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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 07/03/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 570/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GIACOMO GIANOLLA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Padova,
Piazza De Gasperi 45/a;
contro
(P.IVA ), in persona dell'amministratore unico e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, , con il patrocinio dell'Avv. ELONA SPAHAJ, Controparte_2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Martellago (VE), Via Tiziano 1;
in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, con il patrocinio dell'Avv. SERGIO SICA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, piazza Fratelli Cervi n. 5, Rovigo;
in punto a: retribuzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“In principalità e di merito: per i motivi di cui in premessa, accertato e dichiarato il relativo credito, condannare CP_1
a pagare al sig. la somma di euro 55.001,36 oltre a interessi legali e
[...] Parte_1 rivalutazione monetaria dalla debenza dei singoli ratei al saldo, con condanna della stessa convenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
°°°
Il procuratore di parte resistente hiede e conclude: Controparte_1
“In via principale Rigettarsi tutte le domande formulate dal ricorrente in quanto infondate per i pagina 1 di 8 motivi di cui in narrativa. Con vittoria di competenze e spese di causa”.
°°°
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude: CP_3
“Voglia il Tribunale rigettare la domanda in difetto di prova dei fatti a sostegno della domanda giudiziaria. In via gradata, accertata la fondatezza dei fatti dedotti nel ricorso, accogliere la domanda di condanna del datore di lavoro a versare all' i contributi omessi e le relative sanzioni civili CP_3 rapportate al periodo di lavoro subordinato, alle ore di lavoro prestato, alle mansioni svolte e secondo
i minimi del C.C.N.L. di categoria, nei limiti prescrizionali. Con vittoria di diritti, onorari e spese del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il giorno 16.10.2023 , come sopra Parte_1
rappresentato, conveniva in giudizio la , nonché l' quale litisconsorzio Controparte_1 CP_3
necessario, per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe, a tal fine esponendo di aver lavorato dal 29.08.2017 al 31.12.2020 alle dipendenze della società convenuta - con contratto a tempo determinato, prima, e indeterminato, poi - inquadrato al livello 2 del C.C.N.L. Metalmeccanica Piccola
Industria Confapi (cfr. docc. 2 e 3 all. al ricorso ) con mansioni di installatore di impianti telefonici.
Continuava il ricorrente precisando che, l'attività lavorativa, eseguita singolarmente o a coppie, consisteva nel recarsi in automobile presso i vari clienti della Telecom – che appaltava il servizio alla convenuta – per installare la fibra ottica, l'ADSL, effettuare le necessarie riparazioni o modifiche e che, nonostante fosse stato assunto e percepisse la retribuzione prevista dal CCNL per i lavoratori part-time, di fatto, lavorava con orario full time, svolgendo altresì molte ore di lavoro straordinario: lavorava da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 18.00-19.00, senza pausa pranzo e al sabato dalle 8.00 alle 13.00.
Si rivolgeva dunque a questo Tribunale per chiedere l'accertamento e la conseguente condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive, nonchè la regolarizzazione della posizione contributiva.
2. La difesa della convenuta Controparte_1
Si costituiva ritualmente in giudizio la come sopra rappresentata, che Controparte_1
contestava la ricostruzione offerta da controparte precisando come tutti i dipendenti fossero in possesso di un veicolo aziendale, con il quale si recavano, singolarmente e mai in coppia, nelle specifiche aree territoriali di competenza per svolgere gli interventi assegnati.
Deduceva, inoltre, l'insussistenza delle pretese avversarie, in quanto , impiegato nella Parte_1
zona Padova-Rovigo e dintorni, non avrebbe mai osservato un orario full time, e contestava sia il foglio pagina 2 di 8 degli ordini di servizio prodotto (cfr. doc. 6 all. al ricorso) poiché non riconducibile al ricorrente sia i conteggi allegati, comprensivi anche dei periodi di assenza dal lavoro per infortunio, malattia, permessi e/o ferie, chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso avversario.
3. La difesa della convenuta CP_3
Si costituiva ritualmente in giudizio l' come sopra rappresentato, che resisteva al ricorso CP_3
deducendo la mancata prova dei fatti posti a fondamento della domanda del ricorrente, in violazione dell'art. 2697 c.c., chiedendo preliminarmente il rigetto del ricorso e solo in via gradata – se accertata la pretesa avversaria – la condanna del datore di lavoro alla corresponsione della dovuta contribuzione omessa.
Alla prima udienza del 12.12.2023 questo Giudice esperiva il tentativo di conciliazione formulando una proposta conciliativa, rifiutata dalla resistente in quella successiva del 09.02.2024 e, a scioglimento della riserva assunta, ammetteva prova per testi;
la causa veniva quindi istruita mediante l'assunzione delle testimonianze di (dipendente della convenuta dal 2018 al 2020, con Testimone_1
mansioni di cablatore di linee telefoniche) e di dipendente della convenuta, Testimone_2
dal 02.07.2020 al 02.06.2021) indotta dalla parte ricorrente e di (dipendente Controparte_4
della convenuta dal 2013, come tecnico installatore di fibra ottica) e di Persona_1
(dipendente della convenuta da ottobre 2017, come tecnico linee fibra) indotta da parte resistente e - ritenuta sufficientemente documentata - veniva discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
4. Il merito della domanda
Passando ad esaminare il merito del ricorso va rilevato che esso è parzialmente fondato per le considerazioni che seguono, alle quali occorre premettere il granitico e più volte ribadito orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa essere supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (Cass. Civ. 20.02.2018, n. 4076;
Cass. Civ. 19.06.2018, n. 16150), tuttavia, è la stessa Corte ad ammettere la possibilità che il giudice valutando gli elementi di prova raccolti, comprese le presunzioni semplici, giunga, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione “minimale” delle ore prestate in aggiunta all'orario normale, essendo questo un tipo di valutazione diverso da quello equitativo (Cass. Civ.
12.05.2001, n. 6623).
pagina 3 di 8 Tale onere probatorio investe, dunque, sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'orario normale, sia quella dell'espletamento oltre l'orario, sia, infine quella dell'articolazione di detta prestazione, con riferimento ad eventuali pause godute allo scopo di poter puntualmente ricostruire la prestazione resa, il lavoratore-attore deve, infatti, fornire non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero non solo del quanto, ma anche del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati.
Passando ad analizzare il caso concreto, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato ed interminato intercorso tra le parti per il periodo dal 29.08.2017 al 31.12.2020 – oltre a costituire circostanza non contestata – è altresì dimostrata dalla produzione in giudizio dei contratti e delle buste paga, dalla quale emerge il livello di inquadramento, il CCNL applicato, la data dell'assunzione e l'orario pattuito, indicato nei diversi contratti come segue:
- “L'orario di lavoro sarà pari a: Numero quattro ore giornaliere. Numero venti ore settimanali.
l'articolazione dell'orario di lavoro sarà effettuata su base settimanale: dal lunedì al venerdì dalle ore
9.00 alle ore 13.00”, nel “contratto a tempo determinato con part-time orizzontale”, decorrente dal
29.08.2017 al 31.12.2017;
- “il nuovo orario di lavoro che si articolerà dal: lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00”, nella comunicazione avente ad oggetto la “trasformazione di contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato” con decorrenza dal 01.04.2018 (cfr. doc. 2 all. al ricorso).
La sussistenza del diverso orario di lavoro dedotto dal ricorrente, maggiore rispetto all'indicazione presente nei documenti suindicati, è, invece, emersa all'esito della prova per testi che si è rivelata esaustiva anche nel definire le modalità di organizzazione del lavoro presso la società, così
Cont riassumibili: l'ufficio tecnico della inviava ai singoli dipendenti l'ordine di servizio, nel quale erano indicate le lavorazioni da effettuare presso i vari clienti e gli orari di intervento, che erano però solo “indicativi”, dal momento che ogni lavoratore poteva gestire autonomamente i propri appuntamenti, arrivando – se autorizzato – anche a posticiparli al giorno successivo.
Il teste infatti riferisce: Tes_1
“ADR: ci venivano assegnate un numero di lavorazioni da fare da parte dell'ufficio tecnico della convenuta, arrivava un file PDF sul quale erano indicate le varie pratiche, sia di installazione che di manutenzione, che ciascuno di noi doveva fare ogni giorno, ce lo mandavano via mail o via whatsapp oppure se andavamo in sede ce lo facevamo stampare. ogni pratica aveva un orario di appuntamento indicativo, ovvero quello prefissato con il cliente, spesso non era possibile rispettare l'orario dell'appuntamento prefissato, principalmente perché vi erano più appuntamenti fissati alla stessa ora, sicché io telefonavo ai clienti per eventualmente variare l'orario, io lo facevo ogni giorno, non sono certo che lo facesse anche il ricorrente, me ne ha parlato. […] di norma gli appuntamenti prefissati erano il mattino dalle 8 e 30 ed il pomeriggio dalle 14 indicativamente, sempre con due ore di pagina 4 di 8 intervento programmate rispetto all'orario dell'appuntamento, l'ultimo appuntamento della giornata era in genere fissato alle 16, fino alle 18, ma potevano essere anche fissate cinque pratiche in una giornata, tutte nella fascia oraria 8 e 30, io allora chiamavo i clienti la sera prima e cercavo di giostrare gli orari nel corso della giornata.
ADR: non facevamo un report orario […] per posticipare un intervento al giorno dopo occorreva un motivo serio, del genere il cliente non era presente, mi è capitato di fare dei posticipi, dovevano essere Cont autorizzati via cavo dalla segretaria della tale prima dell'intervento ovvero nel corso Per_2 dell'intervento stesso, se sopravvenivano complicazioni esterne”.
Allo stesso modo gli altri testi, sia quello del ricorrente sia quello della resistente, confermano tale
Cont versione, difatti, rivela: “ognuno si gestiva il lavoro, la ci assegnava un certo Tes_2
numero di clienti da assistere ogni giorno. La ditta ci assegnava i clienti giorno per giorno, se qualcosa non si risolveva quel giorno si poteva rimandare, a seconda dell'intervento” e CP_4 ripete: “a fine giornata ci inviano i lavori da fare il giorno dopo, c'è l'indirizzo del cliente, i dati dello stesso e la tipologia del lavoro da fare. Ci sono gli orari di inizio della fascia lavorativa, fissati in base all'appuntamento del cliente, queste fasce sono modificabili: se ad esempio finisco prima in un posto, posso anticipare il successivo appuntamento. Ci son appuntamenti sia il mattino che il pomeriggio, il pomeriggio al più tardi l'ultimo appuntamento è fissato alle 15”.
Al contrario di quanto affermato poi nella memoria (cfr. pag. 2 memoria), è provato che i dipendenti si siano trovati anche a lavorare in coppia, nonostante tale modalità fosse legata ad interventi particolari, non frequenti, sul punto il teste afferma: “Per qualche impianto ho lavorato insieme al Tes_1
ricorrente, di norma lavoravamo singolarmente ma capitava spesso che per la difficoltà di installare alcuni impianti o per la lunghezza del lavoro io operassi insieme al ricorrente ovvero ad altri colleghi
[…] Quando io e il ricorrente abbiamo lavorato insieme abbiamo raggiunto il luogo dell'intervento ognuno con il suo mezzo, in modo da potere, una volta terminato, continuare le nostre attività ovvero anticipare i tempi di intervento. […], e così – che pur ammettendo di non aver mai Tes_2
lavorato in coppia con il ricorrente – è a conoscenza di come nella società fossero previsti “lavori da due se era necessario”, parimenti i testi della resistente – interrogati sul capitolo della memoria – rispondono in modo analogo, il teste dichiara: CP_4
“sul cap. 2 (vero che i dipendenti della prestano le proprie attività lavorative da Controparte_1 soli e non in coppa?) è vero, salvo nel caso sporadici di cui ho detto. Io ho lavorato insieme ad altri Cont colleghi della , nella stessa situazione in cui ho collaborato con il ricorrente […] Sporadicamente ho lavorato insieme al ricorrente, qualche volta è capitato un intervento più complesso e lo abbiamo eseguito in coppia. Magari si trattava di un impianto lungo da fare, in questo caso chi aveva l'incarico faceva richiesta in azienda ed il collega più vicino veniva affiancato per quel lavoro […] posso avere lavorato insieme al ricorrente una volta a settimana, qualche mese non ho lavorato proprio con lui, sinceramente non ricordo se abbiamo lavorato insieme il mattino o il pomeriggio
e così onferma: Per_1 pagina 5 di 8 “è vero, solo in caso di estrema necessità troviamo un collega che ci dia una mano, questo accade quando non riusciamo a fare un passaggio con un cavo oppure verifichiamo che c'è qualche pericolo per la nostra incolumità. Questo è stato fin da quando io ho iniziato a lavorare per la convenuta, più o meno mi è capitato di lavorare in coppia una volta al mese, generalmente per una lavorazione, che copre solo parte della giornata”.
Cont Quanto alle mansioni affidate a , – ad oggi non più dipendente di e privo di Parte_1 Tes_1
interesse nella causa odierna, interrogato sui capitoli di prova - risponde:
“Sul cap. 2 (Vero che dal 29.8.2017 sino al 31.12.2020 le mansioni del sig. erano le Parte_1 seguenti: da solo o in coppia con un collega, si recava in automobile dai vari clienti della Telecom – che appaltava il servizio alla convenuta - e provvedeva ad installare la fibra ottica, o l'ADSL, o comunque ad effettuare le necessarie riparazioni o modifiche?) le attività indicate in capitolo sono quelle che facevamo tutti noi installatori, quando abbiamo operato insieme io il ricorrente abbiamo anche eseguito lavori di manutenzione degli impianti;
Sul cap. 3 (Vero che dal 29.8.2017 sino al 31.12.2020 l'orario di lavoro del sig. era il Parte_1 seguente: dal lunedì al venerdì alle 8.00 iniziava il giro dei clienti del giorno, e lo finiva attorno alle
18.00-19.00 e il sabato alle ore 8.00 iniziava il giro dei clienti fino alle 13.00?) il ricorrente lavorava già per la convenuta quando ho iniziato io, quanto all'orario posso dire che quando abbiamo lavorato insieme io e il ricorrente abbiamo osservato l'orario di lavoro indicato in capitolo, la pausa pranzo non era fissa […] quando ho lavorato con il ricorrente non ne abbiamo mai fatte. Inoltre io e il ricorrente ci sentivamo spesso per telefono per consigli ovvero per sapere come eravamo messi con il lavoro, io personalmente tendevo a finire alle 18, che io sappia il ricorrente terminava anche più tardi;
Sul cap. 4 (Vero che dal 29.8.2017 sino al 31.12.2020 dal lunedì al venerdì il pranzo del ricorrente consisteva in un panino mangiato in macchina?) quando abbiamo lavorato insieme e anche in occasioni in cui eravamo ognuno per conto suo ho visto il ricorrente mangiare un panino in pausa pranzo, sul furgone, lo ho visto anche fermarsi al supermercato per comprare il panino. che io sappia nessuno dei colleghi faceva la pausa pranzo al ristorante. […] non avevamo alcuna rifusione delle spese sostenute per il pranzo, che fosse panino o altro;
Sul cap. 5 (Vero che dal 29.8.2017 sino al 31.12.2020 Tutto l'orario tra le 8.00 e le 18.00-19.00 era orario di lavoro continuo: il ricorrenteinfatti si recava subito dal primo cliente assegnato dalla datrice, risolveva il problema, subito dopo si recava dal secondo, risolveva il problema, ripartiva, e così via?) “[…] quando abbiamo lavorato insieme io e il ricorrente non abbiamo mai fatto una giornata intera, ma magari mezza giornata o qualche ora, che abbiamo inserito tra altri interventi;
[…] so che anche il ricorrente terminava tra le 18 e le 19 perché talvolta è capitato che finissimo insieme di lavorare, anche nello stesso posto, magari per un intervento in comune, o che ci chiamassimo telefonicamente per avvisarci che avevamo finito di lavorare”.
In ogni caso, nessuno sembra conoscere che il ricorrente osservasse orario part-time, in particolare, che la sua prestazione lavorativa si collocasse alla mattina come indicato nei contratti, se, infatti, si Tes_1 mostra sicuro che seguisse il suo orario, rivela che nell'ordine del giorno Parte_1 CP_4
pagina 6 di 8 consegnato ai dipendenti “l'ultimo appuntamento è fissato alle 15” e lui stesso – quando ha lavorato insieme al ricorrente – non ricorda se ha lavorato di mattina o il pomeriggio.
Il foglio degli ordini di servizio prodotto in giudizio (cfr. doc. 6 all. al ricorso) fissa il primo appuntamento alle 10.00 e l'ultimo alle 15.00, anche se sul punto la convenuta esclude che tale documento, invero privo di alcun nominativo, si riferisca al ricorrente, evitando però di corroborare tale eccezione con la produzione degli ordini assegnati al ricorrente che dimostrino come lo stesso sia stato impiegato solo negli interventi mattutini.
Alla luce delle risultanze istruttorie e dell'esame testimoniale degli ex colleghi di lavoro del ricorrente che hanno una percezione integrale dei fatti di causa, soprattutto rispetto all'orario di lavoro osservato dal ricorrente appare confermato lo svolgimento di un orario lavorativo maggiore, di certo non inferiore all'orario full time di 40 ore settimanali.
Pertanto, si deve ritenere che il ricorrente abbia diritto al riconoscimento delle spettanze retributive per il periodo intercorrente tra il 29.08.2017 e il 31.12.2020, in esecuzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con orario a 40 ore settimanali e inquadramento al 2 livello del CCNL per il settore Metalmeccanici piccola industria applicabile, escludendo i periodi nei quali lo stesso è stato posto in malattia o infortunio, allegati da parte convenuta (cfr. docc. 4 e 5 all. alla memoria).
Non appaiono dunque utilizzabili i conteggi allegati al ricorso, calcolati sulla base della domanda nella sua interezza e la causa va rimessa sul ruolo istruttorio per la quantificazione delle effettive spettanze del ricorrente, al quale va riconosciuta altresì la regolarizzazione della posizione contributiva, per il medesimo periodo.
5- Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza, ma per la quantificazione delle stesse occorre attendere la stima delle effettive differenze retributive spettanti all'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, NON definitivamente decidendo nella causa n. 570/2023 promossa da: Parte_1
contro in persona dell'amministratore unico e legale
[...] Controparte_1
rappresentante pro tempore e Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o
[...]
istanza disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento – per le Controparte_1
causali di cui in parte motiva – in favore del ricorrente delle differenze retributive conseguenti al riconoscimento dello svolgimento da parte dello stesso di un orario di lavoro a tempo pieno, pagina 7 di 8 ad eccezione dei periodi di malattia o infortunio, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla debenza dei singoli ratei al saldo, con condanna della stessa convenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente;
2) Condanna a rifondere al ricorrente – e per lui all' Avv. GIACOMO Controparte_1
GIANOLLA che si è dichiarato antistatario – le spese di lite, rimandando alla sentenza definitiva la quantificazione delle stesse.
Così deciso in Rovigo, in data 7 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 570/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GIACOMO GIANOLLA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Padova,
Piazza De Gasperi 45/a;
contro
(P.IVA ), in persona dell'amministratore unico e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, , con il patrocinio dell'Avv. ELONA SPAHAJ, Controparte_2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Martellago (VE), Via Tiziano 1;
in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, con il patrocinio dell'Avv. SERGIO SICA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, piazza Fratelli Cervi n. 5, Rovigo;
in punto a: retribuzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“In principalità e di merito: per i motivi di cui in premessa, accertato e dichiarato il relativo credito, condannare CP_1
a pagare al sig. la somma di euro 55.001,36 oltre a interessi legali e
[...] Parte_1 rivalutazione monetaria dalla debenza dei singoli ratei al saldo, con condanna della stessa convenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
°°°
Il procuratore di parte resistente hiede e conclude: Controparte_1
“In via principale Rigettarsi tutte le domande formulate dal ricorrente in quanto infondate per i pagina 1 di 8 motivi di cui in narrativa. Con vittoria di competenze e spese di causa”.
°°°
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude: CP_3
“Voglia il Tribunale rigettare la domanda in difetto di prova dei fatti a sostegno della domanda giudiziaria. In via gradata, accertata la fondatezza dei fatti dedotti nel ricorso, accogliere la domanda di condanna del datore di lavoro a versare all' i contributi omessi e le relative sanzioni civili CP_3 rapportate al periodo di lavoro subordinato, alle ore di lavoro prestato, alle mansioni svolte e secondo
i minimi del C.C.N.L. di categoria, nei limiti prescrizionali. Con vittoria di diritti, onorari e spese del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il giorno 16.10.2023 , come sopra Parte_1
rappresentato, conveniva in giudizio la , nonché l' quale litisconsorzio Controparte_1 CP_3
necessario, per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe, a tal fine esponendo di aver lavorato dal 29.08.2017 al 31.12.2020 alle dipendenze della società convenuta - con contratto a tempo determinato, prima, e indeterminato, poi - inquadrato al livello 2 del C.C.N.L. Metalmeccanica Piccola
Industria Confapi (cfr. docc. 2 e 3 all. al ricorso ) con mansioni di installatore di impianti telefonici.
Continuava il ricorrente precisando che, l'attività lavorativa, eseguita singolarmente o a coppie, consisteva nel recarsi in automobile presso i vari clienti della Telecom – che appaltava il servizio alla convenuta – per installare la fibra ottica, l'ADSL, effettuare le necessarie riparazioni o modifiche e che, nonostante fosse stato assunto e percepisse la retribuzione prevista dal CCNL per i lavoratori part-time, di fatto, lavorava con orario full time, svolgendo altresì molte ore di lavoro straordinario: lavorava da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 18.00-19.00, senza pausa pranzo e al sabato dalle 8.00 alle 13.00.
Si rivolgeva dunque a questo Tribunale per chiedere l'accertamento e la conseguente condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive, nonchè la regolarizzazione della posizione contributiva.
2. La difesa della convenuta Controparte_1
Si costituiva ritualmente in giudizio la come sopra rappresentata, che Controparte_1
contestava la ricostruzione offerta da controparte precisando come tutti i dipendenti fossero in possesso di un veicolo aziendale, con il quale si recavano, singolarmente e mai in coppia, nelle specifiche aree territoriali di competenza per svolgere gli interventi assegnati.
Deduceva, inoltre, l'insussistenza delle pretese avversarie, in quanto , impiegato nella Parte_1
zona Padova-Rovigo e dintorni, non avrebbe mai osservato un orario full time, e contestava sia il foglio pagina 2 di 8 degli ordini di servizio prodotto (cfr. doc. 6 all. al ricorso) poiché non riconducibile al ricorrente sia i conteggi allegati, comprensivi anche dei periodi di assenza dal lavoro per infortunio, malattia, permessi e/o ferie, chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso avversario.
3. La difesa della convenuta CP_3
Si costituiva ritualmente in giudizio l' come sopra rappresentato, che resisteva al ricorso CP_3
deducendo la mancata prova dei fatti posti a fondamento della domanda del ricorrente, in violazione dell'art. 2697 c.c., chiedendo preliminarmente il rigetto del ricorso e solo in via gradata – se accertata la pretesa avversaria – la condanna del datore di lavoro alla corresponsione della dovuta contribuzione omessa.
Alla prima udienza del 12.12.2023 questo Giudice esperiva il tentativo di conciliazione formulando una proposta conciliativa, rifiutata dalla resistente in quella successiva del 09.02.2024 e, a scioglimento della riserva assunta, ammetteva prova per testi;
la causa veniva quindi istruita mediante l'assunzione delle testimonianze di (dipendente della convenuta dal 2018 al 2020, con Testimone_1
mansioni di cablatore di linee telefoniche) e di dipendente della convenuta, Testimone_2
dal 02.07.2020 al 02.06.2021) indotta dalla parte ricorrente e di (dipendente Controparte_4
della convenuta dal 2013, come tecnico installatore di fibra ottica) e di Persona_1
(dipendente della convenuta da ottobre 2017, come tecnico linee fibra) indotta da parte resistente e - ritenuta sufficientemente documentata - veniva discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
4. Il merito della domanda
Passando ad esaminare il merito del ricorso va rilevato che esso è parzialmente fondato per le considerazioni che seguono, alle quali occorre premettere il granitico e più volte ribadito orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa essere supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (Cass. Civ. 20.02.2018, n. 4076;
Cass. Civ. 19.06.2018, n. 16150), tuttavia, è la stessa Corte ad ammettere la possibilità che il giudice valutando gli elementi di prova raccolti, comprese le presunzioni semplici, giunga, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione “minimale” delle ore prestate in aggiunta all'orario normale, essendo questo un tipo di valutazione diverso da quello equitativo (Cass. Civ.
12.05.2001, n. 6623).
pagina 3 di 8 Tale onere probatorio investe, dunque, sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'orario normale, sia quella dell'espletamento oltre l'orario, sia, infine quella dell'articolazione di detta prestazione, con riferimento ad eventuali pause godute allo scopo di poter puntualmente ricostruire la prestazione resa, il lavoratore-attore deve, infatti, fornire non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero non solo del quanto, ma anche del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati.
Passando ad analizzare il caso concreto, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato ed interminato intercorso tra le parti per il periodo dal 29.08.2017 al 31.12.2020 – oltre a costituire circostanza non contestata – è altresì dimostrata dalla produzione in giudizio dei contratti e delle buste paga, dalla quale emerge il livello di inquadramento, il CCNL applicato, la data dell'assunzione e l'orario pattuito, indicato nei diversi contratti come segue:
- “L'orario di lavoro sarà pari a: Numero quattro ore giornaliere. Numero venti ore settimanali.
l'articolazione dell'orario di lavoro sarà effettuata su base settimanale: dal lunedì al venerdì dalle ore
9.00 alle ore 13.00”, nel “contratto a tempo determinato con part-time orizzontale”, decorrente dal
29.08.2017 al 31.12.2017;
- “il nuovo orario di lavoro che si articolerà dal: lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00”, nella comunicazione avente ad oggetto la “trasformazione di contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato” con decorrenza dal 01.04.2018 (cfr. doc. 2 all. al ricorso).
La sussistenza del diverso orario di lavoro dedotto dal ricorrente, maggiore rispetto all'indicazione presente nei documenti suindicati, è, invece, emersa all'esito della prova per testi che si è rivelata esaustiva anche nel definire le modalità di organizzazione del lavoro presso la società, così
Cont riassumibili: l'ufficio tecnico della inviava ai singoli dipendenti l'ordine di servizio, nel quale erano indicate le lavorazioni da effettuare presso i vari clienti e gli orari di intervento, che erano però solo “indicativi”, dal momento che ogni lavoratore poteva gestire autonomamente i propri appuntamenti, arrivando – se autorizzato – anche a posticiparli al giorno successivo.
Il teste infatti riferisce: Tes_1
“ADR: ci venivano assegnate un numero di lavorazioni da fare da parte dell'ufficio tecnico della convenuta, arrivava un file PDF sul quale erano indicate le varie pratiche, sia di installazione che di manutenzione, che ciascuno di noi doveva fare ogni giorno, ce lo mandavano via mail o via whatsapp oppure se andavamo in sede ce lo facevamo stampare. ogni pratica aveva un orario di appuntamento indicativo, ovvero quello prefissato con il cliente, spesso non era possibile rispettare l'orario dell'appuntamento prefissato, principalmente perché vi erano più appuntamenti fissati alla stessa ora, sicché io telefonavo ai clienti per eventualmente variare l'orario, io lo facevo ogni giorno, non sono certo che lo facesse anche il ricorrente, me ne ha parlato. […] di norma gli appuntamenti prefissati erano il mattino dalle 8 e 30 ed il pomeriggio dalle 14 indicativamente, sempre con due ore di pagina 4 di 8 intervento programmate rispetto all'orario dell'appuntamento, l'ultimo appuntamento della giornata era in genere fissato alle 16, fino alle 18, ma potevano essere anche fissate cinque pratiche in una giornata, tutte nella fascia oraria 8 e 30, io allora chiamavo i clienti la sera prima e cercavo di giostrare gli orari nel corso della giornata.
ADR: non facevamo un report orario […] per posticipare un intervento al giorno dopo occorreva un motivo serio, del genere il cliente non era presente, mi è capitato di fare dei posticipi, dovevano essere Cont autorizzati via cavo dalla segretaria della tale prima dell'intervento ovvero nel corso Per_2 dell'intervento stesso, se sopravvenivano complicazioni esterne”.
Allo stesso modo gli altri testi, sia quello del ricorrente sia quello della resistente, confermano tale
Cont versione, difatti, rivela: “ognuno si gestiva il lavoro, la ci assegnava un certo Tes_2
numero di clienti da assistere ogni giorno. La ditta ci assegnava i clienti giorno per giorno, se qualcosa non si risolveva quel giorno si poteva rimandare, a seconda dell'intervento” e CP_4 ripete: “a fine giornata ci inviano i lavori da fare il giorno dopo, c'è l'indirizzo del cliente, i dati dello stesso e la tipologia del lavoro da fare. Ci sono gli orari di inizio della fascia lavorativa, fissati in base all'appuntamento del cliente, queste fasce sono modificabili: se ad esempio finisco prima in un posto, posso anticipare il successivo appuntamento. Ci son appuntamenti sia il mattino che il pomeriggio, il pomeriggio al più tardi l'ultimo appuntamento è fissato alle 15”.
Al contrario di quanto affermato poi nella memoria (cfr. pag. 2 memoria), è provato che i dipendenti si siano trovati anche a lavorare in coppia, nonostante tale modalità fosse legata ad interventi particolari, non frequenti, sul punto il teste afferma: “Per qualche impianto ho lavorato insieme al Tes_1
ricorrente, di norma lavoravamo singolarmente ma capitava spesso che per la difficoltà di installare alcuni impianti o per la lunghezza del lavoro io operassi insieme al ricorrente ovvero ad altri colleghi
[…] Quando io e il ricorrente abbiamo lavorato insieme abbiamo raggiunto il luogo dell'intervento ognuno con il suo mezzo, in modo da potere, una volta terminato, continuare le nostre attività ovvero anticipare i tempi di intervento. […], e così – che pur ammettendo di non aver mai Tes_2
lavorato in coppia con il ricorrente – è a conoscenza di come nella società fossero previsti “lavori da due se era necessario”, parimenti i testi della resistente – interrogati sul capitolo della memoria – rispondono in modo analogo, il teste dichiara: CP_4
“sul cap. 2 (vero che i dipendenti della prestano le proprie attività lavorative da Controparte_1 soli e non in coppa?) è vero, salvo nel caso sporadici di cui ho detto. Io ho lavorato insieme ad altri Cont colleghi della , nella stessa situazione in cui ho collaborato con il ricorrente […] Sporadicamente ho lavorato insieme al ricorrente, qualche volta è capitato un intervento più complesso e lo abbiamo eseguito in coppia. Magari si trattava di un impianto lungo da fare, in questo caso chi aveva l'incarico faceva richiesta in azienda ed il collega più vicino veniva affiancato per quel lavoro […] posso avere lavorato insieme al ricorrente una volta a settimana, qualche mese non ho lavorato proprio con lui, sinceramente non ricordo se abbiamo lavorato insieme il mattino o il pomeriggio
e così onferma: Per_1 pagina 5 di 8 “è vero, solo in caso di estrema necessità troviamo un collega che ci dia una mano, questo accade quando non riusciamo a fare un passaggio con un cavo oppure verifichiamo che c'è qualche pericolo per la nostra incolumità. Questo è stato fin da quando io ho iniziato a lavorare per la convenuta, più o meno mi è capitato di lavorare in coppia una volta al mese, generalmente per una lavorazione, che copre solo parte della giornata”.
Cont Quanto alle mansioni affidate a , – ad oggi non più dipendente di e privo di Parte_1 Tes_1
interesse nella causa odierna, interrogato sui capitoli di prova - risponde:
“Sul cap. 2 (Vero che dal 29.8.2017 sino al 31.12.2020 le mansioni del sig. erano le Parte_1 seguenti: da solo o in coppia con un collega, si recava in automobile dai vari clienti della Telecom – che appaltava il servizio alla convenuta - e provvedeva ad installare la fibra ottica, o l'ADSL, o comunque ad effettuare le necessarie riparazioni o modifiche?) le attività indicate in capitolo sono quelle che facevamo tutti noi installatori, quando abbiamo operato insieme io il ricorrente abbiamo anche eseguito lavori di manutenzione degli impianti;
Sul cap. 3 (Vero che dal 29.8.2017 sino al 31.12.2020 l'orario di lavoro del sig. era il Parte_1 seguente: dal lunedì al venerdì alle 8.00 iniziava il giro dei clienti del giorno, e lo finiva attorno alle
18.00-19.00 e il sabato alle ore 8.00 iniziava il giro dei clienti fino alle 13.00?) il ricorrente lavorava già per la convenuta quando ho iniziato io, quanto all'orario posso dire che quando abbiamo lavorato insieme io e il ricorrente abbiamo osservato l'orario di lavoro indicato in capitolo, la pausa pranzo non era fissa […] quando ho lavorato con il ricorrente non ne abbiamo mai fatte. Inoltre io e il ricorrente ci sentivamo spesso per telefono per consigli ovvero per sapere come eravamo messi con il lavoro, io personalmente tendevo a finire alle 18, che io sappia il ricorrente terminava anche più tardi;
Sul cap. 4 (Vero che dal 29.8.2017 sino al 31.12.2020 dal lunedì al venerdì il pranzo del ricorrente consisteva in un panino mangiato in macchina?) quando abbiamo lavorato insieme e anche in occasioni in cui eravamo ognuno per conto suo ho visto il ricorrente mangiare un panino in pausa pranzo, sul furgone, lo ho visto anche fermarsi al supermercato per comprare il panino. che io sappia nessuno dei colleghi faceva la pausa pranzo al ristorante. […] non avevamo alcuna rifusione delle spese sostenute per il pranzo, che fosse panino o altro;
Sul cap. 5 (Vero che dal 29.8.2017 sino al 31.12.2020 Tutto l'orario tra le 8.00 e le 18.00-19.00 era orario di lavoro continuo: il ricorrenteinfatti si recava subito dal primo cliente assegnato dalla datrice, risolveva il problema, subito dopo si recava dal secondo, risolveva il problema, ripartiva, e così via?) “[…] quando abbiamo lavorato insieme io e il ricorrente non abbiamo mai fatto una giornata intera, ma magari mezza giornata o qualche ora, che abbiamo inserito tra altri interventi;
[…] so che anche il ricorrente terminava tra le 18 e le 19 perché talvolta è capitato che finissimo insieme di lavorare, anche nello stesso posto, magari per un intervento in comune, o che ci chiamassimo telefonicamente per avvisarci che avevamo finito di lavorare”.
In ogni caso, nessuno sembra conoscere che il ricorrente osservasse orario part-time, in particolare, che la sua prestazione lavorativa si collocasse alla mattina come indicato nei contratti, se, infatti, si Tes_1 mostra sicuro che seguisse il suo orario, rivela che nell'ordine del giorno Parte_1 CP_4
pagina 6 di 8 consegnato ai dipendenti “l'ultimo appuntamento è fissato alle 15” e lui stesso – quando ha lavorato insieme al ricorrente – non ricorda se ha lavorato di mattina o il pomeriggio.
Il foglio degli ordini di servizio prodotto in giudizio (cfr. doc. 6 all. al ricorso) fissa il primo appuntamento alle 10.00 e l'ultimo alle 15.00, anche se sul punto la convenuta esclude che tale documento, invero privo di alcun nominativo, si riferisca al ricorrente, evitando però di corroborare tale eccezione con la produzione degli ordini assegnati al ricorrente che dimostrino come lo stesso sia stato impiegato solo negli interventi mattutini.
Alla luce delle risultanze istruttorie e dell'esame testimoniale degli ex colleghi di lavoro del ricorrente che hanno una percezione integrale dei fatti di causa, soprattutto rispetto all'orario di lavoro osservato dal ricorrente appare confermato lo svolgimento di un orario lavorativo maggiore, di certo non inferiore all'orario full time di 40 ore settimanali.
Pertanto, si deve ritenere che il ricorrente abbia diritto al riconoscimento delle spettanze retributive per il periodo intercorrente tra il 29.08.2017 e il 31.12.2020, in esecuzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con orario a 40 ore settimanali e inquadramento al 2 livello del CCNL per il settore Metalmeccanici piccola industria applicabile, escludendo i periodi nei quali lo stesso è stato posto in malattia o infortunio, allegati da parte convenuta (cfr. docc. 4 e 5 all. alla memoria).
Non appaiono dunque utilizzabili i conteggi allegati al ricorso, calcolati sulla base della domanda nella sua interezza e la causa va rimessa sul ruolo istruttorio per la quantificazione delle effettive spettanze del ricorrente, al quale va riconosciuta altresì la regolarizzazione della posizione contributiva, per il medesimo periodo.
5- Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza, ma per la quantificazione delle stesse occorre attendere la stima delle effettive differenze retributive spettanti all'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, NON definitivamente decidendo nella causa n. 570/2023 promossa da: Parte_1
contro in persona dell'amministratore unico e legale
[...] Controparte_1
rappresentante pro tempore e Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o
[...]
istanza disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento – per le Controparte_1
causali di cui in parte motiva – in favore del ricorrente delle differenze retributive conseguenti al riconoscimento dello svolgimento da parte dello stesso di un orario di lavoro a tempo pieno, pagina 7 di 8 ad eccezione dei periodi di malattia o infortunio, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla debenza dei singoli ratei al saldo, con condanna della stessa convenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente;
2) Condanna a rifondere al ricorrente – e per lui all' Avv. GIACOMO Controparte_1
GIANOLLA che si è dichiarato antistatario – le spese di lite, rimandando alla sentenza definitiva la quantificazione delle stesse.
Così deciso in Rovigo, in data 7 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
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