Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/05/2025, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto
Sentenza
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria Leone, all'udienza del 26.05.2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, la seguente sentenza causa recante N.R.G. 3817/2024
Promossa da
"come rappresentato/a e difeso/a in atti;
Parte 1
Contro
CP_1, come rappresentato/a e difeso/a in atti;
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
Fatto e Diritto
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 11.10.2023 parte ricorrente adiva il Giudice del
Lavoro presso il Tribunale di Taranto al fine del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
Incardinato il giudizio per A.T.P. recante R.G.N. 8829/2023 e costituitosi l'CP_1, veniva nominato il CTU Dott. Persona 1 il quale asseriva nel proprio elaborato peritale che "Non ci sono i criteri stabiliti per legge per poter riconoscere il beneficio dell'indennità di accompagnamento”.
Con atto depositato telematicamente, parte ricorrente formulava dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV c. c.p.c avverso le conclusioni contenute nell'elaborato peritale.
Con ricorso depositato in cancelleria il 12.04.2024, veniva incardinato l'odierno giudizio. Si costituiva l'CP 1 chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato sia in fatto sia in diritto, non sussistendo i requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
La causa veniva istruita mediante nomina di un nuovo CTU Dott.ssa Per_2
All'udienza odierna la causa è stata discussa come da verbale che precede.
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La domanda è fondata e, conseguentemente, merita accoglimento. Parte 1Ed invero la espletata indagine tecnica ha consentito di accertare che risulta attualmente da "cardiopatia ischemica 50% deficit deambulatorio 100% cirrosi epatica in ipertensione portale 80% bpco 40%", patologie che rendono necessario il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento "dal 12/23 si evince infatti dalla documentazione clinica nella consulenza neurochirurgica, in cui erano gia note quelle patologie e cardiache, ortopediche che inficiavano la qualita' della vita del periziando".
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invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem la motivazione
...
in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ...... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n.
5) con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche
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contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione sia pure motivata -del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del
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consulente, condivise dalla sentenza": (Cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003,12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94).
Tanto, evidentemente come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Ricorrono i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a partire dal
12/2023.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Leone, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte 1 contro CP_1
1) Accoglie il ricorso riconoscendo il diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento a partire dal 12/2023;
2) Compensa le spese stante la decorrenza differita del beneficio rispetto alla domanda amministrativa;
Così è deciso.
Taranto, 26/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Leone