Ordinanza collegiale 24 settembre 2020
Sentenza 15 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 15/01/2021, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/01/2021
N. 00062/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00475/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 475 del 2020, proposto da
Relais Villa Alma Sas di PU A. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Scalco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
PA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Botteon, Antonella Cusin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Franco Botteon in Venezia, Cannaregio 23;
Regione Veneto non costituita in giudizio;
nei confronti
B-Life Società Cooperativa Sociale, Delta House S.r.l.S., M&M di Elponti Martina, Po Delta Excursions s.r.l., G2I Società a Responsabilità Limitata, Venezia Birdwatching di Bisol Gianluca, Ghezzo Michele, Experience Hub s.r.l., Il Porticciolo s.n.c. di OP SA e OP Anna, Ambrosia s.r.l., Al Casale s.r.l., Profeta Beniamino, Bortolomiol Alberto, Vento del Nord s.r.l., Parnaso s.r.l., L.B.M. s.r.l., Villa Dolomia & spa di Giuseppe D’Arrigo, Devil società a responsabilità limitata semplificata, MDM s.r.l., Ghedina Ilenia, 2020 Capital s.r.l., Tenuta Conti Stecchini s.r.l.s., Immobiliare ER EA s.a.s. di ER EA & C., “Venice Riviera” di RC PA, F.lli Giusti s.a.s. di EA Giusti & Co, non costituiti in giudizio;
Delta Of Po Land S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Arzenton, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 61189/2020 del 30.04.2020, comunicato in pari data, con cui PA ha opposto il diniego parziale sulla domanda di accesso agli atti, proposta dalla ricorrente in data 09.04.2020 e volta ad ottenere l’esibizione ed il rilascio di copia di documentazione inerente gli atti del procedimento di formazione della graduatoria inerente le domande di sostegno presentate ai sensi della DGR del Veneto n. 1016 del 12.07.2019 nell’ambito del POR FESR 2014 – 2020, e nello specifico dei verbali e/o comunque degli atti istruttori inerenti la formazione della graduatoria e di tutte le proposte progettuali con i relativi elaborati presentati dalle ditte classificatesi dalla posizione n. 1 alla posizione n. 26 della graduatoria, nonché dei verbali e/o comunque degli atti istruttori inerenti la valutazione delle medesime proposte progettuali con i relativi punteggi, attribuendo la precedenza alla documentazione inerente le proposte presentate dalle ditte M&M DI ELPONTI MARTINA, B-LIFE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE e DELTA HOUSE SRLS, in quanto operanti nel medesimo settore della ricorrente;
nonché per l’ostensione della documentazione richiesta nella citata istanza di accesso agli atti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di PA e di Delta Of Po Land S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti l’art. 116 c.p.a.;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020, tenutasi tramite collegamento da remoto in videoconferenza, la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, la società Relais Villa Alma s.a.s. di PU A. & C. propone ricorso ex art. 116 del c.p.a. contro il diniego oppostogli, con nota del 30 aprile 2020, da PA sulla domanda di accesso agli atti proposta in data 09.04.2020 nella parte volta ad ottenere l’esibizione ed il rilascio di copia di documentazione relativa gli atti del procedimento di formazione della graduatoria inerente le domande di sostegno presentate ai sensi della DGR del Veneto n. 1016 del 12.07.2019 nell’ambito del POR FESR 2014 – 2020, e nello specifico dei verbali e/o comunque degli atti istruttori inerenti la formazione della graduatoria e di tutte le proposte progettuali con i relativi elaborati presentati dalle ditte classificatesi dalla posizione n. 1 alla posizione n. 26 della graduatoria, nonché dei verbali e/o comunque degli atti istruttori inerenti la valutazione delle medesime proposte progettuali con i relativi punteggi.
La società ricorrente aveva, infatti, presentato domanda per la concessione dei contributi previsti dal bando n. 1016 del 12.07.2019 della Regione Veneto, attivato nell’ambito del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) di cui al Regolamento UE n. 1301/2013, per “promuovere e sostenere l’attivazione di nuove imprese… per la realizzazione prodotti turistici nuovi rispetto al contesto, con ciò intendendosi l’adeguatezza dell’innovazione o della soluzione che si vuole promuovere rispetto al problema individuato”, domanda che era stata inserita, ad esito delle operazioni di valutazione, nella graduatoria di ammissibilità, ma non le era stato assegnato alcun contributo, in quanto il progetto non risultava collocato in posizione utile rispetto alle disponibilità finanziarie del Bando.
Al progetto presentato dalla ricorrente, infatti, erano stati assegnati complessivamente 15 punti, che lo collocavano alla posizione numero 27, al pari di altre nove imprese richiedenti non aggiudicatarie, ma con un solo punto in meno delle ultime imprese collocate utilmente ai fini del contributo.
La ricorrente ha, quindi, proposto istanza di accesso in data 9 aprile 2020, in risposta alla quale PA ha reso disponibile alla ricorrente i verbali e gli atti istruttori inerenti la valutazione della proposta progettuale da lei presentata, mentre, con l’atto impugnato con il presente ricorso, ha rifiutato l’accesso agli ulteriori atti istruttori e alla documentazione riguardante le altre partecipanti al bando che si erano collocate nella posizione utile ad ottenere il finanziamento, ritenendo che la documentazione richiesta fosse “coperta” da segreto commerciale ai sensi dell’art. 98 del d. lgs. n. 63/2018 e che bisognava dare prevalenza all’interesse dei concorrenti alla riservatezza del proprio know-how aziendale rispetto a quello relativo alla cura degli interessi giuridici della richiedente.
La ricorrente, che ha anche proposto ricorso davanti a questo Tar (r.g. 438/2020) avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria e tutti gli atti ad esso connessi, con il presente ricorso ha impugnato il diniego parziale di accesso lamentandone l’illegittimità per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22, 23, 24 e 25 della legge n. 241/1990 e degli artt. 5 e 5 bis del d.lgs. n. 33/2013, nonchè per eccesso di potere sotto diversi profili e difetto di motivazione.
Si è costituita in giudizio PA contrastando nel merito le avverse pretese.
Con ordinanza n. 851 del 24 settembre 2020, il Collegio, rilevato che il ricorso era stato notificato a solo tre delle ditte controinteressate all’accesso, ha disposto l’integrazione del contraddittorio anche nei confronti delle ulteriori 23 ditte controinteressate, cui si riferisce la documentazione oggetto di richiesta di accesso, assegnando termine alla ricorrente per provvedervi e rinviando per il prosieguo della trattazione alla camera di consiglio del 16 dicembre 2020.
La ricorrente ha, quindi, provveduto all’integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato nell’ordinanza sopracitata.
Con memoria depositata il 30 novembre 2020, si è costituita in giudizio la controinteressata Delta of Po Land s.r.l. opponendosi all’accesso e chiedendo, in via subordinata nell’ipotesi di accoglimento della domanda di accesso, di condannare la ricorrente a corrisponderle un indennizzo (pari ad € 35.000,00, o nella minore o maggiore misura ritenuta di giustizia) e a non divulgare il contenuto e la natura dei documenti esaminati.
La ricorrente e PA hanno depositato ulteriori memorie insistendo nelle loro pretese.
Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza con la partecipazione dei difensori, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il diniego di accesso, come opposto da PA nell’atto impugnato, è da considerare illegittimo in quanto:
- le pretese esigenze di riservatezza industriale e commerciale, richiamate da PA per respingere in toto la richiesta di accesso con riferimento alla documentazione relativa alle domande presentate dalle ditte che si sono collocate in posizione utile ad ottenere il contributo, sono state dedotte in maniera generica da PA che ha fatto discendere tout court dalla tipologia di progetti che andavano presentati sulla base del bando la sussistenza di un segreto industriale e commerciale su tutta la documentazione richiesta, senza indicare quali siano, in concreto, né i presunti segreti commerciali da tutelare, nè i documenti contenenti le presunte informazioni riservate;
- in ogni caso, come evidenziato da questo TAR (cfr. sent. n. 834 del 2019) “il conflitto tra riservatezza commerciale e accesso difensivo è disciplinato dall'art. 24, commi 6 e 7, della L. n. 241 del 19990, nel senso di attribuire prevalenza all'accesso”. Infatti, ai sensi dell'art. 24, comma 6, lett. d) della L. n. 241 del 1990, possono essere sottratti all'accesso gli atti che riguardano la “riservatezza” dell'impresa, con particolare riferimento agli interessi industriali e commerciali, ma l'art. 24, comma 7, della L. n. 241 del 1990 dispone che “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”;
- come chiarito dalla giurisprudenza, l'art. 24, comma 7, della L. n. 241 del 1990, nel prevedere, immediatamente dopo l'individuazione, ad opera del comma 6, dei documenti sottratti all'accesso, che debba comunque “essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”, ha sancito la tendenziale prevalenza del c.d. “accesso difensivo” anche sulle antagoniste ragioni di riservatezza o di segretezza tecnica o commerciale delle parti controinteressate, sicchè il “problema del bilanciamento delle contrapposte esigenze delle parti, diritto di accesso e di difesa, da un lato, e diritto di riservatezza dei terzi, dall'altro, deve essere risolto dando prevalenza al diritto di accesso qualora sia strumentale alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici” (cfr. Tar Lazio, Roma, sent. n. 12317 del 2016);
- anche l’Adunanza Plenaria n. 21 del 2020 ha ribadito che “Il comma 7 è netto nello stabilire che «[d]eve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale»”;
- nel caso di specie, va considerato che la ricorrente ha partecipato al bando in questione, è stata inserita in graduatoria ma non in posizione utile ad ottenere il finanziamento e ha anche proposto ricorso contro la sua esclusione dal finanziamento e vanta, quindi, una posizione qualificata all’accesso alla documentazione richiesta in relazione alla necessità di difesa dei propri interessi giuridici, considerata la pertinenza della documentazione richiesta con l’interesse “difensivo” sotteso all’istanza e considerato che, come affermato dalla giurisprudenza in materia, esulano dal giudizio in materia di accesso valutazioni in merito alla effettiva fondatezza della pretesa giurisdizionale che il richiedente potrebbe conseguire a seguito della conoscenza degli atti acquisiti, non potendosi anticipare la decisione su un thema decidendum estraneo al giudizio di accesso ma proprio, semmai, del giudizio impugnatorio (cfr. Ad.Plen. n.21 del 2020 dove si precisa che “La delibazione è condotta sull’astratta pertinenza della documentazione rispetto all’oggetto della res controversa”; cfr. anche C.d.S, sentt. n.6444 e n. 2158 del 2018; C.d.S., sentt. n.461 e n.1134 del 2014; Tar Lazio, Roma, sent. 6663 del 2017).
Per quanto esposto, il ricorso va accolto e, pertanto, PA dovrà consentire l'accesso agli atti richiesti dalla ricorrente entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notifica, se anteriore, della presente pronuncia.
Quanto poi alla domanda della controinteressata di condannare la ricorrente, nel caso di accoglimento della domanda di accesso, a corrisponderle un indennizzo (pari ad € 35.000,00, o nella minore o maggiore misura ritenuta di giustizia), la stessa, come eccepito dalla ricorrente, è inammissibile in quanto formulata solo in sede di memoria difensiva depositata in giudizio e non notificata alla controparte e, comunque, non potrebbe essere accolta non essendo prevista dalla normativa in materia di accesso la possibilità di tale indennizzo. Inoltre, essendo l’accesso consentito alla ricorrente solo al fine di difendere i propri interessi legati alla partecipazione alla procedura in questione, non è necessaria una esplicita imposizione di un obbligo di utilizzo in tal senso, come chiesto dalla controinteressata, mentre l’eventuale abuso del diritto potrà essere perseguito nei modi e termini di legge.
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione delle peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina l’esibizione della documentazione richiesta, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione o dalla notifica, se anteriore, della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO