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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 403/2024 P.U. – Accordo di ristrutturazione della CP_1
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI Settima Sezione Civile – Procedure concorsuali
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianpiero Scoppa Presidente dott. Eduardo Savarese Giudice dott. Virgilio Dante Bernardi Giudice relatore ha emesso il seguente SENTENZA DI OMOLOGAZIONE nel procedimento iscritto al registro generale n. 403/2024 P.U. avente ad oggetto la domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII proposto dalla società CP_1
Motivi della decisione
La società a mezzo del difensore Avv. Mario Santaroni, Andrea CP_1
Maisani e Dario Mastrangelo, ha proposto ai sensi dell'art. 57 CCII domanda di omologa degli accordi di ristrutturazione chiedendo altresì – invero già in sede di originaria presentazione del ricorso – l'omologazione forzosa mediante il cd. cram down ove nel termine fissato dalla legge l'Agenzia fiscale, l' e l' , ovvero gli enti pubblici CP_2 CP_3 titolari di interessi fiscali e previdenziali, non aderissero alla formulata proposta di accordo.
Fissata l'udienza del 23 ottobre 2024, il tribunale si riservava. In data 21.11.2024 il collegio rimetteva la causa sul ruolo e fissava l'udienza del 4 dicembre 2024 disponendo talune integrazioni e chiarimenti relativi all'attestazione della dott.ssa (come Per_1 specificamente indicato nel decreto del 21.11.2024). La dott.ssa depositava Per_1
l'integrazione dell'attestazione e celebrata l'udienza del 4 dicembre 2024 il tribunale si riservava.
Va preliminarmente affermata la competenza di questo Tribunale, risultando la sede legale della proponente in Napoli, come, sul piano strettamente formale, va altresì affermata la completezza della documentazione.
Va anche evidenziato che, oltre a non aderire all'accordo proposto, l' Controparte_4
e l' hanno anche presentato formale opposizione all'omologa dell'accordo. CP_2
1 Occorre evidenziare che invero hanno aderito all'accordo proposto dalla il CP_1
4,09% del complessivo indebitamento della società proponente che ammonta globalmente ad euro 26.912.006.
Va poi evidenziato che la debitoria della proponente nei confronti dell' CP_4 [...]
risulta pari ad euro 14.996.582, nei confronti dell' è pari ad euro 877.370 e CP_4 CP_2 verso l' è di euro 877.370 (come riportato nel ricorso introduttivo, nella memoria CP_3 del 22.10.2024 e nella stessa relazione dell'attestatrice, dott.ssa . Per_1
Ne deriva che, in mancanza dell'adesione sia dell'ente fiscale che dell'ente previdenziale, non è possibile raggiungere la maggioranza speciale per l'omologa pari al 60% dei debiti come prevista dall'art. 57 CCII, sicché ne consegue che, risultando determinante ai fini dell'omologa l'adesione dei predetti enti pubblici, può trovare nella specie applicazione l'art. 63, comma 2-bis, CCII che disciplina il cd. cram down fiscale e previdenziale.
In particolare, l'art. 63, comma 2-bis, CCII così dispone: “Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”.
La presente norma va tuttavia integrata con il disposto di cui all'art.
1-bis, commi 2 e 3, del decreto legge n. 69/2023 (convertito con modificazione dalla legge n. 103/2023), il quale a sua volta così recita:
“2. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione, anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) gli accordi non hanno carattere liquidatorio;
b) l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
c) il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è pari ad almeno un quarto dell'importo complessivo dei crediti;
d) la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei predetti enti, tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista indipendente, è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria e tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale in sede di omologa;
e) il soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza
o assistenza obbligatorie è almeno pari al 30 per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni
2 e interessi.
3. Se l'ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è inferiore a un quarto dell'importo complessivo dei crediti, la disposizione di cui al comma 2 può trovare applicazione, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del medesimo comma 2, se la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie non è inferiore al 40 per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi, e la dilazione di pagamento richiesta non eccede il periodo di dieci anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione in base al tasso legale vigente nel corso di tale periodo”.
Risulta pertanto decisivo, affinché il tribunale possa comunque omologare comunque l'accordo di ristrutturazione, che dalle risultanze della relazione del professionista indipendente, nella specie la dott.ssa , emerga che quanto proposto dalla Persona_2 ricorrente in sede di accordo sia più conveniente per gli stessi enti pubblici CP_1 rispetto a quanto potrebbe prospetticamente rinvenirsi, stante l'asseverazione del professionista attestatore, dall'apertura della liquidazione giudiziale o comunque in presenza di altro scenario liquidatorio e che la complessiva proposta sia inoltre conforme agli indici normativi delineati dai citati commi 2 e 3 dell'art. 1 bis del d.l. 69/2023.
Premesso che la lettera b) del comma 2 dell'art. 1 bis del decreto citato risulta integrata per quanto già sopra messo in evidenza, risultando con chiarezza che l'adesione degli enti pubblici in questione risulti determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza del 60%.
Inoltre, deve ritenersi soddisfatto anche il requisito di cui alla lettera a) del medesimo testo legislativo, atteso che la proponente ha sviluppato un piano di CP_1 ristrutturazione prevedendo la continuità aziendale (come attestato anche dal professionista indipendente nella sua relazione che ha rilevato come l'accordo di ristrutturazione del debito si fondi su un progetto di continuità aziendale sia diretta che indiretta, v. p. 61 e seguenti dell'attestazione) sicché, sotto tale profilo, non sembrano venire in essere fattispecie liquidatorie conseguendone che anche il requisito negativo della citata lettera a) va ritenuto integrato.
Anche il requisito della lettera d) risulta raggiunto. L'attestazione del professionista, dott.ssa evidenzia che l'importo complessivamente rinvenibile dal progetto di Per_1 ristrutturazione di cui agli accordi condurrebbe ad un attivo di euro 14.069.765, mentre in caso di liquidazione l'attivo presumibile si arresterebbe ad euro 6.115.272 (Cfr. p. 105 dell'attestazione del professionista in atti). La differenza, stante quanto evidenziato nella relazione di asseverazione, è data essenzialmente dalla somma di euro 5.379.985 derivante da finanza esterna e dai flussi di cassa frutto della prospettata continuità aziendale che ammonterebbero al 31.12.2024 in euro 2.902.810 (Cfr. p. 105 dell'attestazione del professionista
3 indipendente, dott.ssa ). Per_1
Con specifico riguardo poi alla convenienza per i creditori pubblici dell'accordo rispetto allo scenario liquidatorio, il professionista indipendente attesta che in esito agli accordi, se omologati, perverebbe all' la somma di euro 5.855.638 (a fronte della Controparte_4 totale assenza di soddisfazione anche parziale in caso di liquidazione) e all' CP_5 sarebbero distribuiti 4.720.295 per effetto dell'accordo in luogo di euro 4.494.112 in caso di liquidazione, con un differenziale favorevole di euro 226.193 (Cfr. p. 106 dell'attestazione del professionista indipendente).
Ne consegue pertanto che, stante la relazione dell'attestatrice, anche il requisito della maggiore convenienza per gli enti pubblici in questione derivante dagli accordi prospettati dalla rispetto alla liquidazione, risulta integrato (come peraltro in claris CP_1 affermato a p. 106 della relazione di attestazione).
Nella presente fattispecie, va poi ritenuto applicabile il comma 3 dell'art. 1 bis del decreto citato, il quale impone, ove i crediti relativi ai soggetti che hanno aderito sia inferiore al 25% del totale -come avviene nella specie, risultando all'evidenza inferiore la percentuale di aderenti originari – che, a condizione che siano integrati i requisiti di cui alle lettere a), b) e d) – gli accordi possano essere comunque omologati se la percentuale di soddisfazione offerta ai creditori pubblici sia superiore al 40% rispetto al credito da questi ultimi vantato e sempre che la dilazione di pagamento non ecceda il termine di 10 anni.
Orbene, risulta dagli atti che il pagamento nei confronti dei creditori pubblici si distende in un arco temporale inferiore ai dieci anni (e precisamente di 8 anni ossia fra il 2025 e il 2032).
Inoltre, stante le precisazioni fornite dall'attestatrice dott.ssa con l'integrazione Per_1 dell'attestazione come depositata il 29.11.2024 con le quali emendava taluni errori materiali, la percentuale di soddisfazione dell' è del 42% (e non del CP_4 CP_4
39,05% come erroneamente indicato a p. 105 della tabella di cui all'originaria relazione attestativa), dell' è invece del 40,25%; le percentuali in favore Controparte_6 degli ulteriori creditori pubblici - ovvero degli enti gestori di forme di CP_5 previdenza o assistenza obbligatorie – ammonta al 52% dei complessivi crediti. Secondo il seguente quadro riepilogativo, come emendato con l'integrazione dell'asseverazione depositata il 29.11.2024:
4 Ancora, nella originaria relazione di asseverazione del professionista indipendente, interamente confermata nel resto (con esclusione dei punti espressamente emendati) dalla integrazione del 29.11.2024, a p. 108 sono specificamente attestati quanto segue:
Per tali ragioni, risultano integrate anche le disposizioni normative all'art.
1-bis, commi 2 e 3, del decreto legge n. 69/2023 (convertito con modificazione dalla legge n. 103/2023 conseguendone l'esistenza dei presupposti di legge per procedere all'omologazione degli accordi di ristrutturazione.
5 Piano proposto in sintesi.
Il piano di ristrutturazione prevede, in sintesi, la continuità aziendale (sia diretta che indiretta, rimandando al riguardo quanto specificato e valutato con esito positivo nella relazione particolareggiata pp. 75) e si distende nell'arco temporale compreso fra il 2025 e il 2032; il pagamento dei creditori è frutto della liquidità rinveniente dall'incasso del corrispettivo relativo alla cessione dell'unità immobiliare, dall'incasso dei crediti commerciali, di quelli immobilizzati e dei crediti verso le controllanti ed altri soggetti entro l'arco temporale predetto. Inoltre, il pagamento nelle percentuali indicate a favore dei creditori pubblici e di quelli che hanno aderito e non aderito agli accordi è altresì assicurato dai flussi della continuità (vedasi p. 75 e seguenti della relazione particolareggiata) nonché dall'apporto della finanza esterna da parte della AR NG SR e della IS SR (Cfr. p. 60 e ss della originaria relazione di attestazione).
Con particolare riguardo al citato apporto di finanza esterna, esso consiste in complessivi 5,380 milioni da erogarsi subordinatamente all'omologazione; a tale importo concorre la società AR NG SR per la somma di euro 2,680 milioni e la società IS SR per euro 2,700 milioni. Nella relazione di attestazione risulta effettuata, ai fini della verifica della fattibilità del piano, anche l'analisi della situazione patrimoniale e finanziaria delle predette società. Ciò che in particolare qui rileva e che viene evidenziato nell'attestazione del professionista indipendente è che gli impegni finanziari assunti dalle società in questione è garantito dalla Point AN Ltd avente sede in 202 Liverpool Road, London, England (Cfr. al riguardo l'originaria relazione di attestazione, pp. 71 e 73).
Merita inoltre di essere ulteriormente evidenziato, con riferimento anche all'alternativa liquidatoria, che l'attestatrice, dott.ssa nell'analisi concernente le eventuali azioni Per_1 risarcitorie e recuperatorie esperibili in caso di apertura della liquidazione giudiziale, ha attestato che, sulla base delle indagini patrimoniale effettuate nei confronti dei precedenti amministratori (come tali destinatari delle eventuali predette azioni), che gli stessi risultano scarsamente patrimonializzati con la conseguenza che si legge nell'attestazione per cui:
“La scrivente ritiene di non poter formulare un giudizio in merito agli inadempimenti da parte degli amministratori, ma, in ogni caso, alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che in caso di liquidazione giudiziale eventuali azioni di responsabilità ex art. 255 CCII Ehi non possano produrre alcuna utilità ai creditori sociali” (Cfr. p. 74 della originaria relazione di attestazione).
Con riferimento poi al merito delle opposizioni all'omologa avanzate dall'amministrazione finanziaria e dall'amministrazione previdenziale, deve osservarsi che esse con specifico riferimento alla omologazione da parte del Tribunale per effetto del cd. cram down fiscale e per quanto concerne l'art. 63, comma 2-bis, CCII, non possono che essere rigettate, atteso quanto sopra già posto in evidenza.
Infatti, l'art. 63, comma 2-bis, CCII, collega la valutazione positiva del cram down e
6 perciò, su richiesta del ricorrente, effettua l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione, al fatto che “la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”. Da quanto evidenziato, sulla base delle risultanze dell'attestazione del professionista indipendente, risulta che tale requisito richiesto dalla legge è integrato.
Sotto questo profilo, non risultano svolte dalle opponenti deduzioni tali da inficiare le risultanze dell'attestazione né viene rappresentato un quadro economico-finanziario della ricorrente, anche per effetto delle eventuali azioni risarcitorie o recuperatorie o restitutorie, tale da rendere maggiormente conveniente rispetto alla programmata continuità aziendale l'apertura della liquidazione giudiziale.
Al contrario, in sede di attestazione, il professionista ha positivamente riscontrato che il programma proposto è più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria per effetto, fra l'altro ma in modo particolare, sia dei flussi della continuità sia dell'apporto di finanza esterna (garantita peraltro da un istituto bancario di diritto inglese) nonché in relazione alla evidenziata incapienza patrimoniale dei soggetti (gli amministratori) verso cui sarebbe in ipotesi promuovibile l'azione risarcitoria.
Va anche segnalato, sotto il profilo strettamente formale, che l'originaria contestazione vertente su questioni procedurali (ovvero la presentazione della domanda di omologa da parte dell' prima del decorso del termine previsto per la formale adesione CP_1 dell' alla transazione fiscale) è stato superato all'udienza del Controparte_4
18.9.2024 mediante la concessione di un congruo differimento dell'udienza che consentiva all'ente pubblico di effettuare le disamina di competenza (Cfr. al riguardo verbale del 18.9.2024 in atti).
Ne consegue pertanto che, respinte le opposizioni all'omologa presentate da CP_4
e debba procedersi, per le ragioni innanzi esposte e visti gli articoli 57 e 48,
[...] CP_2
CCII, all'omologazione degli accordi di ristrutturazione della CP_1
P.Q.M.
Omologa l'Accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII come proposto della società (C.F. e P. IVA: ), legale rappresentante p.t. CP_1 P.IVA_1 CP_7 con sede legale in Napoli Via Vicinale S. Maria Pianto T. 1;
[...]
Manda la cancelleria di notificare e iscrivere la presente sentenza di omologazione a norma dell'articolo 48, comma 5, CCII al registro delle imprese e di comunicarlo alla proponente, al pubblico ministero in sede e agli eventuali istanti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 8 gennaio 2025
Il giudice rel. dott. Virgilio Dante Bernardi Il Presidente
dott. Gianpiero Scoppa
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI Settima Sezione Civile – Procedure concorsuali
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianpiero Scoppa Presidente dott. Eduardo Savarese Giudice dott. Virgilio Dante Bernardi Giudice relatore ha emesso il seguente SENTENZA DI OMOLOGAZIONE nel procedimento iscritto al registro generale n. 403/2024 P.U. avente ad oggetto la domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII proposto dalla società CP_1
Motivi della decisione
La società a mezzo del difensore Avv. Mario Santaroni, Andrea CP_1
Maisani e Dario Mastrangelo, ha proposto ai sensi dell'art. 57 CCII domanda di omologa degli accordi di ristrutturazione chiedendo altresì – invero già in sede di originaria presentazione del ricorso – l'omologazione forzosa mediante il cd. cram down ove nel termine fissato dalla legge l'Agenzia fiscale, l' e l' , ovvero gli enti pubblici CP_2 CP_3 titolari di interessi fiscali e previdenziali, non aderissero alla formulata proposta di accordo.
Fissata l'udienza del 23 ottobre 2024, il tribunale si riservava. In data 21.11.2024 il collegio rimetteva la causa sul ruolo e fissava l'udienza del 4 dicembre 2024 disponendo talune integrazioni e chiarimenti relativi all'attestazione della dott.ssa (come Per_1 specificamente indicato nel decreto del 21.11.2024). La dott.ssa depositava Per_1
l'integrazione dell'attestazione e celebrata l'udienza del 4 dicembre 2024 il tribunale si riservava.
Va preliminarmente affermata la competenza di questo Tribunale, risultando la sede legale della proponente in Napoli, come, sul piano strettamente formale, va altresì affermata la completezza della documentazione.
Va anche evidenziato che, oltre a non aderire all'accordo proposto, l' Controparte_4
e l' hanno anche presentato formale opposizione all'omologa dell'accordo. CP_2
1 Occorre evidenziare che invero hanno aderito all'accordo proposto dalla il CP_1
4,09% del complessivo indebitamento della società proponente che ammonta globalmente ad euro 26.912.006.
Va poi evidenziato che la debitoria della proponente nei confronti dell' CP_4 [...]
risulta pari ad euro 14.996.582, nei confronti dell' è pari ad euro 877.370 e CP_4 CP_2 verso l' è di euro 877.370 (come riportato nel ricorso introduttivo, nella memoria CP_3 del 22.10.2024 e nella stessa relazione dell'attestatrice, dott.ssa . Per_1
Ne deriva che, in mancanza dell'adesione sia dell'ente fiscale che dell'ente previdenziale, non è possibile raggiungere la maggioranza speciale per l'omologa pari al 60% dei debiti come prevista dall'art. 57 CCII, sicché ne consegue che, risultando determinante ai fini dell'omologa l'adesione dei predetti enti pubblici, può trovare nella specie applicazione l'art. 63, comma 2-bis, CCII che disciplina il cd. cram down fiscale e previdenziale.
In particolare, l'art. 63, comma 2-bis, CCII così dispone: “Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”.
La presente norma va tuttavia integrata con il disposto di cui all'art.
1-bis, commi 2 e 3, del decreto legge n. 69/2023 (convertito con modificazione dalla legge n. 103/2023), il quale a sua volta così recita:
“2. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione, anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) gli accordi non hanno carattere liquidatorio;
b) l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
c) il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è pari ad almeno un quarto dell'importo complessivo dei crediti;
d) la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei predetti enti, tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista indipendente, è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria e tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale in sede di omologa;
e) il soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza
o assistenza obbligatorie è almeno pari al 30 per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni
2 e interessi.
3. Se l'ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è inferiore a un quarto dell'importo complessivo dei crediti, la disposizione di cui al comma 2 può trovare applicazione, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del medesimo comma 2, se la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie non è inferiore al 40 per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi, e la dilazione di pagamento richiesta non eccede il periodo di dieci anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione in base al tasso legale vigente nel corso di tale periodo”.
Risulta pertanto decisivo, affinché il tribunale possa comunque omologare comunque l'accordo di ristrutturazione, che dalle risultanze della relazione del professionista indipendente, nella specie la dott.ssa , emerga che quanto proposto dalla Persona_2 ricorrente in sede di accordo sia più conveniente per gli stessi enti pubblici CP_1 rispetto a quanto potrebbe prospetticamente rinvenirsi, stante l'asseverazione del professionista attestatore, dall'apertura della liquidazione giudiziale o comunque in presenza di altro scenario liquidatorio e che la complessiva proposta sia inoltre conforme agli indici normativi delineati dai citati commi 2 e 3 dell'art. 1 bis del d.l. 69/2023.
Premesso che la lettera b) del comma 2 dell'art. 1 bis del decreto citato risulta integrata per quanto già sopra messo in evidenza, risultando con chiarezza che l'adesione degli enti pubblici in questione risulti determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza del 60%.
Inoltre, deve ritenersi soddisfatto anche il requisito di cui alla lettera a) del medesimo testo legislativo, atteso che la proponente ha sviluppato un piano di CP_1 ristrutturazione prevedendo la continuità aziendale (come attestato anche dal professionista indipendente nella sua relazione che ha rilevato come l'accordo di ristrutturazione del debito si fondi su un progetto di continuità aziendale sia diretta che indiretta, v. p. 61 e seguenti dell'attestazione) sicché, sotto tale profilo, non sembrano venire in essere fattispecie liquidatorie conseguendone che anche il requisito negativo della citata lettera a) va ritenuto integrato.
Anche il requisito della lettera d) risulta raggiunto. L'attestazione del professionista, dott.ssa evidenzia che l'importo complessivamente rinvenibile dal progetto di Per_1 ristrutturazione di cui agli accordi condurrebbe ad un attivo di euro 14.069.765, mentre in caso di liquidazione l'attivo presumibile si arresterebbe ad euro 6.115.272 (Cfr. p. 105 dell'attestazione del professionista in atti). La differenza, stante quanto evidenziato nella relazione di asseverazione, è data essenzialmente dalla somma di euro 5.379.985 derivante da finanza esterna e dai flussi di cassa frutto della prospettata continuità aziendale che ammonterebbero al 31.12.2024 in euro 2.902.810 (Cfr. p. 105 dell'attestazione del professionista
3 indipendente, dott.ssa ). Per_1
Con specifico riguardo poi alla convenienza per i creditori pubblici dell'accordo rispetto allo scenario liquidatorio, il professionista indipendente attesta che in esito agli accordi, se omologati, perverebbe all' la somma di euro 5.855.638 (a fronte della Controparte_4 totale assenza di soddisfazione anche parziale in caso di liquidazione) e all' CP_5 sarebbero distribuiti 4.720.295 per effetto dell'accordo in luogo di euro 4.494.112 in caso di liquidazione, con un differenziale favorevole di euro 226.193 (Cfr. p. 106 dell'attestazione del professionista indipendente).
Ne consegue pertanto che, stante la relazione dell'attestatrice, anche il requisito della maggiore convenienza per gli enti pubblici in questione derivante dagli accordi prospettati dalla rispetto alla liquidazione, risulta integrato (come peraltro in claris CP_1 affermato a p. 106 della relazione di attestazione).
Nella presente fattispecie, va poi ritenuto applicabile il comma 3 dell'art. 1 bis del decreto citato, il quale impone, ove i crediti relativi ai soggetti che hanno aderito sia inferiore al 25% del totale -come avviene nella specie, risultando all'evidenza inferiore la percentuale di aderenti originari – che, a condizione che siano integrati i requisiti di cui alle lettere a), b) e d) – gli accordi possano essere comunque omologati se la percentuale di soddisfazione offerta ai creditori pubblici sia superiore al 40% rispetto al credito da questi ultimi vantato e sempre che la dilazione di pagamento non ecceda il termine di 10 anni.
Orbene, risulta dagli atti che il pagamento nei confronti dei creditori pubblici si distende in un arco temporale inferiore ai dieci anni (e precisamente di 8 anni ossia fra il 2025 e il 2032).
Inoltre, stante le precisazioni fornite dall'attestatrice dott.ssa con l'integrazione Per_1 dell'attestazione come depositata il 29.11.2024 con le quali emendava taluni errori materiali, la percentuale di soddisfazione dell' è del 42% (e non del CP_4 CP_4
39,05% come erroneamente indicato a p. 105 della tabella di cui all'originaria relazione attestativa), dell' è invece del 40,25%; le percentuali in favore Controparte_6 degli ulteriori creditori pubblici - ovvero degli enti gestori di forme di CP_5 previdenza o assistenza obbligatorie – ammonta al 52% dei complessivi crediti. Secondo il seguente quadro riepilogativo, come emendato con l'integrazione dell'asseverazione depositata il 29.11.2024:
4 Ancora, nella originaria relazione di asseverazione del professionista indipendente, interamente confermata nel resto (con esclusione dei punti espressamente emendati) dalla integrazione del 29.11.2024, a p. 108 sono specificamente attestati quanto segue:
Per tali ragioni, risultano integrate anche le disposizioni normative all'art.
1-bis, commi 2 e 3, del decreto legge n. 69/2023 (convertito con modificazione dalla legge n. 103/2023 conseguendone l'esistenza dei presupposti di legge per procedere all'omologazione degli accordi di ristrutturazione.
5 Piano proposto in sintesi.
Il piano di ristrutturazione prevede, in sintesi, la continuità aziendale (sia diretta che indiretta, rimandando al riguardo quanto specificato e valutato con esito positivo nella relazione particolareggiata pp. 75) e si distende nell'arco temporale compreso fra il 2025 e il 2032; il pagamento dei creditori è frutto della liquidità rinveniente dall'incasso del corrispettivo relativo alla cessione dell'unità immobiliare, dall'incasso dei crediti commerciali, di quelli immobilizzati e dei crediti verso le controllanti ed altri soggetti entro l'arco temporale predetto. Inoltre, il pagamento nelle percentuali indicate a favore dei creditori pubblici e di quelli che hanno aderito e non aderito agli accordi è altresì assicurato dai flussi della continuità (vedasi p. 75 e seguenti della relazione particolareggiata) nonché dall'apporto della finanza esterna da parte della AR NG SR e della IS SR (Cfr. p. 60 e ss della originaria relazione di attestazione).
Con particolare riguardo al citato apporto di finanza esterna, esso consiste in complessivi 5,380 milioni da erogarsi subordinatamente all'omologazione; a tale importo concorre la società AR NG SR per la somma di euro 2,680 milioni e la società IS SR per euro 2,700 milioni. Nella relazione di attestazione risulta effettuata, ai fini della verifica della fattibilità del piano, anche l'analisi della situazione patrimoniale e finanziaria delle predette società. Ciò che in particolare qui rileva e che viene evidenziato nell'attestazione del professionista indipendente è che gli impegni finanziari assunti dalle società in questione è garantito dalla Point AN Ltd avente sede in 202 Liverpool Road, London, England (Cfr. al riguardo l'originaria relazione di attestazione, pp. 71 e 73).
Merita inoltre di essere ulteriormente evidenziato, con riferimento anche all'alternativa liquidatoria, che l'attestatrice, dott.ssa nell'analisi concernente le eventuali azioni Per_1 risarcitorie e recuperatorie esperibili in caso di apertura della liquidazione giudiziale, ha attestato che, sulla base delle indagini patrimoniale effettuate nei confronti dei precedenti amministratori (come tali destinatari delle eventuali predette azioni), che gli stessi risultano scarsamente patrimonializzati con la conseguenza che si legge nell'attestazione per cui:
“La scrivente ritiene di non poter formulare un giudizio in merito agli inadempimenti da parte degli amministratori, ma, in ogni caso, alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che in caso di liquidazione giudiziale eventuali azioni di responsabilità ex art. 255 CCII Ehi non possano produrre alcuna utilità ai creditori sociali” (Cfr. p. 74 della originaria relazione di attestazione).
Con riferimento poi al merito delle opposizioni all'omologa avanzate dall'amministrazione finanziaria e dall'amministrazione previdenziale, deve osservarsi che esse con specifico riferimento alla omologazione da parte del Tribunale per effetto del cd. cram down fiscale e per quanto concerne l'art. 63, comma 2-bis, CCII, non possono che essere rigettate, atteso quanto sopra già posto in evidenza.
Infatti, l'art. 63, comma 2-bis, CCII, collega la valutazione positiva del cram down e
6 perciò, su richiesta del ricorrente, effettua l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione, al fatto che “la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”. Da quanto evidenziato, sulla base delle risultanze dell'attestazione del professionista indipendente, risulta che tale requisito richiesto dalla legge è integrato.
Sotto questo profilo, non risultano svolte dalle opponenti deduzioni tali da inficiare le risultanze dell'attestazione né viene rappresentato un quadro economico-finanziario della ricorrente, anche per effetto delle eventuali azioni risarcitorie o recuperatorie o restitutorie, tale da rendere maggiormente conveniente rispetto alla programmata continuità aziendale l'apertura della liquidazione giudiziale.
Al contrario, in sede di attestazione, il professionista ha positivamente riscontrato che il programma proposto è più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria per effetto, fra l'altro ma in modo particolare, sia dei flussi della continuità sia dell'apporto di finanza esterna (garantita peraltro da un istituto bancario di diritto inglese) nonché in relazione alla evidenziata incapienza patrimoniale dei soggetti (gli amministratori) verso cui sarebbe in ipotesi promuovibile l'azione risarcitoria.
Va anche segnalato, sotto il profilo strettamente formale, che l'originaria contestazione vertente su questioni procedurali (ovvero la presentazione della domanda di omologa da parte dell' prima del decorso del termine previsto per la formale adesione CP_1 dell' alla transazione fiscale) è stato superato all'udienza del Controparte_4
18.9.2024 mediante la concessione di un congruo differimento dell'udienza che consentiva all'ente pubblico di effettuare le disamina di competenza (Cfr. al riguardo verbale del 18.9.2024 in atti).
Ne consegue pertanto che, respinte le opposizioni all'omologa presentate da CP_4
e debba procedersi, per le ragioni innanzi esposte e visti gli articoli 57 e 48,
[...] CP_2
CCII, all'omologazione degli accordi di ristrutturazione della CP_1
P.Q.M.
Omologa l'Accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII come proposto della società (C.F. e P. IVA: ), legale rappresentante p.t. CP_1 P.IVA_1 CP_7 con sede legale in Napoli Via Vicinale S. Maria Pianto T. 1;
[...]
Manda la cancelleria di notificare e iscrivere la presente sentenza di omologazione a norma dell'articolo 48, comma 5, CCII al registro delle imprese e di comunicarlo alla proponente, al pubblico ministero in sede e agli eventuali istanti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 8 gennaio 2025
Il giudice rel. dott. Virgilio Dante Bernardi Il Presidente
dott. Gianpiero Scoppa
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