Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/04/2025, n. 2252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2252 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. N. 2544/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dai consiglieri
Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Giovanna Gianì Consigliere relatore
Elena Gelato Consigliere all'udienza del 9.04.2025, all'esito di camera di consiglio, ha pubblicato, mediante deposito del dispositivo e della motivazione, la seguente
SENTENZA
(ex artt. 429 - 437 c.p.c.) nella causa iscritta al numero 2544 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parte_1 CodiceFiscale_1
Galoppi e dall'avv. Michele Venturiello ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma,
Via Sistina n. 42
APPELLANTE
E
PRESSO LA CORTE Controparte_1
D'APPELLO DI ROMA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato presso la stessa in Roma, Via dei
Portoghesi, 12;
APPELLATO
, in persona del pro tempore Controparte_2 CP_3
APPELLATO - CONTUMACE avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 16054/2023 pubblicata in data 7.11.2023
CONCLUSIONI (come da atti introduttivi): per l'appellante:
2) Accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello, e per l'effetto, riformare e/o annullare e/o dichiarare nulla l'impugnata sentenza n. 16054/2023 emessa dal Tribunale di Roma e conseguentemente, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure;
Con riserva di ogni ulteriore deduzione, eccezione e produzione anche istruttoria alla luce delle difese avversarie” e conseguentemente
3) Disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
4) Rimettere in termini il Sig. al fine di procedere al deposito della Controparte_4
documentazione richiesta dalla L. 515/1993, che si sostanzia nella dichiarazione richiesta relativa alle spese elettorali ove sostenute;
5) Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
per l'appellato:
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, previo rigetto dell'istanza di sospensione, respingere l'appello ex adverso proposto, poiché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese di lite.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
L'odierno appellante ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che così ha statuito:
“-) rigetta l'opposizione;
-) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.”
Così decidendo, il Tribunale ha rigettato l'opposizione proposta ai sensi degli artt. 22 e 23 l.689/1981, avverso il decreto sanzionatorio 28/9/2020, notificato in data 12/10/2020, con cui era stato ingiunto a il pagamento dell'importo di € 25.832,00 per presunta violazione dell'art. 7 co. 6, Parte_1
co. 7 e art. 15 co. 5 della Legge n. 515/93 (omessa dichiarazione delle spese elettorali) a seguito delle consultazioni elettorali per le elezioni comunali svoltesi in data 11 giugno 2017 nel comune di Fonte
Nuova.
A fondamento della decisione, per quanto qui di interesse, il primo giudice aveva respinto tutti i motivi di opposizione, accertando la infondatezza della eccezione di decadenza del termine per la notifica della contestazione, dovendosi collocare la decorrenza dei 90 giorni stabiliti dall'art. 14 l.
689/81 dalla data dell' accertamento, coincidente con la scadenza dei 15 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto diffida;
parimenti infondata era l'eccezione di decadenza del termine per la notifica della sanzione ex art. 18 l. 689/91 della sanzione. Era, infine, manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 13, co.7, l. n. 96/2012 in combinato disposto con l'art. 15 l. n. 515/1993 in relazione agli artt. 3 e 51 della Costituzione e per violazione del principio di proporzionalità della sanzione.
Il Tribunale, premesso che in materia operava la disposizione secondo cui “In caso di mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, da parte di un candidato, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione di cui al comma 5 del presente articolo.”, accertava la sussistenza dell'illecito avendo la parte omesso il deposito della dichiarazione relativa alle spese elettorali entro il termine ultimo di 15 giorni imposto con la diffida.
Infatti, risultava infondata l'eccezione di difetto di notifica dell'atto di diffida del 04/02/2019, avuto riguardo al perfezionamento, in data 19/04/2019, a seguito del mancato ritiro entro il termine di dieci giorni, del plico spedito dall'ufficiale giudiziario all'indirizzo di residenza anagrafica del ricorrente con raccomandata n. 786149033383; il relativo avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito spedito con raccomandata n. 666149033387 era stato immesso in cassetta il
09/04/2019, non essendo a tal fine rilevante, in mancanza di querela di falso, il disconoscimento della firma apposta sull'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito vieppiù avuto riguardo all' ulteriore avviso “immesso in cassetta”.
In definitiva, non poteva dirsi assolto, da parte dell'opponente, l'onere probatorio in ordine alla mancata acquisizione della conoscenza della diffida allo stesso indirizzata, non essendo a tal fine rilevante, in mancanza di querela di falso, il mero disconoscimento della firma apposta sull'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito vieppiù avuto riguardo all' ulteriore avviso immesso in cassetta.
Ne conseguiva, l'inconsistenza di tutte le deduzioni difensive.
Sulla base di questi rilievi, il Tribunale provvedeva come da dispositivo.
Con atto di citazione tempestivamente notificato ha interposto appello cui ha Parte_1
resistito il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale opponendosi al gravame.
Con il primo motivo, l'appellante eccepisce il difetto di notifica della diffida ad adempiere ex art. 15 comma 8 L. 515/1993 datata 4.2.2019. Secondo la parte, tale diffida non sarebbe mai pervenuta, né notificata o quantomeno validamente notificata, in quanto non risultava chiaro nè se la comunicazione era stata ritirata da persona ignota o immessa in cassetta né tanto meno chiaro era il luogo di deposito dell'atto giudiziario, in quanto il plico veniva depositato presso l'Ufficio Postale di Fonte Nuova e non presso l'Ufficio Postale di Roma, risultante invece dall'avviso di ricevimento.
Tali difformità erano state formalmente rilevata dall'appellante con “atto di denuncia/ querela di falso” depositato presso la Stazione di Mentana, Legione Carabinieri “Lazio” in data 30.03.2024.
Il motivo è infondato. Il Tribunale ha accertato in modo ineccepibile la legittimità del procedimento notificatorio e nessuno dei rilievi svolti in questa sede è idoneo ad inficiare il ragionamento del primo giudice.
Come emerge dalla documentazione in atti, la notifica della diffida si è regolarmente perfezionata ai sensi dell'art. 149 c.p.c. e l. n. 890/1982.
In dettaglio, come emerge dalla relata di notifica, l'Ufficiale Giudiziario provvedeva ad inviare il plico al presso il suo indirizzo in Fonte Nuova, via della Torre n. 87, a mezzo del servizio Pt_1 postale, con raccomandata A/R n. 786149033383. L'agente postale, per temporanea assenza del destinatario e per mancanza di altra persona abilitata, depositava il plico presso l'Ufficio postale di
Fonte nuova ed immetteva in cassetta il 9.04.2019 avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito a mezzo raccomandata A/R n. 666149033387, ai sensi dell'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890. Tale raccomandata (contenente la comunicazione di avvenuto deposito) era quindi regolarmente consegnata in data 9/4/2019. Non essendo stato curato il ritiro del plico, la notificazione perfezionava trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata e dunque in data 19/04/2019.
Né rilevano le contestazioni circa l'autenticità della firma apposta sull'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito, atteso che la stessa doveva esser fatta valere con querela di falso. Nel caso in esame trattasi, infatti, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 890/1982 è attività svolta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata legge, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria di cui è stato incaricato. Pertanto, l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non avere mai apposto la propria firma sullo stesso avviso ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso (Cass. Sez. 6-2, ord.
3 settembre 2019, n. 22058).
Del tutto irrilevante, e ai limiti della temerarietà, in mancanza della proposizione di apposita querela di falso, la presentazione in data 30.03.2024, di una denuncia presso i Carabinieri (peraltro non prodotta) in base alla quale l'appellante pretenderebbe di dimostrare la mancata ricezione dell'atto di diffida, senza alcuna deduzione, peraltro, della non riferibilità dell'indirizzo di spedizione a quello della sua residenza.
L'accertamento del perfezionamento della notifica della diffida, conduce all'assorbimento del secondo motivo con cui l'appellante contesta la sussistenza della violazione contestata all'opponente. Sostiene, infatti, che l'omesso deposito della dichiarazione di legge era conseguito soltanto alla mancata conoscenza dell'onere portato dalla diffida mai (in tesi) ricevuta ad adempiere entro i giorni previsti dalla legge, con conseguente legittima inflizione della sanzione.
Tale censura resta assorbita dal rigetto del primo motivo.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano sulla base del valore della causa (scaglione compreso tra € 25.0000 ed € 52.000) in base alle tariffe allegate al DM 13.08.2022 n. 147 e ss.mm.ii.
Nulla sulle spese nei confronti del , non costituitosi. Controparte_2
Inoltre, alla soccombenza della appellante segue di dichiarare, a carico della stessa, la ricorrenza delle condizioni per il pagamento di un importo pari al contributo unificato già versato per la impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater dpr 30.05.2002 n. 115.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale delle spese del grado che liquida in complessivi € 3.000, per compensi oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%;
- nulla sulle spese nei confronti del . Controparte_2
Così deciso in Roma all'udienza del 9.04.2025
Il Consigliere estensore
Giovanna Gianì
Il Presidente
Diego Rosario Antonio Pinto