REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. ALFONSINA BELLINI
Alla udienza del 16/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 32861 R.G.2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BIANCO Parte_1 C.F._1
MAURO e dell' avv. PATRIZIA AMATUCCI con elezione di domicilio in
Indirizzo Telematico;
contro
:
, con il patrocinio dell'avv.TETI MARIA PIA TERESA** , con elezione di CP_1
domicilio in VIA BECCARIA 29 00195 ROMA
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso N. RG. 32861/2024 ritualmente notificato all' Parte_2
ha agito chiedendo al giudice adito di accertare e dichiarare di trovarsi
[...] nelle condizioni di cui all' art. art. 1 L. N. 18/80 ed art. 3 comma 3 l. n. 104/92 Con vittoria di spese Esponeva la parte ricorrente che in sede di ATP non erano stati riconosciuti i requisiti sanitari sottesi alla prestazione di cui all' art. 1 l. n. 18/80. L' si è costituito contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto CP_1 siccome infondato.
Il giudice non disponeva la CTU e alla odierna udienza decideva con sentenza contestuale.
Va preliminarmente
osservato che ai fini del giudizio a cognizione piena l'
art. 445 bis comma 5° c.p.c. prevede che “
Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Giova rilevare anche che il ricorso, che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'
art. 434 c.p.c.). Non può pertanto ritenersi sufficiente enunciare semplicemente le patologie di cui è affetto il ricorrente, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal ctu in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta, con argomentazioni specifiche, e sorrette da conferenti dimostrazioni a confutazione. I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità. Nel caso di specie il CTU ha accertato che
“Il complesso patologico dal quale è affetta la periziata non comporta l'impossibilità di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita e/o l'impossibilità di deambulare autonomamente senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, si ritiene pertanto che la ricorrente non si trovi nelle condizioni che configurano il diritto ai benefici relativi all'indennità di accompagnamento ex art. 1 Legge 18/80, né allo stato attuale, né in epoca anteriore al presente accertamento. Si ritiene altresì che all'interessata possa essere concesso lo stato di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 Legge 104/92, a decorrere dal marzo 2024“. In ogni caso, la relazione medica risulta immune da vizi logici, tenuto anche conto della genericità delle contestazioni sollevate dalla parte ricorrente e considerato che è stata valutata ogni patologia sofferta dalla parte . Del resto, il richiamo alla certificazione medica depositata non appare rilevante, tenuto conto di quanto nello stesso riportato in rapporto alle osservazioni puntuali contenute nella perizia in atti Da ciò consegue che , ogni altra istanza respinta, va riconosciuta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della prestazione di cui all' art. 3 comma 3 l. n. 104/92° decorrere dal mese di marzo 2024. Compensa le spese di lite atteso il parziale accoglimento della domanda e la decorrenza differita della prestazione .
P.Q.M. ogni altra istanza respinta, va riconosciuta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della prestazione di cui all' art. 3 comma 3 l. n. 104/92° decorrere dal mese di marzo 2024; compensa le spese di lite. Roma,16.1.2025
La giudice
Dott.ssa
Alfonsina Bellini