Sentenza 19 dicembre 2023
Rigetto
Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 19/12/2023, n. 19235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 19235 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/12/2023
N. 19235/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04364/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4364 del 2018, proposto da
LU MI, rappresentato e difeso dagli avvocati Renzo Cuonzo, Leopoldo De' Medici, Stefano Gattamelata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Renzo Cuonzo in Roma, via di Monte Fiore 22;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Siracusa, dell’Avvocatura Capitolina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sua sede, in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
Municipio Roma I Centro - Dipartimento Tecnico Servizio Ispettorato e Disciplina Edilizia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della Determina Dirigenziale datata 4 gennaio 2018 e ritirata a mani il 12 febbraio 2018 prot. n. 1932, con la quale Roma Capitale – Municipio Roma I Centro – Direzione Tecnica Servizio Ispettorato e Disciplina Edilizia ha in-giunto al ricorrente, in qualità di locatario responsabile (nonché alle Proprietà dei due immobili), a) il pagamento della somma di €. 15.000,00 (quale sanzione pecuniaria prevista dall'art. 16 della legge regionale n. 15/2008), da effettuare entro 60 giorni dalla notifica della determina, e b) la rimozione o demolizione entro il mede-simo termine di 60 giorni da detta notifica, delle opere residue abusivamente realizzate (come meglio indicate nella premessa della Determina e come più puntualmente si illustrerà in seguito) e delle ulteriori eventuali opere abusive nel frattempo eseguite sul fabbricato preesistente sito in Roma, alla Via del Corso, n. 529-530; nonché di ogni ulteriore atto, ancorché non conosciuto, a detta Determina presupposto, connesso o dipendente, ivi compresa, in particolare, la Determina Dirigenziale datata 4 marzo 2016 e ricevuta il 30 marzo 2016 rep. n. CA/549/2016 e prot. n. CA/37292/2016, con la quale Roma Capitale – Municipio Roma I Centro – Direzione Tecnica UDE aveva ordinato al ricorrente l'immediata sospensione di eventuali lavori in corso diffidando altresì l'esecuzione di qualsiasi altra opera successiva in Roma, alla Via del Corso n. 529.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2023 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è titolare di un’attività di vendita al pubblico in Roma che esercita nel locale di via del Corso nr. 529, piano terra, individuato in catasto al foglio 469, p.lla n. 51, sub 502, cat. C/1.; immobile che conduce, attualmente, in forza di una locazione dal 1 giugno 2016. Riferisce che, in anni precedenti, anteriori al 1960, il proprio genitore, che conduceva la medesima attività, aveva acquisito in locazione l’appartamento sito al piano immediatamente superiore a quello d’interesse, per usarlo quale ufficio, senza accesso del pubblico (locazione del 21 maggio 1957); precisa che si tratta di un appartamento con ingresso differente da quello del piano terra (ha ingresso al civico 530).
Per migliorare il collegamento funzionale tra le due unità immobiliari, veniva realizzata una scala a chiocciola interna, senza modificare la destinazione d’uso del locale superiore.
Quest’ultima opera è oggetto dell’accertamento oggi contestato, sfociato nella determina impugnata, con la quale viene contestato al ricorrente l’accorpamento delle due unità, con ristrutturazione “pesante” e cambio di destinazione d’uso del locale al piano superiore da ufficio a commerciale.
Il ricorrente contesta tale circostanza, evidenziando che la mera apposizione della scala interna, ferme restando le destinazioni originali dei locali, la loro diversità catastale e la diversità di proprietari, osta a configurare una ristrutturazione pesante (per accorpamento, in sostanza) con cambio di destinazione d’uso del piano superiore (che non risulterebbe da alcun indicatore).
Roma Capitale si è costituita in giudizio, resistendo al ricorso del quale chiede il rigetto.
Secondo l’Amministrazione, l’apposizione della scala configurerebbe il presupposto di una unificazione delle due unità abitative; la rilevanza intrinseca della scala a chiocciola, con funzione “unificatrice” degli appartamenti sarebbe resa palese dal corredo fotografico.
Nella pubblica udienza del 21 novembre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
Dall’esame della documentazione in atti, con particolare riguardo alla produzione fotografica dei luoghi, il provvedimento impugnato risulta esente dalle censure formulate con il ricorso, che dunque è infondato.
Si deve rilevare, in primo luogo, che la unificazione di due unità immobiliari distinte, ancorchè di diversi proprietari (ma concesse in locazione entrambe al medesimo conduttore) è certamente una ristrutturazione “pesante” nel senso che implica una variazione di superfici, ambienti e, complessivamente, della fruibilità dell’edificio (senza contare l’incidenza del taglio del solaio ai fini strutturali). Peraltro, nel caso di specie, la produzione fotografica rivela che la scala interna non è una mera scala a chiocciola, bensì una struttura di collegamento e di servizio tra i piani che, per dimensioni e ampiezza, è perfettamente suscettibile di consentire il passaggio del pubblico e dunque l’accesso al piano, con la conseguenza che l’utilizzazione di quest’ultimo a fini interamente o parzialmente commerciali dipende solo da scelte contingenti, non più da elementi strutturali della conformazione della superficie (divenuta unitaria) delle due unità immobiliari, che sono state unificate.
Peraltro, l’affermazione che il piano superiore non è utilizzato quale superficie di vendita (o non è utilizzabile a tal fine) è priva di adeguato riscontro: nella fotografia dei luoghi, allo sbarco superiore della scala corrisponde, invero, una porta con la dicitura “ Ufficio – accesso non consentito agli utenti sartoria ”; ma è anche vero che la scala prosegue e si sviluppa di fronte ad altre stanze il cui uso di fatto non è dichiarato.
In una fattispecie similare (cfr. Sentenza Corte di Cassazione penale 10/10/2019, n. 41598) è stato affermato che la voce n. 30 del Glossario delle opere realizzabili in regime di attività di edilizia libera (approvato con il D. Min. Infrastrutture e Trasp. 02/03/2018) concerne l'eliminazione delle barriere architettoniche, essendo cioè consentita, tra l'altro, l'installazione, la riparazione, la sostituzione e il rinnovamento di rampe che non comportino la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; ad essa non è riferibile “ una scala eseguita nell'ambito di lavori di ristrutturazione volti alla fusione di due unità immobiliari private, senza che un tale intervento fosse in qualche modo finalizzato all'eliminazione di barriere architettoniche ”.
In conclusione, deve ritenersi che:
- la circostanza che i due immobili siano stati accorpati, attraverso il taglio del solaio e l’apposizione di una scala di collegamento, non è seriamente contestabile;
- l’accorpamento di due unità immobiliari non consente che le stesse abbiano differente destinazione d’uso, ancorchè siano appartenenti a due proprietari diversi (questione che rileva solo ai fini civilistici, posto che l’assenso della proprietà alla fusione delle due unità immobiliari va ritenuto implicito nella attuale conformazione dei luoghi, salve diverse iniziative che non risultano attualmente intraprese) e nonostante abbiano due accessi diversi dalla pubblica via (ciò che, in definitiva, non muta la caratteristica funzionale unitaria del collegamento, consentendo solo un doppio ingresso);
- la destinazione d’uso unitaria non può che essere quella che deriva dall’adibizione dell’immobile unificato all’attività principale, che è quella di vendita, rispetto a cui gli ambienti pur in tesi solo utilizzati ad ufficio assolvono una funzione servente (senza assurgere ad una destinazione autonoma);
- complessivamente, avuto riguardo a quanto sin qui ritenuto, la unificazione delle due unità immobiliari ha comportato una modifica di destinazione d’uso dell’appartamento superiore, realizzata con opere;
- ne deriva che l’intervento necessitava di titolo edilizio, di n.o. sismico e di variazione catastale.
Per queste ragioni, è esclusa ogni configurabilità dell’opera come di un intervento realizzabile in regime di attività di edilizia libera e, di conseguenza, il ricorso è infondato e come tale va respinto, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alle spese di lite in favore di Roma Capitale, che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore
Giuseppe Licheri, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Salvatore Gatto Costantino | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO