Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/02/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente rel.
dr.ssa Cristina Midulla Consigliere
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 807/2024 R.G. avente a oggetto appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter Cpc del Tribunale di Palermo del 2 aprile 2024 (rep.
n. 2577/2024 del 3 aprile 2024)
PROMOSSA DA
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
con sede a Palermo in via Libertà n. 171 (P.I.: ) ed elettivamente P.IVA_1
domiciliata presso lo studio degli avv.ti Luigi Cimino e Mariafrancesca Cala-
brini che la rappresentano e difendono per mandato conferito con procura alle-
gata all'atto introduttivo di questo grado del giudizio
APPELLANTE
CONTRO
l' Controparte_2
(C.F.:
[...]
), in persona del Dirigente Generale pro tempore, elettivamente P.IVA_2
domiciliato in Palermo presso l'Ufficio legislativo e legale della Regione sici-
liana nonché rappresentato e difeso, sia congiuntamente sia disgiuntamente, da-
gli avv.ti Francesco Schillaci e Marina Miceli dello stesso Ufficio per mandato
1
dizio
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la appellante
Condannare l'amministrazione soccombente in primo grado alle spese di lite del giudizio di primo grado, in misura non inferiore ad €13.250,60 (de-
terminata sulla base del valore della causa e calcolata, in ragione della somma-
rietà del rito azionato, sulla sola fase di studio, introduttiva e decisionale, non considerando la fase istruttoria), oltre Cpa, Iva, spese generali 15% e spese di
Cu e di bolli per il primo grado (€607,00 + €27,00), nonché al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, delle quali si chiede la distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano espressamente antistatari ovvero,
in via subordinata, nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giusti-
zia.
Per l'appellato
Rigettare l'appello proposto da controparte, in quanto infondato;
condannare parte appellante alle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza ex art. 702-ter Cpc del 2 aprile 2024 (rep. n. 2577/2024
del 3 aprile 2024), il Tribunale di Palermo ha condannato l'
[...]
a pagare a Controparte_3 [...]
l'importo di €249.681,79, di cui la stessa società aveva Controparte_4
reclamato l'erogazione quale contributo previsto, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del Ccnl degli autoferrotramvieri 2004/2007,
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2 dall'art. 1 Dl 16/2005, convertito in l. n. 58/2005, e dall'art. 1, comma 1230, l.
296/2006 in relazione alle annualità 2019-2021; le spese di lite sono state inte-
ramente compensate tra le parti.
1.1. Per la parziale riforma dell'ordinanza ha proposto appello
[...]
; dal canto suo, l'Assessorato ha chiesto il rigetto del gravame. CP_1
1.2. Con ordinanza del 16 settembre 2024 sono stati concessi i termini previsti dal 1° comma dell'art. 352 Cpc;
con ordinanza del 27 gennaio 2025 il
Presidente relatore si è quindi riservato, ai sensi del 2° comma dello stesso art. 352, di riferire al collegio per la decisione.
2. Con l'unico motivo di appello, si duole che il Controparte_1
Tribunale abbia compensato le spese di lite, sostenendo – per le ragioni diffu-
samente esposte da pag. 10 a pag. 21 dell'atto introduttivo di questo grado del giudizio – che le stesse andavano invece poste interamente a carico dell'Asses-
sorato appellato.
2.1. Quest'ultimo, dal canto suo, sostiene quanto segue: «Non può non evidenziarsi che la complessità della questione sottoposta, l'articolata attività
difensiva dell'amministrazione regionale chiamata a difendersi dalla richiesta di pagamento immediato di somme (in alcuni casi non liquide, non certe e non esigibili) erogabili in forza di disposizioni statali solo all'esito di un procedi-
mento complesso, la complessità del quadro normativo di riferimento, la sussi-
stenza – tra la società appellante e l'amministrazione appellata – di rapporti contrattuali e pretese discendenti da leggi statali, la presenza in giudizio del
Ministero delle infrastrutture – terzo chiamato in garanzia – ben giustifica l'ap-
plicazione della disposizione contenuta nell'art. 92 Cpc e la conseguente com-
pensazione delle spese».
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3 2.2. Ciò posto, osserva questa Corte, innanzi tutto, che il buon diritto delle società di trasporti in controversie analoghe è stato già affermato in altre pronunce di questa stessa Sezione (la n. 611 e la n. 2065 dello scorso anno), la quale, decidendo (in composizione coincidente per due terzi con quella odierna)
sull'appello dell'Assessorato, ne ha respinto l'impugnazione, osservando:
- che le somme destinate alla copertura dei contributi in questione sono impegnate ogni anno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sicché,
assicurata annualmente la copertura finanziaria delle sovvenzioni, la materiale erogazione da parte della dipende dalla tempestiva definizione del pro- CP_2
cedimento prodromico alla liquidazione, nell'ambito del quale la stessa Re-
gione raccoglie gli elementi giuridici contabili delle aziende operanti nel com-
parto e beneficiarie dei contributi, ne effettua il controllo curandone successi-
vamente la trasmissione al Ministero, secondo una dinamica attributiva corri-
spondente allo schema norma-fatto-effetto, la cui complessità non vale a giu-
stificare l'ampio ritardo subìto dall'odierna appellante;
- che, in altri termini, la collocazione dell'onere di contribuzione in capo alla l'assegnazione allo Stato del ruolo di “finanziatore”, l'individua- CP_2
zione del parametro di computo del contributo riferito alla consistenza del per-
sonale in servizio a una precisa data, l'assenza, per contro, di una specifica de-
finizione delle tempistiche per il trasferimento delle somme, depongono nel senso della sussistenza in capo alla stessa dell'obbligo di provvedere CP_2
alla sovvenzione, anche in forma di acconto sulla base dei dati comunicati in via previsionale dalle aziende aventi diritto, indipendentemente dall'intervento dello Stato.
2.2.1. Con una delle due pronunce, la n. 2065/2024, resa in controversia
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4 in cui erano in lite le stesse parti del presente giudizio, si è quindi accolta l'im-
pugnazione incidentale della la quale si era doluta che Controparte_5
il primo giudice avesse posto a suo favore solo il 50% delle spese di lite, com-
pensando l'altra metà; sul punto, questa Corte ha affermato che «non si rav-
visa[va]no i presupposti per procedere alla compensazione, sia pure parziale,
delle spese di lite, giacché la condotta della parte poi soccombente [era] causa del ricorso alla tutela giurisdizionale».
2.2.2. In questa sede si aggiunge che, a fronte della chiara fondatezza delle ragioni della appellante, quali compendiate al § 2.2., non può neppure ritenersi sussistente alcuna delle eccezionali ragioni che, ex art. 92 Cpc, con-
sentono di derogare al principio generale contenuto nel precedente art. 91, il quale – com'è noto – impone al giudice, con il provvedimento che chiude il processo davanti a lui, di condannare la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte.
2.3. Per quanto precede, in conclusione, in parziale modifica dell'impu-
gnata ordinanza, l'Assessorato appellato va condannato al rimborso, alla appel-
lante, delle spese del primo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi
€9.067,00, di cui €634,00 (€607,00 per contributo unificato ed €27,00 per bolli)
ed €8.433,00 per compensi (€2.552,00 per la fase di studio;
€1.628,00 per la fase introduttiva;
€4.253,00 per la fase decisionale), con distrazione in favore degli avv.ti Luigi Cimino e Mariafrancesca Calabrini, che ne hanno fatto richie-
sta (si veda l'istanza in tal senso avanzata in primo grado con le note datate 18
gennaio 2024, depositate l'indomani).
3. Alla soccombenza, infine, segue la condanna dell'appellato al rim-
borso, alla appellante, delle spese di questo grado del giudizio, come liquidate
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5 in dispositivo, con distrazione in favore degli avv.ti Luigi Cimino e Mariafran-
cesca Calabrini che anche in questo grado hanno avanzata istanza in tale senso.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702- Controparte_1
ter Cpc del Tribunale di Palermo del 2 aprile 2024 (rep. n. 2577/2024 del 3
aprile 2024), in parziale riforma della stessa, così provvede:
1) condanna l'
[...]
Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al rimborso,
[...]
a , delle spese del primo grado del giudizio, che liquida Controparte_1
in complessivi €9.067,00, di cui €634,00 per spese vive ed €8.433,00 per com-
pensi, oltre spese generali e accessori di legge, disponendone la distrazione in favore degli avv.ti Luigi Cimino e Mariafrancesca Calabrini;
2) condanna lo stesso , in persona del suo legale rappresen- CP_2
tante pro tempore, al rimborso, a , delle spese di questo Controparte_1
grado del giudizio, che liquida in complessivi €4.348,50, di cui €382,50 per spese vive ed €3.966,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge,
disponendone la distrazione in favore degli avv.ti Luigi Cimino e Mariafrance-
sca Calabrini.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 13 febbraio 2025.
Il Presidente rel. est.
Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
6 firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal de-
creto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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