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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 06/02/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Michele Cuccaro – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1175/2022 e promossa con ricorso depositato in data
23/12/2022 da:
(c.f. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(Kosovo) e residente in [...]; rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di ricorso, dall'avv. Chiara ed elettivamente domiciliata presso lo studio della difensora in Rovereto (TN) via Pasqui n. 28;
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. , nata il [...] in [...] CP_1 C.F._2
(Kossovo) e residente in [...]; rappresentato e difeso inizialmente dall'avv. Sara De Luca e successivamente, giusta procura depositata il
23.06.2023, dall'avv. Irisa Kulja ed elettivamente domiciliato presso lo studio della difensora in Trento, via Calepina n. 65;
PARTE RESISTENTE
e con la nomina di
AVV. in proprio, giusta ordinanza del 29.06.2023; CP_2
CURATRICE SPECIALE del minore Per_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni
Parte ricorrente:
1 “Voglia, contrariis reiectis, pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito della stessa a carico del signor , alle seguenti CP_1
CONDIZIONI
• Disporre la decadenza, o in subordine la sospensione della responsabilità genitoriale del signor sul figlio;
CP_1
• disporre l'affidamento “superesclusivo” ai sensi dell'art. 337 quater c.c del figlio minore alla signora la quale potrà adottare in autonomia Per_1 Parte_1
tutte le scelte riguardanti i figli comprese quelle di maggior interesse, o, in via subordinata, disporre l'affidamento esclusivo dei figli alla signora Parte_1
• disporre in capo al signor l'obbligo di mantenimento del figlio minore CP_1 mediante il versamento di € 300,00, oltre rivalutazione ISTAT, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, da versare entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente della ricorrente;
• disporre l'obbligo in capo al signor di corrispondere l'80%, delle CP_1
spese straordinarie (mediche, sportive, scolastiche e ludiche secondo le linee guida del CNF) che si renderanno necessarie per il figlio;
• disporre che il figlio sia a carico della madre ai fini della corresponsione dell'assegno unico, e di tutte le provvidenze provinciali/regionali/statali;
• disporre a carico del resistente l'obbligo di provvedere al mantenimento della ricorrente mediante il versamento di € 200,00 mensili, oltre rivalutazioni ISTAT, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese;
• disporre il divieto in capo al signor di avvicinarsi alla moglie e al CP_1
figlio ed ai luoghi frequentati dalla moglie e dal figlio, eccezion fatta, quanto al figlio, per le visite in spazio neutro;
• con vittoria di spese, competenze e onorari.
In via istruttoria:
Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie richieste e non accolte.
Si produce quale doc. 19) verbale udienza proc. penale di data 20/09/2024 con riserva di produrre la relativa stenotipia non appena resa disponibile.” (cfr. note del 28.09.2024).
2 Parte resistente:
“nel merito:
- rigettare le domande di controparte di addebito della separazione e di sospensione/decadenza dalla potestà genitoriale;
- disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi, la Per_1
collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre, attribuendo alla madre medesima le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione la quale potrà richiedere e trattenere gli assegni familiari e ogni eventuale beneficio legato al nucleo, e con diritto e obbligo del padre di tenerlo con sé ogni lunedì dalle ore 16.30 sino alle 20.00; fine settimana alternati a seconda delle esigenze lavorative di ciascun genitore;
con facoltà inoltre per il padre di tenere due settimane durante le vacanze scolastiche estive, la metà delle vacanze scolastiche natalizie e la metà di quelle pasquali. I genitori avranno cura di alternare fra loro rispettivamente, il giorno di Natale o Santo Stefano, nel senso che se l'uno trascorre con i figli il Natale
l'altro trascorrerà con loro Santo Stefano, e così per Capodanno o il Primo dell'anno, il giorno di Pasqua o il Lunedi dell'Angelo, avvicendandosi in questo di anno in anno, nel senso che se il padre un anno li ha tenuti a Natale, l'anno dopo li terrà a Santo Stefano e così via. Tutto quanto sopra salvo diverso accordo fra i genitori.
- imporre al padre di versare la somma mensile di euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
- porre a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie, intese per tali quelle sanitarie non a carico del Servizio Sanitario Nazionale, quelle scolastiche per gite, viaggi, attività extrascolastiche di ogni genere, e quelle per attività sportive, ludiche, viaggi per turismo e per studio, da concordare previamente tra i genitori, se superiori a 100 euro per titolo di spesa, e da rimborsare a presentazione della ricevuta o documento equipollente;
Spese diritti ed onorari di causa rifusi.” (cfr. note del 28.09.2024).
Curatrice speciale:
“Disporsi l'affidamento super-esclusivo del minore alla madre, con unico centro decisionale in capo alla stessa;
3 Preso atto che le visite padre-figlio in S.N. paiono svolgersi in modo sereno per il minore, che sta anche modificando via via la modalità di interazione con il padre
(cfr. ultima relazione dd. 26.08.2024); tenuto conto altresì della necessità indicata dal S.S. nell'ultima nota di aggiornamento dd. 24.09.2024 di spostare però le visite in S.N. tenuto conto delle esigenze del minore;
tanto premesso confermarsi il mandato al servizio sociale di mantenere il monitoraggio e la gestione delle visite padre e figlio da farsi ancora in forma protetta, in Spazio neutro, con le modalità e secondo il migliore calendario, tempistiche ed indicazioni che saranno via via ritenute utili da parte degli operatore dei servizi e maggiormente tutelanti per il minore;
incaricato il S.S.T. di relazionare periodicamente il giudice competente.
Valutarsi il mantenimento del divieto di avvicinamento del padre a madre e figlio
(salvo che per il figlio negli incontri ovviamente di spazio neutro) come già disposto in fase presidenziale.
Valutarsi la necessità, come misura temporanea, di disporre la sospensione della responsabilità genitoriale paterna in attesa della definizione della vicenda penale
(udienza discussione al 18.10.2024) e degli aggiornamenti periodici, che si auspica giungano positivi da parte del SST, quanto alla prosecuzione costante e regolare delle visite in S.N. e alla consolidazione di un rapporto padre/figlio che sia del tutto autonomo rispetto a quello di coppia ormai chiuso.
Ci si rimette alla decisione del giudice sugli aspetti economici legati al mantenimento del figlio minore.
Con spese di causa da rifondersi all'Erario stante l'ammissione della parte al PSS.
Quanto alle dovute comunicazioni sulla situazione reddituale della parte ammessa al gratuito patrocinio, si rinvia ai documenti e alla relazione allegata (sub B) all'istanza di ammissione al PSS, depositata nel presente giudizio, sub doc. 2) della memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. n. 1 per il curatore speciale del minore dd.
20.10.2023.
In particolare, riportandosi a quanto già ivi indicato, la scrivente ricorda che il minore vive con la madre, e che il nucleo è inserito in una struttura madre/bambino
4 ancora protetta. Si ritiene di non dover considerare, ai fini del PSS, i redditi dei genitori, da ritenersi entrambi in (anche potenziale) conflitto di interessi con il minore, stanti le domande oggetto del presente giudizio.
Ritiene inoltre la scrivente che sia possibile qualificare il presente giudizio (che vede
– suo malgrado – coinvolto il minore quale parte) come avente ad oggetto diritti della personalità del minore stesso, quale è il diritto alla bi-genitorialità e all'esercizio in capo ad entrambi i genitori di una piena e comune responsabilità genitoriale salve le situazioni di pregiudizio per il minore. In tal caso potendosi considerare il solo reddito personale del minore a norma dell'art. 76 IV co. DPR n.
115/2002.
Ci si rimette comunque sul punto, ad ogni diversa valutazione e/o richiesta di chiarimenti/integrazioni da parte del Giudice adito” (cfr. note del 27.09.2024).
Pubblico Ministero:
“conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso” (cfr. atto del
24.10.2024).
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 23/12/2022 e successiva memoria integrativa depositata il 10.05.2023, ha convenuto in giudizio il coniuge Parte_1 CP_1
insistendo per la pronuncia di separazione con addebito a carico del marito, per la decadenza (in subordine per la sospensione) della responsabilità genitoriale del padre nei confronti del figlio per l'affidamento esclusivo rafforzato (in Per_1
subordine semplice) del minore alla madre e per il suo collocamento presso di lei, per la sospensione del diritto di visita padre-figlio; sul piano economico la ricorrente chiede che venga posto in capo al resistente un contributo per il mantenimento ordinario del figlio pari a € 400,00 mensili, oltre all'80% delle spese straordinarie necessarie per il minore e ad un contributo per il proprio mantenimento pari ad €
200,00 mensili, nonché di riconoscerle l'integralità delle provvidenze pubbliche e dei benefici fiscali previste dalla legge per i figli a carico;
domanda Parte_1
altresì che venga vietato al resistente di avvicinarsi a lei e al figlio e ai luoghi da costoro frequentati, il tutto con vittoria delle spese del giudizio.
5 2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 02.03.2023 e successivo atto di costituzione avanti alla giudice delegata depositato il 01.06.2023, si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande della controparte, ivi CP_1
inclusa la domanda di separazione, e, in subordine, di pronunciare la separazione fra le parti, di affidare il figlio in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza presso la madre, di disciplinare il diritto di visita padre-figlio secondo modalità ordinarie, di porre a proprio carico un contributo per il mantenimento ordinario del minore pari a € 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, di condannare, infine, la ricorrente alla rifusione delle spese di causa.
3. All'udienza del 09.03.2023 i coniugi sono comparsi davanti al Presidente del
Tribunale di Rovereto il quale, esperito il tentativo di riconciliazione senza esito, ha emesso i provvedimenti provvisori con ordinanza del 28.03.2023 con cui:
- ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
- ha affidato il minore in via esclusiva rafforzata alla madre, con collocamento presso quest'ultima;
- ha disposto che le visite padre-figlio avvengano in spazio neutro;
- ha previsto il monitoraggio del servizio sociale;
- ha posto a carico del resistente un contributo per il mantenimento ordinario del figlio pari a € 300,00, oltre all'80% delle spese straordinarie;
- ha riconosciuto alla ricorrente il diritto ad un assegno di mantenimento a carico del marito pari a € 200,00 mensili;
- ha vietato al resistente di avvicinarsi a moglie e figlio e ai luoghi da costoro frequentati eccezion fatta per il luogo di effettuazione delle visite in spazio neutro;
- ha rimesso le parti innanzi alla giudice delegata.
4. Con ordinanza del 29.06.2023 la giudice delegata, preso atto della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale formulata dalla madre, ha – fra il resto – confermato i provvedimenti presidenziali e nominato curatrice speciale del minore l'avv. Per_1 CP_2
5. Con memoria di costituzione depositata il 01.09.2023 si è costituita in giudizio la curatrice speciale del bambino, la quale - premesso di aver incontrato il minore alla
6 presenza della madre e dell'assistente sociale - nel merito ha chiesto la conferma dei provvedimenti presidenziali.
6. Tanto precisato, va anzitutto esaminata la domanda di separazione formulata da parte ricorrente e alla quale si è opposto parte resistente.
6.1. I coniugi si sono sposati il 03.07.2017 a Ratkoc, in Kosovo e la convivenza fra le parti è iniziata in Italia il 26.08.2017, quando la ricorrente ha raggiunto il marito e la sua famiglia. La vita coniugale si è sempre svolta in Italia e in Italia risiedono entrambi i coniugi (oltre ovviamente il loro figlio), pertanto, nessun dubbio si pone in ordine alla sussistenza della giurisdizione italiana e all'applicabilità della legge italiana.
6.1.1. Quanto alla giurisdizione, infatti, fra i criteri contemplati dall'art. 3 del regolamento 1111/2019 - che trova applicazione in tutti i casi in cui i coniugi, o almeno uno di essi, risiedono abitualmente nel territorio dell'Unione, a prescindere dalla cittadinanza europea1 - è incluso, alla lettera a), proprio il criterio della residenza abituale dei coniugi.
6.1.2. Quanto alla legge applicabile, l'art. 8, co. 1 del regolamento n. 2010/1259/UE
(richiamato ora anche dall'art. 31 della legge 218/1995) prevede che, qualora i coniugi non si siano avvalsi della facoltà riconosciuta all'art. 5, e dunque non abbiano individuato la legge applicabile, questa dovrà essere individuata alla luce di una serie di criteri, primo dei quali (alla lettera a) è costituito dalla “residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
6.2. Passando al merito, la domanda di separazione è fondata.
6.2.1. Ai sensi dell'art. 151 c.c. “La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza…”.
6.2.2. L'intollerabilità che dà diritto alla separazione, da intendersi in senso meramente soggettivo, può verificarsi anche nei confronti di uno solo dei coniugi e quindi è sufficiente, per l'accoglimento della domanda, che anche uno solo di loro provi una condizione di disaffezione rispetto al matrimonio (cfr. Cass. 26084/2019), con conseguente irrilevanza dell'opposizione da parte dell'altro.
6.3. Si pronuncia pertanto la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1
unitisi in matrimonio il 03.07.2017 in Kosovo a Ratkoc e si dispone la CP_1 trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di eventuale trascrizione per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
6.3.1. Con riferimento alla mancata trascrizione del matrimonio si precisa che ciò non impedisce che esso esplichi efficacia anche nel nostro ordinamento: l'art. 28 della Legge 218/1995, infatti, subordina la validità del matrimonio in Italia al semplice fatto che esso sia considerato tale in base alla legge dello Stato in cui è stato celebrato o in base alla legge di cittadinanza di uno dei due coniugi, mentre non richiede a tal fine la trascrizione nei registri dello Stato Civile italiano;
tale conclusione, inoltre, è coerente con il principio ampiamente acquisito secondo cui la trascrizione del matrimonio non è elemento costitutivo del vincolo.
7. Si deve ora affrontare la domanda di addebito formulata da parte ricorrente.
7.1. chiede che la separazione venga addebitata al coniuge in ragione Parte_1
delle violenze, fisiche, sessuali, verbali ed economiche che costui avrebbe perpetrato ai suoi danni durante la convivenza coniugale, denunciate con querela del 28.10.2022
(doc. 3 di parte ricorrente) e per le quali è stato instaurato il procedimento penale
983/22 R.G. e 1033/22 R.GN.R. In particolare, secondo la ricorrente, il marito avrebbe tenuto le condotte sintetizzate nei capi di imputazione di seguito riportati
(cfr. doc. 8 di parte ricorrente):
8 7.2. rispinge ogni addebito, sostenendo di essere sempre stato marito CP_1
affettuoso e premuroso, e si richiama alla sentenza di assoluzione pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Rovereto il 18.10.2019 - dunque successivamente alla precisazione delle conclusioni avvenuta il 29.09.2024 - per insussistenza del fatto.
7.3. Conviene anzitutto premettere che la sentenza di assoluzione resa nel parallelo giudizio penale e non passata in giudicato non vincola il giudice civile stante il principio di separatezza delle giurisdizioni e della generale parità e originarietà dei diversi ordini giurisdizionali.
7.3.1. In base a tali principi, quindi, le ipotesi di pregiudizialità penale nel processo civile (che impongono la sospensione del processo civile in attesa di definizione del processo penale, si veda l'art. 75, 3comma c.p.p.) e i casi in cui la sentenza penale ha effetti vincolanti nel giudizio civile (artt. 651, 652, 654 c.p.p.) sono tipici e tassativi,
9 dunque di stretta interpretazione. In particolare, presupposto indefettibile affinché la sentenza penale di assoluzione sia vincolante nel giudizio civile è che detta sentenza sia divenuta irrevocabile, circostanza che nel caso di specie non ricorre, atteso che al momento della precisazione delle conclusioni la pronuncia del giudice penale non era ancora intervenuta.
7.4. Tanto chiarito, nel giudizio civile le condotte lamentate dalla ricorrente hanno trovato parziale riscontro.
7.4.1. Anzitutto va osservato che il resistente si è limitato ad una contestazione assolutamente generica delle condotte addebitategli, omettendo di prendere specifica posizione in ordine a tutte gli episodi esposti nel ricorso e, in generale, nel capo di imputazione, omettendo di contestare persino le foto dei lividi allegate agli atti della controparte (doc. 10). A fronte delle puntuali allegazioni della ricorrente, CP_1
si limita, infatti, a respingere ogni addebito e a dichiarare di essere stato un
[...]
marito buono e affettuoso;
offre inoltre una lettura implausibile e comunque del tutto sfornita di prova del perché la moglie si sarebbe allontanata, affermando che ciò sarebbe frutto del condizionamento e delle pressioni operate dal servizio sociale nei confronti della donna.
7.4.2. Oltre a ciò, dalla documentazione depositata è emersa una parziale conferma delle allegazioni della ricorrente.
In primo luogo, v'è prova del fatto che la relazione fra moglie e marito fosse caratterizzata da un'importante asimmetria di ruoli, dove la moglie era succube delle decisioni del coniuge e da costui controllata forse in ragione della sua (immotivata) gelosia.
Tale conclusione si ricava, in particolare, dalle dichiarazioni rese dal datore di lavoro di entrambi i coniugi, il quale riferisce di aver percepito “una Testimone_1 certa sudditanza della donna ( – n.d.r.] nei confronti del marito”, il Parte_1
quale, anziché limitarsi ad aiutare la moglie nella comunicazione in italiano, gestiva in via esclusiva ogni questione legata al rapporto di lavoro, parlando a suo nome, gestendo in prima persona eventuali problematiche o richieste che la riguardavano, fornendo lui la documentazione e tutti i dati necessari per l'assunzione e per lo svolgimento del rapporto di lavoro (cfr. doc. 6 di parte ricorrente – verbale di SIT di
10 del 24.10.2022). Sentito come teste all'udienza penale del Testimone_1
24.05.2024 ha confermato l'esistenza di un rapporto di sudditanza della Tes_1
moglie nei confronti del marito, che la comandava mentre lei obbediva (cfr. doc. 18 di parte ricorrente, pag. 28 e 29 del verbale di testimonianza del 24.05.2024); in tale sede il teste ha anche dichiarato di aver assistito a discussioni fra la moglie e il marito e sebbene non riuscisse a comprenderne il contenuto a causa della lingua, tuttavia aveva percepito un atteggiamento di prevaricazione dell'uno nei confronti dell'altra tant'è vero che se lui alzava la voce e lei provava a rispondere, lui la zittiva
(cfr. doc. 18 di parte ricorrente - pag. 26-27 del verbale del 24.05.2024).
Analoghe le dichiarazioni rese dalla teste compagna di Testimone_2 Tes_1
nonché collega di lavoro delle parti, la quale ha dichiarato che si CP_1
rivolgeva alla moglie con tono non gentile e lei appariva sottomessa, nel senso che
“abbassava la testa e faceva quello che lui le indicava di fare in quel momento” (cfr. doc. 18 di parte ricorrente – pag. 37 del verbale del 24.05.2024); racconta ancora la teste che se mentre pranzava con i colleghi, chiacchierava con lei o con Pt_1
altri colleghi, il marito la riprendeva e la portava via dicendole che dovevano fare qualcosa, poi si sentiva lui che la sgridava ed era evidente che non gradiva CP_1
che la moglie rimanesse sola con altre persone;
aggiunge che i Pt_2
comportamenti descritti erano abituali (cfr. doc. 18 di parte ricorrente – pag. 37 del verbale del 24.05.2024) e che la donna rifiutava persino le offerte di passaggio che lei e gli altri colleghi le offrivano, dicendo che le sarebbe piaciuto, ma che suo marito non le permetteva di essere accompagnata neppure da una donna, che lui si sarebbe arrabbiato;
la teste ha poi dichiarato di aver ricevuto le confidenze della donna che le aveva raccontato che “la sua libertà era molto limitata a casa, che sia lui [ CP_1
n.d.r.] che i genitori di lui decidevano tutto sull'organizzazione familiare, su praticamente qualsiasi cosa. Lei aveva poco potere decisionale in quella casa” (cfr. doc. 18 di parte ricorrente – pag. 35 verbale di testimonianza del 24.05.2024).
L'assistente sociale sentita come teste nel processo penale, ha Testimone_3 riferito di aver avuto l'impressine che fosse sottoposta ad un pesante Parte_1
controllo, posto che nei primi contatti avuti con la donna questa manifestava grande ansia e paura per il fatto che il marito arrivasse al lavoro e non la trovasse, tant'è
11 vero che nel secondo incontro si era organizzata per trovare una scusa qualora il marito l'avesse cercata, procurandosi una merenda per il figlio sul luogo di lavoro e poi dicendo all'uomo, quando l'aveva chiamata, che era andata ad acquistare la merenda per (cfr. pag. 8 e 9 del verbale di testimonianza di del Per_1 Testimone_3
24.05.2024 – doc. 18 di parte ricorrente).
Le stesse dichiarazioni rese dall'imputato nel processo penale confermato indirettamente il controllo da lui esercitato sulla moglie: per esempio, CP_1
pur affermando di non aver mai imposto a sua moglie che vestirsi, ha però ammesso di averle detto di non poterla lasciare vestire con cose trasparenti (“io ho solo detto per vestirsi le cose trasparenti non posso lasciarti” – cfr. doc. 18 di parte ricorrente – pag. 68 del verbale d'udienza del 24.05.2024); e ancora, pur sostenendo che la moglie fosse libera di uscire sola, ha però confermato che questa gli chiedeva CP_1 il permesso per recarsi in spiaggia (“mi chiedeva: “Posso uscire e andare in spiaggia?” - cfr. doc. 18 di parte ricorrente – pag. 68 verbale del 24.05.2024) e aveva chiesto il permesso anche per farsi un tatuaggio (“Posso fare il nome del figlio? E ho detto “Sì puoi fare” – cfr. doc. 18 di parte ricorrente – pag. 73 del verbale del
24.05.2024), con ciò avvalorando quanto emerso dalla deposizione dei testi Tes_1
e circa la sudditanza di nei confronti del marito, al quale doveva Pt_2 Pt_1
chiedere il permesso per ogni cosa.
In secondo luogo può dirsi raggiunta la prova anche del fatto che la ricorrente subisse talvolta violenze fisiche per mano del coniuge e tanto si ricava non solo dalle foto dei lividi allegate dalla ricorrente e non contestate dal resistente (cfr. doc. di parte ricorrente), ma anche dalla deposizione di la quale ha riferito Testimone_4 che in un'occasione, dopo un litigio, è andato con la moglie nello spogliatoio;
CP_1
al suo ritorno lei piangeva e le aveva confidato che di essere stata aggredita e di aver ricevuto due sberle;
la teste ha aggiunto di aver visto spesso piangere e in Pt_1
difficoltà durante il lavoro (cfr. doc. di 18 parte ricorrente – pag. 36 del verbale del
24.05.2024): pur trattandosi di deposizione de relato non supportata da segni esteriori di violenza, essa appare comunque molto significativa in quanto si tratta di confidenza resa dalla ricorrente a persona estranea alla famiglia, nell'immediatezza del fatto e in tempi non sospetti, ed avallata da elementi estrinseci quali il precedente
12 litigio, l'allontanamento insieme al marito nello spogliatoio e il pianto della donna al suo ritorno.
La concludenza probatoria degli elementi sopra delineati non è scalfita dagli ulteriori elementi emergenti dagli atti del giudizio penale, in specie il fatto che Parte_1
si sia più volte recata in Kossovo assieme al marito, che fosse in possesso di un bancomat al pari del coniuge e di una tessere prepagata sulla quale, nell'ultimo anno, veniva accreditato il suo stipendio, che potesse fare acquisti online, che abbia frequentato un corso di italiano e che il marito talvolta le facesse dei regali (il cellulare) e l'assecondasse nei suoi desideri (es. due interventi di chirurgia estetica): tali ulteriori elementi, infatti, non escludono che fra le parti vi fosse una relazione violenta, ma dimostrano unicamente che la relazione fra le parti non era solo violenta, come del resto accade nella maggior parte dei casi in cui, salve situazioni di eccezionale gravità, la dimensione patologica e negativa della relazione
(caratterizzata della violenza e della prevaricazione) coesiste con una dimensione fisiologica e positiva (caratterizzata da vicinanza e intesa).
Neppure dirimente è la deposizione della teste sorella del resistente, la Tes_5
cui dichiarazioni appaiono di dubbia attendibilità in ragione delle numerose contraddizioni emergenti dalla sua deposizione: per esempio, inizialmente la teste ha affermato che avrebbe sposato il fratello solo per i documenti, salvo poi Pt_1
precisare che la donna voleva aspettare la cerimonia del matrimonio religioso in
Kossovo prima di avere i figli dal marito e che era gelosa di lui (cfr. doc. 18 di parte ricorrente, pagg. 49, 50 e 54); ancora in sede di sit del 21.01.2023 aveva Tes_5
dichiarato di aver visto i coniugi litigare e di aver suggerito alla cognata di lasciare il marito, documentando attraverso fotografie i segni delle violenze (cfr. doc. doc. 10 di parte ricorrente, affolazione 131), mentre in sede di esame testimoniale ha negato l'esistenza di litigi (cfr. doc. 10 di parte ricorrente e doc. 18 di parte ricorrente, pag.
53 e 54). La teste ha poi ritrattato quanto aveva dichiarato nella denuncia effettuata nei 2018 nei confronti del padre circa le violenze fisiche da costui subite tanto da indurre il giudice penale a sospendere l'esame trattandosi di dichiarazioni indizianti rispetto ad un possibile reato di calunnia.
13 In definitiva, quindi, le risultanze processuali complessivamente considerate avvalorano la credibilità delle dichiarazioni rese da nella querela e nel Parte_1
verbale di incidente probatorio del 25.11.2023 (docc. 3 e 4 di parte ricorrente) – peraltro neppure puntualmente contestate dal resistente - e quindi il fatto che ella, nel corso della vita matrimoniale, sia stata fortemente controllata dal marito, pesantemente limitata nelle sue libertà personali e soprattutto nella sua libertà di movimento, subendo minacce e violenze soprattutto verbali ma anche fisiche.
Tali condotte integrano gravi violazioni dei doveri coniugali e fondano certamente la pronuncia di addebito della separazione in capo anche recentemente, CP_1
infatti, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. sez. 1 , ordinanza n. 22294 del 07/08/2024, Rv. 672170 – 01: in applicazione del detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che le condotte violente e maltrattanti del marito erano state la causa scatenante dell'irreversibilità della crisi coniugale, non assumendo rilievo che il giudizio penale per il reato di maltrattamenti si fosse concluso conclusosi con l'assoluzione del ricorrente).
Si accoglie pertanto la domanda di addebito formulata dalla ricorrente.
8. Vanno ora esaminate le questioni relative alla responsabilità genitoriale, all'affidamento, al collocamento e al diritto di visita del genitore non collocatario.
8.1. Dall'unione dei coniugi è nato il [...] a [...] oggi di Per_1
cinque anni (sei il prossimo giugno), che dal momento dell'allontanamento della ricorrente dalla casa familiare convive con quest'ultima e vede il padre solo in spazio neutro alla presenza del servizio sociale.
14 8.2. La ricorrente insiste per la pronuncia della decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale o in subordine per la sua sospensione nonché, in estremo subordine, affinché il minore le venga affidato in via esclusiva rafforzata o quantomeno semplice, con collocamento presso di lei e visite padre-figlio in spazio neutro.
8.3. Diversamente il padre chiede l'affidamento condiviso di il collocamento Per_1
prevalente presso la madre e la disciplina del proprio diritto di visita secondo modalità ordinare.
8.4. Si ritiene che le condotte poste a fondamento della pronuncia di addebito giustifichino l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre, ma non una pronuncia di decadenza o sospensione del padre dalla responsabilità genitoriale.
8.4.1. L'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre si rende necessario dal momento che le condotte paterne evidenziano in maniera inequivocabile l'inidoneità di all'esercizio del ruolo genitoriale che, non solo ha esposto CP_1
il figlio - vittima quindi di violenza assistita – a grave pregiudizio, ma veicola altresì un modello educativo inaccettabile.
Che il minore sia stato vittima di violenza assistita si ricava in primo luogo dalla banale considerazione secondo cui se la maggior parte delle violenze, delle prevaricazioni e delle minacce sono avvenute fra le mura domestiche, è inverosimile pensare che il minore non abbia avuto contezza di tali condotte.
Un forte indizio circa il fatto che il minore sia stato vittima di violenza assistita si ricava anche dalle relazioni dalle operatrici della casa rifugio in cui sono stati ospitatati la ricorrente e il figlio, nelle quali si fa presente la tendenza di a Per_1
impartire ordini alla madre e a usare nei suoi confronti toni perentori e poco rispettosi;
nelle relazioni si precisa anche che tali comportamenti sono stati osservati nelle prime fasi dell'accoglienza in residenza protetta, mentre sono via via scomparsi nel corso della permanenza presso la casa rifugio, il che induce a ritenere che il comportamento del bambino fosse legato all'esperienza quotidiana vissuta nel contesto domestico.
Che il minore sia stato esposto a violenza assistita si ricava anche dal fatto che, sempre nelle fasi iniziali dell'accoglienza in residenza protetta, le operatrici hanno
15 raccolto molte dichiarazioni del bambino contenenti espliciti riferimenti a condotte violente del padre nei confronti della madre ed hanno riportato di giochi e comportamenti del minore che replicavano atteggiamenti violenti del padre nei confronti della donna.
A tali considerazioni – di per sé sufficienti a fondare una pronuncia di affidamento esclusivo rafforzato a favore della madre – va aggiunto che costringere la madre, vittima delle condotte del marito sopra descritte, a confrontarsi con lui anche solo in relazione alle scelte di maggior interesse riguardanti il minore, determinerebbe una grave forma vittimizzazione secondaria.
8.4.2. Non pare invece che sussistano i presupposti per pronunciare la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, sia in ragione del fatto che il minore è stato vittima di violenza assistita ma non agita, sia in ragione dell'evoluzione abbastanza positiva delle visite in spazio neutro fra il padre e il minore: se all'inizio degli incontri, infatti, dimostrava una certa difficoltà emotiva ad incontrare il Per_1
genitore, con comportamenti regressivi nei confronti di costui e aggressivi nei confronti della madre (cfr. relazione del servizio sociale d.d. 12.01.2024, depositata il
16.01.2024), nelle ultime relazioni di spazio neutro si dà atto che ora il bambino non ha difficoltà a lasciare la madre per incontrare il padre, non presenta più atteggiamenti eccessivamente infantili, cerca il contatto fisico con il genitore, gli propone di giocare con lui seppur l'educatrice continui a rappresentare un punto di riferimento importante;
quanto al padre costui, pur mantenendo un atteggiamento poco propositivo e pur prediligendo l'osservazione del figlio, sembra cogliere i suggerimenti dell'educatrice.
8.3. In conclusione, si affida in via esclusiva rafforzata alla madre, la Per_1
quale quindi potrà adottare in autonomia tutte le scelte riguardanti il figlio, anche quelle di maggior interesse (come per esempio quelle educative, relative a trattamenti medici, sanitari, ecc…).
8.4. A fronte dell'affidamento esclusivo rafforzato alla madre, va Per_1 collocato presso quest'ultima e le visite padre-figlio proseguiranno in spazio neutro secondo la calendarizzazione stabilita dal servizio sociale e confacente all'interesse del minore.
16 9. Si passa ora ad affrontare le questioni relative al mantenimento ordinario e straordinario del minore.
9.1. In sede di precisazione delle conclusioni la ricorrente chiede di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario del figlio pari a € 300,00 oltre all'80% delle spese straordinarie.
9.2. Il resistente offre di versare € 250,00 a titolo di mantenimento ordinario e il 50% delle spese straordinarie.
9.3. La curatrice speciale si rimette alla decisione del Tribunale.
9.4. Indiscusso l'an del diritto al mantenimento del figlio minore in ordine al Per_1
quantum vanno tenuti in considerazione i seguenti elementi:
- l'età di che compirà sei anni a giugno;
Per_1
- il fatto che il minore è affidato in via esclusiva rafforzata alla madre e il diritto di visita del padre è estremamente limitato, con la conseguenza la ricorrente, gravata in via pressoché esclusiva gli oneri di accudimento, cura ed educazione del figlio ancora in tenera età, patisce una inevitabile riduzione della propria capacità lavorativa e reddituale, considerato altresì che la donna è priva di rete parentale in
Italia e pertanto non può contare su alcun aiuto nella gestione di Per_1
- la situazione economico-patrimoniale del padre, che dal 20.09.2023 è assunto come cuoco con contratto a tempo indeterminato;
stando all'ultima documentazione depositata (C.U. 2024 – doc. 2 allegato al dep. 12.09.2024) lo stipendio mensile netto, calcolato su dodici mensilità, è pari a € 1.875 circa;
vive, verosimilmente, assieme ai propri genitori e al proprio fratello portatore di disabilità, in appartamento condotto in locazione, posto che è incontestato che né lui né la sua famiglia sono titolari di immobili, tuttavia l'importo del canone non è noto, non potendosi a tal fine ritenere prova sufficiente il doc. 2 allegato alla prima memoria di costituzione che reca un contratto privo di sottoscrizione;
risulta inoltre che il resistente sia gravato da una rata per un finanziamento acceso nel 2024 con scadenza nel 2027 pari a € 95,00 mensili (cfr. doc. 1 allegato al dep. 12.09.2024), ma non è dato a sapere né per quale ragione sia stato richiesto il prestito né se venga effettivamente onorato il pagamento delle rate;
17 - la situazione economico-patrimoniale della madre, che da gennaio 2024 è assunta come sarta, mentre prima era disoccupata e durante la convivenza coniugale, fra il
2021 e il 2022, ha lavorato stagionalmente come cameriera;
dalle buste paga relative al nuovo impiego risulta una retribuzione media pari a circa € 1.200 mensili netti;
quando terminerà il proprio periodo in residenza protetta dovrà reperire un abitazione in autonomia per sé e per il figlio.
9.4.1. Alla luce di tali considerazioni si ritiene di porre a carico del padre CP_1
un contributo per il mantenimento ordinario del figlio pari a €
[...] Per_1
300,00 mensili;
detto importo, suscettibile di automatica rivalutazione ISTAT a decorrere da gennaio 2026, andrà versato sul conto corrente della madre Parte_1
entro il giorno cinque di ogni mese, salvo diverso accordo delle parti.
[...]
9.4.2. Le spese straordinarie necessarie per sono poste a carico del padre Per_1
nella misura del 70% e della madre per la restante quota;
dette spese, disciplinate secondo le linee guida del C.N.F., dovranno essere concordate, ove previsto dalle predette linee guida, solo allorché superiori, per singola spesa ancorché frazionata, a
€ 300,00.
9.4.3. Si riconosce a il diritto a percepire integralmente gli assegni e i Parte_1
contributi previsti dalla legge a favore dei figli, mentre i benefici fiscali per i figli a carico saranno fruiti secondo il criterio di riparto delle spese straordinarie.
10. Va ora analizzata la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente a proprio favore.
10.1. La ricorrente ha formulato domanda di mantenimento in proprio nei confronti del marito, adducendo la sussistenza di una disparità economica fra lei e il coniuge, perdurante nonostante la nuova occupazione.
10.2. Il resistente nega la sussistenza di disparità economica e sostiene che la ricorrente ben potrebbe mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio reperendo un'attività lavorativa, considerata la sua capacità lavorativa e la sua giovane età.
10.3. La domanda è meritevole di parziale accoglimento.
10.3.1. Come è noto, ai sensi dell'art. 156 c.c, nel caso di separazione personale “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia
18 addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”; al secondo comma la disposizione prosegue chiarendo che “l'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
10.3.2. Per orientamento consolidato il concetto di difetto di “redditi adeguati” non va inteso come stato di bisogno, bensì come difetto di redditi sufficienti ad assicurare al coniuge il tenore di vita goduto (o che avrebbe potuto godere, non avendo rilievo che, prima della separazione, il coniuge richiedente avesse tollerato, subito o comunque accettato un tenore di vita più modesto) in regime di convivenza. Il giudice della separazione deve anzitutto individuare quale fosse il (possibile) tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di convivenza, ricalibrandolo in ragione della inevitabile contrazione delle risorse familiari in conseguenza alla disgregazione del nucleo;
deve quindi esaminare le concrete potenzialità lavorative e i mezzi economici del coniuge economicamente debole, verificando se essi gli consentano di mantenere in via autonoma il tenore di vita precedente goduto ed in caso di risposta negativa dovrà porre in capo al coniuge economicamente forte un assegno funzionale al mantenimento del predetto tenore, nei limiti consentiti dalle condizioni economiche di quest'ultimo. Va inoltre precisato che laddove residuino delle potenzialità lavorative non sfruttate in capo al coniuge richiedente, la misura dell'assegno di mantenimento dovrà essere calcolata tenendo conto delle ricchezze che il coniuge potrebbe procurarsi mettendo a dette potenzialità.
10.3.3. Tanto chiarito in termini generali, nel caso di specie va rilevato che, durante la convivenza coniugale entrambe le parti lavoravano presso il medesimo datore di lavoro, ma mentre lui era cuoco (cfr. pag. 25, 34 e 38 stenotipia del verbale di udienza del penale del 24.05.2024, testimonianza di datore di Testimone_1
lavoro delle parti, e compagna del datore di lavoro che ha Testimone_2
lavorato assieme alle parti), lei era cameriera o lavapiatti in cucina;
pertanto, si deve ritenere che già all'epoca il resistente percepisse uno stipendio più elevato della ricorrente. Tale situazione di disparità economica si è consolidata successivamente alla cessazione della convivenza coniugale, dal momento che è stato CP_1
19 assunto come cuoco a tempo indeterminato con stipendio che, come sopra osservato, sfiora € 1.900 mensili, mentre è assunta come sarta con stipendio pari Parte_1
a circa € 1.200 mensili, con i quali deve far fronte ad uscite non dissimili a quelle del coniuge, ossia il proprio mantenimento, la quota di mantenimento del figlio a proprio carico e le spese per l'alloggio che dovrà reperire, senza peraltro poter contare, a differenza del marito, sul contributo di altri familiari conviventi.
10.4. Alla luce di tali considerazioni, quindi, tenuto conto della breve durata del matrimonio e delle ragioni che hanno condotto alla crisi coniugale, si ritiene di porre a carico di un contributo per il mantenimento della coniuge CP_1 Parte_1 pari ad € 200,00 mensili.
[...]
11. Infine si deve esaminare la domanda della ricorrente di vietare al resistente di avvicinarsi a lei e al figlio e ai luoghi da costoro frequentati.
11.1. La domanda non è meritevole di accoglimento per un duplice ordine di ragioni.
11.2. In primo luogo, in quanto, rispetto alle passate condotte, è decorso il termine di durata massimo previsto dalla legge per tale misura limitativa della libertà personale.
11.3. In secondo luogo, in quanto, successivamente alle condotte oggetto di contestazione, non v'è prova di ulteriori e recenti condotte che possano giustificare l'applicazione della misura richiesta.
11.4. Si rigetta pertanto la domanda formulata dalla ricorrente.
12. Quanto alle spese del giudizio, queste vanno liquidate partitamente in ordine ai diversi rapporti processuali.
12.1. Quanto al rapporto processuale ricorrente-resistente, le spese del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo (avendo a riferimento i valori medi, decurtati del 50% ai sensi dell'art. 130 d.p.r. 115/2002, dello scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00, trattandosi di causa di valore indeterminato e indeterminabile di media complessità), seguono la soccombenza ravvisabile, in via assolutamente prevalente, in capo a
Va precisato che stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a CP_1
spese dello Stato giusta delibera del C.O.A. di Rovereto del 09.10.2023 CP_1
sarà condannato a pagare all'Erario l'importo già dimezzato.
12.2. Quanto al rapporto processuale genitori-curatrice speciale del minore, le spese del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo (avendo a riferimento i valori medi,
20 decurtati del 50% attesa l'ammissione della curatrice speciale al patrocinio a spese dello Stato, dello scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00, trattandosi di causa di valore indeterminato e indeterminabile di media complessità) vanno parimenti poste a carico del resistente, sia in ragione del principio di soccombenza, essendo state accolte, in buona sostanza, le richieste della curatrice speciale formulate in sede di precisazione delle conclusioni, sia in ragione del principio di causalità, posto che, sebbene le domande de potestate della ricorrente non siano state accolte, sono tuttavia le condotte violente del padre ad aver reso necessaria e, anche a posteriori giustificata, la nomina della curatrice speciale. Attesa l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato delle curatrice speciale del minore giusta delibera del C.O.A. di
Rovereto del 25.09.2023 (domanda del 20.09.2023), sarà condannato a CP_1 pagare all'Erario l'importo dimezzato di tutte e quattro le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, sentiti i procuratori/le procuratrici delle parti ed il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando:
1. PRONUNCIA la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
unitisi in matrimonio il 03.07.2017 in Kosovo a Ratkoc, con addebito a carico
[...]
di CP_1
2. DISPONE la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di eventuale trascrizione per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. in via esclusiva rafforzata alla madre, la quale Parte_3
quindi potrà adottare in autonomia tutte le scelte riguardanti il figlio, anche quelle di maggior interesse (come per esempio quelle educative, relative a trattamenti medici, sanitari, richiesta di documenti, ecc…);
4. presso la madre Parte_4 Parte_1
5. DISPONE che le visite padre-figlio proseguano in spazio neutro secondo la calendarizzazione stabilita dal servizio sociale e meglio confacente all'interesse del minore;
6. PONE a carico del padre un contributo per il mantenimento CP_1 ordinario del figlio pari a € 300,00 mensili;
detto importo, suscettibile di Per_1
21 automatica rivalutazione ISTAT a decorrere da gennaio 2026, andrà versato sul conto corrente della madre entro il giorno cinque di ogni mese, salvo Parte_1
diverso accordo delle parti;
7. PONE a carico di il 70% delle spese straordinarie necessarie per il CP_1
figlio e a carico di il restante 30%; dette spese, disciplinate secondo le Parte_1
linee guida del C.N.F., dovranno essere concordate, ove previsto dalle predette linee guida, solo allorché superiori, per singola spesa ancorché frazionata, a € 300,00;
8. RICONOSCE a il diritto a percepire integralmente gli assegni e Parte_1
i contributi previsti dalla legge a favore dei figli, mentre i benefici fiscali per i figli a carico saranno fruiti secondo il criterio di riparto delle spese straordinarie;
9. PONE a carico di un contributo per il mantenimento della moglie CP_1 pari a € 200,00 mensili;
detto importo, suscettibile di automatica Parte_1
rivalutazione ISTAT a decorrere da gennaio 2026, andrà versato sul conto corrente della madre entro il giorno cinque di ogni mese, salvo diverso Parte_1
accordo delle parti;
10. CONDANNA al pagamento a favore dell'Erario delle spese del CP_1
giudizio della ricorrente, liquidate in € 98,00 per anticipazioni e in € 3.808,00 per compensi (importo già decurtato del 50%), oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A.
e I.V.A. come per legge;
11. CONDANNA al pagamento a favore dell'Erario delle spese del CP_1
giudizio della curatrice speciale, liquidate in € 3.808,00 per compensi (importo già decurtato del 50%), oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Rovereto, nella camera di consiglio del 06/02/2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La Corte di Giustizia, con riferimento all'abrogato reg. n. 2201/2003, aveva ritenuto applicabile tale atto normativo “anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità dei criteri di competenza previsti dal detto regolamento” – cfr. Corte giust., 29 novembre 2007 n. 68, c. C-68/07).
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Michele Cuccaro – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1175/2022 e promossa con ricorso depositato in data
23/12/2022 da:
(c.f. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(Kosovo) e residente in [...]; rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di ricorso, dall'avv. Chiara ed elettivamente domiciliata presso lo studio della difensora in Rovereto (TN) via Pasqui n. 28;
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. , nata il [...] in [...] CP_1 C.F._2
(Kossovo) e residente in [...]; rappresentato e difeso inizialmente dall'avv. Sara De Luca e successivamente, giusta procura depositata il
23.06.2023, dall'avv. Irisa Kulja ed elettivamente domiciliato presso lo studio della difensora in Trento, via Calepina n. 65;
PARTE RESISTENTE
e con la nomina di
AVV. in proprio, giusta ordinanza del 29.06.2023; CP_2
CURATRICE SPECIALE del minore Per_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni
Parte ricorrente:
1 “Voglia, contrariis reiectis, pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito della stessa a carico del signor , alle seguenti CP_1
CONDIZIONI
• Disporre la decadenza, o in subordine la sospensione della responsabilità genitoriale del signor sul figlio;
CP_1
• disporre l'affidamento “superesclusivo” ai sensi dell'art. 337 quater c.c del figlio minore alla signora la quale potrà adottare in autonomia Per_1 Parte_1
tutte le scelte riguardanti i figli comprese quelle di maggior interesse, o, in via subordinata, disporre l'affidamento esclusivo dei figli alla signora Parte_1
• disporre in capo al signor l'obbligo di mantenimento del figlio minore CP_1 mediante il versamento di € 300,00, oltre rivalutazione ISTAT, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, da versare entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente della ricorrente;
• disporre l'obbligo in capo al signor di corrispondere l'80%, delle CP_1
spese straordinarie (mediche, sportive, scolastiche e ludiche secondo le linee guida del CNF) che si renderanno necessarie per il figlio;
• disporre che il figlio sia a carico della madre ai fini della corresponsione dell'assegno unico, e di tutte le provvidenze provinciali/regionali/statali;
• disporre a carico del resistente l'obbligo di provvedere al mantenimento della ricorrente mediante il versamento di € 200,00 mensili, oltre rivalutazioni ISTAT, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese;
• disporre il divieto in capo al signor di avvicinarsi alla moglie e al CP_1
figlio ed ai luoghi frequentati dalla moglie e dal figlio, eccezion fatta, quanto al figlio, per le visite in spazio neutro;
• con vittoria di spese, competenze e onorari.
In via istruttoria:
Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie richieste e non accolte.
Si produce quale doc. 19) verbale udienza proc. penale di data 20/09/2024 con riserva di produrre la relativa stenotipia non appena resa disponibile.” (cfr. note del 28.09.2024).
2 Parte resistente:
“nel merito:
- rigettare le domande di controparte di addebito della separazione e di sospensione/decadenza dalla potestà genitoriale;
- disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi, la Per_1
collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre, attribuendo alla madre medesima le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione la quale potrà richiedere e trattenere gli assegni familiari e ogni eventuale beneficio legato al nucleo, e con diritto e obbligo del padre di tenerlo con sé ogni lunedì dalle ore 16.30 sino alle 20.00; fine settimana alternati a seconda delle esigenze lavorative di ciascun genitore;
con facoltà inoltre per il padre di tenere due settimane durante le vacanze scolastiche estive, la metà delle vacanze scolastiche natalizie e la metà di quelle pasquali. I genitori avranno cura di alternare fra loro rispettivamente, il giorno di Natale o Santo Stefano, nel senso che se l'uno trascorre con i figli il Natale
l'altro trascorrerà con loro Santo Stefano, e così per Capodanno o il Primo dell'anno, il giorno di Pasqua o il Lunedi dell'Angelo, avvicendandosi in questo di anno in anno, nel senso che se il padre un anno li ha tenuti a Natale, l'anno dopo li terrà a Santo Stefano e così via. Tutto quanto sopra salvo diverso accordo fra i genitori.
- imporre al padre di versare la somma mensile di euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
- porre a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie, intese per tali quelle sanitarie non a carico del Servizio Sanitario Nazionale, quelle scolastiche per gite, viaggi, attività extrascolastiche di ogni genere, e quelle per attività sportive, ludiche, viaggi per turismo e per studio, da concordare previamente tra i genitori, se superiori a 100 euro per titolo di spesa, e da rimborsare a presentazione della ricevuta o documento equipollente;
Spese diritti ed onorari di causa rifusi.” (cfr. note del 28.09.2024).
Curatrice speciale:
“Disporsi l'affidamento super-esclusivo del minore alla madre, con unico centro decisionale in capo alla stessa;
3 Preso atto che le visite padre-figlio in S.N. paiono svolgersi in modo sereno per il minore, che sta anche modificando via via la modalità di interazione con il padre
(cfr. ultima relazione dd. 26.08.2024); tenuto conto altresì della necessità indicata dal S.S. nell'ultima nota di aggiornamento dd. 24.09.2024 di spostare però le visite in S.N. tenuto conto delle esigenze del minore;
tanto premesso confermarsi il mandato al servizio sociale di mantenere il monitoraggio e la gestione delle visite padre e figlio da farsi ancora in forma protetta, in Spazio neutro, con le modalità e secondo il migliore calendario, tempistiche ed indicazioni che saranno via via ritenute utili da parte degli operatore dei servizi e maggiormente tutelanti per il minore;
incaricato il S.S.T. di relazionare periodicamente il giudice competente.
Valutarsi il mantenimento del divieto di avvicinamento del padre a madre e figlio
(salvo che per il figlio negli incontri ovviamente di spazio neutro) come già disposto in fase presidenziale.
Valutarsi la necessità, come misura temporanea, di disporre la sospensione della responsabilità genitoriale paterna in attesa della definizione della vicenda penale
(udienza discussione al 18.10.2024) e degli aggiornamenti periodici, che si auspica giungano positivi da parte del SST, quanto alla prosecuzione costante e regolare delle visite in S.N. e alla consolidazione di un rapporto padre/figlio che sia del tutto autonomo rispetto a quello di coppia ormai chiuso.
Ci si rimette alla decisione del giudice sugli aspetti economici legati al mantenimento del figlio minore.
Con spese di causa da rifondersi all'Erario stante l'ammissione della parte al PSS.
Quanto alle dovute comunicazioni sulla situazione reddituale della parte ammessa al gratuito patrocinio, si rinvia ai documenti e alla relazione allegata (sub B) all'istanza di ammissione al PSS, depositata nel presente giudizio, sub doc. 2) della memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. n. 1 per il curatore speciale del minore dd.
20.10.2023.
In particolare, riportandosi a quanto già ivi indicato, la scrivente ricorda che il minore vive con la madre, e che il nucleo è inserito in una struttura madre/bambino
4 ancora protetta. Si ritiene di non dover considerare, ai fini del PSS, i redditi dei genitori, da ritenersi entrambi in (anche potenziale) conflitto di interessi con il minore, stanti le domande oggetto del presente giudizio.
Ritiene inoltre la scrivente che sia possibile qualificare il presente giudizio (che vede
– suo malgrado – coinvolto il minore quale parte) come avente ad oggetto diritti della personalità del minore stesso, quale è il diritto alla bi-genitorialità e all'esercizio in capo ad entrambi i genitori di una piena e comune responsabilità genitoriale salve le situazioni di pregiudizio per il minore. In tal caso potendosi considerare il solo reddito personale del minore a norma dell'art. 76 IV co. DPR n.
115/2002.
Ci si rimette comunque sul punto, ad ogni diversa valutazione e/o richiesta di chiarimenti/integrazioni da parte del Giudice adito” (cfr. note del 27.09.2024).
Pubblico Ministero:
“conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso” (cfr. atto del
24.10.2024).
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 23/12/2022 e successiva memoria integrativa depositata il 10.05.2023, ha convenuto in giudizio il coniuge Parte_1 CP_1
insistendo per la pronuncia di separazione con addebito a carico del marito, per la decadenza (in subordine per la sospensione) della responsabilità genitoriale del padre nei confronti del figlio per l'affidamento esclusivo rafforzato (in Per_1
subordine semplice) del minore alla madre e per il suo collocamento presso di lei, per la sospensione del diritto di visita padre-figlio; sul piano economico la ricorrente chiede che venga posto in capo al resistente un contributo per il mantenimento ordinario del figlio pari a € 400,00 mensili, oltre all'80% delle spese straordinarie necessarie per il minore e ad un contributo per il proprio mantenimento pari ad €
200,00 mensili, nonché di riconoscerle l'integralità delle provvidenze pubbliche e dei benefici fiscali previste dalla legge per i figli a carico;
domanda Parte_1
altresì che venga vietato al resistente di avvicinarsi a lei e al figlio e ai luoghi da costoro frequentati, il tutto con vittoria delle spese del giudizio.
5 2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 02.03.2023 e successivo atto di costituzione avanti alla giudice delegata depositato il 01.06.2023, si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande della controparte, ivi CP_1
inclusa la domanda di separazione, e, in subordine, di pronunciare la separazione fra le parti, di affidare il figlio in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza presso la madre, di disciplinare il diritto di visita padre-figlio secondo modalità ordinarie, di porre a proprio carico un contributo per il mantenimento ordinario del minore pari a € 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, di condannare, infine, la ricorrente alla rifusione delle spese di causa.
3. All'udienza del 09.03.2023 i coniugi sono comparsi davanti al Presidente del
Tribunale di Rovereto il quale, esperito il tentativo di riconciliazione senza esito, ha emesso i provvedimenti provvisori con ordinanza del 28.03.2023 con cui:
- ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
- ha affidato il minore in via esclusiva rafforzata alla madre, con collocamento presso quest'ultima;
- ha disposto che le visite padre-figlio avvengano in spazio neutro;
- ha previsto il monitoraggio del servizio sociale;
- ha posto a carico del resistente un contributo per il mantenimento ordinario del figlio pari a € 300,00, oltre all'80% delle spese straordinarie;
- ha riconosciuto alla ricorrente il diritto ad un assegno di mantenimento a carico del marito pari a € 200,00 mensili;
- ha vietato al resistente di avvicinarsi a moglie e figlio e ai luoghi da costoro frequentati eccezion fatta per il luogo di effettuazione delle visite in spazio neutro;
- ha rimesso le parti innanzi alla giudice delegata.
4. Con ordinanza del 29.06.2023 la giudice delegata, preso atto della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale formulata dalla madre, ha – fra il resto – confermato i provvedimenti presidenziali e nominato curatrice speciale del minore l'avv. Per_1 CP_2
5. Con memoria di costituzione depositata il 01.09.2023 si è costituita in giudizio la curatrice speciale del bambino, la quale - premesso di aver incontrato il minore alla
6 presenza della madre e dell'assistente sociale - nel merito ha chiesto la conferma dei provvedimenti presidenziali.
6. Tanto precisato, va anzitutto esaminata la domanda di separazione formulata da parte ricorrente e alla quale si è opposto parte resistente.
6.1. I coniugi si sono sposati il 03.07.2017 a Ratkoc, in Kosovo e la convivenza fra le parti è iniziata in Italia il 26.08.2017, quando la ricorrente ha raggiunto il marito e la sua famiglia. La vita coniugale si è sempre svolta in Italia e in Italia risiedono entrambi i coniugi (oltre ovviamente il loro figlio), pertanto, nessun dubbio si pone in ordine alla sussistenza della giurisdizione italiana e all'applicabilità della legge italiana.
6.1.1. Quanto alla giurisdizione, infatti, fra i criteri contemplati dall'art. 3 del regolamento 1111/2019 - che trova applicazione in tutti i casi in cui i coniugi, o almeno uno di essi, risiedono abitualmente nel territorio dell'Unione, a prescindere dalla cittadinanza europea1 - è incluso, alla lettera a), proprio il criterio della residenza abituale dei coniugi.
6.1.2. Quanto alla legge applicabile, l'art. 8, co. 1 del regolamento n. 2010/1259/UE
(richiamato ora anche dall'art. 31 della legge 218/1995) prevede che, qualora i coniugi non si siano avvalsi della facoltà riconosciuta all'art. 5, e dunque non abbiano individuato la legge applicabile, questa dovrà essere individuata alla luce di una serie di criteri, primo dei quali (alla lettera a) è costituito dalla “residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
6.2. Passando al merito, la domanda di separazione è fondata.
6.2.1. Ai sensi dell'art. 151 c.c. “La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza…”.
6.2.2. L'intollerabilità che dà diritto alla separazione, da intendersi in senso meramente soggettivo, può verificarsi anche nei confronti di uno solo dei coniugi e quindi è sufficiente, per l'accoglimento della domanda, che anche uno solo di loro provi una condizione di disaffezione rispetto al matrimonio (cfr. Cass. 26084/2019), con conseguente irrilevanza dell'opposizione da parte dell'altro.
6.3. Si pronuncia pertanto la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1
unitisi in matrimonio il 03.07.2017 in Kosovo a Ratkoc e si dispone la CP_1 trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di eventuale trascrizione per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
6.3.1. Con riferimento alla mancata trascrizione del matrimonio si precisa che ciò non impedisce che esso esplichi efficacia anche nel nostro ordinamento: l'art. 28 della Legge 218/1995, infatti, subordina la validità del matrimonio in Italia al semplice fatto che esso sia considerato tale in base alla legge dello Stato in cui è stato celebrato o in base alla legge di cittadinanza di uno dei due coniugi, mentre non richiede a tal fine la trascrizione nei registri dello Stato Civile italiano;
tale conclusione, inoltre, è coerente con il principio ampiamente acquisito secondo cui la trascrizione del matrimonio non è elemento costitutivo del vincolo.
7. Si deve ora affrontare la domanda di addebito formulata da parte ricorrente.
7.1. chiede che la separazione venga addebitata al coniuge in ragione Parte_1
delle violenze, fisiche, sessuali, verbali ed economiche che costui avrebbe perpetrato ai suoi danni durante la convivenza coniugale, denunciate con querela del 28.10.2022
(doc. 3 di parte ricorrente) e per le quali è stato instaurato il procedimento penale
983/22 R.G. e 1033/22 R.GN.R. In particolare, secondo la ricorrente, il marito avrebbe tenuto le condotte sintetizzate nei capi di imputazione di seguito riportati
(cfr. doc. 8 di parte ricorrente):
8 7.2. rispinge ogni addebito, sostenendo di essere sempre stato marito CP_1
affettuoso e premuroso, e si richiama alla sentenza di assoluzione pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Rovereto il 18.10.2019 - dunque successivamente alla precisazione delle conclusioni avvenuta il 29.09.2024 - per insussistenza del fatto.
7.3. Conviene anzitutto premettere che la sentenza di assoluzione resa nel parallelo giudizio penale e non passata in giudicato non vincola il giudice civile stante il principio di separatezza delle giurisdizioni e della generale parità e originarietà dei diversi ordini giurisdizionali.
7.3.1. In base a tali principi, quindi, le ipotesi di pregiudizialità penale nel processo civile (che impongono la sospensione del processo civile in attesa di definizione del processo penale, si veda l'art. 75, 3comma c.p.p.) e i casi in cui la sentenza penale ha effetti vincolanti nel giudizio civile (artt. 651, 652, 654 c.p.p.) sono tipici e tassativi,
9 dunque di stretta interpretazione. In particolare, presupposto indefettibile affinché la sentenza penale di assoluzione sia vincolante nel giudizio civile è che detta sentenza sia divenuta irrevocabile, circostanza che nel caso di specie non ricorre, atteso che al momento della precisazione delle conclusioni la pronuncia del giudice penale non era ancora intervenuta.
7.4. Tanto chiarito, nel giudizio civile le condotte lamentate dalla ricorrente hanno trovato parziale riscontro.
7.4.1. Anzitutto va osservato che il resistente si è limitato ad una contestazione assolutamente generica delle condotte addebitategli, omettendo di prendere specifica posizione in ordine a tutte gli episodi esposti nel ricorso e, in generale, nel capo di imputazione, omettendo di contestare persino le foto dei lividi allegate agli atti della controparte (doc. 10). A fronte delle puntuali allegazioni della ricorrente, CP_1
si limita, infatti, a respingere ogni addebito e a dichiarare di essere stato un
[...]
marito buono e affettuoso;
offre inoltre una lettura implausibile e comunque del tutto sfornita di prova del perché la moglie si sarebbe allontanata, affermando che ciò sarebbe frutto del condizionamento e delle pressioni operate dal servizio sociale nei confronti della donna.
7.4.2. Oltre a ciò, dalla documentazione depositata è emersa una parziale conferma delle allegazioni della ricorrente.
In primo luogo, v'è prova del fatto che la relazione fra moglie e marito fosse caratterizzata da un'importante asimmetria di ruoli, dove la moglie era succube delle decisioni del coniuge e da costui controllata forse in ragione della sua (immotivata) gelosia.
Tale conclusione si ricava, in particolare, dalle dichiarazioni rese dal datore di lavoro di entrambi i coniugi, il quale riferisce di aver percepito “una Testimone_1 certa sudditanza della donna ( – n.d.r.] nei confronti del marito”, il Parte_1
quale, anziché limitarsi ad aiutare la moglie nella comunicazione in italiano, gestiva in via esclusiva ogni questione legata al rapporto di lavoro, parlando a suo nome, gestendo in prima persona eventuali problematiche o richieste che la riguardavano, fornendo lui la documentazione e tutti i dati necessari per l'assunzione e per lo svolgimento del rapporto di lavoro (cfr. doc. 6 di parte ricorrente – verbale di SIT di
10 del 24.10.2022). Sentito come teste all'udienza penale del Testimone_1
24.05.2024 ha confermato l'esistenza di un rapporto di sudditanza della Tes_1
moglie nei confronti del marito, che la comandava mentre lei obbediva (cfr. doc. 18 di parte ricorrente, pag. 28 e 29 del verbale di testimonianza del 24.05.2024); in tale sede il teste ha anche dichiarato di aver assistito a discussioni fra la moglie e il marito e sebbene non riuscisse a comprenderne il contenuto a causa della lingua, tuttavia aveva percepito un atteggiamento di prevaricazione dell'uno nei confronti dell'altra tant'è vero che se lui alzava la voce e lei provava a rispondere, lui la zittiva
(cfr. doc. 18 di parte ricorrente - pag. 26-27 del verbale del 24.05.2024).
Analoghe le dichiarazioni rese dalla teste compagna di Testimone_2 Tes_1
nonché collega di lavoro delle parti, la quale ha dichiarato che si CP_1
rivolgeva alla moglie con tono non gentile e lei appariva sottomessa, nel senso che
“abbassava la testa e faceva quello che lui le indicava di fare in quel momento” (cfr. doc. 18 di parte ricorrente – pag. 37 del verbale del 24.05.2024); racconta ancora la teste che se mentre pranzava con i colleghi, chiacchierava con lei o con Pt_1
altri colleghi, il marito la riprendeva e la portava via dicendole che dovevano fare qualcosa, poi si sentiva lui che la sgridava ed era evidente che non gradiva CP_1
che la moglie rimanesse sola con altre persone;
aggiunge che i Pt_2
comportamenti descritti erano abituali (cfr. doc. 18 di parte ricorrente – pag. 37 del verbale del 24.05.2024) e che la donna rifiutava persino le offerte di passaggio che lei e gli altri colleghi le offrivano, dicendo che le sarebbe piaciuto, ma che suo marito non le permetteva di essere accompagnata neppure da una donna, che lui si sarebbe arrabbiato;
la teste ha poi dichiarato di aver ricevuto le confidenze della donna che le aveva raccontato che “la sua libertà era molto limitata a casa, che sia lui [ CP_1
n.d.r.] che i genitori di lui decidevano tutto sull'organizzazione familiare, su praticamente qualsiasi cosa. Lei aveva poco potere decisionale in quella casa” (cfr. doc. 18 di parte ricorrente – pag. 35 verbale di testimonianza del 24.05.2024).
L'assistente sociale sentita come teste nel processo penale, ha Testimone_3 riferito di aver avuto l'impressine che fosse sottoposta ad un pesante Parte_1
controllo, posto che nei primi contatti avuti con la donna questa manifestava grande ansia e paura per il fatto che il marito arrivasse al lavoro e non la trovasse, tant'è
11 vero che nel secondo incontro si era organizzata per trovare una scusa qualora il marito l'avesse cercata, procurandosi una merenda per il figlio sul luogo di lavoro e poi dicendo all'uomo, quando l'aveva chiamata, che era andata ad acquistare la merenda per (cfr. pag. 8 e 9 del verbale di testimonianza di del Per_1 Testimone_3
24.05.2024 – doc. 18 di parte ricorrente).
Le stesse dichiarazioni rese dall'imputato nel processo penale confermato indirettamente il controllo da lui esercitato sulla moglie: per esempio, CP_1
pur affermando di non aver mai imposto a sua moglie che vestirsi, ha però ammesso di averle detto di non poterla lasciare vestire con cose trasparenti (“io ho solo detto per vestirsi le cose trasparenti non posso lasciarti” – cfr. doc. 18 di parte ricorrente – pag. 68 del verbale d'udienza del 24.05.2024); e ancora, pur sostenendo che la moglie fosse libera di uscire sola, ha però confermato che questa gli chiedeva CP_1 il permesso per recarsi in spiaggia (“mi chiedeva: “Posso uscire e andare in spiaggia?” - cfr. doc. 18 di parte ricorrente – pag. 68 verbale del 24.05.2024) e aveva chiesto il permesso anche per farsi un tatuaggio (“Posso fare il nome del figlio? E ho detto “Sì puoi fare” – cfr. doc. 18 di parte ricorrente – pag. 73 del verbale del
24.05.2024), con ciò avvalorando quanto emerso dalla deposizione dei testi Tes_1
e circa la sudditanza di nei confronti del marito, al quale doveva Pt_2 Pt_1
chiedere il permesso per ogni cosa.
In secondo luogo può dirsi raggiunta la prova anche del fatto che la ricorrente subisse talvolta violenze fisiche per mano del coniuge e tanto si ricava non solo dalle foto dei lividi allegate dalla ricorrente e non contestate dal resistente (cfr. doc. di parte ricorrente), ma anche dalla deposizione di la quale ha riferito Testimone_4 che in un'occasione, dopo un litigio, è andato con la moglie nello spogliatoio;
CP_1
al suo ritorno lei piangeva e le aveva confidato che di essere stata aggredita e di aver ricevuto due sberle;
la teste ha aggiunto di aver visto spesso piangere e in Pt_1
difficoltà durante il lavoro (cfr. doc. di 18 parte ricorrente – pag. 36 del verbale del
24.05.2024): pur trattandosi di deposizione de relato non supportata da segni esteriori di violenza, essa appare comunque molto significativa in quanto si tratta di confidenza resa dalla ricorrente a persona estranea alla famiglia, nell'immediatezza del fatto e in tempi non sospetti, ed avallata da elementi estrinseci quali il precedente
12 litigio, l'allontanamento insieme al marito nello spogliatoio e il pianto della donna al suo ritorno.
La concludenza probatoria degli elementi sopra delineati non è scalfita dagli ulteriori elementi emergenti dagli atti del giudizio penale, in specie il fatto che Parte_1
si sia più volte recata in Kossovo assieme al marito, che fosse in possesso di un bancomat al pari del coniuge e di una tessere prepagata sulla quale, nell'ultimo anno, veniva accreditato il suo stipendio, che potesse fare acquisti online, che abbia frequentato un corso di italiano e che il marito talvolta le facesse dei regali (il cellulare) e l'assecondasse nei suoi desideri (es. due interventi di chirurgia estetica): tali ulteriori elementi, infatti, non escludono che fra le parti vi fosse una relazione violenta, ma dimostrano unicamente che la relazione fra le parti non era solo violenta, come del resto accade nella maggior parte dei casi in cui, salve situazioni di eccezionale gravità, la dimensione patologica e negativa della relazione
(caratterizzata della violenza e della prevaricazione) coesiste con una dimensione fisiologica e positiva (caratterizzata da vicinanza e intesa).
Neppure dirimente è la deposizione della teste sorella del resistente, la Tes_5
cui dichiarazioni appaiono di dubbia attendibilità in ragione delle numerose contraddizioni emergenti dalla sua deposizione: per esempio, inizialmente la teste ha affermato che avrebbe sposato il fratello solo per i documenti, salvo poi Pt_1
precisare che la donna voleva aspettare la cerimonia del matrimonio religioso in
Kossovo prima di avere i figli dal marito e che era gelosa di lui (cfr. doc. 18 di parte ricorrente, pagg. 49, 50 e 54); ancora in sede di sit del 21.01.2023 aveva Tes_5
dichiarato di aver visto i coniugi litigare e di aver suggerito alla cognata di lasciare il marito, documentando attraverso fotografie i segni delle violenze (cfr. doc. doc. 10 di parte ricorrente, affolazione 131), mentre in sede di esame testimoniale ha negato l'esistenza di litigi (cfr. doc. 10 di parte ricorrente e doc. 18 di parte ricorrente, pag.
53 e 54). La teste ha poi ritrattato quanto aveva dichiarato nella denuncia effettuata nei 2018 nei confronti del padre circa le violenze fisiche da costui subite tanto da indurre il giudice penale a sospendere l'esame trattandosi di dichiarazioni indizianti rispetto ad un possibile reato di calunnia.
13 In definitiva, quindi, le risultanze processuali complessivamente considerate avvalorano la credibilità delle dichiarazioni rese da nella querela e nel Parte_1
verbale di incidente probatorio del 25.11.2023 (docc. 3 e 4 di parte ricorrente) – peraltro neppure puntualmente contestate dal resistente - e quindi il fatto che ella, nel corso della vita matrimoniale, sia stata fortemente controllata dal marito, pesantemente limitata nelle sue libertà personali e soprattutto nella sua libertà di movimento, subendo minacce e violenze soprattutto verbali ma anche fisiche.
Tali condotte integrano gravi violazioni dei doveri coniugali e fondano certamente la pronuncia di addebito della separazione in capo anche recentemente, CP_1
infatti, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. sez. 1 , ordinanza n. 22294 del 07/08/2024, Rv. 672170 – 01: in applicazione del detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che le condotte violente e maltrattanti del marito erano state la causa scatenante dell'irreversibilità della crisi coniugale, non assumendo rilievo che il giudizio penale per il reato di maltrattamenti si fosse concluso conclusosi con l'assoluzione del ricorrente).
Si accoglie pertanto la domanda di addebito formulata dalla ricorrente.
8. Vanno ora esaminate le questioni relative alla responsabilità genitoriale, all'affidamento, al collocamento e al diritto di visita del genitore non collocatario.
8.1. Dall'unione dei coniugi è nato il [...] a [...] oggi di Per_1
cinque anni (sei il prossimo giugno), che dal momento dell'allontanamento della ricorrente dalla casa familiare convive con quest'ultima e vede il padre solo in spazio neutro alla presenza del servizio sociale.
14 8.2. La ricorrente insiste per la pronuncia della decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale o in subordine per la sua sospensione nonché, in estremo subordine, affinché il minore le venga affidato in via esclusiva rafforzata o quantomeno semplice, con collocamento presso di lei e visite padre-figlio in spazio neutro.
8.3. Diversamente il padre chiede l'affidamento condiviso di il collocamento Per_1
prevalente presso la madre e la disciplina del proprio diritto di visita secondo modalità ordinare.
8.4. Si ritiene che le condotte poste a fondamento della pronuncia di addebito giustifichino l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre, ma non una pronuncia di decadenza o sospensione del padre dalla responsabilità genitoriale.
8.4.1. L'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre si rende necessario dal momento che le condotte paterne evidenziano in maniera inequivocabile l'inidoneità di all'esercizio del ruolo genitoriale che, non solo ha esposto CP_1
il figlio - vittima quindi di violenza assistita – a grave pregiudizio, ma veicola altresì un modello educativo inaccettabile.
Che il minore sia stato vittima di violenza assistita si ricava in primo luogo dalla banale considerazione secondo cui se la maggior parte delle violenze, delle prevaricazioni e delle minacce sono avvenute fra le mura domestiche, è inverosimile pensare che il minore non abbia avuto contezza di tali condotte.
Un forte indizio circa il fatto che il minore sia stato vittima di violenza assistita si ricava anche dalle relazioni dalle operatrici della casa rifugio in cui sono stati ospitatati la ricorrente e il figlio, nelle quali si fa presente la tendenza di a Per_1
impartire ordini alla madre e a usare nei suoi confronti toni perentori e poco rispettosi;
nelle relazioni si precisa anche che tali comportamenti sono stati osservati nelle prime fasi dell'accoglienza in residenza protetta, mentre sono via via scomparsi nel corso della permanenza presso la casa rifugio, il che induce a ritenere che il comportamento del bambino fosse legato all'esperienza quotidiana vissuta nel contesto domestico.
Che il minore sia stato esposto a violenza assistita si ricava anche dal fatto che, sempre nelle fasi iniziali dell'accoglienza in residenza protetta, le operatrici hanno
15 raccolto molte dichiarazioni del bambino contenenti espliciti riferimenti a condotte violente del padre nei confronti della madre ed hanno riportato di giochi e comportamenti del minore che replicavano atteggiamenti violenti del padre nei confronti della donna.
A tali considerazioni – di per sé sufficienti a fondare una pronuncia di affidamento esclusivo rafforzato a favore della madre – va aggiunto che costringere la madre, vittima delle condotte del marito sopra descritte, a confrontarsi con lui anche solo in relazione alle scelte di maggior interesse riguardanti il minore, determinerebbe una grave forma vittimizzazione secondaria.
8.4.2. Non pare invece che sussistano i presupposti per pronunciare la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, sia in ragione del fatto che il minore è stato vittima di violenza assistita ma non agita, sia in ragione dell'evoluzione abbastanza positiva delle visite in spazio neutro fra il padre e il minore: se all'inizio degli incontri, infatti, dimostrava una certa difficoltà emotiva ad incontrare il Per_1
genitore, con comportamenti regressivi nei confronti di costui e aggressivi nei confronti della madre (cfr. relazione del servizio sociale d.d. 12.01.2024, depositata il
16.01.2024), nelle ultime relazioni di spazio neutro si dà atto che ora il bambino non ha difficoltà a lasciare la madre per incontrare il padre, non presenta più atteggiamenti eccessivamente infantili, cerca il contatto fisico con il genitore, gli propone di giocare con lui seppur l'educatrice continui a rappresentare un punto di riferimento importante;
quanto al padre costui, pur mantenendo un atteggiamento poco propositivo e pur prediligendo l'osservazione del figlio, sembra cogliere i suggerimenti dell'educatrice.
8.3. In conclusione, si affida in via esclusiva rafforzata alla madre, la Per_1
quale quindi potrà adottare in autonomia tutte le scelte riguardanti il figlio, anche quelle di maggior interesse (come per esempio quelle educative, relative a trattamenti medici, sanitari, ecc…).
8.4. A fronte dell'affidamento esclusivo rafforzato alla madre, va Per_1 collocato presso quest'ultima e le visite padre-figlio proseguiranno in spazio neutro secondo la calendarizzazione stabilita dal servizio sociale e confacente all'interesse del minore.
16 9. Si passa ora ad affrontare le questioni relative al mantenimento ordinario e straordinario del minore.
9.1. In sede di precisazione delle conclusioni la ricorrente chiede di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario del figlio pari a € 300,00 oltre all'80% delle spese straordinarie.
9.2. Il resistente offre di versare € 250,00 a titolo di mantenimento ordinario e il 50% delle spese straordinarie.
9.3. La curatrice speciale si rimette alla decisione del Tribunale.
9.4. Indiscusso l'an del diritto al mantenimento del figlio minore in ordine al Per_1
quantum vanno tenuti in considerazione i seguenti elementi:
- l'età di che compirà sei anni a giugno;
Per_1
- il fatto che il minore è affidato in via esclusiva rafforzata alla madre e il diritto di visita del padre è estremamente limitato, con la conseguenza la ricorrente, gravata in via pressoché esclusiva gli oneri di accudimento, cura ed educazione del figlio ancora in tenera età, patisce una inevitabile riduzione della propria capacità lavorativa e reddituale, considerato altresì che la donna è priva di rete parentale in
Italia e pertanto non può contare su alcun aiuto nella gestione di Per_1
- la situazione economico-patrimoniale del padre, che dal 20.09.2023 è assunto come cuoco con contratto a tempo indeterminato;
stando all'ultima documentazione depositata (C.U. 2024 – doc. 2 allegato al dep. 12.09.2024) lo stipendio mensile netto, calcolato su dodici mensilità, è pari a € 1.875 circa;
vive, verosimilmente, assieme ai propri genitori e al proprio fratello portatore di disabilità, in appartamento condotto in locazione, posto che è incontestato che né lui né la sua famiglia sono titolari di immobili, tuttavia l'importo del canone non è noto, non potendosi a tal fine ritenere prova sufficiente il doc. 2 allegato alla prima memoria di costituzione che reca un contratto privo di sottoscrizione;
risulta inoltre che il resistente sia gravato da una rata per un finanziamento acceso nel 2024 con scadenza nel 2027 pari a € 95,00 mensili (cfr. doc. 1 allegato al dep. 12.09.2024), ma non è dato a sapere né per quale ragione sia stato richiesto il prestito né se venga effettivamente onorato il pagamento delle rate;
17 - la situazione economico-patrimoniale della madre, che da gennaio 2024 è assunta come sarta, mentre prima era disoccupata e durante la convivenza coniugale, fra il
2021 e il 2022, ha lavorato stagionalmente come cameriera;
dalle buste paga relative al nuovo impiego risulta una retribuzione media pari a circa € 1.200 mensili netti;
quando terminerà il proprio periodo in residenza protetta dovrà reperire un abitazione in autonomia per sé e per il figlio.
9.4.1. Alla luce di tali considerazioni si ritiene di porre a carico del padre CP_1
un contributo per il mantenimento ordinario del figlio pari a €
[...] Per_1
300,00 mensili;
detto importo, suscettibile di automatica rivalutazione ISTAT a decorrere da gennaio 2026, andrà versato sul conto corrente della madre Parte_1
entro il giorno cinque di ogni mese, salvo diverso accordo delle parti.
[...]
9.4.2. Le spese straordinarie necessarie per sono poste a carico del padre Per_1
nella misura del 70% e della madre per la restante quota;
dette spese, disciplinate secondo le linee guida del C.N.F., dovranno essere concordate, ove previsto dalle predette linee guida, solo allorché superiori, per singola spesa ancorché frazionata, a
€ 300,00.
9.4.3. Si riconosce a il diritto a percepire integralmente gli assegni e i Parte_1
contributi previsti dalla legge a favore dei figli, mentre i benefici fiscali per i figli a carico saranno fruiti secondo il criterio di riparto delle spese straordinarie.
10. Va ora analizzata la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente a proprio favore.
10.1. La ricorrente ha formulato domanda di mantenimento in proprio nei confronti del marito, adducendo la sussistenza di una disparità economica fra lei e il coniuge, perdurante nonostante la nuova occupazione.
10.2. Il resistente nega la sussistenza di disparità economica e sostiene che la ricorrente ben potrebbe mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio reperendo un'attività lavorativa, considerata la sua capacità lavorativa e la sua giovane età.
10.3. La domanda è meritevole di parziale accoglimento.
10.3.1. Come è noto, ai sensi dell'art. 156 c.c, nel caso di separazione personale “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia
18 addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”; al secondo comma la disposizione prosegue chiarendo che “l'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
10.3.2. Per orientamento consolidato il concetto di difetto di “redditi adeguati” non va inteso come stato di bisogno, bensì come difetto di redditi sufficienti ad assicurare al coniuge il tenore di vita goduto (o che avrebbe potuto godere, non avendo rilievo che, prima della separazione, il coniuge richiedente avesse tollerato, subito o comunque accettato un tenore di vita più modesto) in regime di convivenza. Il giudice della separazione deve anzitutto individuare quale fosse il (possibile) tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di convivenza, ricalibrandolo in ragione della inevitabile contrazione delle risorse familiari in conseguenza alla disgregazione del nucleo;
deve quindi esaminare le concrete potenzialità lavorative e i mezzi economici del coniuge economicamente debole, verificando se essi gli consentano di mantenere in via autonoma il tenore di vita precedente goduto ed in caso di risposta negativa dovrà porre in capo al coniuge economicamente forte un assegno funzionale al mantenimento del predetto tenore, nei limiti consentiti dalle condizioni economiche di quest'ultimo. Va inoltre precisato che laddove residuino delle potenzialità lavorative non sfruttate in capo al coniuge richiedente, la misura dell'assegno di mantenimento dovrà essere calcolata tenendo conto delle ricchezze che il coniuge potrebbe procurarsi mettendo a dette potenzialità.
10.3.3. Tanto chiarito in termini generali, nel caso di specie va rilevato che, durante la convivenza coniugale entrambe le parti lavoravano presso il medesimo datore di lavoro, ma mentre lui era cuoco (cfr. pag. 25, 34 e 38 stenotipia del verbale di udienza del penale del 24.05.2024, testimonianza di datore di Testimone_1
lavoro delle parti, e compagna del datore di lavoro che ha Testimone_2
lavorato assieme alle parti), lei era cameriera o lavapiatti in cucina;
pertanto, si deve ritenere che già all'epoca il resistente percepisse uno stipendio più elevato della ricorrente. Tale situazione di disparità economica si è consolidata successivamente alla cessazione della convivenza coniugale, dal momento che è stato CP_1
19 assunto come cuoco a tempo indeterminato con stipendio che, come sopra osservato, sfiora € 1.900 mensili, mentre è assunta come sarta con stipendio pari Parte_1
a circa € 1.200 mensili, con i quali deve far fronte ad uscite non dissimili a quelle del coniuge, ossia il proprio mantenimento, la quota di mantenimento del figlio a proprio carico e le spese per l'alloggio che dovrà reperire, senza peraltro poter contare, a differenza del marito, sul contributo di altri familiari conviventi.
10.4. Alla luce di tali considerazioni, quindi, tenuto conto della breve durata del matrimonio e delle ragioni che hanno condotto alla crisi coniugale, si ritiene di porre a carico di un contributo per il mantenimento della coniuge CP_1 Parte_1 pari ad € 200,00 mensili.
[...]
11. Infine si deve esaminare la domanda della ricorrente di vietare al resistente di avvicinarsi a lei e al figlio e ai luoghi da costoro frequentati.
11.1. La domanda non è meritevole di accoglimento per un duplice ordine di ragioni.
11.2. In primo luogo, in quanto, rispetto alle passate condotte, è decorso il termine di durata massimo previsto dalla legge per tale misura limitativa della libertà personale.
11.3. In secondo luogo, in quanto, successivamente alle condotte oggetto di contestazione, non v'è prova di ulteriori e recenti condotte che possano giustificare l'applicazione della misura richiesta.
11.4. Si rigetta pertanto la domanda formulata dalla ricorrente.
12. Quanto alle spese del giudizio, queste vanno liquidate partitamente in ordine ai diversi rapporti processuali.
12.1. Quanto al rapporto processuale ricorrente-resistente, le spese del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo (avendo a riferimento i valori medi, decurtati del 50% ai sensi dell'art. 130 d.p.r. 115/2002, dello scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00, trattandosi di causa di valore indeterminato e indeterminabile di media complessità), seguono la soccombenza ravvisabile, in via assolutamente prevalente, in capo a
Va precisato che stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a CP_1
spese dello Stato giusta delibera del C.O.A. di Rovereto del 09.10.2023 CP_1
sarà condannato a pagare all'Erario l'importo già dimezzato.
12.2. Quanto al rapporto processuale genitori-curatrice speciale del minore, le spese del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo (avendo a riferimento i valori medi,
20 decurtati del 50% attesa l'ammissione della curatrice speciale al patrocinio a spese dello Stato, dello scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00, trattandosi di causa di valore indeterminato e indeterminabile di media complessità) vanno parimenti poste a carico del resistente, sia in ragione del principio di soccombenza, essendo state accolte, in buona sostanza, le richieste della curatrice speciale formulate in sede di precisazione delle conclusioni, sia in ragione del principio di causalità, posto che, sebbene le domande de potestate della ricorrente non siano state accolte, sono tuttavia le condotte violente del padre ad aver reso necessaria e, anche a posteriori giustificata, la nomina della curatrice speciale. Attesa l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato delle curatrice speciale del minore giusta delibera del C.O.A. di
Rovereto del 25.09.2023 (domanda del 20.09.2023), sarà condannato a CP_1 pagare all'Erario l'importo dimezzato di tutte e quattro le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, sentiti i procuratori/le procuratrici delle parti ed il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando:
1. PRONUNCIA la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
unitisi in matrimonio il 03.07.2017 in Kosovo a Ratkoc, con addebito a carico
[...]
di CP_1
2. DISPONE la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di eventuale trascrizione per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. in via esclusiva rafforzata alla madre, la quale Parte_3
quindi potrà adottare in autonomia tutte le scelte riguardanti il figlio, anche quelle di maggior interesse (come per esempio quelle educative, relative a trattamenti medici, sanitari, richiesta di documenti, ecc…);
4. presso la madre Parte_4 Parte_1
5. DISPONE che le visite padre-figlio proseguano in spazio neutro secondo la calendarizzazione stabilita dal servizio sociale e meglio confacente all'interesse del minore;
6. PONE a carico del padre un contributo per il mantenimento CP_1 ordinario del figlio pari a € 300,00 mensili;
detto importo, suscettibile di Per_1
21 automatica rivalutazione ISTAT a decorrere da gennaio 2026, andrà versato sul conto corrente della madre entro il giorno cinque di ogni mese, salvo Parte_1
diverso accordo delle parti;
7. PONE a carico di il 70% delle spese straordinarie necessarie per il CP_1
figlio e a carico di il restante 30%; dette spese, disciplinate secondo le Parte_1
linee guida del C.N.F., dovranno essere concordate, ove previsto dalle predette linee guida, solo allorché superiori, per singola spesa ancorché frazionata, a € 300,00;
8. RICONOSCE a il diritto a percepire integralmente gli assegni e Parte_1
i contributi previsti dalla legge a favore dei figli, mentre i benefici fiscali per i figli a carico saranno fruiti secondo il criterio di riparto delle spese straordinarie;
9. PONE a carico di un contributo per il mantenimento della moglie CP_1 pari a € 200,00 mensili;
detto importo, suscettibile di automatica Parte_1
rivalutazione ISTAT a decorrere da gennaio 2026, andrà versato sul conto corrente della madre entro il giorno cinque di ogni mese, salvo diverso Parte_1
accordo delle parti;
10. CONDANNA al pagamento a favore dell'Erario delle spese del CP_1
giudizio della ricorrente, liquidate in € 98,00 per anticipazioni e in € 3.808,00 per compensi (importo già decurtato del 50%), oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A.
e I.V.A. come per legge;
11. CONDANNA al pagamento a favore dell'Erario delle spese del CP_1
giudizio della curatrice speciale, liquidate in € 3.808,00 per compensi (importo già decurtato del 50%), oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Rovereto, nella camera di consiglio del 06/02/2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La Corte di Giustizia, con riferimento all'abrogato reg. n. 2201/2003, aveva ritenuto applicabile tale atto normativo “anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità dei criteri di competenza previsti dal detto regolamento” – cfr. Corte giust., 29 novembre 2007 n. 68, c. C-68/07).
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