Versione
21 marzo 1968
21 marzo 1968
Art. 23. Norme per la convocazione dei comizi per la prima elezione dei consigli regionali
Per la prima elezione dei consigli regionali i comizi elettorali sono convocati, d'intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione, dal Ministro per l'interno, il quale, sentiti i prefetti della regione, provvedera' anche agli adempimenti di cui al penultimo comma dell'articolo 2.
Per la prima elezione dei consigli regionali i comizi elettorali sono convocati, d'intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione, dal Ministro per l'interno, il quale, sentiti i prefetti della regione, provvedera' anche agli adempimenti di cui al penultimo comma dell'articolo 2.
Giurisprudenza • 1
- 1. Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 06/07/2026, n. 1161Provvedimento: N. 00318/2026 AFFARE Numero 01161/2026 e data 06/07/2026 Spedizione REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Prima Adunanza di Sezione del 14 maggio 2026 NUMERO AFFARE 00318/2026 OGGETTO: Ministero dell'interno. Richiesta di parere in materia di determinazione della fascia demografica di appartenenza dell'ente quale parametro per la quantificazione dell'indennità di funzione degli amministratori locali. LA SEZIONE Vista la nota prot. n. 10677 del 27 marzo 2026 con cui il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto; Esaminati gli atti e udito il relatore, Consigliere di Stato ED PI; Premesso: 1. La …Leggi di più...