TAR Roma, sez. 4B, sentenza 05/02/2026, n. 2260
TAR
Ordinanza presidenziale 23 giugno 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 4 agosto 2023
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TAR
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio rileva che gli atti regionali impugnati hanno una natura meramente attuativa ed esecutiva delle disposizioni legislative e degli atti ministeriali, limitandosi a verificare la coerenza dei dati contabili e a compilare elenchi di aziende e importi dovuti. Tali attività sono prive di discrezionalità e configurano un diritto soggettivo patrimoniale, la cui cognizione spetta al giudice ordinario.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dall'incostituzionalità della normativa di base (art. 9-ter d.l. n. 78/2015)

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale, la quale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività, affidamento, capacità contributiva, eguaglianza, riserva di legge, libertà di impresa e trasparenza, ritenendo il meccanismo del payback una misura solidaristica e proporzionata per la razionalizzazione della spesa sanitaria.

  • Rigettato
    Vizi propri degli atti ministeriali e dell'accordo Stato-Regioni

    Il Collegio osserva che il sistema del payback era sostanzialmente noto fin dall'entrata in vigore del d.l. n. 78/2015, con indicazioni sulle quote di ripiano e sulla misura del concorso delle aziende. La fissazione del tetto di spesa nazionale (4,4%) costituiva un parametro di riferimento noto. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli del meccanismo fin dal 2015.

  • Rigettato
    Violazione normativa europea in materia di evidenza pubblica

    Il Collegio rileva che il payback opera in modo complessivo sul fatturato delle aziende e non attraverso una rimodulazione dei contratti, non alterando l'esito delle gare né il prezzo finale del prodotto. L'azienda era consapevole fin dalla partecipazione alle gare della possibilità di dover concorrere al ripianamento.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio rileva che gli atti regionali impugnati hanno una natura meramente attuativa ed esecutiva delle disposizioni legislative e degli atti ministeriali, limitandosi a verificare la coerenza dei dati contabili e a compilare elenchi di aziende e importi dovuti. Tali attività sono prive di discrezionalità e configurano un diritto soggettivo patrimoniale, la cui cognizione spetta al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio rileva che gli atti regionali impugnati hanno una natura meramente attuativa ed esecutiva delle disposizioni legislative e degli atti ministeriali, limitandosi a verificare la coerenza dei dati contabili e a compilare elenchi di aziende e importi dovuti. Tali attività sono prive di discrezionalità e configurano un diritto soggettivo patrimoniale, la cui cognizione spetta al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio rileva che gli atti regionali impugnati hanno una natura meramente attuativa ed esecutiva delle disposizioni legislative e degli atti ministeriali, limitandosi a verificare la coerenza dei dati contabili e a compilare elenchi di aziende e importi dovuti. Tali attività sono prive di discrezionalità e configurano un diritto soggettivo patrimoniale, la cui cognizione spetta al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio rileva che gli atti regionali impugnati, anche nella loro versione rideterminata a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, hanno una natura meramente attuativa ed esecutiva, limitandosi a recepire gli esiti dell'attività istruttoria degli enti del SSR e ad effettuare un'operazione matematica per determinare il 48% dell'importo originariamente dovuto. Tali attività sono prive di discrezionalità e configurano un diritto soggettivo patrimoniale, la cui cognizione spetta al giudice ordinario.

  • Improcedibile
    Sopravvenuta carenza d'interesse a seguito di sentenza Corte Costituzionale n. 139/2024

    La sentenza della Corte Costituzionale n. 139/2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non estendeva la riduzione al 48% della quota di ripiano a tutte le aziende, anche quelle che avevano instaurato controversie. Tale pronuncia ha reso superflua l'impugnazione dei motivi aggiunti, in quanto l'interesse ad agire è venuto meno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4B, sentenza 05/02/2026, n. 2260
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2260
    Data del deposito : 5 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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