Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 11/03/2026, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00128/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00037/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 37 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Sabatino Ciprietti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Pescara, in persona del Questore, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in L’Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
per l’annullamento
- della nota prot. 0062934 (Cat .6G/PASI/2020) in data 10.11.2020 con la quale il Dirigente della Questura di Pescara, Divisione di Polizia Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione, ha comunicato, in relazione al rinnovo della licenza porto di pistola per difesa personale, la non permanenza dei requisiti soggettivi di cui all’art. 11 e 43 del T.U.L.P.S., come da disposizione impartita in sede di riunione tecnica di coordinamento del 10.05.2016;
- di ogni atto prodromico, conseguenziale e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura intimata;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 febbraio 2026 la dott.ssa LE NI MM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1.- Con ricorso notificato l’8 gennaio 2021 e depositato il successivo 15 gennaio, il ricorrente impugnava la nota (prot. 0062934 (Cat .6G/PASI/2020) del 10 novembre 2020 (all. 1 al ricorso) con cui, nell’ambito del procedimento relativo alla sua istanza di rinnovo di porto d’armi per uso personale (9 ottobre 2020), la Questura di Pescara aveva ritenuto la non permanenza dei requisiti di cui agli artt. 11 e 43 R.D. 18.06.1931 n.773, in ragione di tre condanne nei suoi confronti in sede penale ed ivi specificatamente richiamate.
1.1. - A sostegno del ricorso, il ricorrente articolava tre ordini di censure, con cui, in sintesi: 1) lamentava, oltre all’omessa indicazione, nel corpo dell’atto, del termine per l’impugnazione e dell’Autorità cui ricorrere, anche l’omessa comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/1990; 2) deduceva l’insussistenza dei presupposti per l’adozione di una valutazione negativa, previsti dalla normativa di settore; 3) eccepiva la carenza di motivazione alla base della determinazione adottata, tenuto conto, tra l’altro, della natura dei reati contestati in sede penale.
2. - Si costituiva in giudizio la Questura di Pescara (21 gennaio 2021), successivamente depositando memoria (26 gennaio 2021) e documenti allegati, tra cui la relazione difensiva.
3. - Il 28 gennaio 2021 il ricorrente rinunciava alla tutela interinale, successivamente depositando memoria in vista dell’udienza pubblica (16 gennaio 2026).
4. - All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 17 febbraio 2026, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, il ricorso - previo rilievo, da parte del Collegio, della sua possibile improcedibilità (stante l’intervenuta adozione, nelle more, del provvedimento di diniego del rinnovo di porto d’armi per uso personale da parte della Prefettura di Pescara, impugnato con il diverso gravame reg. ric. n. 169/2021) - era trattenuto in decisione.
5. – Viene all’esame del Tribunale la nota (prot. 0062934 (Cat .6G/PASI/2020) del 10 novembre 2020), indirizzata alla Prefettura di Pescara, con cui la Questura, nella fase istruttoria del procedimento relativo all’istanza di rinnovo di porto d’armi per uso personale, presentata dal ricorrente il 13 ottobre 2020, ha ritenuto la non permanenza dei requisiti di cui agli artt. 11 e 43 R.D. 18.06.1931 n.773. In questi termini sinteticamente circoscritto il thema decidendum , ritiene il Collegio doversi dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell’impugnazione, conformemente al rilievo in questo senso effettuato in udienza ex art. 73 comma 3 c.p.a. ed in termini trascritto a verbale: l’atto impugnato – peraltro di natura chiaramente endoprocedimentale e privo di autonoma lesività, per come sottolineato dall’Amministrazione nella propria relazione difensiva – è infatti stato definitivamente superato dall’adozione del diniego definitivo, a sua volta impugnato con il separato ricorso n. 169/2021. Nessuna utilità potrebbe pertanto trarre il ricorrente da un’eventuale pronuncia di annullamento in questa sede adottata.
6. – Il gravame va quindi dichiarato improcedibile.
6.1. – Considerato il tenore della presente pronuncia e la peculiarità della vicenda esaminata, sussistono i presupposti per compensare integralmente, le spese di lite tra le parti, salva espressa dichiarazione di irripetibilità del contributo unificato versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima):
- dichiara l’improcedibilità del ricorso;
- compensa le spese di lite, con espressa statuizione di irripetibilità del contributo unificato;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a, con l'intervento dei magistrati:
AN IA ER, Presidente FF
LE NI MM, Primo Referendario, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE NI MM | AN IA ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.