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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/05/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1566/2024
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
ER di Calabria (CS) c.da Piana n. 207 CF. rappresentato e C.F._1 difeso dall'Avv. Francesca Chiara Giuseppina Rotondo, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, C.F.: con Controparte_1 P.IVA_1 sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Carnovale ed Umberto Ferrato, giusta procura in atti;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.4.2024 parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine CP_2 di ottenere l'accertamento del proprio diritto a percepire il reddito di cittadinanza, avendo presentato domanda amministrativa respinta con provvedimento del 18.11.2021.
A fondamento della propria domanda sosteneva e allegava la sussistenza di tutti i requisiti previsti per l'ottenimento della prestazione richiesta.
Costituitasi ritualmente in giudizio, l' ha contestato la sussistenza dei requisiti per la CP_2
concessione del beneficio, evidenziando, in particolare, la discordanza tra il nucleo familiare e la DSU presentata. La causa è stata istruita sulla base della documentazione in atti e all'udienza odierna è stata decisa con la presente sentenza.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente, deve rilevarsi come risulti infondata l'eccezione di decadenza sollevata dall' , avendo parte ricorrente agito in giudizio entro il termine triennale di decadenza CP_2
previsto (rigetto della domanda del 18.11.2021, ricorso presentato in data 17.4.2024).
Nel merito, avuto riguardo all'oggetto di causa (reddito di cittadinanza) giova premettere che il Reddito di Cittadinanza (RdC), introdotto con decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
(convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26), come misura di contrasto alla povertà, è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale di quei nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, risultino in possesso di determinati requisiti economici, di cittadinanza e di residenza. Si precisa che – per effetto della legge 29 dicembre 2022 n. 197, articolo 1, comma 318, A decorrere dal 1° gennaio 2024 gli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati ad eccezione degli articoli 4, comma 15- quater, 6, comma 2, commi da 6-bis a 6-quinquies e comma 8-bis, 7-bis, 9-bis, 10, comma 1- bis, 11, 11-bis, 12, commi da 3 a 3-quater e 8 e 13, comma 1-ter.
Il reddito di cittadinanza è stato istituito dal D.L. n. 4/2019, conv. con mod. dalla L. n.
26/2019; in particolare, ai sensi dell'art. 1, c.1, del citato D.L., E' istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla poverta', alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonche' diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella societa' e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.
Requisiti costitutivi del diritto al reddito di cittadinanza sono quello anagrafico (cfr. art. 1, c.2 ai sensi del quale Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o piu' componenti di eta' pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla poverta' delle persone anziane>), quello reddituale/patrimoniale (cfr. art. 2, c.1, lett. b) nonché quello di cittadinanza e residenza.
Infine, quale requisito impeditivo dell'accesso al reddito di cittadinanza è prevista la sottoposizione del richiedente il beneficio a misura cautelare personale ovvero l'aver riportato condanna in via definitiva nei dieci anni precedenti la richiesta per taluno dei delitti indicati all'art. 7, comma 3.
Valga ulteriormente premettere che in base ai generali principi in tema di riparto dell'onere probatorio, grava su parte ricorrente l'onere di provare tutti i requisiti costitutivi del diritto alla invocata prestazione, non potendo in sede giudiziaria limitarsi a comprovare soltanto uno dei requisiti, vale a dire quello contestato dall' in sede amministrativa posto che il giudizio previdenziale non è giudizio sull'atto (vale a dire sulla legittimità o meno del provvedimento di reiezione dell') bensì giudizio sul rapporto giuridico previdenziale, donde l'onere, per chi propone domanda avente ad oggetto una prestazione previdenziale, di offrire prova della sussistenza di tutti i requisiti fondanti il diritto e non solo quelli indicati dall' nel provvedimento di rigetto.
Nel caso in esame, parte ricorrente dimostra documentalmente la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa tra cui la residenza in Italia da oltre 10 anni continuativi e la sussistenza dei requisiti economici previsti.
Inoltre, ha documentato l'insussistenza di motivi ostativi alla concessione della provvidenza, sia sotto il profilo dell'assenza di condanne, sia sotto il profilo della correttezza del nucleo familiare dichiarato.
D'altronde l' nella propria memoria di costituzione si limita ed evidenziare che la CP_2
dichiarazione DSU presentata sia difforme rispetto allo stato di famiglia, senza allegare alcunchè a riguardo, nemmeno la stessa DSU.
Diversamente, parte ricorrente ha prodotto agli atti del giudizio tutti i certificati utili a ricostruire la residenza e la composizione del nucleo familiare, che risulta dichiarata anche nella attestazione ISEE presentata al momento del deposito della domanda di erogazione della prestazione.
In sostanza, parte ricorrente ha dimostrato la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la concessione del reddito di cittadinanza, mentre l' nulla ha specificamente dedotto CP_2
circa le ragioni di diniego della prestazione, limitandosi ad una eccepita difformità che però non trova alcun conforto nella documentazione in atti, oltre ad essere del tutto generica.
Il ricorso, pertanto, è meritevole di accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari- in composizione monocratica nella persona del dott. Giordano
Avallone in funzione di Giudice del Lavoro - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta il diritto del ricorrente alla percezione delle somme dovute a titolo di reddito di cittadinanza dall' in base alla domanda presentata e condanna l' al pagamento dei CP_2 CP_2
ratei eventualmente non corrisposti;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 2.500,00, oltre Iva e CP_2
cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesca Chiara Giuseppina
Rotondo.
Castrovillari, 26 maggio 2025
Il Giudice dott. Giordano Avallone