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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 04/06/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 128/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 128/2025 tra ER CO
e
LA COSTA DI MA AB E C SNC
Oggi 4 giugno 2025 innanzi al dott. Angelica Capotosto, sono comparsi: Per 'avv. MASOTTA ANDREA, oggi sostituito dall'avv. Francesca Massarini che Parte_1 precisa le conclusioni come da atto di citazione Per l'avv. GESUELLI MASSIMO anche in Controparte_1 sostituzione del''avv. che precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e CP_2 risposta dando peraltr ne operata dalla parte attrice anche dinanzi al Giudice di pace di Camerino quale giudice di rinvio designato dalla Corte di cassazione. L'avv. Masarini contesta le odierne deduzioni avversarie. Il Giudice ordina la discussione orale all'odierna udienza Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Capotosto ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 128/2025 promossa da: C.F. , Parte_1 C.F._1 v. M ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 ll'avv CP_2
CONVENUTO OGGETTO: riassunzione a seguito di cassazione con rinvio CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 04.06.2025
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * *
Fatto e Diritto
La Corte di Cassazione, su ricorso di con ordinanza n. 27586/2024, pubblicata in Parte_1 data 24.10.2024, ha cassato la sentenza rata 564/2021 pubblicata in data 29.05.2021 ed ha rinviato la causa, anche per le spese, al giudice di Pace di Camerino. Con atto di citazione, ritualmente notificato, ER CO ha riassunto la causa dinanzi al Tribunale di Macerata.
si è costituita ed ha eccepito, tra l'altro, la Controparte_1 inammissibilità della riassunzione in quanto effettuata dinanzi al Tribunale di Macerata anziché dinanzi al giudice di rinvio designato dalla Corte di Cassazione. La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti, veniva discussa e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 04.06.2025 La riassunzione è inammissibile. Come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione “la designazione del giudice di rinvio contenuta nella pronuncia di cassazione, ai sensi dell'art. 383 c.p.c., comma 1, comporta infatti l'individuazione di una competenza funzionale ratione materiae, incontestabile ed irretrattabile sia da parte del giudice designato attraverso una declinatoria di competenza, sia da parte dello stesso Giudice di legittimità, cui è consentito di intervenire sulla propria decisione soltanto in forma di ordinanza per la correzione di errori materiali riguardanti il tipo e il luogo del giudice di rinvio (cfr. Cass., Sez. lav., 9/02/2004, n. 2407; Cass., Sez. III, 21/02/2001, n. 2510; Cass., Sez. lav., 23/01/1998, n. 628); che, in mancanza della predetta correzione, la parte interessata è pertanto tenuta a riassumere il giudizio dinanzi al giudice indicato da questa Corte, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, neppure la sopravvenienza medio tempore di norme di legge che abbiano modificato i criteri d'individuazione del giudice competente (cfr. Cass., Sez. lav., 14/05/2007, n. 11020; 23/08/2006, n. 18375; 3/04/2006, n. 7759); che, in caso di riassunzione dinanzi ad un giudice diverso da quello designato con la pronuncia di pagina 2 di 3 cassazione, non può pertanto trovare applicazione il meccanismo previsto dall'art. 50 c.p.c., che consente la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice competente, facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda. A fronte dell'incontestabilità di tale indicazione, alcun rilievo può assumere la personale convinzione del difensore di dover proseguire il giudizio dinanzi al Tribunale di Macerata quale giudice che aveva pronunciato la sentenza impugnata. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, così come aggiornato dal DM 147/2022, secondo i parametri medi per ciascuna delle fasi espletate - di studio, di introduzione e decisoria - corrispondenti allo scaglione di valore compreso tra € 1.100 ed € 5.200.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la inammissibilità della riassunzione;
2) condanna rimborsare alla società Parte_1 Controparte_1
le spese di lite che si liquidano in € 1.701,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%), iva e
[...] ome per legge. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Macerata, 4 giugno 2025 Il Giudice dott. Angelica Capotosto
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TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 128/2025 tra ER CO
e
LA COSTA DI MA AB E C SNC
Oggi 4 giugno 2025 innanzi al dott. Angelica Capotosto, sono comparsi: Per 'avv. MASOTTA ANDREA, oggi sostituito dall'avv. Francesca Massarini che Parte_1 precisa le conclusioni come da atto di citazione Per l'avv. GESUELLI MASSIMO anche in Controparte_1 sostituzione del''avv. che precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e CP_2 risposta dando peraltr ne operata dalla parte attrice anche dinanzi al Giudice di pace di Camerino quale giudice di rinvio designato dalla Corte di cassazione. L'avv. Masarini contesta le odierne deduzioni avversarie. Il Giudice ordina la discussione orale all'odierna udienza Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Capotosto ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 128/2025 promossa da: C.F. , Parte_1 C.F._1 v. M ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 ll'avv CP_2
CONVENUTO OGGETTO: riassunzione a seguito di cassazione con rinvio CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 04.06.2025
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Fatto e Diritto
La Corte di Cassazione, su ricorso di con ordinanza n. 27586/2024, pubblicata in Parte_1 data 24.10.2024, ha cassato la sentenza rata 564/2021 pubblicata in data 29.05.2021 ed ha rinviato la causa, anche per le spese, al giudice di Pace di Camerino. Con atto di citazione, ritualmente notificato, ER CO ha riassunto la causa dinanzi al Tribunale di Macerata.
si è costituita ed ha eccepito, tra l'altro, la Controparte_1 inammissibilità della riassunzione in quanto effettuata dinanzi al Tribunale di Macerata anziché dinanzi al giudice di rinvio designato dalla Corte di Cassazione. La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti, veniva discussa e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 04.06.2025 La riassunzione è inammissibile. Come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione “la designazione del giudice di rinvio contenuta nella pronuncia di cassazione, ai sensi dell'art. 383 c.p.c., comma 1, comporta infatti l'individuazione di una competenza funzionale ratione materiae, incontestabile ed irretrattabile sia da parte del giudice designato attraverso una declinatoria di competenza, sia da parte dello stesso Giudice di legittimità, cui è consentito di intervenire sulla propria decisione soltanto in forma di ordinanza per la correzione di errori materiali riguardanti il tipo e il luogo del giudice di rinvio (cfr. Cass., Sez. lav., 9/02/2004, n. 2407; Cass., Sez. III, 21/02/2001, n. 2510; Cass., Sez. lav., 23/01/1998, n. 628); che, in mancanza della predetta correzione, la parte interessata è pertanto tenuta a riassumere il giudizio dinanzi al giudice indicato da questa Corte, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, neppure la sopravvenienza medio tempore di norme di legge che abbiano modificato i criteri d'individuazione del giudice competente (cfr. Cass., Sez. lav., 14/05/2007, n. 11020; 23/08/2006, n. 18375; 3/04/2006, n. 7759); che, in caso di riassunzione dinanzi ad un giudice diverso da quello designato con la pronuncia di pagina 2 di 3 cassazione, non può pertanto trovare applicazione il meccanismo previsto dall'art. 50 c.p.c., che consente la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice competente, facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda. A fronte dell'incontestabilità di tale indicazione, alcun rilievo può assumere la personale convinzione del difensore di dover proseguire il giudizio dinanzi al Tribunale di Macerata quale giudice che aveva pronunciato la sentenza impugnata. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, così come aggiornato dal DM 147/2022, secondo i parametri medi per ciascuna delle fasi espletate - di studio, di introduzione e decisoria - corrispondenti allo scaglione di valore compreso tra € 1.100 ed € 5.200.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la inammissibilità della riassunzione;
2) condanna rimborsare alla società Parte_1 Controparte_1
le spese di lite che si liquidano in € 1.701,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%), iva e
[...] ome per legge. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Macerata, 4 giugno 2025 Il Giudice dott. Angelica Capotosto
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