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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/09/2025, n. 1719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1719 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
2049 /2025
Tribunale Ordinario di Velletri
Seconda CIVILE
Il collegio, così composto:
Dott. Renato Buzi Presidente
Dott. Elisabetta Trimani Giudice
Dott. Francesca Aratari Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Sulla domanda ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di scioglimento del matrimonio, iscritta al VG 2049 proposta da C.F. con l'avv. GATTA Parte_1 C.F._1
CARLA e da .F. Parte_2 C.F._2 con l'avv. GATTA CARLA con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Velletri che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note in sostituzione dell'udienza depositate nei termini assegnati;
rilevato che le parti, comparse personalmente, hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
rilevato che le parti hanno raggiunto l'accordo secondo le seguenti condizioni:
“1) il figlio minore resterà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori ma resterà Per_1 prevalentemente collocato presso la madre;
2) Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé il figlio, salvo diverso accordo con l'altro genitore e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore: - durante la settimana, il martedì ed il giovedì dall'orario di uscita da scuola sino alle ore 20.00; - a week end alternati con l'altro genitore, dal venerdì all'orario di uscita da scuola o dalle ore 16.30 in periodo non scolastico, fino alla domenica alle ore 20.00; - durante le festività natalizie, ad anni alterni fra i genitori il 24 ed il 25 dicembre o il 31 dicembre ed il 1° gennaio;
- alternativamente negli anni con l'altro genitore il giorno del 6 gennaio;
- durante le festività pasquali il giorno della Santa Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; - 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive da concordare con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
3) il SI. Parte_2 corrisponderà alla SI.ra , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio con lei Parte_1 convivente, l'assegno mensile di € 200,00. Detto assegno dovrà essere versato dal SI. alla Parte_2 SI.ra entro il giorno 15 di ogni mese e sarà annualmente rivalutato secondo gli indici Istat Parte_1 con decorrenza marzo 2026; 4) Per patto espresso tra le parti l'assegno unico universale resterà totalmente attribuito nella misura del 100% alla SI.ra ; 5) Il SI. Parte_1 Parte_2 contribuirà inoltre nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie sostenute dalla SI.ra nell'interesse del figlio minore secondo il Protocollo in uso presso l'intestato Parte_1
Tribunale a cui i ricorrenti dichiarano di aderire;
6) Ciascuno dei coniugi, entrambi produttori di reddito, provvederà autonomamente al proprio mantenimento.” ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, di cui al ricorso depositato, non ponendosi esse in contrasto con norme imperative, né con l'interesse della prole.
P.Q.M.
Pronuncia scioglimento del matrimonio dei coniugi, coniugati in _Frascati in data
24.1.2009 annotato nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile di Frascati dell'anno 2009___ Parte 1 __, Serie n. 3 Ufficio 1, alle condizioni riportate in parte motiva.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Velletri il 11/09/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Tribunale Ordinario di Velletri
Seconda CIVILE
Il collegio, così composto:
Dott. Renato Buzi Presidente
Dott. Elisabetta Trimani Giudice
Dott. Francesca Aratari Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Sulla domanda ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di scioglimento del matrimonio, iscritta al VG 2049 proposta da C.F. con l'avv. GATTA Parte_1 C.F._1
CARLA e da .F. Parte_2 C.F._2 con l'avv. GATTA CARLA con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Velletri che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note in sostituzione dell'udienza depositate nei termini assegnati;
rilevato che le parti, comparse personalmente, hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
rilevato che le parti hanno raggiunto l'accordo secondo le seguenti condizioni:
“1) il figlio minore resterà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori ma resterà Per_1 prevalentemente collocato presso la madre;
2) Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé il figlio, salvo diverso accordo con l'altro genitore e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore: - durante la settimana, il martedì ed il giovedì dall'orario di uscita da scuola sino alle ore 20.00; - a week end alternati con l'altro genitore, dal venerdì all'orario di uscita da scuola o dalle ore 16.30 in periodo non scolastico, fino alla domenica alle ore 20.00; - durante le festività natalizie, ad anni alterni fra i genitori il 24 ed il 25 dicembre o il 31 dicembre ed il 1° gennaio;
- alternativamente negli anni con l'altro genitore il giorno del 6 gennaio;
- durante le festività pasquali il giorno della Santa Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; - 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive da concordare con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
3) il SI. Parte_2 corrisponderà alla SI.ra , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio con lei Parte_1 convivente, l'assegno mensile di € 200,00. Detto assegno dovrà essere versato dal SI. alla Parte_2 SI.ra entro il giorno 15 di ogni mese e sarà annualmente rivalutato secondo gli indici Istat Parte_1 con decorrenza marzo 2026; 4) Per patto espresso tra le parti l'assegno unico universale resterà totalmente attribuito nella misura del 100% alla SI.ra ; 5) Il SI. Parte_1 Parte_2 contribuirà inoltre nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie sostenute dalla SI.ra nell'interesse del figlio minore secondo il Protocollo in uso presso l'intestato Parte_1
Tribunale a cui i ricorrenti dichiarano di aderire;
6) Ciascuno dei coniugi, entrambi produttori di reddito, provvederà autonomamente al proprio mantenimento.” ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, di cui al ricorso depositato, non ponendosi esse in contrasto con norme imperative, né con l'interesse della prole.
P.Q.M.
Pronuncia scioglimento del matrimonio dei coniugi, coniugati in _Frascati in data
24.1.2009 annotato nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile di Frascati dell'anno 2009___ Parte 1 __, Serie n. 3 Ufficio 1, alle condizioni riportate in parte motiva.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Velletri il 11/09/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE