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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 08/11/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 1525/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. est. dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.V.G. 1525/25 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
SI IM, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio degli Avv.ti. CP_2
DI TA e NT RI, con elezione di domicilio presso i difensori come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda congiunta di separazione e di divorzio
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 01/07/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 18/12/2021 in Terni (TR), che dall'unione non sono nati figli e che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi ha manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale, oggetto di contratto di locazione, rimarrà al sig. che ha già CP_1 provveduto al subentro come conduttore e con voltura delle relative utenze sempre a suo nome;
3) la sig.ra che ha lasciato l'abitazione, ha già prelevato tutti i propri beni ed effetti CP_2 personali, nonché hanno equamente diviso quelli di proprietà comune;
4) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento senza nulla dover corrispondere a tale titolo all'altro coniuge;
5) i coniugi si danno reciprocamente atto di aver risolto direttamente ogni questione di carattere patrimoniale e che, comunque, non sussistono ulteriori beni sui quali possano avanzare pretese o rivendicazioni di sorta alle quali comunque espressamente rinunciano, fatto salvo quanto espressamente previsto;
6) i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
In rito, va affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass., n. 28727/2023).
Nel merito, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione che si ritengono congrue.
Viene, infine, fissata udienza in prosecuzione, come da separata ordinanza, avendo le parti chiesto, al contempo, pronuncia di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale tra e , Controparte_1 CP_2 coniugi per matrimonio celebrato in Terni (TR) in data 18/12/2021, omologando e prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TERNI (TR) (atto n. 137, parte I, Uff. 1, dell'anno 2021);
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in modalità da remoto in data 6 novembre 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. est. dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.V.G. 1525/25 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
SI IM, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio degli Avv.ti. CP_2
DI TA e NT RI, con elezione di domicilio presso i difensori come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda congiunta di separazione e di divorzio
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 01/07/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 18/12/2021 in Terni (TR), che dall'unione non sono nati figli e che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi ha manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale, oggetto di contratto di locazione, rimarrà al sig. che ha già CP_1 provveduto al subentro come conduttore e con voltura delle relative utenze sempre a suo nome;
3) la sig.ra che ha lasciato l'abitazione, ha già prelevato tutti i propri beni ed effetti CP_2 personali, nonché hanno equamente diviso quelli di proprietà comune;
4) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento senza nulla dover corrispondere a tale titolo all'altro coniuge;
5) i coniugi si danno reciprocamente atto di aver risolto direttamente ogni questione di carattere patrimoniale e che, comunque, non sussistono ulteriori beni sui quali possano avanzare pretese o rivendicazioni di sorta alle quali comunque espressamente rinunciano, fatto salvo quanto espressamente previsto;
6) i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
In rito, va affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass., n. 28727/2023).
Nel merito, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione che si ritengono congrue.
Viene, infine, fissata udienza in prosecuzione, come da separata ordinanza, avendo le parti chiesto, al contempo, pronuncia di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale tra e , Controparte_1 CP_2 coniugi per matrimonio celebrato in Terni (TR) in data 18/12/2021, omologando e prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TERNI (TR) (atto n. 137, parte I, Uff. 1, dell'anno 2021);
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in modalità da remoto in data 6 novembre 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti