TRIB
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/02/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 30334/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente Relatore
dott.ssa Serafina Aceto Giudice
dott.ssa Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 30334/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Via Bligny, 15 Torino presso lo studio dell'avv. TRANZATTO
DELFINA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in CAMPAGNA il 09/08/2001.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CAMPAGNA
(atto n. 32 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 03/10/2003. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 01/02/2012. Con ricorso depositato il 27/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAMPAGNA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE, in relazione alla figlia studentessa universitaria, maggiorenne ed economicamente Per_1 non autosufficiente, che il IG. corrisponda il giorno 10 di ogni mese a titolo di Parte_2 contributo al mantenimento della figlia la somma di € 250,00, versando il suddetto importo su Per_1 conto corrente Banco Posta intestato alla IG.ra . La somma corrisposta dal IG. Parte_1 Pt_2 alla IG.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia dovrà essere rivalutata Pt_1 Per_1 annualmente secondo l'Indice ISTAT.
DISPONE che il IG. versi, altresì, in favore della figlia il 50% delle spese Pt_2 Per_1 straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Torino, a cui i ricorrenti fanno espresso riferimento sia per la tipologia di spesa da suddividere, sia per l'onere o meno della preventiva concertazione, sia in merito alle tempistiche del rimborso al genitore che ne sostiene la spesa.
DA' ATTO che gli esponenti, rebus sic stantibus, rinunciano ad ogni forma di mantenimento l'uno in favore dell'altro. DA' ATTO che le parti dichiarano che hanno risolto tra loro fin dai tempi della separazione omologata dal Tribunale di Torino ogni altra questione di carattere patrimoniale sorta con il matrimonio.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
07/02/2025.
Il Presidente Rel./Est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente Relatore
dott.ssa Serafina Aceto Giudice
dott.ssa Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 30334/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Via Bligny, 15 Torino presso lo studio dell'avv. TRANZATTO
DELFINA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in CAMPAGNA il 09/08/2001.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CAMPAGNA
(atto n. 32 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 03/10/2003. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 01/02/2012. Con ricorso depositato il 27/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAMPAGNA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE, in relazione alla figlia studentessa universitaria, maggiorenne ed economicamente Per_1 non autosufficiente, che il IG. corrisponda il giorno 10 di ogni mese a titolo di Parte_2 contributo al mantenimento della figlia la somma di € 250,00, versando il suddetto importo su Per_1 conto corrente Banco Posta intestato alla IG.ra . La somma corrisposta dal IG. Parte_1 Pt_2 alla IG.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia dovrà essere rivalutata Pt_1 Per_1 annualmente secondo l'Indice ISTAT.
DISPONE che il IG. versi, altresì, in favore della figlia il 50% delle spese Pt_2 Per_1 straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Torino, a cui i ricorrenti fanno espresso riferimento sia per la tipologia di spesa da suddividere, sia per l'onere o meno della preventiva concertazione, sia in merito alle tempistiche del rimborso al genitore che ne sostiene la spesa.
DA' ATTO che gli esponenti, rebus sic stantibus, rinunciano ad ogni forma di mantenimento l'uno in favore dell'altro. DA' ATTO che le parti dichiarano che hanno risolto tra loro fin dai tempi della separazione omologata dal Tribunale di Torino ogni altra questione di carattere patrimoniale sorta con il matrimonio.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
07/02/2025.
Il Presidente Rel./Est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.