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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/04/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino giudice rel. ha emesso la seguente SENTENZA sulla domanda congiunta di divorzio iscritta al R.G. 7128/2024 proposta da Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Emilia Pernisco e dall'avv. Pierluigi Pernisco
e da Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Kristian Cosmi
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma.
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito trascritto: “1) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
2) La figlia minore venga affidata ad entrambi i genitori, che Per_1
eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per la minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale - dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della minore presso di sé; 3) La figlia minore venga collocata presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale Per_1
sita in Roma, Via Appia Nuova n. 572; 4) Il padre vedrà e terrà con sé la figlia minore in ogni Per_1
caso nel rispetto delle richieste ed esigenze della figlia, salvi diversi accordi: per due pomeriggi a settimana, con possibilità di pernotto infrasettimanale della figlia presso il padre;
a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera;
per metà delle festività natalizie e nelle altre giornate di festività secondo il principio dell'alternanza; per 30 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, da concordare con la ricorrente entro il 30 maggio di ogni anno;
5)
Determinare in Euro 352,10 (come rivalutato) il contributo mensile dovuto da parte ricorrente per il mantenimento della figlia da corrispondere alla madre presso il di lei domicilio, entro il Per_1
giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal deposito della presente sentenza e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall' con CP_1
le precisazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014, per cui sono comprese nell'assegno di mantenimento le seguenti spese: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellullare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.); Le spese straordinarie devono essere concordate dai genitori, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
6) Porre a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti la figlia minore con le specificazioni di cui al Per_1
Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014 che di seguito si trascrivono: ✓ spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite S.S.N., spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
✓ spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il
S.S.N. in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
7) Con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
8) Le spese di lite del presente procedimento sono compensate fra le parti e il contributo unificato di iscrizione e le tasse di registro della statuizione definita, ove dovuti, sono pagati in ragione di metà indivisa ciascuno tra le parti;
9) Le parti ribadiscono di rinunciare all'appello sulla proclamanda statuizione della cessazione degli effetti civili del matrimonio e sulle statuizioni patrimoniali”; rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1 dicembre
1970 n. 898 e successive modificazioni;
ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, che possono essere confermate, ad eccezione di quelle relative all'affidamento, collocamento e diritto di visita della figlia, in quanto la ragazza, nelle more del presente procedimento, è diventata maggiorenne,
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio, contratto tra le parti in Roma in data 8.6.2002, trascritto nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile del predetto Comune, dell'anno
2002, al N. 32 Parte II, Serie C8, alle condizioni concordate di cui in parte motiva;
ordina l'annotazione come per legge;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 11.4.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino giudice rel. ha emesso la seguente SENTENZA sulla domanda congiunta di divorzio iscritta al R.G. 7128/2024 proposta da Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Emilia Pernisco e dall'avv. Pierluigi Pernisco
e da Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Kristian Cosmi
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma.
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito trascritto: “1) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
2) La figlia minore venga affidata ad entrambi i genitori, che Per_1
eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per la minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale - dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della minore presso di sé; 3) La figlia minore venga collocata presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale Per_1
sita in Roma, Via Appia Nuova n. 572; 4) Il padre vedrà e terrà con sé la figlia minore in ogni Per_1
caso nel rispetto delle richieste ed esigenze della figlia, salvi diversi accordi: per due pomeriggi a settimana, con possibilità di pernotto infrasettimanale della figlia presso il padre;
a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera;
per metà delle festività natalizie e nelle altre giornate di festività secondo il principio dell'alternanza; per 30 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, da concordare con la ricorrente entro il 30 maggio di ogni anno;
5)
Determinare in Euro 352,10 (come rivalutato) il contributo mensile dovuto da parte ricorrente per il mantenimento della figlia da corrispondere alla madre presso il di lei domicilio, entro il Per_1
giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal deposito della presente sentenza e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall' con CP_1
le precisazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014, per cui sono comprese nell'assegno di mantenimento le seguenti spese: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellullare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.); Le spese straordinarie devono essere concordate dai genitori, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
6) Porre a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti la figlia minore con le specificazioni di cui al Per_1
Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014 che di seguito si trascrivono: ✓ spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite S.S.N., spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
✓ spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il
S.S.N. in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
7) Con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
8) Le spese di lite del presente procedimento sono compensate fra le parti e il contributo unificato di iscrizione e le tasse di registro della statuizione definita, ove dovuti, sono pagati in ragione di metà indivisa ciascuno tra le parti;
9) Le parti ribadiscono di rinunciare all'appello sulla proclamanda statuizione della cessazione degli effetti civili del matrimonio e sulle statuizioni patrimoniali”; rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1 dicembre
1970 n. 898 e successive modificazioni;
ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, che possono essere confermate, ad eccezione di quelle relative all'affidamento, collocamento e diritto di visita della figlia, in quanto la ragazza, nelle more del presente procedimento, è diventata maggiorenne,
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio, contratto tra le parti in Roma in data 8.6.2002, trascritto nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile del predetto Comune, dell'anno
2002, al N. 32 Parte II, Serie C8, alle condizioni concordate di cui in parte motiva;
ordina l'annotazione come per legge;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 11.4.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi