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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 12/03/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 12 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n.
149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato in data 12 marzo 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 6128, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, pendente
T R A
, Parte_1 con gli avv.ti FERRELLI EMANUELA e MANFREDI GIUSEPPE,
- ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'avv. DAMASCO PIERFRANCESCO,
- convenuto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 30.11.2023 la parte ricorrente Pt_1
ha chiamato in giudizio la parte convenuta e – premessi i
[...] CP_1 fatti costitutivi delle proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui alle pagg.
2-3 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
A) accertare e dichiarare che dalla patologia denunciata, di origine e derivazione professionale e di cui in premessa, il ricorrente ha riportato una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 17 % del totale, o comunque superiore al 12% già riconosciuto in via amministrativa dall' , con decorrenza ed accessori di legge;
CP_1
B) conseguentemente condannare l' , in persona del legale rappresentante protempore, CP_1 al riconoscimento e alla liquidazione di una capitale per la menomazione fisica ex art 13 L.
38/2000 pari alla percentuale di danno biologico complessivo del 17 % o a quella diversa che emergerà in corso di causa, oltre accessori di legge, a far tempo dalla data del riconoscimento sino all'effettivo saldo;
o, nel caso di riconoscimento di una percentuale invalidante pari o superiore al 16 %, alla liquidazione di una rendita ex art. 13 L.
38/2000, oltre accessori, a far tempo dalla data del riconoscimento sino all'effettivo saldo;
C) condannare l' , in persona del legale rappresentante pro- tempore, al pagamento CP_1 delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta, contestando – limitatamente a taluni profili – le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite ed è stata altresì disposta C.T.U. medico legale.
La controversia è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti suindicate.
* * *
Il ricorso è infondato, per le ragioni indicate appresso.
In punto di diritto va precisato che:
- l'art. 74, co. 1-2, del D.P.R. n. n. 1124/1965 stabilisce che “1. Agli effetti del presente titolo deve ritenersi inabilità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio o
2 di una malattia professionale, la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro. Deve ritenersi inabilità permanente parziale la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale la quale diminuisca in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita,
l'attitudine al lavoro.
2. Quando sia accertato che dall'infortunio o dalla malattia professionale sia derivata un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e al venti per cento per i casi di malattia professionale, è corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, una rendita d'inabilità rapportata al grado dell'inabilità stessa sulla base delle seguenti aliquote della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli artt. da 116 a 120: 1) per inabilità di grado dall'undici per cento al sessanta per cento, aliquota crescente col grado della inabilità, come dalla tabella allegato n. 6, dal cinquanta per cento al sessanta per cento;
2) per inabilità di grado dal sessantuno per cento al settantanove per cento, aliquota pari al grado di inabilità; 3) per inabilità dall'ottanta per cento al cento per cento, aliquota pari al cento per cento”;
- l'art. 83, co. 1/3 del T.U. n. 1124/1965 dispone che “1. La misura della rendita di inabilità può essere riveduta, su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione delle condizioni fisiche del titolare della rendita, purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile.
2. La domanda di revisione deve essere presentata all'Istituto assicuratore e deve essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si è verificato un aggravamento nelle conseguenze dell'infortunio e risulti anche la nuova misura di riduzione dell'attitudine al lavoro.
3. L'Istituto assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, deve pronunciarsi in ordine alla domanda medesima” e l'art. 84 del D.P.R. cit. precisa che “Qualora in seguito a revisione la misura della rendita sia modificata, la variazione ha effetto dalla prima rata con scadenza successiva a quella relativa al periodo di tempo nel quale è stata richiesta la revisione”;
3 - l'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000 prevede che “1. […] il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per
l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita
"tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione. […].
7. La misura della rendita può essere riveduta, nei modi e nei termini di cui agli articoli 83, 137 e 146 del testo unico. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'integrità psicofisica nei limiti del minimo indennizzabile in rendita. In
4 tale caso, qualora il grado di menomazione accertato sia compreso nel limite indennizzabile in capitale, viene corrisposto l'indennizzo in capitale calcolato con riferimento all'età dell'assicurato al momento della soppressione della rendita. […] 11. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa del testo unico, in quanto compatibile”.
In punto di fatto va invece evidenziato che – in sede amministrativa – la parte convenuta aveva già riconosciuto l'esistenza di un danno CP_1 biologico riportato dalla parte ricorrente per effetto della patologia di origine professionale lamentata da quest'ultima nel presente giudizio
(“spondilodiscoartrosi diffusa della colonna vertebrale con grave impegno funzionale, ernia discale lombare”, riqualificata da in termini di “spondiloartrosi lombosacrali CP_1 con protusioni discali plurime a discreto impegno funzionale”), il quale danno era stato stimato da nella misura del 12%. CP_1
All'esito della C.T.U. disposta in questa sede il consulente incaricato ha ritenuto che per effetto dalla predetta patologia di origine professionale lamentata dalla parte ricorrente la stessa abbia riportato un danno biologico stimabile nella misura del 12%, come già riconosciuto dalla parte convenuta in sede amministrativa. CP_1
Apparendo le conclusioni del consulente logiche, razionali e pienamente intellegibili e condivisibili, esse vanno fatte integralmente proprie da questo giudice ai fini della decisione.
Il ricorso deve quindi essere rigettato, non sussistendo l'invocato diritto al riconoscimento di un indennizzo o di una rendita per danno biologico in misura maggiore rispetto a quella già stimata dalla parte convenuta in sede amministrativa.
Le spese di lite sono irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico della parte convenuta ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_1
P.Q.M.
- rigetta il ricorso,
5 - condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di CP_1
C.T.U., liquidate come da separato decreto.
Velletri, 12 marzo 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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