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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 16/12/2025, n. 1816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1816 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 760/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente
dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 760/2024 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 1863/2023 del 21.12.2023
TRA
elettivamente domiciliato in Avellino alla via Tagliamento n. 237, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Angelo Guerriero, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellante - Appellato in via incidentale –
CONTRO
elettivamente domiciliata in Barletta alla via Elio Vittorini n.24, presso Controparte_1 lo studio dell'avv. Grazia Corcella, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellata - Appellante in via incidentale –
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 26.11.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 20.12.2018 conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 al Tribunale di Trani, al fine di sentir dichiarare lo scioglimento della Controparte_1 comunione relativa agli immobili siti in Barletta alla via Magenta 57 e 59/A e condannare la convenuta, previa compensazione con le somme dovute dall'attore per il possesso del locale di via Magenta 59/A, a corrispondergli la metà del valore locativo dell'appartamento di via Magenta
n. 57, indicativamente quantificato, per differenza, in € 8.000,00 salvo miglior conteggio.
A fondamento della domanda deduceva che: - in data 8.6.99 i coniugi Parte_2 avevano acquistato in Barletta, in regime di comunione legale dei beni, un Controparte_1
1 appartamento, in settimo piano, sito alla via Magenta n. 57, e un locale, al piano terra, sito alla via Magenta n. 59/A; - a seguito della separazione personale dei coniugi, in sede di provvedimenti presidenziali provvisori del giudizio di separazione, la casa coniugale era stata assegnata alla moglie;
- proposto reclamo, la Corte di Appello aveva riformato l'ordinanza presidenziale e revocato l'assegnazione della casa coniugale alla;
- per porre fine allo stato di CP_1 comunione sugli immobili, il aveva depositato istanza di mediazione;
- non era Parte_1 interessato all'acquisto della quota della moglie di entrambi gli immobili;
-aveva diritto a ricevere la metà del valore locativo dell'appartamento, occupato sine titulo dalla dal 2015, CP_1 previa compensazione parziale con il suo debito nei confronti della donna, costituito dal 50% del valore locativo del locale a piano terra, che ancora egli occupava.
Costituitasi in giudizio, non si opponeva allo scioglimento della comunione Controparte_1 relativa ai due immobili, chiedeva disporsi la divisione dell'appartamento in due distinte unità immobiliari e, solo in caso di impossibilità del frazionamento, la vendita, oltre che la vendita del locale, non avendo le parti manifestato l'intenzione di mantenerne la proprietà; in via riconvenzionale, chiedeva accertarsi il suo credito, conseguente dall'uso esclusivo da parte del del locale sito in piano terra al civico 59/A di via Magenta, quantificato in € 4.505,06, Parte_1 oltre interessi, e per le spese condominiali sostenute per l'appartamento di via Magenta n. 57, relative agli anni 2016, 2017 e 2018, oltre quelle a maturarsi.
All'esito della C.T.U. espletata e dell'approvazione del progetto di divisione formulato dal CTU, il Tribunale, con ordinanza ex art. 789 c.p.c. del 7 febbraio 2023, assegnava a Parte_1
l'appartamento A20, meglio specificato nella CTU, e il locale a piano terra, e a Controparte_1
l'appartamento A21, meglio specificato nella CTU;
ritenuta cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di scioglimento della comunione su detti immobili, ma permanendo il contrasto tra le parti in ordine alle somme dovute a titolo di indennità per l'occupazione dei beni comuni, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con sentenza n. 1863/2023 del 21.12.2023 il Tribunale di Trani confermava l'ordinanza ex art. 789
c.p.c. di assegnazione degli immobili e, disattese le ulteriori domande proposte, compensava interamente tra le parti le spese di lite, ponendo le spese di CTU definitivamente a carico delle parti in solido.
Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo appello , chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- voglia l'adita Corte di Appello modificare la impugnata sentenza accogliendo la domanda dell'odierna appellante, e dichiarare che: - la sentenza deve essere modificata sul punto laddove si rigetta la richiesta di indennità per il godimento esclusivo dell'appellata della ex casa coniugale, invece all'appellante deve essere riconosciuta la indennità per il mancato utilizzo della ex casa coniugale di fatto goduta esclusivamente dall'appellata, dichiarando inefficace la dichiarazione da quest'ultima resa, non seguita dai fatti, di volerla mettere a disposizione;
- va condannata l'appellata a pagare in favore dell'appellante per le suddette causali una indennità pari ad euro 33.000,00. O somma diversa. Di conseguenza, accogliere il proposto appello e revocare la impugnata sentenza, con declaratoria
2 di accoglimento totale dell'intera domanda proposta dall'odierna appellata. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Costituitasi in giudizio, ha contestato l'avverso gravame, chiedendo Controparte_1 accogliersi le seguenti conclusioni: “ 1. condannare il sig. alla corresponsione in Parte_1 favore dell'appellata della complessiva somma pari ad € 9.748,81 (data dalla somma corrispondente alla metà del valore locativo del locale posto a piano terra del fabbricato ubicato alla via Magenta n. 59/A, per il periodo 28/3/2015 – 7/2/2023 ovvero € 18.800,00 al 50% = € 9.400,00) oltre al pagamento nella misura del
50% degli oneri condominiali limitatamente alle voci che contraddistinguono la proprietà dell'immobile e relativamente alle annualità 2016-2017- 2018, pari ad € 348,81, pro quota;
2. nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda creditoria avanzata del sig. nella misura sopra meglio spiegata, Parte_1 disporne la compensazione con quello vantato a sua volta dall'appellante nei suoi confronti, così disponendo che il sig. sia tenuto a corrispondere, alla sig.ra la maggiore somma di € 7.648,81 Parte_1 CP_1
(pari ad € 9.748,81 - € 2.100,00);
3. vinte le spese del doppio grado del giudizio, in ordine alle quali si rappresenta che la sig.ra ha depositato domanda di patrocinio a carico dello Stato, sussistendone CP_1
i presupposti reddituali”.
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 26.11.2025 la causa è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 281 sexies 3° co. c.p.c.
1. Il Tribunale ha rigettato le reciproche domande di pagamento delle indennità di occupazione dei beni comuni, formulate dalle parti, osservando che: - in materia di comunione del diritto di proprietà, se non sia possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza, il comproprietario che, da solo, ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili, dalla data della richiesta di uso turnario o di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti;
- nel caso di specie, non può ravvisarsi detta volontà in capo ai coniugi in quanto, a seguito dell'ordinanza della Corte di Appello del 9.3.2018, che revocava l'assegnazione della casa coniugale, la convenuta comunicava che, a far data dal
22.10.2018, metteva l'immobile a disposizione del coniuge comproprietario che, comunque, ha goduto in modo esclusivo, di altro immobile in comunione;
-deve, pertanto, essere escluso, pur nell'ambito di un rapporto conflittuale tra coniugi, un diniego all'uso del bene comune da parte dei coniugi che hanno piuttosto conservato un godimento esclusivo degli immobili di uso comune in un quadro di tolleranza reciproca della situazione in attesa della definizione complessiva della vicenda coniugale.
Quanto alla richiesta della , di parziale rimborso delle spese condominiali relative CP_1 all'immobile in comunione, il Tribunale, dopo aver osservato che l'assegnazione della casa coniugale non esonera l'assegnatario dal pagamento delle spese correlate al godimento dell'immobile, comprese quelle condominiali che riguardano la manutenzione ordinaria delle cose comuni, mentre sono a carico del proprietario le spese straordinarie e relative alla proprietà, ha rigettato la domanda, non essendo documentata la natura di dette spese.
3 2.Preliminarmente, deve prendersi atto che, con la comparsa di costituzione in appello, la
, seppur in assenza di formale esplicitazione, ha proposto appello incidentale, non CP_1 essendosi limitata a chiedere il rigetto dell'avverso appello e la conferma della sentenza impugnata, come desumibile dal tenore della parte espositiva e dalle conclusioni articolate (con le quali ha reiterato le domande non accolte in primo grado).
Al riguardo, va richiamato il costante principio della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale per la proposizione dell'appello incidentale della parte non totalmente vittoriosa in primo grado non occorrono particolari formalità o formule sacramentali, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall'appellato nella comparsa di costituzione risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione del primo giudice (cfr. Cass. II, 15.11.2004 n. 21615; Cass. 3^ 26/6/98 n. 6339, Cass. 1^, 8/6/95 n. 6479,
e le conf. Cass. 6633/97 e 2120/94).
3. Appello principale.
3.1. L'appellante principale ha censurato la sentenza per i seguenti motivi:
- Erroneita' della decisione in conseguenza della inesatta interpretazione ed applicazione dell'art. 1102 c.c.;
- Errata e falsa applicazione delle disposizioni codicistiche ex art. 214, 215 c. p. c.;
- Erroneita' della decisione in conseguenza della mancata applicazione dell'art. 1102 c.c.;
- Erroneità della decisione in ordine alla mancata declaratoria di avvenuta richiesta formale di indennità per il mancato utilizzo formulata dall'appellante all'appellata mediante istanza di mediazione.
Il lamenta che gli è stato negato il diritto a vedersi riconosciuta l'indennità da parte Parte_1 della comproprietaria che, durante il periodo di comunione, ha goduto l'intero bene da sola, senza un titolo idoneo a giustificare l'esclusività del godimento, a partire dal 9.3.2018, ossia da quando la Corte di Appello ha revocato l'assegnazione della casa coniugale alla moglie. Sostiene che l'obbligo in questione sorge sin dal momento in cui uno dei coniugi rimane unico beneficiario del bene, e permane non fino allo scioglimento della comunione legale, ma sino alla concreta divisione dei beni oggetto di comunione;
in materia di comunione del diritto di proprietà, quando non è possibile un godimento diretto e paritario, il comproprietario che utilizza il bene in via esclusiva, senza accordo e senza titolo, è tenuto a corrispondere ai partecipanti esclusi i frutti civili, quali ristoro della privazione del godimento. Tali frutti, che si acquistano giorno per giorno, rappresentano il corrispettivo del godimento della cosa e vanno liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato.
Deduce di aver richiesto formalmente, nel maggio 2018, il rilascio dell'immobile ovvero un'istanza di utilizzo (anche turnario) o di ricevere una quota dei frutti non goduti, con l'istanza di mediazione proposta prima dell'introduzione del giudizio di divisione;
da tale momento sorge il suo diritto di ricevere l'indennità.
Erroneamente il Giudice di primo grado ha ritenuto mai formulata detta richiesta, essendo invece la stessa contenuta nella istanza di mediazione.
4 Per contro, a nulla vale la dichiarazione di voler mettere a disposizione l'immobile, formulata dalla , visto che, di fatto, ha continuato a goderne in via esclusiva. CP_1
3.2. I motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati nei limiti di seguito precisati.
Il primo Giudice, dopo aver richiamato la giurisprudenza in materia di comunione del diritto di proprietà, secondo cui chi utilizza da solo un bene comune non fruibile contemporaneamente da tutti, senza il consenso degli altri comproprietari, deve corrispondere a questi ultimi i frutti civili dalla loro richiesta di godimento condiviso o alternato, ha ritenuto doversi escludere, nel caso di specie, un diniego all'uso del bene comune da parte dei coniugi che hanno piuttosto conservato un godimento esclusivo degli immobili di uso comune in un quadro di tolleranza reciproca della situazione in attesa della definizione complessiva della vicenda coniugale.
In sostanza il Tribunale, pur ravvisando in astratto gli estremi del diritto alla corresponsione dell'indennità, ha ritenuto che, nel caso di specie, non vi sia stato un diniego all'uso del bene comune col conseguente obbligo di corrispondere l'indennità, ma piuttosto una reciproca tolleranza nel godimento esclusivo di uno dei beni in comunione, da parte di ciascuno dei due comunisti.
L'assunto non può essere condiviso.
Come più volte ribadito dalla Suprema Corte, “in materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato che, in caso di separazione dei coniugi, l'indennità di occupazione della casa coniugale acquistata in regime di comunione legale non va corrisposta dalla data della separazione, ma da quella in cui il coniuge non occupante manifesti all'altro la richiesta di uso turnario o comunque la volontà di godimento dell'immobile.)” (cfr. Cass. 18.04.2023 n. 10264).
Dalla documentazione allegata agli atti di causa e, più precisamente, dagli atti del giudizio di separazione coniugale, si evince una situazione di conclamata, aspra e persistente conflittualità tra i coniugi, tale da escludere, in radice, la configurabilità di una tolleranza reciproca nel godimento esclusivo dei beni in comunione, sia pur limitata al periodo necessario alla definizione della vicenda coniugale, e, soprattutto, tale da escludere la possibilità di un uso condiviso e/o contemporaneo dell'immobile (già adibito a casa coniugale) da parte di entrambi gli ex coniugi.
Inoltre, dalla lettera raccomandata a.r. del 16.06.2018, inviata alla dall'avv. Mascolo CP_1 per conto del cliente, si evince inequivocabilmente la volontà del di ottenere il rilascio Parte_1 dell'immobile, di richiedere il pagamento dell'indennità e, dunque, di godere dell'immobile in comproprietà con la (“..dovete per il momento, risarcire il mio cliente per detto uso CP_1 versandogli il 50% del valore locativo del bene essendo l'immobile in comproprietà con vostro marito. Nel
5 contempo dovete rilasciare il bene atteso che il vostro uso quale comproprietaria è ostativo al pari uso di vostro marito, anch'esso comproprietario”).
Tale manifestazione di volontà - a fronte della quale la , con missiva in data 25.06.2018, CP_1
a sua volta richiedeva il pagamento dell'indennità di occupazione relativa al locale occupato dal coniuge - veniva reiterata nel corso del giudizio di primo grado, come si evince dalla fitta corrispondenza intercorsa tra le parti, a mezzo dei rispettivi difensori.
La formale richiesta del di pagamento dell'indennità di occupazione e di rilascio Parte_1 dell'immobile, esclude qualsiasi forma di tolleranza nel godimento esclusivo dello stesso da parte della coniuge e fonda il suo diritto alla corresponsione della relativa indennità.
A fronte della suddetta formale richiesta avanzata dal la dichiarazione della Parte_1
, contenuta nella missiva del 17.10.2022, di mettere a disposizione le chiavi dell'immobile CP_1
(a partire dal 22.10.2022), non può assumere alcuna rilevanza ai fini dell'esclusione dell'obbligo indennitario;
in materia di comunione, il venir meno dell'occupazione sine titulo presuppone un comportamento positivo, concreto ed effettivo del comproprietario occupante, idoneo a consentire all'altro partecipante l'esercizio pieno e non meramente teorico del diritto di godimento.
La mera messa a disposizione delle chiavi non integra un'offerta formale di consegna, né tantomeno una restituzione del bene o un effettivo ripristino del godimento comune. Nel caso in esame, peraltro, la grave conflittualità tra le parti e le caratteristiche strutturali dell'immobile (che
è stato suddiviso in due unità abitative autonome solo a seguito del progetto di divisione predisposto dal CTU, approvato dalle parti e dichiarato esecutivo dal Tribunale) rendevano oggettivamente impossibile una fruizione contemporanea (”detenzione contestuale ma separata, che non comporti coabitazione”; cfr. missiva avv. Logoluso per conto della , del 25.6.2017) da CP_1 parte di entrambi i comproprietari, sicché la messa a disposizione delle chiavi si è risolta in una affermazione meramente formale, inidonea a incidere sull'esclusivo godimento del bene da parte della . CP_1
Solo la consegna materiale delle chiavi, avvenuta in data 24 giugno 2019, può essere considerata atto idoneo a determinare la cessazione dell'occupazione esclusiva e, conseguentemente, dell'obbligo di corresponsione dell'indennità.
Al va pertanto riconosciuto il diritto alla corresponsione dell'indennità di occupazione Parte_1 per l'uso esclusivo dell'immobile comune da parte della , a decorrere dal mese di CP_1 giugno 2018 (data della formale richiesta di rilascio dell'immobile e di pagamento dell'indennità di occupazione) sino al giugno 2019 (data dell'effettivo rilascio dell'immobile), nella misura quantificata dal CTU nominato nel giudizio di primo grado che ha stimato, effettuando una comparazione con immobili simili, il canone locativo mensile dell'appartamento in € 500,00; dovrà quindi essergli riconosciuta la somma di € 250,00 mensili (50% di € 500,00), per un totale di € 3.000,00.
6 Non può invece trovare accoglimento la richiesta dell'appellante di far decorrere l'obbligo di corresponsione dell'indennità dalla proposizione della domanda di mediazione, del maggio 2018, stante la mancata produzione in giudizio di tale domanda, nonché del relativo verbale, con la conseguente impossibilità di verificarne il contenuto e di accertare quindi se la stessa conteneva una specifica contestazione dell'uso esclusivo del bene ovvero una domanda di rilascio.
Invero l'appellante, pur avendo più volte invocato la portata della domanda di mediazione a fondamento della propria pretesa, non ha provveduto al deposito di tale documento, che non è dato rinvenire negli atti di causa, come puntualmente eccepito anche dall'appellata.
L'attivazione della procedura di mediazione obbligatoria, da parte del prevista quale Parte_1 condizione di procedibilità della domanda giudiziale di scioglimento della comunione, non consente (in assenza del deposito della domanda e del relativo verbale) di inferire che, con essa, sia stata necessariamente formulata una richiesta di rilascio dell'immobile, né una contestazione dell'esclusività del godimento, né tantomeno una domanda di corresponsione dei frutti civili.
4. Appello incidentale
4.1. Con l'appello incidentale “implicitamente” proposto la , con riferimento al suo CP_1 diritto a percepire l'indennità di occupazione dell'immobile posto al piano terra della via Magenta
n.59/A, utilizzato ininterrottamente ed esclusivamente dal coniuge, ha dedotto che la sua manifestazione di volontà di fare uso del locale, o di vedersi riconoscere il risarcimento per il mancato godimento, emerge dal procedimento per accertamento tecnico preventivo dalla stessa incardinato nel 2016 per determinare il valore locatizio del locale;
nessuna tolleranza vi sarebbe stata, pertanto, nel vedersi sottrarre l'uso del sottano.
Sotto altro profilo, ha dedotto di aver sempre pagato regolarmente le spese condominiali, nelle quali sono ricomprese voci riferibili alla proprietà e che, in quanto tali, devono essere equamente divise tra i due comproprietari;
ciò nonostante, il si è sempre sottratto a tale Parte_1 adempimento.
4.2. L'appello incidentale è fondato nei limiti di seguito indicati.
La richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione, relativa al locale sito al piano terra di via Magenta 59/A, veniva formalmente avanzata dalla , con la missiva datata 25.06.2018 CP_1 allorquando, riscontrando la richiesta di indennizzo avanzata dal con lettera
Parte_1 raccomandata a.r. del 16.06.2018, a sua volta, tramite il suo difensore, richiedeva il pagamento dell'indennità relativa al locale posto al piano terra (…poichè il sig. detiene in via esclusiva
Parte_1 detto immobile, di cui è comproprietaria la sin dal mese di marzo 2015 , invito e diffido – Tuo CP_1 cortese tramite – il sig. a corrispondere alla mia assistita la complessiva somma di € 3.677,60,
Parte_1 così come maturata sino alla data odierna a titolo di indennità di occupazione); da tale data pertanto, sulla scorta del principio di diritto sopra richiamato, decorre il diritto della a vedersi CP_1 riconosciuta l'indennità per l'occupazione esclusiva del locale da parte del
Parte_1
Non può trovare, invero, accoglimento la richiesta, dell'appellante incidentale, di far decorrere l'indennità dal 2016, ovvero dalla proposizione, dinanzi al Tribunale di Trani, del procedimento
7 per accertamento tecnico preventivo, al fine di determinare il canone di locazione del locale: la proposizione del procedimento per ATP non può essere considerata equivalente a una formale richiesta di rilascio, o di corresponsione dell'indennità, e ciò non solo in ragione della natura specifica del predetto procedimento, che costituisce uno strumento meramente istruttorio e cautelare, ma anche perché i motivi che avevano condotto l'odierna appellata a far accertare il canone locativo del bene potrebbero essere diversi e non coincidenti con l'intento di contestare l'uso esclusivo del bene da parte del coniuge o di far valere un diritto all'indennità di occupazione.
Quanto invece al dies ad quem, al fine di determinare la spettanza di tale indennità di occupazione, nessuna informazione è stata invece fornita dalle parti, nulla avendo le stesse dedotto circa l'effettiva consegna del locale e la cessazione della disponibilità esclusiva da parte del Parte_1
Dagli atti di causa emerge solo che, a seguito dell'istanza presentata, nel febbraio 2020, dal CTU nominato nel giudizio di divisione al Giudice, per accedere al locale a piano terra di via Magenta
n. 59, il in data 30.07.2020 consentiva l'accesso richiesto, per l'espletamento delle Parte_1 operazioni peritali. Tale circostanza, se attesta che, alla data del 30.07.2020, il locale era ancora nella disponibilità esclusiva del (unico detentore delle chiavi), non è tuttavia di per sé Parte_1 idonea a dimostrare che, a detta data, avvenisse la consegna dell'immobile alla . CP_1
L'aver consentito l'accesso del CTU, adempimento necessario per l'espletamento dell'incombente istruttorio del giudizio di divisione, espressamente disposto dal Giudice, non equivale alla consegna del bene al comproprietario, né all'attribuzione della disponibilità in favore della odierna appellata.
Il sul quale incombeva l'onere di dimostrare l'avvenuta immissione della Parte_1 comproprietaria nel godimento del locale prima dello scioglimento della comunione, non ha fornito detta prova.
L'indennità in favore della - da liquidarsi sempre sulla base dell'accertamento del CP_1
CTU nominato nel giudizio di primo grado, che ha stimato il valore locativo del locale al piano terra in € 200,00 mensili, va riconosciuta nella somma di € 100,00 (50% di € 200,00), sicchè a far data dal 25.06.2018 e perlomeno fino al 7.2.2023, andrebbe riconosciuta la somma di € 5.500,00 (€
100x55).
Operando la debita compensazione tra le somme reciprocamente spettanti alle parti, residua un credito a favore della . CP_1
Senonchè, l'impossibilità per entrambe le parti di disporre e mettere a frutto i beni in comunione durante il giudizio di divisione, e tenuto conto che la proposizione dell'appello incidentale da parte della è stata evidentemente finalizzata a paralizzare l'avversa pretesa creditoria, CP_1 porta a concludere che sussistono i presupposti per procedere a una compensazione integrale delle reciproche poste creditorie per indennità di occupazione.
L'indennità di occupazione svolge infatti una funzione riequilibratrice, che mira a compensare l'uso esclusivo del bene da parte di un comproprietario e a prevenire arricchimenti ingiustificati;
8 quando, come nel caso di specie, entrambe le parti hanno concorso, seppur in misura differente, al protrarsi dell'occupazione, la compensazione integrale appare conforme ad un principio di equità; inoltre, si ribadisce, la richiesta di indennità della , così come formulata in CP_1 appello, sembra essere stata proposta più per contrastare la pretesa del che per Parte_1 ottenere il risarcimento della maggior somma.
Non può essere accolta, invece, la domanda, reiterata dalla in appello, di condanna del CP_1 al pagamento della metà delle spese condominiali, atteso che, come correttamente Parte_1 osservato dal giudice di prime cure, dalla documentazione allegata agli atti di causa non si evince la natura straordinaria di tali spese, né la documentazione prodotta consente di distinguere dette spese, gravanti sul mero proprietario, da quelle per la manutenzione e gestione ordinaria dell'immobile (gravanti su chi lo utilizza).
Passando al governo delle spese processuali, considerato l'esito complessivo del giudizio,
l'accoglimento parziale delle contrapposte domande e la reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 1863/2023 emessa dal Tribunale di Trani, in composizione
[...] monocratica, in data 21.12.2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accoglie parzialmente sia l'appello principale che quello incidentale e, in riforma della sentenza appellata, dichiara la compensazione tra le somme reciprocamente dovute a titolo di indennità di occupazione;
2. conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3. compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 3 dicembre
2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente
dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 760/2024 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 1863/2023 del 21.12.2023
TRA
elettivamente domiciliato in Avellino alla via Tagliamento n. 237, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Angelo Guerriero, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellante - Appellato in via incidentale –
CONTRO
elettivamente domiciliata in Barletta alla via Elio Vittorini n.24, presso Controparte_1 lo studio dell'avv. Grazia Corcella, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellata - Appellante in via incidentale –
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 26.11.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 20.12.2018 conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 al Tribunale di Trani, al fine di sentir dichiarare lo scioglimento della Controparte_1 comunione relativa agli immobili siti in Barletta alla via Magenta 57 e 59/A e condannare la convenuta, previa compensazione con le somme dovute dall'attore per il possesso del locale di via Magenta 59/A, a corrispondergli la metà del valore locativo dell'appartamento di via Magenta
n. 57, indicativamente quantificato, per differenza, in € 8.000,00 salvo miglior conteggio.
A fondamento della domanda deduceva che: - in data 8.6.99 i coniugi Parte_2 avevano acquistato in Barletta, in regime di comunione legale dei beni, un Controparte_1
1 appartamento, in settimo piano, sito alla via Magenta n. 57, e un locale, al piano terra, sito alla via Magenta n. 59/A; - a seguito della separazione personale dei coniugi, in sede di provvedimenti presidenziali provvisori del giudizio di separazione, la casa coniugale era stata assegnata alla moglie;
- proposto reclamo, la Corte di Appello aveva riformato l'ordinanza presidenziale e revocato l'assegnazione della casa coniugale alla;
- per porre fine allo stato di CP_1 comunione sugli immobili, il aveva depositato istanza di mediazione;
- non era Parte_1 interessato all'acquisto della quota della moglie di entrambi gli immobili;
-aveva diritto a ricevere la metà del valore locativo dell'appartamento, occupato sine titulo dalla dal 2015, CP_1 previa compensazione parziale con il suo debito nei confronti della donna, costituito dal 50% del valore locativo del locale a piano terra, che ancora egli occupava.
Costituitasi in giudizio, non si opponeva allo scioglimento della comunione Controparte_1 relativa ai due immobili, chiedeva disporsi la divisione dell'appartamento in due distinte unità immobiliari e, solo in caso di impossibilità del frazionamento, la vendita, oltre che la vendita del locale, non avendo le parti manifestato l'intenzione di mantenerne la proprietà; in via riconvenzionale, chiedeva accertarsi il suo credito, conseguente dall'uso esclusivo da parte del del locale sito in piano terra al civico 59/A di via Magenta, quantificato in € 4.505,06, Parte_1 oltre interessi, e per le spese condominiali sostenute per l'appartamento di via Magenta n. 57, relative agli anni 2016, 2017 e 2018, oltre quelle a maturarsi.
All'esito della C.T.U. espletata e dell'approvazione del progetto di divisione formulato dal CTU, il Tribunale, con ordinanza ex art. 789 c.p.c. del 7 febbraio 2023, assegnava a Parte_1
l'appartamento A20, meglio specificato nella CTU, e il locale a piano terra, e a Controparte_1
l'appartamento A21, meglio specificato nella CTU;
ritenuta cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di scioglimento della comunione su detti immobili, ma permanendo il contrasto tra le parti in ordine alle somme dovute a titolo di indennità per l'occupazione dei beni comuni, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con sentenza n. 1863/2023 del 21.12.2023 il Tribunale di Trani confermava l'ordinanza ex art. 789
c.p.c. di assegnazione degli immobili e, disattese le ulteriori domande proposte, compensava interamente tra le parti le spese di lite, ponendo le spese di CTU definitivamente a carico delle parti in solido.
Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo appello , chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- voglia l'adita Corte di Appello modificare la impugnata sentenza accogliendo la domanda dell'odierna appellante, e dichiarare che: - la sentenza deve essere modificata sul punto laddove si rigetta la richiesta di indennità per il godimento esclusivo dell'appellata della ex casa coniugale, invece all'appellante deve essere riconosciuta la indennità per il mancato utilizzo della ex casa coniugale di fatto goduta esclusivamente dall'appellata, dichiarando inefficace la dichiarazione da quest'ultima resa, non seguita dai fatti, di volerla mettere a disposizione;
- va condannata l'appellata a pagare in favore dell'appellante per le suddette causali una indennità pari ad euro 33.000,00. O somma diversa. Di conseguenza, accogliere il proposto appello e revocare la impugnata sentenza, con declaratoria
2 di accoglimento totale dell'intera domanda proposta dall'odierna appellata. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Costituitasi in giudizio, ha contestato l'avverso gravame, chiedendo Controparte_1 accogliersi le seguenti conclusioni: “ 1. condannare il sig. alla corresponsione in Parte_1 favore dell'appellata della complessiva somma pari ad € 9.748,81 (data dalla somma corrispondente alla metà del valore locativo del locale posto a piano terra del fabbricato ubicato alla via Magenta n. 59/A, per il periodo 28/3/2015 – 7/2/2023 ovvero € 18.800,00 al 50% = € 9.400,00) oltre al pagamento nella misura del
50% degli oneri condominiali limitatamente alle voci che contraddistinguono la proprietà dell'immobile e relativamente alle annualità 2016-2017- 2018, pari ad € 348,81, pro quota;
2. nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda creditoria avanzata del sig. nella misura sopra meglio spiegata, Parte_1 disporne la compensazione con quello vantato a sua volta dall'appellante nei suoi confronti, così disponendo che il sig. sia tenuto a corrispondere, alla sig.ra la maggiore somma di € 7.648,81 Parte_1 CP_1
(pari ad € 9.748,81 - € 2.100,00);
3. vinte le spese del doppio grado del giudizio, in ordine alle quali si rappresenta che la sig.ra ha depositato domanda di patrocinio a carico dello Stato, sussistendone CP_1
i presupposti reddituali”.
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 26.11.2025 la causa è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 281 sexies 3° co. c.p.c.
1. Il Tribunale ha rigettato le reciproche domande di pagamento delle indennità di occupazione dei beni comuni, formulate dalle parti, osservando che: - in materia di comunione del diritto di proprietà, se non sia possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza, il comproprietario che, da solo, ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili, dalla data della richiesta di uso turnario o di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti;
- nel caso di specie, non può ravvisarsi detta volontà in capo ai coniugi in quanto, a seguito dell'ordinanza della Corte di Appello del 9.3.2018, che revocava l'assegnazione della casa coniugale, la convenuta comunicava che, a far data dal
22.10.2018, metteva l'immobile a disposizione del coniuge comproprietario che, comunque, ha goduto in modo esclusivo, di altro immobile in comunione;
-deve, pertanto, essere escluso, pur nell'ambito di un rapporto conflittuale tra coniugi, un diniego all'uso del bene comune da parte dei coniugi che hanno piuttosto conservato un godimento esclusivo degli immobili di uso comune in un quadro di tolleranza reciproca della situazione in attesa della definizione complessiva della vicenda coniugale.
Quanto alla richiesta della , di parziale rimborso delle spese condominiali relative CP_1 all'immobile in comunione, il Tribunale, dopo aver osservato che l'assegnazione della casa coniugale non esonera l'assegnatario dal pagamento delle spese correlate al godimento dell'immobile, comprese quelle condominiali che riguardano la manutenzione ordinaria delle cose comuni, mentre sono a carico del proprietario le spese straordinarie e relative alla proprietà, ha rigettato la domanda, non essendo documentata la natura di dette spese.
3 2.Preliminarmente, deve prendersi atto che, con la comparsa di costituzione in appello, la
, seppur in assenza di formale esplicitazione, ha proposto appello incidentale, non CP_1 essendosi limitata a chiedere il rigetto dell'avverso appello e la conferma della sentenza impugnata, come desumibile dal tenore della parte espositiva e dalle conclusioni articolate (con le quali ha reiterato le domande non accolte in primo grado).
Al riguardo, va richiamato il costante principio della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale per la proposizione dell'appello incidentale della parte non totalmente vittoriosa in primo grado non occorrono particolari formalità o formule sacramentali, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall'appellato nella comparsa di costituzione risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione del primo giudice (cfr. Cass. II, 15.11.2004 n. 21615; Cass. 3^ 26/6/98 n. 6339, Cass. 1^, 8/6/95 n. 6479,
e le conf. Cass. 6633/97 e 2120/94).
3. Appello principale.
3.1. L'appellante principale ha censurato la sentenza per i seguenti motivi:
- Erroneita' della decisione in conseguenza della inesatta interpretazione ed applicazione dell'art. 1102 c.c.;
- Errata e falsa applicazione delle disposizioni codicistiche ex art. 214, 215 c. p. c.;
- Erroneita' della decisione in conseguenza della mancata applicazione dell'art. 1102 c.c.;
- Erroneità della decisione in ordine alla mancata declaratoria di avvenuta richiesta formale di indennità per il mancato utilizzo formulata dall'appellante all'appellata mediante istanza di mediazione.
Il lamenta che gli è stato negato il diritto a vedersi riconosciuta l'indennità da parte Parte_1 della comproprietaria che, durante il periodo di comunione, ha goduto l'intero bene da sola, senza un titolo idoneo a giustificare l'esclusività del godimento, a partire dal 9.3.2018, ossia da quando la Corte di Appello ha revocato l'assegnazione della casa coniugale alla moglie. Sostiene che l'obbligo in questione sorge sin dal momento in cui uno dei coniugi rimane unico beneficiario del bene, e permane non fino allo scioglimento della comunione legale, ma sino alla concreta divisione dei beni oggetto di comunione;
in materia di comunione del diritto di proprietà, quando non è possibile un godimento diretto e paritario, il comproprietario che utilizza il bene in via esclusiva, senza accordo e senza titolo, è tenuto a corrispondere ai partecipanti esclusi i frutti civili, quali ristoro della privazione del godimento. Tali frutti, che si acquistano giorno per giorno, rappresentano il corrispettivo del godimento della cosa e vanno liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato.
Deduce di aver richiesto formalmente, nel maggio 2018, il rilascio dell'immobile ovvero un'istanza di utilizzo (anche turnario) o di ricevere una quota dei frutti non goduti, con l'istanza di mediazione proposta prima dell'introduzione del giudizio di divisione;
da tale momento sorge il suo diritto di ricevere l'indennità.
Erroneamente il Giudice di primo grado ha ritenuto mai formulata detta richiesta, essendo invece la stessa contenuta nella istanza di mediazione.
4 Per contro, a nulla vale la dichiarazione di voler mettere a disposizione l'immobile, formulata dalla , visto che, di fatto, ha continuato a goderne in via esclusiva. CP_1
3.2. I motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati nei limiti di seguito precisati.
Il primo Giudice, dopo aver richiamato la giurisprudenza in materia di comunione del diritto di proprietà, secondo cui chi utilizza da solo un bene comune non fruibile contemporaneamente da tutti, senza il consenso degli altri comproprietari, deve corrispondere a questi ultimi i frutti civili dalla loro richiesta di godimento condiviso o alternato, ha ritenuto doversi escludere, nel caso di specie, un diniego all'uso del bene comune da parte dei coniugi che hanno piuttosto conservato un godimento esclusivo degli immobili di uso comune in un quadro di tolleranza reciproca della situazione in attesa della definizione complessiva della vicenda coniugale.
In sostanza il Tribunale, pur ravvisando in astratto gli estremi del diritto alla corresponsione dell'indennità, ha ritenuto che, nel caso di specie, non vi sia stato un diniego all'uso del bene comune col conseguente obbligo di corrispondere l'indennità, ma piuttosto una reciproca tolleranza nel godimento esclusivo di uno dei beni in comunione, da parte di ciascuno dei due comunisti.
L'assunto non può essere condiviso.
Come più volte ribadito dalla Suprema Corte, “in materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato che, in caso di separazione dei coniugi, l'indennità di occupazione della casa coniugale acquistata in regime di comunione legale non va corrisposta dalla data della separazione, ma da quella in cui il coniuge non occupante manifesti all'altro la richiesta di uso turnario o comunque la volontà di godimento dell'immobile.)” (cfr. Cass. 18.04.2023 n. 10264).
Dalla documentazione allegata agli atti di causa e, più precisamente, dagli atti del giudizio di separazione coniugale, si evince una situazione di conclamata, aspra e persistente conflittualità tra i coniugi, tale da escludere, in radice, la configurabilità di una tolleranza reciproca nel godimento esclusivo dei beni in comunione, sia pur limitata al periodo necessario alla definizione della vicenda coniugale, e, soprattutto, tale da escludere la possibilità di un uso condiviso e/o contemporaneo dell'immobile (già adibito a casa coniugale) da parte di entrambi gli ex coniugi.
Inoltre, dalla lettera raccomandata a.r. del 16.06.2018, inviata alla dall'avv. Mascolo CP_1 per conto del cliente, si evince inequivocabilmente la volontà del di ottenere il rilascio Parte_1 dell'immobile, di richiedere il pagamento dell'indennità e, dunque, di godere dell'immobile in comproprietà con la (“..dovete per il momento, risarcire il mio cliente per detto uso CP_1 versandogli il 50% del valore locativo del bene essendo l'immobile in comproprietà con vostro marito. Nel
5 contempo dovete rilasciare il bene atteso che il vostro uso quale comproprietaria è ostativo al pari uso di vostro marito, anch'esso comproprietario”).
Tale manifestazione di volontà - a fronte della quale la , con missiva in data 25.06.2018, CP_1
a sua volta richiedeva il pagamento dell'indennità di occupazione relativa al locale occupato dal coniuge - veniva reiterata nel corso del giudizio di primo grado, come si evince dalla fitta corrispondenza intercorsa tra le parti, a mezzo dei rispettivi difensori.
La formale richiesta del di pagamento dell'indennità di occupazione e di rilascio Parte_1 dell'immobile, esclude qualsiasi forma di tolleranza nel godimento esclusivo dello stesso da parte della coniuge e fonda il suo diritto alla corresponsione della relativa indennità.
A fronte della suddetta formale richiesta avanzata dal la dichiarazione della Parte_1
, contenuta nella missiva del 17.10.2022, di mettere a disposizione le chiavi dell'immobile CP_1
(a partire dal 22.10.2022), non può assumere alcuna rilevanza ai fini dell'esclusione dell'obbligo indennitario;
in materia di comunione, il venir meno dell'occupazione sine titulo presuppone un comportamento positivo, concreto ed effettivo del comproprietario occupante, idoneo a consentire all'altro partecipante l'esercizio pieno e non meramente teorico del diritto di godimento.
La mera messa a disposizione delle chiavi non integra un'offerta formale di consegna, né tantomeno una restituzione del bene o un effettivo ripristino del godimento comune. Nel caso in esame, peraltro, la grave conflittualità tra le parti e le caratteristiche strutturali dell'immobile (che
è stato suddiviso in due unità abitative autonome solo a seguito del progetto di divisione predisposto dal CTU, approvato dalle parti e dichiarato esecutivo dal Tribunale) rendevano oggettivamente impossibile una fruizione contemporanea (”detenzione contestuale ma separata, che non comporti coabitazione”; cfr. missiva avv. Logoluso per conto della , del 25.6.2017) da CP_1 parte di entrambi i comproprietari, sicché la messa a disposizione delle chiavi si è risolta in una affermazione meramente formale, inidonea a incidere sull'esclusivo godimento del bene da parte della . CP_1
Solo la consegna materiale delle chiavi, avvenuta in data 24 giugno 2019, può essere considerata atto idoneo a determinare la cessazione dell'occupazione esclusiva e, conseguentemente, dell'obbligo di corresponsione dell'indennità.
Al va pertanto riconosciuto il diritto alla corresponsione dell'indennità di occupazione Parte_1 per l'uso esclusivo dell'immobile comune da parte della , a decorrere dal mese di CP_1 giugno 2018 (data della formale richiesta di rilascio dell'immobile e di pagamento dell'indennità di occupazione) sino al giugno 2019 (data dell'effettivo rilascio dell'immobile), nella misura quantificata dal CTU nominato nel giudizio di primo grado che ha stimato, effettuando una comparazione con immobili simili, il canone locativo mensile dell'appartamento in € 500,00; dovrà quindi essergli riconosciuta la somma di € 250,00 mensili (50% di € 500,00), per un totale di € 3.000,00.
6 Non può invece trovare accoglimento la richiesta dell'appellante di far decorrere l'obbligo di corresponsione dell'indennità dalla proposizione della domanda di mediazione, del maggio 2018, stante la mancata produzione in giudizio di tale domanda, nonché del relativo verbale, con la conseguente impossibilità di verificarne il contenuto e di accertare quindi se la stessa conteneva una specifica contestazione dell'uso esclusivo del bene ovvero una domanda di rilascio.
Invero l'appellante, pur avendo più volte invocato la portata della domanda di mediazione a fondamento della propria pretesa, non ha provveduto al deposito di tale documento, che non è dato rinvenire negli atti di causa, come puntualmente eccepito anche dall'appellata.
L'attivazione della procedura di mediazione obbligatoria, da parte del prevista quale Parte_1 condizione di procedibilità della domanda giudiziale di scioglimento della comunione, non consente (in assenza del deposito della domanda e del relativo verbale) di inferire che, con essa, sia stata necessariamente formulata una richiesta di rilascio dell'immobile, né una contestazione dell'esclusività del godimento, né tantomeno una domanda di corresponsione dei frutti civili.
4. Appello incidentale
4.1. Con l'appello incidentale “implicitamente” proposto la , con riferimento al suo CP_1 diritto a percepire l'indennità di occupazione dell'immobile posto al piano terra della via Magenta
n.59/A, utilizzato ininterrottamente ed esclusivamente dal coniuge, ha dedotto che la sua manifestazione di volontà di fare uso del locale, o di vedersi riconoscere il risarcimento per il mancato godimento, emerge dal procedimento per accertamento tecnico preventivo dalla stessa incardinato nel 2016 per determinare il valore locatizio del locale;
nessuna tolleranza vi sarebbe stata, pertanto, nel vedersi sottrarre l'uso del sottano.
Sotto altro profilo, ha dedotto di aver sempre pagato regolarmente le spese condominiali, nelle quali sono ricomprese voci riferibili alla proprietà e che, in quanto tali, devono essere equamente divise tra i due comproprietari;
ciò nonostante, il si è sempre sottratto a tale Parte_1 adempimento.
4.2. L'appello incidentale è fondato nei limiti di seguito indicati.
La richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione, relativa al locale sito al piano terra di via Magenta 59/A, veniva formalmente avanzata dalla , con la missiva datata 25.06.2018 CP_1 allorquando, riscontrando la richiesta di indennizzo avanzata dal con lettera
Parte_1 raccomandata a.r. del 16.06.2018, a sua volta, tramite il suo difensore, richiedeva il pagamento dell'indennità relativa al locale posto al piano terra (…poichè il sig. detiene in via esclusiva
Parte_1 detto immobile, di cui è comproprietaria la sin dal mese di marzo 2015 , invito e diffido – Tuo CP_1 cortese tramite – il sig. a corrispondere alla mia assistita la complessiva somma di € 3.677,60,
Parte_1 così come maturata sino alla data odierna a titolo di indennità di occupazione); da tale data pertanto, sulla scorta del principio di diritto sopra richiamato, decorre il diritto della a vedersi CP_1 riconosciuta l'indennità per l'occupazione esclusiva del locale da parte del
Parte_1
Non può trovare, invero, accoglimento la richiesta, dell'appellante incidentale, di far decorrere l'indennità dal 2016, ovvero dalla proposizione, dinanzi al Tribunale di Trani, del procedimento
7 per accertamento tecnico preventivo, al fine di determinare il canone di locazione del locale: la proposizione del procedimento per ATP non può essere considerata equivalente a una formale richiesta di rilascio, o di corresponsione dell'indennità, e ciò non solo in ragione della natura specifica del predetto procedimento, che costituisce uno strumento meramente istruttorio e cautelare, ma anche perché i motivi che avevano condotto l'odierna appellata a far accertare il canone locativo del bene potrebbero essere diversi e non coincidenti con l'intento di contestare l'uso esclusivo del bene da parte del coniuge o di far valere un diritto all'indennità di occupazione.
Quanto invece al dies ad quem, al fine di determinare la spettanza di tale indennità di occupazione, nessuna informazione è stata invece fornita dalle parti, nulla avendo le stesse dedotto circa l'effettiva consegna del locale e la cessazione della disponibilità esclusiva da parte del Parte_1
Dagli atti di causa emerge solo che, a seguito dell'istanza presentata, nel febbraio 2020, dal CTU nominato nel giudizio di divisione al Giudice, per accedere al locale a piano terra di via Magenta
n. 59, il in data 30.07.2020 consentiva l'accesso richiesto, per l'espletamento delle Parte_1 operazioni peritali. Tale circostanza, se attesta che, alla data del 30.07.2020, il locale era ancora nella disponibilità esclusiva del (unico detentore delle chiavi), non è tuttavia di per sé Parte_1 idonea a dimostrare che, a detta data, avvenisse la consegna dell'immobile alla . CP_1
L'aver consentito l'accesso del CTU, adempimento necessario per l'espletamento dell'incombente istruttorio del giudizio di divisione, espressamente disposto dal Giudice, non equivale alla consegna del bene al comproprietario, né all'attribuzione della disponibilità in favore della odierna appellata.
Il sul quale incombeva l'onere di dimostrare l'avvenuta immissione della Parte_1 comproprietaria nel godimento del locale prima dello scioglimento della comunione, non ha fornito detta prova.
L'indennità in favore della - da liquidarsi sempre sulla base dell'accertamento del CP_1
CTU nominato nel giudizio di primo grado, che ha stimato il valore locativo del locale al piano terra in € 200,00 mensili, va riconosciuta nella somma di € 100,00 (50% di € 200,00), sicchè a far data dal 25.06.2018 e perlomeno fino al 7.2.2023, andrebbe riconosciuta la somma di € 5.500,00 (€
100x55).
Operando la debita compensazione tra le somme reciprocamente spettanti alle parti, residua un credito a favore della . CP_1
Senonchè, l'impossibilità per entrambe le parti di disporre e mettere a frutto i beni in comunione durante il giudizio di divisione, e tenuto conto che la proposizione dell'appello incidentale da parte della è stata evidentemente finalizzata a paralizzare l'avversa pretesa creditoria, CP_1 porta a concludere che sussistono i presupposti per procedere a una compensazione integrale delle reciproche poste creditorie per indennità di occupazione.
L'indennità di occupazione svolge infatti una funzione riequilibratrice, che mira a compensare l'uso esclusivo del bene da parte di un comproprietario e a prevenire arricchimenti ingiustificati;
8 quando, come nel caso di specie, entrambe le parti hanno concorso, seppur in misura differente, al protrarsi dell'occupazione, la compensazione integrale appare conforme ad un principio di equità; inoltre, si ribadisce, la richiesta di indennità della , così come formulata in CP_1 appello, sembra essere stata proposta più per contrastare la pretesa del che per Parte_1 ottenere il risarcimento della maggior somma.
Non può essere accolta, invece, la domanda, reiterata dalla in appello, di condanna del CP_1 al pagamento della metà delle spese condominiali, atteso che, come correttamente Parte_1 osservato dal giudice di prime cure, dalla documentazione allegata agli atti di causa non si evince la natura straordinaria di tali spese, né la documentazione prodotta consente di distinguere dette spese, gravanti sul mero proprietario, da quelle per la manutenzione e gestione ordinaria dell'immobile (gravanti su chi lo utilizza).
Passando al governo delle spese processuali, considerato l'esito complessivo del giudizio,
l'accoglimento parziale delle contrapposte domande e la reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 1863/2023 emessa dal Tribunale di Trani, in composizione
[...] monocratica, in data 21.12.2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accoglie parzialmente sia l'appello principale che quello incidentale e, in riforma della sentenza appellata, dichiara la compensazione tra le somme reciprocamente dovute a titolo di indennità di occupazione;
2. conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3. compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 3 dicembre
2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
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