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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/10/2025, n. 10695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10695 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa Monica Emili nella causa iscritta al n. 13797/2025 RG, ha pronunciato la presente
SENTENZA
TRA
Avv. Parte_1
GRANDE CARMELA
E
Avv. CP_1
IA PI TI
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 14/04/2025, ha agito per Parte_1 onere l'accertamento dello stato di sanitario volto al riconoscimento della prestazione prevista dall'art. 1 della legge n. 18/80 (indennità accompagnamento) nonché dell'art. 3, comma III, della legge 104/92, nonché la condanna dell' al pagamento delle conseguenti spettanze, con decorrenza CP_1 dalla data della domanda o di giustizia e con interessi sui ratei arretrati, vinte le spese processuali.
In sede di ATP, infatti, il requisito sanitario per come allegato, non era stato accertato con valutazione del CTU della prima fase oggi censurata, in quanto non correttamente eseguita, con sottovalutazione delle certificazioni in atti, dovendosi ritenere “inverosimile ritenere che SI.ra , si trovi Parte_1 nell'impossibilità di deambulare e/o compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, come erroneamente ritenuto dal C.T.U, atteso che, per come obiettivato nella documentazione medica richiamata, la parte ricorrente è affetta da un complesso quadro poli-patologico che ne limita fortemente l'autonomia personale”.
L' si è costituito resistendo alla domanda e chiedendo la declaratoria di CP_1 inammissibilità e comunque il rigetto della stessa.
Alla odierna udienza il processo è quindi deciso, all'esito della discussione.
Il ricorso in opposizione non può essere accolto. In via preliminare va precisato che non potrebbe, in ogni caso, in questa fase essere accolta la domanda volta ad ottenere il pagamento dei ratei della prestazione in quanto nel giudizio di opposizione ad accertamento tecnico preventivo obbligatorio in materia di invalidità civile, il giudice può accertare esclusivamente la sussistenza o meno del requisito sanitario, senza poter pronunciare condanna dell'ente previdenziale al pagamento della prestazione, la cui erogazione resta subordinata alla verifica dell'esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge. Nel merito poi le argomentazioni poste a sostegno della presente opposizione, non risultano infatti idonee a giustificare il rinnovo dell'accertamento peritale. Il CTU della prima fase, invero, ha formulato la diagnosi riscontrando le patologie denunciate, tenute presenti le certificazioni rilevanti e, soprattutto, puntuale esame obiettivo, ha effettuato una valutazione complessiva in termini di incidenza sulla invalidità, escludendo che ricorressero infermità tali da giustificare il riconoscimento dei requisiti sottesi alla prestazione di cui all'art. 1 l. 18/80 (indennità di accompagnamento). Ha infatti affermato: “…Si tratta di un quadro patologico di notevole entità, del quale l'elemento più significativo è rappresentato sia dalla insufficienza respiratoria cronica che dalla encefalopatia vascolare cronica. L'insufficienza respiratoria cronica, oltre alla terapia farmacologica, richiede ossigenoterapia domiciliare al flusso di 1 l/min per 12 h/die come certificato, dallo specialista pneumologo, in data 04/11/2024. Si associa un deficit cognitivo di grado medio causato dall' encefalopatia vascolare cronica, come certificato dalla visita specialistica geriatrica del 04/11/2024. Nel caso in esame procedendo ad una valutazione del grado di validità della perizianda, sulla base dell' anamnesi e della documentazione medica allegata al fascicolo, mediante l'impiego delle tabelle annesse al D.M. 05/02/1992, ritengo che la perizianda sia invalida civile ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti di grado grave a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età nella misura del 100 % (cento per cento) della totale, dalla data della domanda amministrativa (31/01/2023)” nonché direttamente constatato come la ricorrente “sia in grado di compiere quelle azioni elementari quotidiane che vengono espletate da un soggetto normale, di pari età; ad esempio nel corso della visita da me condotta, è riuscito a svestirsi ed a vestirsi senza aiuto da parte di terzi;
e sia in grado di deambulare autonomamente pur se con l'aiuto di stampelle”. Il CTU della prima fase ha pertanto ritenuto rilevante la patologia
“…respiratoria cronica e la severa ipoacusia neurosensoriale bilaterale, determinano un grave svantaggio sociale tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e /o quella di relazione, per cui ricorrono le condizioni medico legali previste ex lege per il riconoscimento di uno stato di Handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3 Legge 104/92), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa”. La relazione della prima fase, pertanto, non presta il fianco alle critiche di parte ricorrente, essendosi dato atto delle patologie riscontrate, di quelle emergenti dalle certificazioni mediche, conseguendo la relativa valutazione secondo scienza e coscienza, alla valutazione della complessiva obiettività clinica direttamente riscontrata. Difettano dunque, al di là del mero dissenso diagnostico e valutativo, le necessarie e puntuali contestazioni dell'iter logico medico seguito dal CTU sulla base della documentazione prodotta in sede di ATP e dell'esame diretto del periziato (in tal senso Cass. 22154/2004). Con riguardo al procedimento di appello ed alla necessità di rinnovo della CTU, argomentazioni che possono mutatis mutandis estendersi anche alla odierna fattispecie (attesa l'analogia della norma di cui all'art. 445bis rispetto a quella dell'art. 352 cpc), del resto, l'opposizione deve contenere a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati. La S. Corte infatti ha precisato che, al fine di superare il vaglio di ammissibilità, debbano dedursi in ricorso “vizi logico – formali che si concretino in devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate” mentre risulta inammissibile il ricorso in cui “con riferimento ad affezioni valutate sul piano medico-legale dal giudice di merito”, siano “effettuate critiche osservazioni su aspetti già presi in esame dal consulente tecnico officiato” nel giudizio di merito (Cass. ord. n. 18901/2017). Al fine di sollecitare una nuova valutazione medico legale, inoltre, devono venire in rilievo le situazioni descritte nell'art. 149 disp. att. Cpc, qualora si documenti che dette situazioni non siano state tenute presenti dal primo giudice,
o che si siano verificate successivamente al primo accertamento (Cass. Ord. n. 18265/2020). Rileva poi una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o la eventuale omissione di accertamenti strumentali dai quali non può prescindersi, secondo le predette nozioni, per la formulazione di una corretta diagnosi (Cass. n. 35387/2921). In mancanza di tali evenienze, la contrapposizione meramente valutativa delle conclusioni del CTU di prima fase, si rivela diretta non già ad un riscontro della correttezza del giudizio formulato dal giudice, bensì ad una diversa valutazione delle risultanze processuali, risolvendosi semplicemente in una richiesta di riesame del merito della controversia (Cfr. ex plurimis, Cass. n. 7341 del 2004; Cass. n. 15796 del 2004; Cass. n. 14374 del 2008; Cass. n. 13914 del 2020; Cass. n. 1405 del 2021).
In definitiva quindi il ricorso in opposizione va respinto, con conferma dell'accertamento della prima fase quanto alle condizioni sanitarie di cui all'art.
3. Comma 3. Della L. 104/92, mentre le spese processuali vanno compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso in apposizione e dichiara che la ricorrente persona in condizioni di disabilità con necessità di sostegno intensivo ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge 104/92, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. Compensa le spese.
Roma, lì 24.10.2025 Il Giudice