n. 231/2002 calcolati dal 18.3.2024 sino al saldo effettivo, spese processuali e successive occorrende;
e ciò sulla base degli estratti conto analitici.
Ha stabilito in merito il Tribunale Supremo che ai fini della prova costitutiva del diritto di credito oltre alla produzione dei singoli estratti conto analitici, il creditore deve fornire prova anche dell'avvenuta comunicazione, preventivamente al giudizio, dei medesimi al cliente, per porlo nelle condizioni di effettuare, se del caso, le contestazioni;
è insufficiente, a livello processuale,
l'asserzione per la quale la comunicazione possa essere avvenuta a mezzo lettera.
La prova è più pregnante della semplice asserzione della banca, della produzione degli elenchi delle lettere inviate, ecc. Solo la effettiva sottoscrizione dell'interessato per ricevuta, l'estratto conto, la lettera raccomandata firmata dall'interessato, la pec, ecc. possono costituire prova sufficiente dell'invio della comunicazione. Cassazione Civile, sez. Vl-1, ordinanza 01/07/2014 n. 14887.
In questa sede, occorre rilevare come tale documentazione avrebbe al massimo potuto costituire prova idonea ai fini dell'emissione del provvedimento monitorio, ma non è invece atta a comprovare l'esistenza dell'asserito diritto di credito, nella eventuale e successiva fase di ordinaria cognizione a seguito della proposta opposizione.
In particolare, il dato contabile trascritto sulla certificazione bancaria, nell'ambito del processo ordinario (secondo una costante giurisprudenza di legittimità e di merito), riveste la qualità di una mera presunzione da avvalorarsi, nel corso del giudizio, attraverso una serie di ulteriori elementi.
Infine non è indicata né la data da cui iniziano ad essere calcolati gli interessi moratori né il tasso degli stessi, rendendo così assolutamente indeterminata e/o indeterminabile la propria domanda giudiziale.
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Anche per tali motivi il decreto ingiuntivo è meritevole di essere revocato e/o dichiarato nullo.
Intervenuta prescrizione del credito
Si eccepisce in tal caso l'intervenuta prescrizione del credito.
Come noto la prescrizione decennale delle rate insolute decorre dalla data di scadenza prevista per la restituzione dell'ultima rata.
Pertanto, alla notifica del decreto ingiuntivo sono decorsi ben oltre 10 anni, il credito eventualmente vantato dall'opposta dovrà essere dichiarato prescritto.
Illegittimità della capitalizzazione composta del piano di ammortamento.
Illegittimità e difformità TAEG contrattuale NOMINA CTU
In denegata ipotesi la questione relativa alla procedibilità della domanda monitoria non definisca il giudizio si osserva quanto segue.
Per la determinazione della rata e la costruzione del piano di rimborso del capitale, la finanziaria ha applicato delle formule matematiche che scontano il regime della capitalizzazione composta.
Appare indispensabile, a parere di questa difesa, che venga ammessa CTU contabile, stante la rilevanza al fine della decisione, atta:
1) alla disamina del contratto di finanziamento ed alla conseguente verifica della effettiva sussistenza dei gravi motivi di illegittimità/nullità;
2) alla consequenziale ricostruzione del predetto contratto di finanziamento determinando:
- l'esatto ammontare della somma capitale alla data di scadenza del beneficio del termine;
- l'esatto ammontare del saldo debitore alla data di cessione del credito;
- il tasso effettivamente applicato dall'istituto di credito e la sua conformità con quanto pattuito;
- l'ammontare degli interessi moratori e, qualora risultino essere stati applicati interessi ultra soglia di legge, ricalcoli l'esatto ammontare dei rapporti debitorii tra le parti.
Costituisce ormai insegnamento consolidato del Tribunale Supremo che il
Giudice di merito non può negare ingresso all'istanza di consulenza tecnica
(omettendo di confutare le ragioni addotte dalla parte a sostegno della medesima) e ritenere nel contempo, sic et simpliciter, indimostrati i fatti che, per
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effetto della consulenza stessa, si sarebbero potuti invece provare, specie quando oggetto dell'accertamento risultino elementi rispetto ai quali la consulenza si presenta come lo strumento più efficiente d'indagine (ex multis Sent. n. 1783 del
20/02/1998).
Ancora afferma la Suprema Corte che ... la consulenza costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova ed è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (tra le tante, Cass. civ. Sez. 3, Sent., 26-
02-2013, n. 4792)”.
3.1 Su queste premesse, l'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi suesposti così decidere: in via preliminare:
- dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione;
- sospendere, stante l'urgenza e la gravità ex art. 624 c.p.c., il Decreto ingiuntivo n. 347/2024, emesso dal Tribunale di Palmi;
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
- ritenere e dichiarare nullo e/o privo di efficacia e, per l'effetto, revocare il
Decreto Ingiuntivo n. 347/2024, emesso dal Tribunale di Palmi, per i motivi di cui in narrativa - incompetenza giudice adito.
In via subordinata:
- accertare e dichiarare, la carenza di legittimazione attiva e/o la carenza di legittimazione ad agire di Controparte_1
- accertare, dichiarare e ritenere l'insussistenza del credito in quanto estinto, prescritto e privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità;
In via subordinata e istruttoria:
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice accerti la posizione debitoria di nei Parte_1 confronti di accertarsi la minor somma dovuta in Controparte_1 relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio che individui e verifichi i parametri economico finanziari normativi ed i criteri contabili sulla base della documentazione da prodursi da parte della convenuta opposta con riferimento all'ammontare
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dell'asserito debito di cui è causa. Si chiede sin d'ora ammettersi CTU, con riserva di nominare CTP.
- con ampia riserva di indicare testi e/o altri capitoli di prova, nei termini di legge, nonché, integrare e meglio articolare i mezzi istruttori e fonti di prova e di produrre ulteriore documentazione probatoria, anche in conseguenza delle eccezioni, deduzioni, allegazioni e difese, eventualmente proposte dalle difese avversarie.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”.
4. In data 15 Gennaio 2025 si è costituita in giudizio l'opposta
[...] che ha aderito all'eccezione d'incompetenza per territorio del Controparte_1
Tribunale di Palmi in favore del Tribunale di Como, sollevata dalla parte opponente e ha chiesto al Tribunale adìto di voler:
“- accogliere l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale di Palmi ad emettere il decreto ingiuntivo in questa sede impugnato, in favore del Tribunale di Como e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., ordinare la cancellazione della causa dal ruolo, con concessione del termine di legge per la riassunzione avanti il Giudice competente per territorio;
- non provvedersi, per i motivi sopra esposti, sulla liquidazione delle spese di lite del presente giudizio”.
5. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 22 Gennaio 2025 il Tribunale ha così provveduto:
“❖ letti gli atti di causa;
❖ constatato che in data 15 Gennaio 2025 l'opposta Controparte_1 si è ritualmente costituita nel termine di cui al novellato art. 166 c.p.c.
['Costituzione del convenuto'], ossia 'almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione' (1° Aprile 2025);
❖ verificata la regolarità del contraddittorio;
❖ ritenuto che non occorra pronunciare i provvedimenti di cui all'art. 171 bis, comma 1, c.p.c.;
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❖ considerato che non sono emerse questioni rilevabili d'ufficio da indicare alle parti per la loro trattazione nelle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c.;
❖ preso atto dell'intervenuta adesione dell'opposta Controparte_1 all'eccezione d'incompetenza territoriale del Tribunale di Palmi in favore del
Tribunale di Como, sollevata dall'opponente nell''Atto di citazione Parte_1 in opposizione a decreto ingiuntivo';
❖ condivisa la seguente giurisprudenza di legittimità:
'In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279 c.p.c., comma 1, come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46' (Cass. civ. n. 15579/2019, in motivazione.
Cfr. n. 14594/2012 ivi richiamata);
❖ ritenuto di dover preliminarmente decidere sulla questione dell'incompetenza territoriale dell'adìto Tribunale di Palmi;
❖ visto l'art. 171 bis, comma 3, c.p.c.;
❖ tenuto conto del carico del ruolo;
differisce la data dell'udienza di comparizione delle parti - fissata ex art. 168 bis, comma 4, c.p.c. per il 2 Aprile 2025 - al 28 Maggio 2025, ore 10:15; informa i difensori delle parti che, a detta udienza, ove ne ricorrano i presupposti, saranno invitati a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; evidenzia che i termini indicati a 'pena di decadenza' dall'art. 171 ter c.p.c. per la proposizione di eventuali memorie integrative decorreranno rispetto a quest'ultima data (28 Maggio 2025); dispone
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che la suddetta udienza del 28 Maggio 2025, ore 10:15, si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza ai sensi degli artt. 127 bis c.p.c. e 196 duodecies disp. att. c.p.c.;
che ciascun difensore depositi nel fascicolo telematico, entro il 19 Maggio
2025, una nota contenente:
➢ un indirizzo e-mail presso cui intenda ricevere il link per partecipare all'udienza;
➢ un numero di telefono mobile al quale possa essere chiamato ove insorgessero difficoltà di collegamento;
che ciascun difensore si renda disponibile - almeno 10 minuti prima dell'udienza (ossia entro le ore 10:05) - a ricevere il link per partecipare all'udienza stessa;
che le parti interessate a partecipare personalmente all'udienza si colleghino dalla stessa postazione telematica del loro difensore;
precisa
• che entro cinque giorni dalla comunicazione del presente decreto i difensori potranno chiedere che l'udienza si svolga in presenza;
• che sull'istanza il Tribunale si pronuncerà entro i cinque giorni successivi;
• che l'udienza fissata ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c. si svolgerà nel rigoroso rispetto dell'art. 196 duodecies disp. att. c.p.c. il quale dispone:
'L'udienza di cui all'articolo 127-bis del codice è tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti e, se l'udienza non è pubblica, la sua riservatezza. Si applica l'articolo 84.
Nel verbale si dà atto della dichiarazione di identità dei presenti, i quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento.
I presenti mantengono attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza.
Il luogo dal quale il giudice si collega è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti e l'udienza si considera tenuta nell'ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il procedimento.
Con provvedimenti del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia sono individuati e regolati i collegamenti
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audiovisivi a distanza per lo svolgimento dell'udienza e le modalità attraverso le quali è garantita la pubblicità dell'udienza in cui si discute la causa';
• che a detta udienza i difensori si dovranno puntualmente attenere a quanto disposto dal suindicato art. 196 duodecies disp. att. c.p.c. e, in particolare, dai suoi commi 2-4'; manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge”.
6. All'udienza del 28 Maggio 2025 il Tribunale ha assegnato la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
DIRITTO
I
Sull'eccezione preliminare d'incompetenza per territorio
L'eccezione preliminare di “incompetenza territoriale del Tribunale di Palmi” - sollevata dall'opponente e alla quale ha aderito l'opposta Parte_1 [...]
- merita d'essere accolta, per le ragioni che seguono. Controparte_1
I.1 Costituiscono consolidato insegnamento giurisprudenziale, in materia, i seguenti principi di diritto:
“L'adesione della parte all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla controparte comporta, a norma dell'art. 38 cod. proc. civ., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa” (Cass. civ. n.
25180/2013, in motivazione. Conf. n. 6106/2006, ivi richiamata, nonché nn.
15017/2022 e 21300/2024);
“In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279 c.p.c., comma 1, come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46” (Cass. civ. n. 15579/2019, in motivazione.
Conf. n. 14594/2012, ivi richiamata);
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“La sentenza con cui il giudice in sede di opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto non comporta la declinatoria della competenza funzionale a decidere sulla opposizione, bensì contiene, anche implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo con la conseguenza che la tempestiva riassunzione davanti al giudice dichiarato competente è da riferire non alla causa di opposizione al decreto ingiuntivo (che appartiene alla competenza funzionale del giudice che ha emesso l'ingiunzione e non tollera, quindi, la traslatio iudicii), ma a quella avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore mediante il ricorso in sede monitoria siccome domanda soggetta alla decisione secondo le regole della cognizione ordinaria piena: sicché ciò che trasmigra al giudice competente non è più propriamente una causa di opposizione ad un decreto che più non esiste, in ragione della declinatoria di incompetenza del primo giudice, ma una causa ordinaria, da decidersi a cognizione piena sulla domanda proposta dal creditore” (Cass. civ. n. 1933/2011 in motivazione. Conf. nn. 11748/2007 e 16744/2009, ivi richiamate, nonché nn.
1372/2016 e 1121/2022).
I.2 Alla luce dei suesposti principi e preso atto dell'intervenuta adesione di parte opposta all'eccezione d'incompetenza territoriale del Tribunale di Palmi in favore del Tribunale di Como, sollevata dalla parte opponente, va dunque dichiarata l'incompetenza per territorio di questo Tribunale in favore del Tribunale di Como e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto che dev'essere pertanto revocato.
II
Sul regolamento delle spese
Per quanto precede, questo Giudice non può pronunciarsi sulle spese processuali relative alla presente fase di giudizio a cui dovrà invece provvedere il
Giudice al quale è rimessa la causa.
A tal fine giova precisare come il richiamo giurisprudenziale operato dall'opponente (Cass. civ. n. 15988/2023) non appare pertinente + al caso di specie. Nella vicenda sottoposta all'esame della Suprema Corte, infatti, non risulta che la parte opposta abbia aderito all'eccezione d'incompetenza territoriale e il Tribunale ha compensato le spese di lite mentre, nel presente giudizio, la parte opposta ha aderito all'eccezione di incompetenza territoriale formulata
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dall'opponente e il Tribunale non si pronuncia sulle spese di lite dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, nella persona del G.O.T. Dott.ssa
Stefania Bagnoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di
Como e, per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto n.
347/2024 (R.G. n. 1111/2024) emesso il 1° Ottobre 2024 dal Tribunale di Palmi, disponendone la revoca;
2) fissa il termine di giorni 90 per la riassunzione del giudizio innanzi al
Giudice competente;
3) nulla dispone per le spese di lite.
Così deciso in Palmi, 5 Giugno 2025
Il G.O.T. Dott.ssa Stefania Bagnoli
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