Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/04/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
procedimento iscritto al n. 588/2024 R.G.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Undicesima Sezione Civile
In persona della Giudice Paola Bozzo Costa, quale Presidente f.f. per disposizione
“tabellare”, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa avente ad oggetto: ricorso ex artt. 84, 170 Dpr 115/02, 15 D. Lgs. 150/11, 281
–undecies e ss. c.p.c. di opposizione al decreto di pagamento spese di giustizia del
Tribunale di Genova (Giudice M.Catalano) del 18/01/24 e notificato a mani al difensore il 26/01/2024, promossa il 31/01/24 da
Avv. ALBERTO GRONDONA - in proprio -
RICORRENTE
contro
, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente Controparte_1
domiciliato ex lege presso lo studio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova
CONVENUTO
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente risulta nominato difensore d'ufficio del sig. imputato - di CP_2
fatto irreperibile - nel procedimento penale r.g.n.r. 3040/2015/21 con r.g. GIP 5464/16,
come da avviso ex art.419 cpp. del 19.05.23 di fissazione udienza preliminare davanti al GUP e come da verbale della Procura Rep. di Genova sez. P.G. di vane ricerche di irreperibile del 13.9.23 (cfr.: doc. 1., avviso ex art.419 cpp. fissazione udienza preliminare davanti al GUP per la data 25.09.23 e doc.2., con attestato che ricerche effettuate al fine di reperire risultate vane). CP_2
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Il giudice, dopo breve camera di consiglio (ndr., 5 minuti), ha infine pronunciato sentenza, con motivi contestuali allegati al verbale, di non luogo a procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati ascritti per mancata conoscenza della pendenza.
All'esito del svolgimento della propria attività professionale e della conclusione del procedimento con la menzionata decisione, parte ricorrente ha chiesto la liquidazione dei compensi in misura rimasta ignota, non avendo allegato il ricorrente la relativa istanza ma la sola decisione impugnata emessa il 18.1.24 e notificata 26.1.24 (ndr., il progetto di parcella in atti risulta infatti successivo essendo, datato 31.1.24).
Con il decreto di liquidazione impugnato, il tribunale di Genova sez. G.I.P. (giudice
M.Catalano), ha liquidato il compenso per l'attività professionale svolta dal ricorrente nell'importo di euro 450,00, oltre rimb.forf., con riduzione di 1/3 ex art. 106 – bis TUSG,
riconoscendo il compenso per la sola attività di studio, non liquidando le ulteriori fasi,”… tenuto conto che, nel caso di specie, si è trattata di un'udienza preliminare definita con
sentenza ex art 420- quater c.p.p., che il numero dei documenti era modesto, che non è stata
disposta una misura cautelare, che non vi è stata costituzione di parte civile e che non risultano
espletati incombenti relativi alla fase istruttoria e decisoria…”.
Secondo la tesi di parte ricorrente, il tribunale ha errato per non aver liquidato anche la
“fase decisionale”, sebbene il difensore abbia partecipato all'udienza preliminare alla quale, ancorché non vi sia stata una complessa discussione, le parti hanno comunque discusso, così come stabilito e previsto dall'art. 420 c.p.p..
Il , si è costituito in giudizio con comparsa del 19.9.24 con Controparte_1
la quale ha contestato gli assunti del ricorrente ed ha concluso per il rigetto del ricorso per infondatezza. Il Ministero ha innanzitutto ricordato come, anche dopo l'entrata in vigore del D.M. 147/2022, non sia venuta meno la discrezionalità dei giudici nel
Pagina 2 di 7 liquidare i compensi degli avvocati, richiamando l'art. 1, comma 7, del D.M. 140/2012,
tuttora vigente che recita: "In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di
percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente
decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa”.
Richiamata la complessiva normativa di riferimento al caso e la giurisprudenza a conforto sul principio sostenuto, il ha evidenziato che il provvedimento CP_1
opposto è stato correttamente motivato ed è ragionevole “anche laddove si consideri che
l'attività svolta dal difensore RT ND nel caso di specie si è effettivamente
concretizzata nella sola partecipazione all'udienza preliminare del 25.09.2023 in cui è stata
pronunciata la sentenza ex art. 420 quater c.p.c., nella quale risulta per tabulas non essersi
svolta alcuna discussione.”, considerando che il decreto di liquidazione deve essere esclusivamente finalizzato a retribuire l'attività defensionale svolta dal Legale in modo proporzionale all'impegno prestato e alla maggiore o minore complessità del procedimento, la cui valutazione è rimessa alla libera discrezionalità del giudice procedente.
Dopo una prima udienza di verifica su contraddittorio e rituale iscrizione a ruolo contenzioso del procedimento (anziché volontaria), la causa è stata discussa
all'udienza del 2 aprile 2025, presente il solo ricorrente, che ha richiamato le conclusioni di cui alla nota autorizzata del 10.3.25 e che si riportano di seguito: ”Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare l'impugnato
provvedimento di liquidazione del Tribunale Penale di Genova – Ufficio G.U.P. Dott.ssa
CATALANO del 18.01.2024 e notificato il 26.01.2024; Venga liquidata l'attività difensiva
svolta nel sopraccitato procedimento penale, nella misura di euro 920,00 oltre accessori di legge
(somma così calcolata seguendo i parametri tabellari nei minimi ex D.M. 55/2014 riconoscendo
sia la fase studio che altresì la fase decisionale e con la relativa riduzione finale ex art. 106 bis
D.P.R. 115/2002), ovvero nella misura che si riterrà di giustizia. Con vittoria delle spese tutte
di lite.”
All'esito la giudice ha trattenuto gli atti per la decisione, non provvedendo ex art.281/comma 1- sexies cpc..
Pagina 3 di 7 Ciò premesso, il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
Preliminarmente, in conformità all'indirizzo – costante - della sezione, deve essere ricordato che i parametri minimi delle spese, indicati dal D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. 37/2018), continuano a non poter essere ritenuti inderogabili,
posto che il DM 55/14 (ed il DM 37/18) non incide - né potrebbe farlo per il principio di gerarchia delle fonti - sull'abrogazione delle “tariffe delle professioni regolamentate nel
sistema ordinistico” stabilita dall'art. 9 D.L. n. 1/2012, convertito con la legge n. 27/2012
(poi attuata dall'art. 1/7°comma D.M. n. 140/2012), secondo il quale “in nessun caso le
soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la
liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la
liquidazione stessa”
Del resto, ai sensi dell'art. 4 D.M. 55/2014, la misura delle riduzioni e degli aumenti è
prevista soltanto “di regola” e l'utilizzo della locuzione avverbiale “di regola”,
insistentemente ripetuta per quasi trenta di volte nel decreto ministeriale, conferma la derogabilità dei compensi minimi e massimi previsti dal provvedimento normativo
(cfr. ord.C.Cost.261/13, Cass.20285/17).
Sempre secondo l'indirizzo – costante - della sezione, deve essere ricordato che la liquidazione riguarda l'opera professionale complessivamente prestata, tenendo comunque presente anche l'incidenza degli atti difensivi sull'esito del procedimento, il principio di adeguatezza del compenso espressamente previsto dall'articolo 2233 cc. ed il principio deontologico dall'articolo 43, canone secondo, del Codice deontologico forense (Cass. civ. Sez. unite, 12/10/2012, n. 17406).
Ciò detto, deve essere ancora ricordato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, la disciplina generale per tutti i tipi di procedimenti prevede all'art. 82 TUSG che l'onorario e le spese spettanti al difensore siano liquidati (ndr., sottolineature della redattrice) “ … osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino
superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed
indennita'.. tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza
degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa…” avendo dunque
Pagina 4 di 7 piena rilevanza l'impegno nel procedimento nel quale è stata svolta l'attività difensiva della quale viene chiesta la liquidazione al fine della sua quantificazione.
Del resto, anche a norma dello stesso D.M. 55 cit. invocato dalla Difesa e richiamato nella nota spese del ricorrente, “ Il compenso dell'avvocato è proporzionato
all'importanza dell'opera” (art.2/comma 1) e, soprattutto (ndr., sottolineature della redattrice), “Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si
tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività' prestata,
dell'importanza, della natura, della complessità' del procedimento, della gravità' e del
numero delle imputazioni, del numero e della complessità' delle questioni giuridiche e di fatto
trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità' giudiziaria dinanzi cui si svolge la
prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare,
della continuità' dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo
ove svolge la professione in modo prevalente, nonché' dell'esito ottenuto avuto anche riguardo
alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì' conto del numero
di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo
necessario all'espletamento delle attività' medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui
alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di
regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti… non oltre il 50 per cento.”
Ciò posto, nessuna questione si pone sulla tariffa applicabile ratione temporis (DM 55/14
come aggiornato con DM 37/18) correttamente applicata dal tribunale nel provvedimento impugnato.
Passando alla disamina dell'impegno professionale e dell'esito del procedimento,
risulta ingiustificata l'omessa liquidazione della fase decisionale che, invero, ha avuto svolgimento effettivo nel corso dell'udienza davanti alla GUP come documentato nel verbale di udienza allegato in atti, sebbene l'attività risulti estremamente ridotta essendosi limitata alla presa atto dell'esito del verbale di vane ricerche ed alla adesione alle conclusioni rassegnate dal PM, aspetti dei quali si dovrà tenere conto in sede di quantificazione dei compensi che devono comunque essere liquidati, andando revocato il provvedimento impugnato.
Pagina 5 di 7 Su tali premesse si ritiene congruo liquidare i compensi di parte ricorrente operando la riduzione del 30% dei parametri generali e partendo dai valori minimi ai sensi dell'art. 12 /comma 2 DM 55/14 per l'assoluta assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto e, in particolare con riguardo alla fase decisionale, per la evidente semplicità del suo svolgimento che si è limitato ad una presa atto dell'esito delle vane ricerche con adesione alle conclusioni del PM seguita da una camera di consiglio durata 5 minuti.
Infine, trattandosi di procedimento penale, a norma dell'art.106 bis – Titolo II dpr
115/02 – è previsto che gli importi spettanti al difensore siano ridotti di un terzo.
Vista dunque la tabella allegata al DM cit., punto sub 15 “giudizi penali”, ed operata la riduzione del 30% dei parametri generali al minimo, si procede alla liquidazione dei compensi per le attività difensive svolte dalla parte ricorrente nelle due fasi indicate -
di studio e decisionale - come segue.
Fase di studio: euro 426,00 e fase decisionale: euro 709,00, per un totale di euro
1.135,00 da ridurre del 30%, per un totale di euro 794,50, da ridurre ulteriormente di un terzo per gratuito patrocinio per un totale di euro 529,67, oltre rimborso forfettario del
15%, per un totale finale di euro 609,12, oltre accessori di legge se dovuti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo,
vista la nota spese, considerate le fasi effettivamente svolte - di studio, introduttiva e decisionale - che vanno liquidate sul valore del decisum (e non della domanda)
andando operate le riduzioni di legge per l'assenza di questioni in fatto e diritto,
considerata la partecipazione a due udienze e l'assenza del alla discussione CP_1
che ha contenuto il relativo impegno (fase studio euro 150, fase introduttiva, euro 150 e fase decisionale, euro 200).
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, in persona della Giudice Paola
Bozzo Costa, quale Presidente f.f. per disposizione “tabellare”, definitivamente pronunciando,
REVOCATO il decreto impugnato del 18/01/24 (SIAMM 5111/23, r.g. GIP 5464/16)
LIQUIDA
Pagina 6 di 7 in favore del ricorrente Avvocato ALBERTO GRONDONA ed a carico dello Stato, per le prestazioni rese nel procedimento rg. nr. 3040/15/21, definito con sentenza del G.U.P.
presso il tribunale di Genova in data 25/9/23, il compenso - già ridotto di un terzo -
determinato in euro 529,67, oltre rimb.forf. del 15%, oltre IVA e CPA come per legge se dovuti.
Pone a carico del convenuto le spese del presente giudizio, che liquida in CP_1
euro 126,30 per esborsi documentati ed in euro 500,00 per onorari di difesa, oltre rimb.forf. ex lege ed accessori di legge se dovuti.
Genova, 14 aprile 2025
La Giudice, quale Presidente f.f., per disposizione “tabellare”,
(P.Bozzo-Costa)
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