Decreto cautelare 2 agosto 2022
Sentenza breve 20 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, decreto cautelare 02/08/2022, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/08/2022
N. 00918/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 918 del 2022, proposto da
-OMISSIS- in Qualità di Esercente La Potestà Sul Minore -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Barletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Istituto D'Istruzione Secondaria Superiore “-OMISSIS-” - Liceo Scientifico di -OMISSIS-, Consiglio della Classe i Ds dell'Istituto Summenzionato, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1. dei risultati di fine anno della classe I DS, contenuti in apposito documento redatto in data 13.6.2022, a firma del Dirigente Scolastico, affisso all'albo scolastico dell'Istituto indicato in epigrafe il 13.6.2022, attraverso cui l'alunno -OMISSIS- è stato reso edotto di non essere stato ammesso alla classe successiva;
2. del verbale -OMISSIS- del Consiglio della Classe I DS relativo allo scrutinio finale, redatto in data 13.6.2022, conosciuto in data 20.7.2022, riportante la deliberazione di non ammissione dell'alunno alla classe successiva, e delle proposte di voto (relativamente alle insufficienze riportate);
3. del giudizio di non ammissione dell'alunno alla classe successiva;
4. della pagella scolastica dell'alunno, a firma del Dirigente Scolastico, relativamente alle insufficienze riportate;
5. dei registri personali dei docenti della classe, relativi all'anno scolastico 2021/2022, e del registro elettronico;
6. di ogni altro atto ai medesimi presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale (ivi incluso eventuale nuovo scrutinio finale), anche non conosciuto, e domanda di risarcimento del danno subìto dai ricorrenti per effetto degli illegittimi provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che, ad un primo sommario esame, non ricorrono i presupposti per concedere l’invocata misura cautelare monocratica sia con riferimento alla prospettazione principale (ammissione alla classe successiva), sia con riferimento alla prospettazione subordinata (riesame con collegio di docenti in diversa composizione), atteso che dalla documentazione versata in atti dalla stessa parte ricorrente emerge un quadro complessivo caratterizzato da gravi carenze sia sul piano formativo e sia sul piano comportamentale, tale da giustificare una negativa valutazione e un giudizio di non idoneità alla classe successiva, anche indipendentemente dalla asserita riduzione del voto di media nella materia Lingua e Letteratura italiana;
Considerata pertanto l’insussistenza del necessario requisito del fumus boni juris, nonché la natura pretensiva dell’interesse azionato;
P.Q.M.
Respinge l’istanza di misure cautelari monocratiche cosi come proposta.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 13 settembre 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Lecce il giorno 2 agosto 2022.
| Il Presidente |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.