Articolo 23 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108
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21 marzo 1968
Art. 23. Norme per la convocazione dei comizi per la prima elezione dei consigli regionali

Per la prima elezione dei consigli regionali i comizi elettorali sono convocati, d'intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione, dal Ministro per l'interno, il quale, sentiti i prefetti della regione, provvedera' anche agli adempimenti di cui al penultimo comma dell'articolo 2.
Entrata in vigore il 21 marzo 1968