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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/03/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1933 /2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto I Sezione Civile, composto dai Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott. ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott. ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1933 /2024 R.G.A.C. introitata per la decisione all'udienza del
26.02.2025
TRA
, nata a [...] il [...], CF: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. MINARDI MARISA (CF: ) ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Martina Franca alla via Cisternino n. 5, come da mandato a margine in calce ricorso;
ricorrente
E
nato a [...] il [...], CF: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. MICCOLI COSIMO C.F._3
(CF: ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in C.F._4
Taranto al Viale Virgilio n. 123, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Taranto Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 26/02/2025 e con visto del Pubblico Ministero;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio tra le parti iniziato in forma contenziosa, dopo l'udienza di comparizione dei coniugi, esperito invano il tentativo di conciliazione e adottati i provvedimenti provvisori, veniva rimesso dinanzi al Giudice Relatore per il prosieguo. Successivamente le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni della separazione, come da atto scritto e sottoscritto dalle stesse, riportato nel verbale di udienza del
26.02.2025.
Le condizioni della separazione concordate tra le parti e riportate nel suddetto accordo, possono essere integralmente recepite, non contrastando con alcuna disposizione di legge e corrispondendo all'interesse superiore della prole.
Possono dichiararsi compensate tra le parti le spese del giudizio coma da ridetto accordo.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, nel giudizio in epigrafe, così provvede:
Dichiara la separazione personale fra i coniugi , nata a [...] il Parte_1
23/06/1975 e , nato a [...] il [...], i quali hanno Controparte_1
contratto matrimonio in Crispiano (TA) il 12/09/2001, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Crispiano dell'anno 2001, n. 56, p. II , s. A e, per l'effetto, ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
Dispone che i rapporti tra le parti conseguenti alla separazione, contenenti altresì il trasferimento immobiliare, siano regolati secondo le condizioni analiticamente riportate nell'accordo scritto e sottoscritto dalle parti, depositato all'udienza del 26/02/2025 ed allegato al relativo verbale, da intendersi nel presente atto integralmente recepito e trascritto.
Dichiara compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, il 28/02/2025
Il Giudice est. Il Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto I Sezione Civile, composto dai Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott. ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott. ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1933 /2024 R.G.A.C. introitata per la decisione all'udienza del
26.02.2025
TRA
, nata a [...] il [...], CF: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. MINARDI MARISA (CF: ) ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Martina Franca alla via Cisternino n. 5, come da mandato a margine in calce ricorso;
ricorrente
E
nato a [...] il [...], CF: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. MICCOLI COSIMO C.F._3
(CF: ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in C.F._4
Taranto al Viale Virgilio n. 123, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Taranto Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 26/02/2025 e con visto del Pubblico Ministero;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio tra le parti iniziato in forma contenziosa, dopo l'udienza di comparizione dei coniugi, esperito invano il tentativo di conciliazione e adottati i provvedimenti provvisori, veniva rimesso dinanzi al Giudice Relatore per il prosieguo. Successivamente le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni della separazione, come da atto scritto e sottoscritto dalle stesse, riportato nel verbale di udienza del
26.02.2025.
Le condizioni della separazione concordate tra le parti e riportate nel suddetto accordo, possono essere integralmente recepite, non contrastando con alcuna disposizione di legge e corrispondendo all'interesse superiore della prole.
Possono dichiararsi compensate tra le parti le spese del giudizio coma da ridetto accordo.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, nel giudizio in epigrafe, così provvede:
Dichiara la separazione personale fra i coniugi , nata a [...] il Parte_1
23/06/1975 e , nato a [...] il [...], i quali hanno Controparte_1
contratto matrimonio in Crispiano (TA) il 12/09/2001, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Crispiano dell'anno 2001, n. 56, p. II , s. A e, per l'effetto, ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
Dispone che i rapporti tra le parti conseguenti alla separazione, contenenti altresì il trasferimento immobiliare, siano regolati secondo le condizioni analiticamente riportate nell'accordo scritto e sottoscritto dalle parti, depositato all'udienza del 26/02/2025 ed allegato al relativo verbale, da intendersi nel presente atto integralmente recepito e trascritto.
Dichiara compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, il 28/02/2025
Il Giudice est. Il Presidente